Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 517/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. RITA ASSUNTA MARIA PISANU, Pt_1
giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Vincenzo Viceconte, giusta Controparte_1
procura in atti
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, , convenendo in giudizio l' Controparte_1 Pt_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “ In via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto dell' alla revisione della posizione lavorativa e contributiva della Sig.ra con Pt_1 Controparte_1 riferimento all'attività di lavoro prestata negli anni 2012, 2013 e 2014;
3. Nel merito e in ogni caso, accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra la Sig.ra e l' negli anni 2012, 2013, 2014, Controparte_1 Parte_2
2015, 2016, 2017 e 2018, per tutte le giornate regolarmente dichiarate, e per l'effetto:
- ordinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi nominativi dei braccianti Controparte_1 agricoli tenuti dall' per i periodi di riferimento;
Pt_1
- confermare integralmente la posizione contributiva e previdenziale della Sig.ra Controparte_1
con riferimento agli anni di lavoro 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
- confermare la spettanza di tutte le prestazioni assistenziali percepite per gli stessi periodi, annullando i provvedimenti di revoca disposti dall' Pt_1
- annullare e/o dichiarare illegittima ogni pretesa restitutoria dell' in relazione a CP_2
somme percepite dalla lavoratrice a titolo di indennità di disoccupazione per gli anni di riferimento
e/o a qualunque altro titolo.
La premettendo di avere prestato attività di lavoro dipendente in agricoltura nei mesi di CP_1
ottobre – dicembre 2012, gennaio - giugno 2013, gennaio - giugno 2014, gennaio - giugno 2015, febbraio - giugno 2016, gennaio - giugno 2017 e febbraio - giugno 2018 in favore dell' azienda agricola LA , con sede in Taurianova, Contrada Gagliano n. 23, lamentava Parte_2 di aver subito la cancellazione del proprio nominativo dall'elenco dei lavoratori agricoli, a causa del disconoscimento dei predetti rapporti di lavoro, effettuato a seguito di accertamenti ispettivi confluiti nel verbale n. 2017017370/DDL/FP del 30/05/2019, nonché la revoca delle prestazioni economiche assistenziali connesse, già erogatele;
ed in particolare: 1) della prestazione di disoccupazione agricola relativa all'anno 2012, per Euro 929,31; 2) della prestazione di disoccupazione agricola n, relativa all'anno 2013 per Euro 1.788,16; 3) della prestazione di di disoccupazione agricola, relativa all'anno 2014 per Euro 1.793,98; 4) nonché della dell'indennità di malattia percepita ( provvedimenti di revoca n. A318551 dell'8.05.2019, n. A318552 del
19.06.2019, n. A318553 del 5.08.2019 e n. A318556 del 09.09.2019, adottati a seguito della della cancellazione di giornate agricole per l'anno 2018).
Il Giudice di prime cure, dopo aver istruito la causa tramite assunzione delle prove testimoniali richieste, accoglieva il ricorso.
Ha interposto appello per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 20 maggio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo di appello, l' lamenta un'errata valutazione delle risultanze istruttorie: a Pt_1
fronte del verbale di accertamento prodotto, il Giudice anzichè valutare il materiale probatorio nel complesso fornito dalle parti, aveva valorizzato unicamente le dichirazioni testimoniali, irrilevanti in quanto meramente confermative di capitoli di prova articolati in maniera generica.
L'appello è infondato.
Pacifico che l'onere della prova di dimostrare di aver svolto l' attività lavorativa ricada sul lavoratore che chieda di accertare il suo diritto alla permanenza dell'iscrizione negli elenchi agricoli e il diritto a ritenere le prestazioni fruite in ragione della stessa, pacifico che la decisone della controversia debba essere il risultato dellla valutazione comparativa delle prove offerte da entrambe le parti, si osserva che, a differenza di quanto sostenuto dall' il verbale prodotto non offre Pt_1 alcun elemento a supporto dei provvedimenti adottati dall' Pt_1
Si tratta infatti di un verbale le cui risultanze discendono unicamente dalle dichiarazioni effettuate da alcuni lavoratori, di cui si ignorano i nominativi pr ragioni di tutela della privacy, contraddittorie e lacunose.
Non vi è alcun accertamento in fatto, non vengono evidenziati elementi da cui trarre indizi circa una fittizietà dell'attività del'lazienda nel suo complesso (assenza di attività economica, Pt_2
mancato pagamento di contributi, difformità consistenti tra i terreni dichiarati e quelli in effettivo godimento)
In assenza dunque di alcun elemento fornito dall' le dichiarazioni testimoniali rese, non Pt_1
soltanto, dalla sorella della ricorrente, ma anche dalla madre del titolare dell'azienda e da un collega di lavoro, che confermano le circostanze allegate in ricorso, forniscono sufficiente supporto probatorio, tenendo presente che i capitoli di prova si riferivano ad un lungo lasso temporale e riguardavano compiti e mansioni sostanzialmente ripetitivi.
Né si riscontrano le contraddizioni, genericamente dedotte dall' tra le dichiarazioni Pt_1 testimoniali e le dichiarazioni rese in fase amministrativa dal titolare dall' anzi viene Pt_2 confermato che l' è stata gestita dal dal 2012 in poi, così come dichiarato dallo Pt_2 Pt_2 stesso, uno dei testi ha in maniera convincente dichiarato di poter riferire in ordine all'attività lavorativa della ricorrente in quanto vedeva la stessa la mattina nel momento in cui venivano formate le diverse squadre ( osì confermando la circostanza allegata dalla che non vi erano CP_1
grupppi di lavoro fissi) ed infine sono stati confermati i metodi di pagamento allegati dalla ricorrente: in contanti sino al 2017, metodi tracciabili successivamente.
Peraltro rimane del tutto oscuro perchè a fronte di rapporti di lavoro denunciati per sette anni e in base al medesimo accertamento ispettivo, siano stati disconosciuti solo tre anni di attività lavorativa. In definitiva l'appello deve essere rigettato. CP_ Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura indicata in dispositivo, sulla base del DM n 147/22, II scaglione, valori medi dimidiati , vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la sentenza Pt_1 Controparte_1
n. 1028/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 14/06/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, che liquida in € 1.458,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)