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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8568 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela
Ammendola, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 945/2025 R.G. promossa da:
, (C.F. ), rappr. e dif. dall'avv. Carmen Di Palma Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), come da procura in atti, la quale dichiara di volere ricevere tutte le C.F._2 comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax. 081.512.1275 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTE
contro
:
(C.F. Controparte_2
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, P.IVA_1 ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F.
), elettivamente domiciliato presso l' C.F._3 Controparte_2
sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, i quali dichiarano di voler ricevere
[...] le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento punteggio servizio civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.01.2025, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale del lavoro, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare la illegittimità della condotta del nella parte in cui esclude il riconoscimento, ai fini del punteggio del servizio civile CP_2 (equiparato a quello militare) prestato non in costanza di nomina, con conseguente diritto del ricorrente al riconoscimento dell'ulteriore relativo punteggio pari a punti 6 per le graduatorie di terza
FASCIA personale ATA;
B) per l'effetto, accertare spettante al ricorrente, punti 6 per il servizio di leva espletato dal 13.12.2022 al 12.12.2023 con conseguente diritto all'inserimento di detto punteggio nelle graduatorie di terza fascia personale ATA;
C) dichiarare la disparità di trattamento tra coloro che hanno prestato servizio di leva in costanza di rapporto di lavoro e quelli che hanno espletato lo stesso servizio non in costanza di nomina;
D) in ogni caso per la declaratoria di nullitò e/o per l'annullamento o comunque per la disapplicazione ex art. 63 dlgs n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A, Avvertenze, Punto A); B) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente”. Spese di lite vinte.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: di aver conseguito nell'anno scolastico
2019/2020 presso l' diploma di scuola secondaria di secondo grado in data Controparte_3
22.06.2020 con votazione 90/100; di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2024/2027, al fine di ottenere incarichi di supplenza e, quindi, di poter conseguire rilevanti occasioni di lavoro;
di aver svolto regolare servizio civile alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il progetto servizio civile “a scuola di rete 2022” dal 13.12.2022 al 12.12.2023; che il servizio civile, ormai per giurisprudenza costante, è equiparato al servizio di leva (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile,
Ordinanza 02 marzo 2020, n. 5679) al fine del riconoscimento, nelle graduatorie ad esaurimento e del relativo punteggio;
che il servizio di leva espletato non espletato in costanza di nomina, non è valutato dal ai fini del calcolo del punteggio utile nelle graduatorie del personale Ata Controparte_2
(collaboratori scolastici, assistenti tecnici, assistenti amministrativi, guardarobieri etc) a differenza del servizio militare prestato in costanza di nomina;
che con D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, il resistente ha disciplinato le operazioni di aggiornamento de quibus, CP_2 approvando i criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio validi ai fini dell'attribuzione dei punteggi;
che, inopinatamente, nelle Avvertenze contenute nell' Allegato A, è stato precisato che ”Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” e, pertanto, in applicazione di tale disposizione la medesima attività prestata in esecuzione dei doveri di cittadinanza
è suscettibile di una valutazione non omogenea e fortemente discriminatoria, laddove si perviene alternativamente all'attribuzione di ben 6 pt. (se svolto in costanza di rapporto di lavoro) ovvero di soli 0,6 pt. (se svolto precedentemente o successivamente l'espletamento di incarichi da parte del resistente). CP_2
Il si è costituito in giudizio resistendo alle avverse pretese e Controparte_2 chiedendone l'integrale rigetto.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. , scaduto il termine per il deposito di note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
****
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Come precisato nella ricostruzione in fatto, l'oggetto di causa attiene alla legittimità della previsione introdotta dall'allegato A), lett. A), del D.M. n. 89/2024 a mente del quale “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Da tale disposizione conseguirebbe, nella prospettazione attorea, la denunciata disparità di trattamento, posto che la relativa tabella di valutazione dei titoli attribuisce fino a 6 punti annuali al servizio prestato in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali (e, quindi, al servizio svolto in costanza di rapporto) e fino a 0,6 punti annuali al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali e patronati scolastici (e, quindi, al servizio reso non in costanza di rapporto).
Secondo la ricorrente, in particolare, la previsione contrasterebbe con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs.
n. 297/1994, che riconosce la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”, nonché con l'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010, secondo cui “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Il complesso delle norme richiamate, quindi, imporrebbe all'Amministrazione di riconoscere anche al servizio di leva prestato non in costanza di rapporto d'impiego lo stesso punteggio attribuito per il servizio prestato in costanza di rapporto. La tesi non può essere condivisa.
Sulla questione si è espressa di recente la SC con Sentenza n. 22429 del 08/08/2024 secondo cui : “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.”
In particolare, nella motivazione della detta pronuncia, a cui questo giudice presta convinta adesione, si legge: “3. Ciò posto, si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass.
2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7
e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n.
297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica
(All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non
è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa
S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche
Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le
Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento
(art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n.
74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.”.
Tali considerazioni sono state ribadite dalla Suprema Corte , con riferimento alla medesima disposizione generale, con sentenza n. 9738/2025; in senso analogo, cfr. anche Cass. lav., n.
13705/2025 depositata il 22.5.2025, nonché Cass. lav., n. 17861/2025, depositata il 2.7.2025.
Tali condivisibili argomentazioni, estensibili a fortiori alla disposizione del D.M. n. 89/2024 relative al servizio civile universale, confermano ulteriormente l'infondatezza della domanda attorea e ne impongono il rigetto.
Le spese di lite stante la sussistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito – pur in via di composizione per effetto delle recenti pronunce della Suprema Corte – sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, così deciso in data 20/11/2025.
Il Giudice (dott.ssa Daniela Ammendola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela
Ammendola, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 945/2025 R.G. promossa da:
, (C.F. ), rappr. e dif. dall'avv. Carmen Di Palma Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), come da procura in atti, la quale dichiara di volere ricevere tutte le C.F._2 comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax. 081.512.1275 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTE
contro
:
(C.F. Controparte_2
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, P.IVA_1 ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F.
), elettivamente domiciliato presso l' C.F._3 Controparte_2
sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, i quali dichiarano di voler ricevere
[...] le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento punteggio servizio civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.01.2025, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale del lavoro, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare la illegittimità della condotta del nella parte in cui esclude il riconoscimento, ai fini del punteggio del servizio civile CP_2 (equiparato a quello militare) prestato non in costanza di nomina, con conseguente diritto del ricorrente al riconoscimento dell'ulteriore relativo punteggio pari a punti 6 per le graduatorie di terza
FASCIA personale ATA;
B) per l'effetto, accertare spettante al ricorrente, punti 6 per il servizio di leva espletato dal 13.12.2022 al 12.12.2023 con conseguente diritto all'inserimento di detto punteggio nelle graduatorie di terza fascia personale ATA;
C) dichiarare la disparità di trattamento tra coloro che hanno prestato servizio di leva in costanza di rapporto di lavoro e quelli che hanno espletato lo stesso servizio non in costanza di nomina;
D) in ogni caso per la declaratoria di nullitò e/o per l'annullamento o comunque per la disapplicazione ex art. 63 dlgs n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A, Avvertenze, Punto A); B) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente”. Spese di lite vinte.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: di aver conseguito nell'anno scolastico
2019/2020 presso l' diploma di scuola secondaria di secondo grado in data Controparte_3
22.06.2020 con votazione 90/100; di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2024/2027, al fine di ottenere incarichi di supplenza e, quindi, di poter conseguire rilevanti occasioni di lavoro;
di aver svolto regolare servizio civile alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il progetto servizio civile “a scuola di rete 2022” dal 13.12.2022 al 12.12.2023; che il servizio civile, ormai per giurisprudenza costante, è equiparato al servizio di leva (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile,
Ordinanza 02 marzo 2020, n. 5679) al fine del riconoscimento, nelle graduatorie ad esaurimento e del relativo punteggio;
che il servizio di leva espletato non espletato in costanza di nomina, non è valutato dal ai fini del calcolo del punteggio utile nelle graduatorie del personale Ata Controparte_2
(collaboratori scolastici, assistenti tecnici, assistenti amministrativi, guardarobieri etc) a differenza del servizio militare prestato in costanza di nomina;
che con D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, il resistente ha disciplinato le operazioni di aggiornamento de quibus, CP_2 approvando i criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio validi ai fini dell'attribuzione dei punteggi;
che, inopinatamente, nelle Avvertenze contenute nell' Allegato A, è stato precisato che ”Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” e, pertanto, in applicazione di tale disposizione la medesima attività prestata in esecuzione dei doveri di cittadinanza
è suscettibile di una valutazione non omogenea e fortemente discriminatoria, laddove si perviene alternativamente all'attribuzione di ben 6 pt. (se svolto in costanza di rapporto di lavoro) ovvero di soli 0,6 pt. (se svolto precedentemente o successivamente l'espletamento di incarichi da parte del resistente). CP_2
Il si è costituito in giudizio resistendo alle avverse pretese e Controparte_2 chiedendone l'integrale rigetto.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. , scaduto il termine per il deposito di note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
****
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Come precisato nella ricostruzione in fatto, l'oggetto di causa attiene alla legittimità della previsione introdotta dall'allegato A), lett. A), del D.M. n. 89/2024 a mente del quale “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Da tale disposizione conseguirebbe, nella prospettazione attorea, la denunciata disparità di trattamento, posto che la relativa tabella di valutazione dei titoli attribuisce fino a 6 punti annuali al servizio prestato in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali (e, quindi, al servizio svolto in costanza di rapporto) e fino a 0,6 punti annuali al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali e patronati scolastici (e, quindi, al servizio reso non in costanza di rapporto).
Secondo la ricorrente, in particolare, la previsione contrasterebbe con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs.
n. 297/1994, che riconosce la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”, nonché con l'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010, secondo cui “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Il complesso delle norme richiamate, quindi, imporrebbe all'Amministrazione di riconoscere anche al servizio di leva prestato non in costanza di rapporto d'impiego lo stesso punteggio attribuito per il servizio prestato in costanza di rapporto. La tesi non può essere condivisa.
Sulla questione si è espressa di recente la SC con Sentenza n. 22429 del 08/08/2024 secondo cui : “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.”
In particolare, nella motivazione della detta pronuncia, a cui questo giudice presta convinta adesione, si legge: “3. Ciò posto, si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass.
2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7
e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n.
297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica
(All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non
è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa
S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche
Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le
Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento
(art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n.
74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.”.
Tali considerazioni sono state ribadite dalla Suprema Corte , con riferimento alla medesima disposizione generale, con sentenza n. 9738/2025; in senso analogo, cfr. anche Cass. lav., n.
13705/2025 depositata il 22.5.2025, nonché Cass. lav., n. 17861/2025, depositata il 2.7.2025.
Tali condivisibili argomentazioni, estensibili a fortiori alla disposizione del D.M. n. 89/2024 relative al servizio civile universale, confermano ulteriormente l'infondatezza della domanda attorea e ne impongono il rigetto.
Le spese di lite stante la sussistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito – pur in via di composizione per effetto delle recenti pronunce della Suprema Corte – sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, così deciso in data 20/11/2025.
Il Giudice (dott.ssa Daniela Ammendola)