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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 752/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SA SA SI MA, Presidente
RI SARIA MARIA, Relatore
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3681/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 CONTRAVV. 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 CONTRAVV. 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160014221425
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170031758978
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180007724731
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXD01T100031/2018
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180013719991
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190005118383
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190019484156
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200045376854 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210009213783 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210050973316 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXJ010200166/2020 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210120666809 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210168931377 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220022966143 CONTRAVV. 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220022966143 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220022966143 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220041323939 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002328315 CONTRAVV. 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002328315 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002328315 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002328315 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230019700513 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240025138665 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 18 e ss. D.Lgs. 546/92 e notificato in data 07.06.2025, la sig.ra Ricorrente1 ha impugnato il preavviso di fermo n. 29380202500006524000, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 602/73, in ragione del mancato pagamento delle cartelle di pagamento n. 29320160014221425000, n. 29320170031758978000, n. 29320180007724731000,
n. 29320180013719991000, n. 29320190005118383000, n. 29320190019484156000, n. 29320200045376854000, n. 29320210009213783000, n. 29320210050973316000, n. 29320210120666809000, n. 29320210168931377000,
n. 29320220022966143000, n. 29320220041323939000, n. 29320230002328315000, n. 29320230019700513000,
n. 29320240012360263000 e n. 29320240025138665000, nonché degli avvisi di accertamento n.
89318015334244009000 e n. 89321017136137001000..
A fondamento della propria opposizione, la contribuente ha eccepito i) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'impugnato preavviso di fermo, ii) l'omessa notifica degli avvisi di accertamento, iii)
l'estinzione per prescrizione dei crediti esattoriali oggetto delle suindicate cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento.
Resistono DE e Agenzia delle Entrate.
Deve essere preliminarmente disattesa l' eccezione di inapponibilità del fermo amministrativo sull'autovettura in quanto trattasi di autovettura bene strumentale all'esercizio dell'attività professionale della stessa.
Di recente, la Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 34813/2024 e n. 7156/2025, ha approfondito il concetto di strumentalità del bene mobile che permette di evitare l'iscrizione del fermo amministrativo, da parte dell'agente della riscossione incaricato di recuperare il credito iscritto a ruolo. In particolare, il Supremo
Collegio ha chiarito che la strumentalità deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e che la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale;
non soccorrono, a tal fine, neppure le risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi ivi applicate per i veicoli, “occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, non rilevando di contro gli altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene, come il semplice utilizzo ai fini di spostamento. Il Collegio, poi, ha precisato che “la semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto”, ma è essenziale - per essere considerato strumentale – che lo stesso sia necessario all'esecuzione dell'attività esercitata, precisando, inoltre, che occorre dimostrare che “l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno”. I Giudici di legittimità, sul piano probatorio, hanno da ultimo chiarito che, ai fini della prova della strumentalità del veicolo, necessaria per escludere il fermo, non è sufficiente l'acquisto del bene con fattura come “strumentale” o l'inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, specificando che nell'ipotesi di disponibilità di diversi veicoli con le medesime caratteristiche, sia necessario altresì dimostrare la stretta inerenza dell'automezzo oggetto della misura cautelare ai risultati economici aziendali.
Nella specie nulla di ciò è stato provato.
Semore preliminarmente deve dichiararsi il parziale difetto di giurisdizione del Giudice adito. Ed infatti, per come si evince pacificamente dall'esame del relativo estratto di ruolo le cartelle n. 29320160014221425000
(per le sole somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni amministrative), n. 29320180007724731000, n.
29320190005118383000, n. 29320200045376854000 (per le sole somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni amministrative), n. 29320220022966143000 (per le sole somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni amministrative) e n. 29320230002328315000 (per le sole somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni amministrative), contengono pretese impositive di natura extratributaria, in ordine alle quali è competente a conoscere della causa il Giudice Ordinario (nel caso di specie il Giudice di Pace).
Contrariamente a quanto eccepito da controparte, si rileva che le cartelle di pagamento n.
29320160014221425000, n. 29320170031758978000, n. 29320180007724731000, n. 29320180013719991000,
n. 29320190005118383000, n. 29320190019484156000, n. 29320200045376854000, n. 29320210009213783000,
n. 29320210050973316000, n. 29320210120666809000, n. 29320210168931377000, n. 29320220022966143000,
n. 29320220041323939000, n. 29320230002328315000, n. 29320230019700513000, n. 29320240012360263000
e n. 29320240025138665000, sono state regolarmente notificate tra il 13.10.2016 ed il 12.07.2024, per come si evince dal relativo estratto di ruolo e dai relativi referti di notifica. Inoltre, successivamente alla notificazione della cartella n. 29320160014221425000, l'Agente della
Riscossione ha interrotto il termine prescrizionale mediante la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29320229001234562000 (in data 30.04.2022 – v. doc. 4), del pignoramento presso terzi n.
29384202200001572001 (in data 02.01.2023 – v. doc. 5), dell'intimazione di pagamento n.
29320249023542089000 (in data 15.10.2024 – v. doc. 6), nonché dell'impugnato preavviso di fermo n.
29380202500006524000).
Successivamente alla notificazione delle cartelle n. 29320170031758978000, n. 29320180007724731000,
n. 29320180013719991000, n. 29320190005118383000, n. 29320190019484156000 nonché degli avvisi di accertamento n. 89318015334244009000 e n. 89321017136137001000, l'Agente della Riscossione ha interrotto il termine prescrizionale mediante la notificazione dell'intimazione di pagamento n.
29320229015146251000 (in data 05.12.2022 – v. doc. 7), del pignoramento presso terzi n.
29384202200001572001 (in data 02.01.2023 – v. doc. 5), dell'intimazione di pagamento n.
29320249023542089000 (in data 15.10.2024 – v. doc. 6), nonché dell'impugnato preavviso di fermo n.
29380202500006524000.
Successivamente alla notificazione delle cartelle n. 29320200045376854000, n. 29320210009213783000,
n. 29320210050973316000 e n. 29320220022966143000, l'Agente della Riscossione ha interrotto il termine prescrizionale mediante la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29320249023542089000 (in data
15.10.2024 – v. doc. 6), nonché dell'impugnato preavviso di fermo n. 29380202500006524000 .
Successivamente alla notificazione delle cartelle n. 29320210120666809000, n. 29320210168931377000,
n. 29320220041323939000, n. 29320230002328315000, n. 29320230019700513000, n. 29320240012360263000
e n. 29320240025138665000, l'Agente della Riscossione ha interrotto l'invocato termine prescrizionale mediante la notificazione dell'impugnato preavviso di fermo n. 29380202500006524000 (in data 10.04.2025).
Deve peraltro evidenziarsi che l'invocato termine di prescrizione, a causa dell'emergenza Covid-19, è stato normativamente sospeso dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese seguono la soccombenza. Quelle liquidate in favore di DE devono essere distratte in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara il parziale difetto di giurisdizione del Giudice adito sulle pretese impositive di natura extratributaria, per essere la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Respinge nel resto il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €1200,00 quelle in favore dell'Agenzia delle entrate e in €1500,00 quelle in favore di DE, da distrarre in favore dell'Avv. Difensore_2
, il tutto oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente IA M. NA RO La RO
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SA SA SI MA, Presidente
RI SARIA MARIA, Relatore
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3681/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 CONTRAVV. 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 CONTRAVV. 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29380202500006524
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160014221425
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170031758978
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180007724731
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXD01T100031/2018
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180013719991
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190005118383
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190019484156
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200045376854 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210009213783 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210050973316 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXJ010200166/2020 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210120666809 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210168931377 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220022966143 CONTRAVV. 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220022966143 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220022966143 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220041323939 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002328315 CONTRAVV. 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002328315 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002328315 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002328315 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230019700513 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240025138665 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 18 e ss. D.Lgs. 546/92 e notificato in data 07.06.2025, la sig.ra Ricorrente1 ha impugnato il preavviso di fermo n. 29380202500006524000, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 602/73, in ragione del mancato pagamento delle cartelle di pagamento n. 29320160014221425000, n. 29320170031758978000, n. 29320180007724731000,
n. 29320180013719991000, n. 29320190005118383000, n. 29320190019484156000, n. 29320200045376854000, n. 29320210009213783000, n. 29320210050973316000, n. 29320210120666809000, n. 29320210168931377000,
n. 29320220022966143000, n. 29320220041323939000, n. 29320230002328315000, n. 29320230019700513000,
n. 29320240012360263000 e n. 29320240025138665000, nonché degli avvisi di accertamento n.
89318015334244009000 e n. 89321017136137001000..
A fondamento della propria opposizione, la contribuente ha eccepito i) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'impugnato preavviso di fermo, ii) l'omessa notifica degli avvisi di accertamento, iii)
l'estinzione per prescrizione dei crediti esattoriali oggetto delle suindicate cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento.
Resistono DE e Agenzia delle Entrate.
Deve essere preliminarmente disattesa l' eccezione di inapponibilità del fermo amministrativo sull'autovettura in quanto trattasi di autovettura bene strumentale all'esercizio dell'attività professionale della stessa.
Di recente, la Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 34813/2024 e n. 7156/2025, ha approfondito il concetto di strumentalità del bene mobile che permette di evitare l'iscrizione del fermo amministrativo, da parte dell'agente della riscossione incaricato di recuperare il credito iscritto a ruolo. In particolare, il Supremo
Collegio ha chiarito che la strumentalità deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e che la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale;
non soccorrono, a tal fine, neppure le risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi ivi applicate per i veicoli, “occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, non rilevando di contro gli altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene, come il semplice utilizzo ai fini di spostamento. Il Collegio, poi, ha precisato che “la semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto”, ma è essenziale - per essere considerato strumentale – che lo stesso sia necessario all'esecuzione dell'attività esercitata, precisando, inoltre, che occorre dimostrare che “l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno”. I Giudici di legittimità, sul piano probatorio, hanno da ultimo chiarito che, ai fini della prova della strumentalità del veicolo, necessaria per escludere il fermo, non è sufficiente l'acquisto del bene con fattura come “strumentale” o l'inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, specificando che nell'ipotesi di disponibilità di diversi veicoli con le medesime caratteristiche, sia necessario altresì dimostrare la stretta inerenza dell'automezzo oggetto della misura cautelare ai risultati economici aziendali.
Nella specie nulla di ciò è stato provato.
Semore preliminarmente deve dichiararsi il parziale difetto di giurisdizione del Giudice adito. Ed infatti, per come si evince pacificamente dall'esame del relativo estratto di ruolo le cartelle n. 29320160014221425000
(per le sole somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni amministrative), n. 29320180007724731000, n.
29320190005118383000, n. 29320200045376854000 (per le sole somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni amministrative), n. 29320220022966143000 (per le sole somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni amministrative) e n. 29320230002328315000 (per le sole somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni amministrative), contengono pretese impositive di natura extratributaria, in ordine alle quali è competente a conoscere della causa il Giudice Ordinario (nel caso di specie il Giudice di Pace).
Contrariamente a quanto eccepito da controparte, si rileva che le cartelle di pagamento n.
29320160014221425000, n. 29320170031758978000, n. 29320180007724731000, n. 29320180013719991000,
n. 29320190005118383000, n. 29320190019484156000, n. 29320200045376854000, n. 29320210009213783000,
n. 29320210050973316000, n. 29320210120666809000, n. 29320210168931377000, n. 29320220022966143000,
n. 29320220041323939000, n. 29320230002328315000, n. 29320230019700513000, n. 29320240012360263000
e n. 29320240025138665000, sono state regolarmente notificate tra il 13.10.2016 ed il 12.07.2024, per come si evince dal relativo estratto di ruolo e dai relativi referti di notifica. Inoltre, successivamente alla notificazione della cartella n. 29320160014221425000, l'Agente della
Riscossione ha interrotto il termine prescrizionale mediante la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29320229001234562000 (in data 30.04.2022 – v. doc. 4), del pignoramento presso terzi n.
29384202200001572001 (in data 02.01.2023 – v. doc. 5), dell'intimazione di pagamento n.
29320249023542089000 (in data 15.10.2024 – v. doc. 6), nonché dell'impugnato preavviso di fermo n.
29380202500006524000).
Successivamente alla notificazione delle cartelle n. 29320170031758978000, n. 29320180007724731000,
n. 29320180013719991000, n. 29320190005118383000, n. 29320190019484156000 nonché degli avvisi di accertamento n. 89318015334244009000 e n. 89321017136137001000, l'Agente della Riscossione ha interrotto il termine prescrizionale mediante la notificazione dell'intimazione di pagamento n.
29320229015146251000 (in data 05.12.2022 – v. doc. 7), del pignoramento presso terzi n.
29384202200001572001 (in data 02.01.2023 – v. doc. 5), dell'intimazione di pagamento n.
29320249023542089000 (in data 15.10.2024 – v. doc. 6), nonché dell'impugnato preavviso di fermo n.
29380202500006524000.
Successivamente alla notificazione delle cartelle n. 29320200045376854000, n. 29320210009213783000,
n. 29320210050973316000 e n. 29320220022966143000, l'Agente della Riscossione ha interrotto il termine prescrizionale mediante la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29320249023542089000 (in data
15.10.2024 – v. doc. 6), nonché dell'impugnato preavviso di fermo n. 29380202500006524000 .
Successivamente alla notificazione delle cartelle n. 29320210120666809000, n. 29320210168931377000,
n. 29320220041323939000, n. 29320230002328315000, n. 29320230019700513000, n. 29320240012360263000
e n. 29320240025138665000, l'Agente della Riscossione ha interrotto l'invocato termine prescrizionale mediante la notificazione dell'impugnato preavviso di fermo n. 29380202500006524000 (in data 10.04.2025).
Deve peraltro evidenziarsi che l'invocato termine di prescrizione, a causa dell'emergenza Covid-19, è stato normativamente sospeso dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese seguono la soccombenza. Quelle liquidate in favore di DE devono essere distratte in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara il parziale difetto di giurisdizione del Giudice adito sulle pretese impositive di natura extratributaria, per essere la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Respinge nel resto il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €1200,00 quelle in favore dell'Agenzia delle entrate e in €1500,00 quelle in favore di DE, da distrarre in favore dell'Avv. Difensore_2
, il tutto oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente IA M. NA RO La RO