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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5524/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5524 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 29.07.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carlo Testa
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della Sentenza n. 1412/2020 emessa dal
Tribunale di Roma, per le motivazioni sopra esposte , condannare il Controparte_1
r.g. n. 5524/2020 1 in persona del Ministro in carica pro tempore al pagamento a favore dell'attrice, CP_1
a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, fisici , morali, ed esistenziali subiti e subendi a seguito dell'infezione di cui è causa , di una somma per l'ammontare complessivo indicato in premessa e/o , in via subordinata, di una somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia e determinata in via equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c.. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda . In via ulteriormente gradata , voglia rimettere la causa sul ruolo per
l'espletamento e/o innovazione di CTU medico – legale per accertare il grado di incidenza della infezione epatica sul danno psichico come dedotto in I grado. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA e CPA dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente le pretese di controparte poiché infondate e, per l'effetto, confermare la sentenza del
Tribunale di Roma, Sez. II Civile, n. 6428/2020, resa nel corso del procedimento avente
R.G. n. 45909/2016, pubblicata il 22 aprile 2020.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Roma il Parte_1
e chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_1 CP_3
dei danni, patrimoniali e non, subiti per aver contratto il virus HBV (epatite B) a seguito delle emotrasfusioni praticatele nel settembre e nell'ottobre 2010 presso l'Ospedale S. Spirito di CP_3
L'attrice esponeva che il 27.09.2010 veniva aggredita in strada da un estraneo riportando gravi ferite alla regione mammaria, all'arto superiore sinistro e al dorso;
veniva pertanto ricoverata presso l'Ospedale S. Spirito di dove le CP_3
venivano praticate due trasfusioni di sangue;
nel marzo 2011, in occasione di alcuni esami clinici le veniva diagnostica un'“infezione epatite B post- trasfusionale”; effettuati gli accertamenti sulle unità di sangue trasfuse durante il ricovero presso l'Ospedale S. Spirito emergeva che uno dei donatori delle r.g. n. 5524/2020 2 sacche utilizzate per le trasfusioni praticate all'attrice era risultato positivo all'esame antigene virale dell'Epatite B.
L'attrice, pertanto, chiedeva il risarcimento di tutti i danni conseguenti al contagio a seguito di trasfusioni di sangue infetto che quantificava in €
189.148,58 per il danno biologico, esistenziale e patrimoniale ed in € 90.000,00 per il pregiudizio morale.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6428/2020, per quanto qui di interesse, riteneva provata la riconducibilità causale dell'Epatite B all'emotrasfusione subita dall'attrice nel 2010 e ascriveva la responsabilità dell'evento dannoso in capo al , il quale non aveva diligentemente svolto Controparte_1
l'attività di direzione e vigilanza sulla circolazione del sangue.
Quanto ai danni subiti dall'attrice in conseguenza del contagio, il tribunale, sulla base delle conclusioni della CTU medico – legale espletata, tenuto conto della specificità del caso concreto mediante l'applicazione del punto tabellare che ne consentiva la massima valorizzazione, liquidava il danno biologico nella misura complessiva di € 11.961,99 (di cui € 11.012,19 a titolo di danno permanente individuato nella percentuale dell'8%, € 237,45 di inabilità temporanea assoluta ed € 712,35 di invalidità temporanea relativa); escludeva la sussistenza del danno psichico, avendo il consulente tecnico rilevato che le menomazioni dell'integrità psichica erano più probabilmente riconducibili all'aggressione violenta subita dall'attrice nel 2010; riteneva che la mancanza di prova di ulteriori pregiudizi di natura morale impedisse la personalizzazione e l'ulteriore valorizzazione del danno patito dall'attrice.
ha impugnato la sentenza nella parte in cui il tribunale non ha Parte_1
liquidato il danno psichico, il danno esistenziale e quello morale.
Sostiene l'appellante che: 1) le consulenze tecniche di parte (in particolare quelle del dott. e del dott. ) e la CTU espletata nel Per_1 Per_2
procedimento promosso dall'attrice dinanzi al giudice del lavoro per il riconoscimento dell'indennizzo ex l. 210/92– di cui dichiara di depositare copia nel presente giudizio – dimostravano indubbiamente la relazione causale tra il contagio e il peggioramento della salute psichica dell'appellante e che quindi non poteva condividersi quanto concluso dal CTU nel giudizio di primo grado, il quale, non avendo specializzazione medica idonea ad accertare la sussistenza r.g. n. 5524/2020 3 di disturbi psichici, non aveva peraltro sottoposto l'attrice ai relativi test psicodiagnostici;
2) il tribunale non aveva nemmeno tenuto conto dei più gravi aspetti dinamico- relazionali del danno biologico accertato e del profilo esistenziale del danno afferente al peggioramento della qualità dell'esistenza e del c.d. fare areddituale del soggetto;
3) il tribunale avrebbe dovuto liquidare a titolo di danno morale da reato un'ulteriore somma, rispetto a quella liquidata nel dispositivo, in applicazione di regole notorie di comune esperienza e traendo specifiche presunzioni dall'età del danneggiato, dalla serietà e dal tipo di lesione particolarmente dolorosa e grave anche sotto l'aspetto psichico.
Si è costituito il instando per il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appello è infondato e deve essere respinto.
In merito alla mancata liquidazione del danno psichico, si osserva quanto segue.
Deve rilevarsi che parte appellante non ha depositato la CTU, richiamata nell'atto di citazione di appello ed espletata – nelle more del presente giudizio - nel procedimento pendente dinanzi al giudice del lavoro (parte appellante deposita invero la sola CTU espletata nel primo grado di giudizio).
Venendo, quindi, all'esame delle relazioni medico – legali prodotte dall'appellante a supporto della allegazione del danno psichico, si osserva che il dott. pur avendo sottoposto a visita l'appellante in epoca successiva Per_1
(febbraio 2012) alla diagnosi di epatite, nel proprio elaborato (doc. 22) non fa alcun riferimento alla patologia post - trasfusionale e alla riconducibilità causale del disturbo psichico della Ricca al contagio dell'Epatite B.
Anzi, il CTP attesta la presenza di “sottesi marcati sentimenti di rabbia e risentimento legati principalmente agli eventi vissuti relativi ad una aggressione subita nel 2010”.
La perizia del dott. (doc. 24), priva peraltro di data, è stata Per_2
espressamente espletata al fine di “dimostrare…che tutte le problematiche psico- fisiche manifestate dalla signora sono direttamente correlate con la sua Parte_1
esposizione ad un evento traumatico fisico ad elevatissima valenza psicopatogenica”, ossia all'aggressione subita dall'attrice nel 2010. Nella relazione alcuna rilevanza - neanche quale possibile concausa - viene attribuita alla circostanza r.g. n. 5524/2020 4 della diagnosi dell'epatite di cui si dà atto solo a chiusura della relazione sotto la rubrica “eventi ultimi”.
Ne deriva che, in assenza di ulteriore documentazione (quali ad esempio prescrizioni di farmaci, referti medici), non può dirsi raggiunta la prova di una effettiva compromissione dello stato di salute psichica dell'appellante riconducibile ai fatti per cui è causa, ma deve piuttosto concludersi che il disagio psichico diagnosticato dai consulenti tecnici di parte, come gli stessi peraltro rilevano, sia da porsi in relazione causale con la violenta aggressione subita nel 2010 dalla . Ciò pare ragionevole anche alla luce di quanto Pt_1
evidenziato dal CTU nella risposta alle note critiche del CTP di parte attrice circa la durata dello stato di malattia causata dall'HBV (marzo – giugno 2011) e l'evoluzione favorevole della patologia (epatite acuta evoluta in siero conversione completa) che non avrebbero consentito lo stabilizzarsi di effetti pregiudizievoli sulla salute psichica dell'appellante.
Né, a fronte di tale carenza probatoria, rileva la contestazione circa la mancata somministrazione, da parte dell'ausiliario del giudice, di test psicodiagnostici (circostanza, peraltro, mai evidenziata dinanzi al tribunale), atteso che le indagini svolte con la CTU non possono supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prova di parte ovvero tendere, in maniera esplorativa, alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Ne deriva che deve essere condivisa la statuizione del tribunale in ordine al mancato riconoscimento del danno psichico.
Quanto al danno esistenziale, occorre ricordare che è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro ricordato anche dall'appellante, che statuisce la non scindibilità del danno biologico e del danno esistenziale (rectius dinamico-relazionale), dovendosi intendere il primo quale danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali. Ne deriva che, in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali,
r.g. n. 5524/2020 5 indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale), appartenendo tali c.d. voci di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.) (ex multis Cass. 8755/2019; Cass. n. 7513/18).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, deve pertanto escludersi la possibilità di liquidare all'appellante una ulteriore somma a titolo di risarcimento per il danno dinamico – relazionale, già ricompreso nella percentuale riconosciuta dal tribunale per l'invalidità permanente dell'8%.
Secondo il medesimo orientamento, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, poiché non aventi consistenza organica e quindi estranei alla determinazione medico- legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) che, dove allegati e provati, devono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione da parte del giudice.
Ora, anche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la lesione di un diritto inviolabile non determina la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici, allegando tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (v. Cass. n. 6644/2023; Cass. n. 23586/22;
Cass. n. 25164/2020; Cass. n. 11269/2018).
Nel caso in esame, parte appellante non ha allegato circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico riscontrato (quali l'età della danneggiata e l'entità delle lesioni), limitandosi a lamentare genericamente e astrattamente patimenti d'animo derivati dal contagio della patologia virale, con la conseguenza che, attesa anche l'entità della lesione permanente nella limitata misura dell'8%, difettando qualsiasi indicazione da parte dell'appellante in ordine ad elementi indiziari ai fini della prova presuntiva della sofferenza derivata alla dal contagio dell'epatite B, non Pt_1
può essere riconosciuto il risarcimento della voce di danno in esame.
r.g. n. 5524/2020 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore complessivo della controversia (€ 55.000,00), dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità della fase conclusionale.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
13.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5524/2020 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5524 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 29.07.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carlo Testa
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della Sentenza n. 1412/2020 emessa dal
Tribunale di Roma, per le motivazioni sopra esposte , condannare il Controparte_1
r.g. n. 5524/2020 1 in persona del Ministro in carica pro tempore al pagamento a favore dell'attrice, CP_1
a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, fisici , morali, ed esistenziali subiti e subendi a seguito dell'infezione di cui è causa , di una somma per l'ammontare complessivo indicato in premessa e/o , in via subordinata, di una somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia e determinata in via equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c.. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda . In via ulteriormente gradata , voglia rimettere la causa sul ruolo per
l'espletamento e/o innovazione di CTU medico – legale per accertare il grado di incidenza della infezione epatica sul danno psichico come dedotto in I grado. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA e CPA dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente le pretese di controparte poiché infondate e, per l'effetto, confermare la sentenza del
Tribunale di Roma, Sez. II Civile, n. 6428/2020, resa nel corso del procedimento avente
R.G. n. 45909/2016, pubblicata il 22 aprile 2020.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Roma il Parte_1
e chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_1 CP_3
dei danni, patrimoniali e non, subiti per aver contratto il virus HBV (epatite B) a seguito delle emotrasfusioni praticatele nel settembre e nell'ottobre 2010 presso l'Ospedale S. Spirito di CP_3
L'attrice esponeva che il 27.09.2010 veniva aggredita in strada da un estraneo riportando gravi ferite alla regione mammaria, all'arto superiore sinistro e al dorso;
veniva pertanto ricoverata presso l'Ospedale S. Spirito di dove le CP_3
venivano praticate due trasfusioni di sangue;
nel marzo 2011, in occasione di alcuni esami clinici le veniva diagnostica un'“infezione epatite B post- trasfusionale”; effettuati gli accertamenti sulle unità di sangue trasfuse durante il ricovero presso l'Ospedale S. Spirito emergeva che uno dei donatori delle r.g. n. 5524/2020 2 sacche utilizzate per le trasfusioni praticate all'attrice era risultato positivo all'esame antigene virale dell'Epatite B.
L'attrice, pertanto, chiedeva il risarcimento di tutti i danni conseguenti al contagio a seguito di trasfusioni di sangue infetto che quantificava in €
189.148,58 per il danno biologico, esistenziale e patrimoniale ed in € 90.000,00 per il pregiudizio morale.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6428/2020, per quanto qui di interesse, riteneva provata la riconducibilità causale dell'Epatite B all'emotrasfusione subita dall'attrice nel 2010 e ascriveva la responsabilità dell'evento dannoso in capo al , il quale non aveva diligentemente svolto Controparte_1
l'attività di direzione e vigilanza sulla circolazione del sangue.
Quanto ai danni subiti dall'attrice in conseguenza del contagio, il tribunale, sulla base delle conclusioni della CTU medico – legale espletata, tenuto conto della specificità del caso concreto mediante l'applicazione del punto tabellare che ne consentiva la massima valorizzazione, liquidava il danno biologico nella misura complessiva di € 11.961,99 (di cui € 11.012,19 a titolo di danno permanente individuato nella percentuale dell'8%, € 237,45 di inabilità temporanea assoluta ed € 712,35 di invalidità temporanea relativa); escludeva la sussistenza del danno psichico, avendo il consulente tecnico rilevato che le menomazioni dell'integrità psichica erano più probabilmente riconducibili all'aggressione violenta subita dall'attrice nel 2010; riteneva che la mancanza di prova di ulteriori pregiudizi di natura morale impedisse la personalizzazione e l'ulteriore valorizzazione del danno patito dall'attrice.
ha impugnato la sentenza nella parte in cui il tribunale non ha Parte_1
liquidato il danno psichico, il danno esistenziale e quello morale.
Sostiene l'appellante che: 1) le consulenze tecniche di parte (in particolare quelle del dott. e del dott. ) e la CTU espletata nel Per_1 Per_2
procedimento promosso dall'attrice dinanzi al giudice del lavoro per il riconoscimento dell'indennizzo ex l. 210/92– di cui dichiara di depositare copia nel presente giudizio – dimostravano indubbiamente la relazione causale tra il contagio e il peggioramento della salute psichica dell'appellante e che quindi non poteva condividersi quanto concluso dal CTU nel giudizio di primo grado, il quale, non avendo specializzazione medica idonea ad accertare la sussistenza r.g. n. 5524/2020 3 di disturbi psichici, non aveva peraltro sottoposto l'attrice ai relativi test psicodiagnostici;
2) il tribunale non aveva nemmeno tenuto conto dei più gravi aspetti dinamico- relazionali del danno biologico accertato e del profilo esistenziale del danno afferente al peggioramento della qualità dell'esistenza e del c.d. fare areddituale del soggetto;
3) il tribunale avrebbe dovuto liquidare a titolo di danno morale da reato un'ulteriore somma, rispetto a quella liquidata nel dispositivo, in applicazione di regole notorie di comune esperienza e traendo specifiche presunzioni dall'età del danneggiato, dalla serietà e dal tipo di lesione particolarmente dolorosa e grave anche sotto l'aspetto psichico.
Si è costituito il instando per il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appello è infondato e deve essere respinto.
In merito alla mancata liquidazione del danno psichico, si osserva quanto segue.
Deve rilevarsi che parte appellante non ha depositato la CTU, richiamata nell'atto di citazione di appello ed espletata – nelle more del presente giudizio - nel procedimento pendente dinanzi al giudice del lavoro (parte appellante deposita invero la sola CTU espletata nel primo grado di giudizio).
Venendo, quindi, all'esame delle relazioni medico – legali prodotte dall'appellante a supporto della allegazione del danno psichico, si osserva che il dott. pur avendo sottoposto a visita l'appellante in epoca successiva Per_1
(febbraio 2012) alla diagnosi di epatite, nel proprio elaborato (doc. 22) non fa alcun riferimento alla patologia post - trasfusionale e alla riconducibilità causale del disturbo psichico della Ricca al contagio dell'Epatite B.
Anzi, il CTP attesta la presenza di “sottesi marcati sentimenti di rabbia e risentimento legati principalmente agli eventi vissuti relativi ad una aggressione subita nel 2010”.
La perizia del dott. (doc. 24), priva peraltro di data, è stata Per_2
espressamente espletata al fine di “dimostrare…che tutte le problematiche psico- fisiche manifestate dalla signora sono direttamente correlate con la sua Parte_1
esposizione ad un evento traumatico fisico ad elevatissima valenza psicopatogenica”, ossia all'aggressione subita dall'attrice nel 2010. Nella relazione alcuna rilevanza - neanche quale possibile concausa - viene attribuita alla circostanza r.g. n. 5524/2020 4 della diagnosi dell'epatite di cui si dà atto solo a chiusura della relazione sotto la rubrica “eventi ultimi”.
Ne deriva che, in assenza di ulteriore documentazione (quali ad esempio prescrizioni di farmaci, referti medici), non può dirsi raggiunta la prova di una effettiva compromissione dello stato di salute psichica dell'appellante riconducibile ai fatti per cui è causa, ma deve piuttosto concludersi che il disagio psichico diagnosticato dai consulenti tecnici di parte, come gli stessi peraltro rilevano, sia da porsi in relazione causale con la violenta aggressione subita nel 2010 dalla . Ciò pare ragionevole anche alla luce di quanto Pt_1
evidenziato dal CTU nella risposta alle note critiche del CTP di parte attrice circa la durata dello stato di malattia causata dall'HBV (marzo – giugno 2011) e l'evoluzione favorevole della patologia (epatite acuta evoluta in siero conversione completa) che non avrebbero consentito lo stabilizzarsi di effetti pregiudizievoli sulla salute psichica dell'appellante.
Né, a fronte di tale carenza probatoria, rileva la contestazione circa la mancata somministrazione, da parte dell'ausiliario del giudice, di test psicodiagnostici (circostanza, peraltro, mai evidenziata dinanzi al tribunale), atteso che le indagini svolte con la CTU non possono supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prova di parte ovvero tendere, in maniera esplorativa, alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Ne deriva che deve essere condivisa la statuizione del tribunale in ordine al mancato riconoscimento del danno psichico.
Quanto al danno esistenziale, occorre ricordare che è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro ricordato anche dall'appellante, che statuisce la non scindibilità del danno biologico e del danno esistenziale (rectius dinamico-relazionale), dovendosi intendere il primo quale danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali. Ne deriva che, in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali,
r.g. n. 5524/2020 5 indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale), appartenendo tali c.d. voci di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.) (ex multis Cass. 8755/2019; Cass. n. 7513/18).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, deve pertanto escludersi la possibilità di liquidare all'appellante una ulteriore somma a titolo di risarcimento per il danno dinamico – relazionale, già ricompreso nella percentuale riconosciuta dal tribunale per l'invalidità permanente dell'8%.
Secondo il medesimo orientamento, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, poiché non aventi consistenza organica e quindi estranei alla determinazione medico- legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) che, dove allegati e provati, devono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione da parte del giudice.
Ora, anche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la lesione di un diritto inviolabile non determina la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici, allegando tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (v. Cass. n. 6644/2023; Cass. n. 23586/22;
Cass. n. 25164/2020; Cass. n. 11269/2018).
Nel caso in esame, parte appellante non ha allegato circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico riscontrato (quali l'età della danneggiata e l'entità delle lesioni), limitandosi a lamentare genericamente e astrattamente patimenti d'animo derivati dal contagio della patologia virale, con la conseguenza che, attesa anche l'entità della lesione permanente nella limitata misura dell'8%, difettando qualsiasi indicazione da parte dell'appellante in ordine ad elementi indiziari ai fini della prova presuntiva della sofferenza derivata alla dal contagio dell'epatite B, non Pt_1
può essere riconosciuto il risarcimento della voce di danno in esame.
r.g. n. 5524/2020 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore complessivo della controversia (€ 55.000,00), dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità della fase conclusionale.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
13.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5524/2020 7