Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1333/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio dell'8/1/25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1333 R.G. dell'anno 2024 tra:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Enzo Gancitano, in virtù di mandato alle liti allegato al ricorso introduttivo;
ricorrente e
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Controparte_1 C.F._2
La Grassa, in virtù di mandato alle liti allegato alla comparsa di risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario avente ad oggetto: Separazione giudiziale – (conversione in consensuale).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11/12/24 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Le condizioni dell'accordo di separazione hanno il seguente contenuto:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati e nel rispetto reciproco;
2. assegnare la casa coniugale alla signora che la abiterà con i figli;
Parte_1
3. affidare i figli minori e in via condivisa ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione della madre sita in Mazara del Vallo nella Via Sistina Scala 4 Int. B;
4. autorizzare il padre a vedere e tenere con sé i figli minori e Persona_1
secondo le modalità di seguito indicate ovvero: Persona_2
- si dà facoltà al padre di frequentarli nella maniera più ampia possibile e precisamente di averli con sé a settimane alterne dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica e dormiranno alternativamente con la madre e con il padre lo stesso giorno in cui saranno con l'una o con l'altro;
- stabilire che le festività, i compleanni, gli onomastici, dovranno essere trascorsi dai figli minori alternativamente con cadenza annuale con il padre e con la madre;
- durante i periodi di vacanza estiva dalla scuola ovvero per i mesi di Luglio ed Agosto, i figli minori andranno con il padre per 30 giorni (anche non consecutivi) ed, in caso di disaccordo, andrà con il padre al 1 al 15 Luglio e dal 16 al 31 Agosto;
5. il padre verserà alla figlia minore a titolo di Controparte_1 Persona_1
contributo al mantenimento della figlia, la somma di €. 200,00, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal Parte_1
mese di Gennaio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
6. il padre verserà al figlio minore a titolo di Controparte_1 Persona_2
contributo al mantenimento del figlio, la somma di €. 200,00, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di Parte_1
Gennaio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
2 7. disporre che il c.d. assegno unico Inps per i figli venga corrisposto nella misura del 50% per ciascun genitore;
8. le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica, ricreativa e di vestiario saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% per ciascuno e, comunque, in ogni caso faranno riferimento al protocollo del Tribunale di
Marsala del 9 Giugno 2021;
9. entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti e dichiarano risolta tra loro ogni pendenza di natura economica;
10. dichiarare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale rinunciando, pertanto, ciascuno dei coniugi a chiedere all'altro coniuge qualsiasi somma a titolo di assegno di mantenimento;
11. i ricorrenti si rilasciano reciproco assenso al rilascio dei passaporti turistici o di altro documento valido per l'espatrio e comunque assumono l'obbligo di fare tutto quanto gli sarà chiesto per il rilascio in favore dell'altro dei suddetti documenti e per quelli della figlia minore;
12. i ricorrenti si obbligano a comunicarsi sempre i loro recapiti, anche telefonici e, comunque gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore”.
Per concorde volontà delle parti resa a verbale dell'udienza dell'11/12/24, quanto al punto 5) dell'accordo, deve intendersi come decorrenza dell'assegno il mese di “gennaio 2025” in luogo dell'errato “gennaio 2024.
Le suddette condizioni possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione tra le parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico, a norme imperative e all'interesse dei minori.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P. Q. M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) pronunzia la separazione personale consensuale dei coniugi , nata a [...]
Tricarico il 24/9/1985 e , nato a [...] l'[...], i quali hanno Controparte_1
3 contratto matrimonio in Mazara del Vallo, il 30/11/2005, trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 232, Serie A, P II, dell'anno 2005;
2) dispone che i rapporti tra le parti siano regolati dalle condizioni indicate nell'atto sottoscritto il
6/12/24 e depositato in data 9/12/24 denominato “accordo separazione con trasformazione da giudiziale a consensuale” così come emendato all'udienza dell'11/12/24;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
4) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala, in data 8/1/25.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
4