Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Il giorno 29 gennaio 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 1589/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Antonino Bongiorno per parte attrice e l'avv.
Francesca Adamo in sostituzione dell'avv. Esposito per la compagnia convenuta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14.20, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1589/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
1
dall'Avv. Antonino Bongiorno Email_1
per procura in atti
ATTORE
E in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo
Raffaele Esposito per Email_2
procura in atti
CONVENUTA
E
, residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
E
, residente in [...]
n. 179
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia di Controparte_4
e della così provvede:
[...] Controparte_1
1) condanna e , la Controparte_2 Controparte_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di Pt_1
2 della somma di € 36.225,87, oltre interessi al tasso legale TE
dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna e , la Controparte_2 Controparte_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che si liquidano in complessivi € 7.132,19, di cui €
576,19 per esborsi ed € 6.756,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A.
e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di condanna e , la Controparte_2 Controparte_3
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione del 21 gennaio 2021, ha chiesto la condanna solidale di TE CP_2
e ed al
[...] Controparte_3 Controparte_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ad un sinistro verificatosi in via Olio di Lino a Palermo, intorno alle ore
19:00 dell'1 febbraio 2019,all'orquando l'attore transitava sul lato destro della predetta via in qualità di pedone, in direzione Viale Regione Siciliana, quando veniva colpito dalla vettura a Fiat 600, targata CA 245 XY temporaneamente condotta da di proprietà di Controparte_2 CP
ed assicurata per la RCA con la
[...] CP_1
A seguito del sinistro , del che il presente giudizio. TE
3 Interveniva l'U.O. Stradale della Municipale di CP_5 CP_6
Palermo, che redigeva Rapporto di Incidente stradale agli atti di causa.
Si costituiva la contestando i fatti e chiedendo il rigetto Controparte_7
della domanda.
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia dei convenuti e (regolarmente evocati in Controparte_2 Controparte_3
giudizio e non costituitisi) e deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria.
Nel merito, osserva il Tribunale che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore.
Ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente, assumono fondamentale rilevanza il rapporto di incidente stradale della Polizia
Municipale di Palermo e le deposizioni dei testi all'udienza del 23 maggio
2022, non smentite da alcun elemento probatorio di segno contrario bensì corroborate dalla comparizione del convenuto a rendere interrogatorio formale.
In proposito giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto
4 pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. civ. n. 22662/2008).
La deposizione resa dai testi, all'udienza del 23 maggio 2022, i testi escussi ha dato conferma dei fatti come rappresentati in citazione [cfr. verb. ud. cit.].
A questo punto, va osservato che la fattispecie concreta in esame è sussumibile sotto il disposto di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., che sancisce una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni provocati a persone o cose dalla circolazione dello stesso, a meno che questi non dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
Nell'ipotesi, poi, di investimento del pedone che si trova sulla sede viaria, il conducente del veicolo investitore deve provare di essersi trovato nell'oggettiva impossibilità di evitare l'evento con una qualsiasi manovra di fortuna, come nel caso, ad esempio, in cui il pedone si sia improvvisamente e repentinamente frapposto come ostacolo sulla carreggiata, senza dare al conducente del veicolo il tempo di avvistarlo e di adeguare la propria guida di conseguenza (cfr. Cass. civ. n. 9620/2003,
n. 5983/1998, n. 7922/1997, n. 6395/1994, n. 8226/1993 e n. 7113/1986).
Nel presente giudizio, invece, una prova siffatta non è stata raggiunta:
l'impossibilità oggettiva, per (conducente del veicolo Controparte_2
investitore), di evitare l'impatto, non è in alcun modo desumibile dagli atti di causa.
E allora, alla luce del mancato superamento della citata presunzione di cui all'art. 2054, primo comma, c.c., il suddetto convenuto va ritenuto responsabile dell'infortunio occorso a;
responsabilità che TE
deve ritenersi esclusiva, non essendo emerso alcun elemento da cui
5 desumere l'intervento di un concorrente comportamento colposo dell'attore.
Tanto basta per ritenere integralmente fondata – sotto il profilo dell'an debeatur – la domanda risarcitoria proposta nei confronti del CP_2
che deve essere quindi condannato a risarcire l'attore di tutti i
[...]
danni conseguenti all'incidente per cui è causa.
Al risarcimento dei suddetti danni vanno condannati, in solido, anche
, stante il mancato superamento della presunzione di Controparte_3
corresponsabilità stabilita dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., nonché la data la pacifica esistenza di un valido Controparte_1
rapporto assicurativo relativo al veicolo in questione e la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'azione di tipo diretto svolta dall'attore verso la predetta compagnia.
Deve pertanto ritenersi fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda avanzata da nei confronti del convenuto TE
, che deve essere condannato a risarcire l'attore dei danni sofferti CP_2
in conseguenza del fatto.
Al risarcimento dei suddetti danni deve essere condannata, in solido, anche la data la pacifica esistenza di un Controparte_1
valido rapporto assicurativo relativo alla vettura di proprietà di CP
.
[...]
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, va rilevato che le lesioni riportate in occasione del sinistro hanno provocato a
[...]
una inabilità temporanea assoluta di 20 giorni, una inabilità TE
temporanea relativa di ulteriori 50 giorni al 50% delle attitudini del soggetto e, infine, un danno biologico permanente pari all'11%
6 dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, le cui argomentazioni questo giudice ritiene di condividere, con riferimento sia alle conclusioni
(non contestate dalle parti) sia alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati [cfr. relazione del C.T.U. dott. , in atti]. Persona_1
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32
Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 139 statuisce che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe
7 qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,
7282 e 7283 del 2003).
Ed invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche
8 e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
In proposito, i giudici di legittimità hanno recentemente precisato che
“qualora la lesione ad una persona derivi dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi aredittuali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (art. 139, comma 5, d.lg. n. 209 del
2005), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”
(Cass. civ. n. 12408/2011).
Orbene, in base al parametro di riferimento, spetta a , a TE
titolo di danno biologico permanente, tenuto conto della invalidità dell'11% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (25 anni), la somma complessiva di € 35.175,00 secondo i valori attuali ivi compreso il periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U. e nell'ottica della sopra menzionata personalizzazione del risarcimento.
Deve altresì essere riconosciuta al medesimo a titolo di danno materiale la spese mediche valutate congrue dal CTU e pari a complessivi € 1.050,87.
Si perviene così ad un danno risarcibile al ammontante Parte_2
ad € 36.225,87, in valori attuali.
9 Sulla somma in questione – al cui pagamento vanno solidalmente condannate le parti convenute – devono poi riconoscersi interessi, al tasso legale, dalla data della domanda in sede giudiziale e fino al soddisfo.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le convenute vanno solidalmente condannate al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014 e sue successive integrazioni.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del suddetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate dagli attori – vanno poste definitivamente a carico delle parti condannate, in solido tra loro.
Palermo, 29 gennaio 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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