Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/06/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1226/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1226/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] l'[...], residente a [...]
Monsignor Luigi Boni n. 15 (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli CodiceFiscale_1
Avv.ti Marisa Stura e Sonia Masetti;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: procedimento ex art. 445 bis ss. c.p.c. - indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da ricorso del 16.07.2024: “• accertarsi e Partit dichiararsi nei confronti del (C.F.: ), in persona del legale CP_2 C.F._2 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, che la SI.a
è da considerarsi tutt'ora invalida in misura pari al 100 % ed Parte_1 impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o non in pagina 1 di 6
• conseguentemente, dirsi tenuto e condannarsi previe le opportune verifiche, a corrispondere alla ricorrente CP_2
l'indennità di accompagnamento ex L. 508/88 e successive modifiche sin dalla data che verrà accertata in corso di causa, oltre agli accessori di legge;
• vinte le spese di lite, oltre
I.V.A e C.P.A, di cui si chiede la distrazione a favore del difensore antistatario.”
Il procuratore dell' conclude come memoria difensiva del 23.10.2024: “La domanda CP_2 di controparte risulta allo stato infondata e se ne chiede il rigetto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. del
23.02.2024, chiedeva accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie Parte_1 legittimanti il riconoscimento all'indennità di accompagnamento ex L. n. 508/1988, con decorrenza dalla revoca del beneficio (20.10.2023), disposta all'esito della visita di revisione della Commissione medica . 1 CP_2
Esperiti gli accertamenti medico-legali, la dott.ssa confermava la sussistenza Per_1
dell'invalidità civile al 100%, in anziana ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, senza diritto all'indennità di accompagnamento in quanto la perizianda “vive sola e, di fatto, gli atti quotidiani della vita sono conservati globalmente, è in grado, peraltro, anche di autogestione delle stomie” (cfr. pag. 9 CTU del 03.06.2024).
Le conclusioni del CTU venivano contestate nelle forme previste dall'art. 445 bis, comma
4 c.p.c. (cfr. dichiarazione di dissenso del 02.07.2024). Con ricorso depositato in data
16.07.2024, parte ricorrente introduceva il giudizio di merito e chiedeva accertarsi lo status di invalido civile nella misura del 100%, con necessità di assistenza continua nel compimento degli atti della vita quotidiana, e, per l'effetto, condannarsi l' a CP_2 corrispondere l'indennità di accompagnamento ex Legge n. 508/1988 dalla data di sospensione del beneficio (20.10.2023).
2. L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, contestava la domanda attorea CP_2 1 Cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente. pagina 2 di 6 e ne chiedeva il rigetto.
3. Sul merito
3.1. A mente della Legge n. 508/1988 (“Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”), l'indennità di accompagnamento è concessa “[…] b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando di una assistenza continua […].”
Il giudizio in merito alle condizioni di erogazione dell'indennità di accompagnamento impone una valutazione delle condizioni generali del paziente ed in particolare la verifica della sua capacità a compiere gli atti della vita di ogni giorno. La giurisprudenza ha chiarito che l'art. 1 della L. n. 18/1980 richiede la presenza di una situazione di invalidità totale, nonché l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. Così Cass. n. 7032/2023: “L'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità” (ex multis Cass. n. 26092/2010, Cass. n. 15882/2015).
3.2. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale.
Gli accertamenti peritali hanno confermato che la ricorrente è soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età in misura grave (100%), in quanto affetta da: “- esiti di isteroannessiectomia laparotomica per adenocarcinoma endometriale, trattato anche con radioterapia adiuvante;
- esiti di intervento di colectomia totale con confezionamento di ileo-retto anastomosi per adenocarcinoma del retto superiore G1 e della flessura epatica
G2-G3 sincroni;
- esiti di cistectomia radicale per angiosarcoma epitelioide G3 della vescica, recidivante, con confezionamento di ureterocutaneostomia bilaterale ed ileostomia;
- esiti di intervento chirurgico di fistulostomia enterocutanea e riconfezionamento di fistola ileo-muco-cutanea; - deflessione del tono dell'umore da sindrome depressiva reattiva;
- sindrome artrosica lombosciatalgica, con astenia degli arti inferiori.”
Confermato tale quadro clinico, il CTU, alla luce delle evidenze documentali e dell'esame diretto della perizianda, ha riscontrato l'assenza dei requisiti sanitari occorrenti pagina 3 di 6 all'erogazione dell'indennità di accompagnamento, concludendo nel seguente modo: “La situazione attuale motiva una invalidità del 100%, non esistendo invece i presupposti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento” (cfr. pag. 18 CTU).
3.3. Sulla base dei principi giurisprudenziali testé richiamati, deve ritenersi congrua la valutazione medico-legale che esclude la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della prestazione rivendicata.
Il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento richiede, a prescindere dalle patologie dalle quali risulta affetto o dalla terapia che ha eseguito o sta eseguendo un paziente, una valutazione delle condizioni generali dello stesso ed in particolare della sua capacità ad autogestirsi e deambulare in maniera autonoma. Il CTU ha accertato “la sussistenza di una condizione di rilevante invalidità, con ricadute anche di tipo dinamico- relazionale vista la peculiarità degli esiti riscontrati, comprendenti la presenza di stomie addominali, che rendono la situazione particolarmente penosa;
tuttavia, tale quadro risulta sostanzialmente sovrapponibile a quello descritto dalla Dott.ssa nell'A.T.P. Per_1 del 3/6/24”, precisando che “l'assenza di recidive delle patologie oncologiche ed il mantenimento della capacità deambulatoria, pur in presenza di attendibili astenia e difficoltà nella gestione delle stomie, a mio avviso, non possono giustificare la necessità di un'assistenza continuativa, configurandosi allo stato una invalidità del 100%” (cfr. pag.
18 CTU).
3.4. L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive, logiche e aderenti alla documentazione sanitaria.
Il CTU ha esaminato le osservazioni del CTP attoreo - relative alla sussistenza di una condizione di tale gravità da richiedere il costante e continuo aiuto di terze persone -, chiarendo che la perizianda ha conservato sia le capacità cognitive sia la deambulazione in autonomia. Le risposte del consulente sono chiare ed esaustive e pienamente condivisibili: “Quanto sostenuto dalla collega di parte attrice non risulta condivisibile nei termini del riconoscimento di una condizione della paziente di tale gravità da richiedere il costante e continuo aiuto da parte di terze persone. Devo al proposito evidenziare come pagina 4 di 6 il quadro riportato nella certificazione citata dalla collega (valutazione multidimensionale del 21/8/24) abbia trovato solo parziale riscontro alla visita effettuata in occasione delle operazioni peritali, quando è emersa una situazione sì parzialmente compromessa e certamente penosa, come già evidenziato, viste le particolare caratteristiche degli esiti dei trattamenti subiti dalla SI.ra , ma piuttosto diversa da quella ipotizzabile Pt_1 sulla scorta della valutazione geriatrica in atti. Infatti, la perizianda presenta certamente delle limitazioni, con risvolti esistenziali di innegabile rilievo nella sua quotidianità, ma tale condizione non configura l'impossibilità di espletare i compiti elementari, senza peraltro che risultino compromesse né le capacità cognitive, né la deambulazione in autonomia. Pertanto, mentre non si contesta la necessità della paziente di avere aiuto nello svolgimento di alcuni compiti nella vita di tutti i giorni, non si concorda con la C.T. di parte attrice relativamente alla connotazione di costanza e continuità di tale assistenza, non potendosi pertanto configurare una condizione di gravità tale da giustificare l'erogazione dell'indennità di accompagnamento” (cfr. pag. 19-21 CTU).
3.5. Per tutte le ragioni esposte, deve dichiararsi insussistente il requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con conferma del provvedimento di revoca del beneficio e conseguente rigetto del ricorso.
4. Sulle spese di lite
Parte ricorrente non può essere condannata al pagamento “delle spese, competenze ed onorari” di causa, in quanto si trova nelle condizioni reddituali previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione del 15.07.2024; doc. 7 ricorrente). Per tali ragioni le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA il ricorso;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
3) PONE definitivamente a carico dell' le spese della CTU medico-legale; CP_2
4) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 08 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro pagina 5 di 6 dott. Vincenzo Conte
pagina 6 di 6