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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 10/12/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1247/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 10 dicembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1247/2022 R.G. Lav. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Enza Maria Bartoli;
Parte_1
ricorrente
contro
, in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti dall'avv. S. Dolce;
[...]
resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento diritto all'APE sociale
All'udienza odierna, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti a seguito di deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La ricorrente indicata in epigrafe, con ricorso depositato in data 1.09.2022 conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento dei ratei della c.d. PE sociale ex art. 1, commi 179 e CP_1
segg., L. 232/16, con decorrenza dalla prima domanda del 22.11.2021 anziché dalla seconda.
A tal fine esponeva che la prima domanda di ape sociale presentata era stata rigettata con la seguente motivazione: “La verifica del requisito per l'accesso all'APE Sociale ha dato esito negativo, infatti il
mancato superamento del periodo di prova non rientra tra le causali di cessazione del rapporto di
lavoro previste dalla normativa per il diritto alla prestazione richiesta in qualita' di lavoratore
disoccupato.”
Precisava che l'ape sociale era stata riconosciuta a seguito di una successiva domanda con decorrenza dal 7.07.2022.
Esponeva che del provvedimento di rigetto veniva chiesto il riesame che, tuttavia, veniva respinto.
Agiva chiedendo la retrodatazione alla prima domanda della erogazione della suddetta provvidenza.
Si costituiva l' sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
********
Nel merito, si premette che l'PE sociale, ossia l'anticipo pensionistico è una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017.
Introdotta dall'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 e s.m.i. consiste in un'indennità a carico dello Stato erogata dall' entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate CP_1
condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. L' APE Sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011 , n. 214 (cd. legge Monti-Fornero).
In particolare, l'art. 1 comma 179 della L. n. 232/2016 prevede, per quanto qui di interesse, che l'PE
sociale sia riconosciuta a chi si trovi nella seguente condizione: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo,
dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7
della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto,
periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30
anni”.
Punctum pruriens è quello di stabilire se il recesso durante il periodo di prova rientri tra le ipotesi che danno diritto alla prestazione.
Sul punto ritiene questo decidente che il rigetto della prestazione, già al tempo della prima domanda,
sia illegittimo.
Ora, sebbene una lettura strettamente letterale della normativa potrebbe escludere il caso del mancato superamento del periodo di prova dall'ambito di applicazione dell'APE Sociale, tuttavia, si ritiene di dover optare per un'interpretazione analogica, ritenendo che le cause di disoccupazione elencate dalla legge siano solo esemplificative di una situazione più ampia, ovvero la disoccupazione involontaria del lavoratore. Valorizzando la ratio della norma che è quella di tutelare il lavoratore che si trova in uno stato di disoccupazione non dipendente dalla propria volontà non può che ritenersi se non che Il
recesso datoriale durante il periodo di prova, al pari delle altre cause espressamente previste dalla legge, determina uno stato di disoccupazione per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e per decisione unilaterale del datore di lavoro. ..." (conformemente Corte d'Appello di Venezia, Sentenza
n. 38/2022 del 22-08-2022). CP_ Del resto anche l' ha mostrato di aderire a tale opzione interpretativa ( giusta circolare n. CP_1
62/2022 che ha chiarito che anche la cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di prova rientri tra le ipotesi di cui al sopra citato art. 1, comma 179, lett. a), L. 232/16).
Superato per tale via, il motivo del rigetto opposto al ricorrente in relazione alla prima istanza, e ritenuta la inconferenza delle affermazioni di cui alla memoria di costituzione secondo cui risulta
“che tra marzo ed aprile di quest'anno – 2022, n.d.r. - l'interessato ha prestato attività lavorativa e
goduto della prestazione al sostegno del reddito”, tenuto conto per un verso, che trattasi di un rilievo sollevato per la prima volta nella presente sede e soprattutto che si risolve in supposizioni labiali prive di qualunque riscontro sul piano documentale, non può che affermarsi la sussistenza del diritto azionato e ritenersi la fondatezza del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
in accoglimento del ricorso, accerta e dichiarare il diritto del ricorrente all' accoglimento della domanda di Anticipo pensionistico per PE Sociale e di accesso all'PE sociale già dalla data di presentazione della prima domanda del 22.11.2021, con decorrenza dal 01.12.2021, e sino al
31.07.2022;
per l'effetto, condanna, l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1
corrispondere al ricorrente gli arretrati della predetta indennità di Anticipo pensionistico per PE
Sociale con decorrenza dal 01.12.2021 al 31.07.2022, nella misura pari all'importo mensile già
percepito dal 01.08.2022 a tal uopo, ovvero per un importo totale di € 8.982,80 per il periodo individuato, ( € 1.122,85 x 8 mens.).
Condanna l' alle spese di lite che si liquidano in euro 1775,00 oltre a spese generali ad iva e cpa CP_1
come per legge con distrazione.
Enna 10 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 10 dicembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1247/2022 R.G. Lav. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Enza Maria Bartoli;
Parte_1
ricorrente
contro
, in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti dall'avv. S. Dolce;
[...]
resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento diritto all'APE sociale
All'udienza odierna, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti a seguito di deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La ricorrente indicata in epigrafe, con ricorso depositato in data 1.09.2022 conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento dei ratei della c.d. PE sociale ex art. 1, commi 179 e CP_1
segg., L. 232/16, con decorrenza dalla prima domanda del 22.11.2021 anziché dalla seconda.
A tal fine esponeva che la prima domanda di ape sociale presentata era stata rigettata con la seguente motivazione: “La verifica del requisito per l'accesso all'APE Sociale ha dato esito negativo, infatti il
mancato superamento del periodo di prova non rientra tra le causali di cessazione del rapporto di
lavoro previste dalla normativa per il diritto alla prestazione richiesta in qualita' di lavoratore
disoccupato.”
Precisava che l'ape sociale era stata riconosciuta a seguito di una successiva domanda con decorrenza dal 7.07.2022.
Esponeva che del provvedimento di rigetto veniva chiesto il riesame che, tuttavia, veniva respinto.
Agiva chiedendo la retrodatazione alla prima domanda della erogazione della suddetta provvidenza.
Si costituiva l' sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
********
Nel merito, si premette che l'PE sociale, ossia l'anticipo pensionistico è una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017.
Introdotta dall'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 e s.m.i. consiste in un'indennità a carico dello Stato erogata dall' entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate CP_1
condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. L' APE Sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011 , n. 214 (cd. legge Monti-Fornero).
In particolare, l'art. 1 comma 179 della L. n. 232/2016 prevede, per quanto qui di interesse, che l'PE
sociale sia riconosciuta a chi si trovi nella seguente condizione: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo,
dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7
della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto,
periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30
anni”.
Punctum pruriens è quello di stabilire se il recesso durante il periodo di prova rientri tra le ipotesi che danno diritto alla prestazione.
Sul punto ritiene questo decidente che il rigetto della prestazione, già al tempo della prima domanda,
sia illegittimo.
Ora, sebbene una lettura strettamente letterale della normativa potrebbe escludere il caso del mancato superamento del periodo di prova dall'ambito di applicazione dell'APE Sociale, tuttavia, si ritiene di dover optare per un'interpretazione analogica, ritenendo che le cause di disoccupazione elencate dalla legge siano solo esemplificative di una situazione più ampia, ovvero la disoccupazione involontaria del lavoratore. Valorizzando la ratio della norma che è quella di tutelare il lavoratore che si trova in uno stato di disoccupazione non dipendente dalla propria volontà non può che ritenersi se non che Il
recesso datoriale durante il periodo di prova, al pari delle altre cause espressamente previste dalla legge, determina uno stato di disoccupazione per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e per decisione unilaterale del datore di lavoro. ..." (conformemente Corte d'Appello di Venezia, Sentenza
n. 38/2022 del 22-08-2022). CP_ Del resto anche l' ha mostrato di aderire a tale opzione interpretativa ( giusta circolare n. CP_1
62/2022 che ha chiarito che anche la cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di prova rientri tra le ipotesi di cui al sopra citato art. 1, comma 179, lett. a), L. 232/16).
Superato per tale via, il motivo del rigetto opposto al ricorrente in relazione alla prima istanza, e ritenuta la inconferenza delle affermazioni di cui alla memoria di costituzione secondo cui risulta
“che tra marzo ed aprile di quest'anno – 2022, n.d.r. - l'interessato ha prestato attività lavorativa e
goduto della prestazione al sostegno del reddito”, tenuto conto per un verso, che trattasi di un rilievo sollevato per la prima volta nella presente sede e soprattutto che si risolve in supposizioni labiali prive di qualunque riscontro sul piano documentale, non può che affermarsi la sussistenza del diritto azionato e ritenersi la fondatezza del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
in accoglimento del ricorso, accerta e dichiarare il diritto del ricorrente all' accoglimento della domanda di Anticipo pensionistico per PE Sociale e di accesso all'PE sociale già dalla data di presentazione della prima domanda del 22.11.2021, con decorrenza dal 01.12.2021, e sino al
31.07.2022;
per l'effetto, condanna, l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1
corrispondere al ricorrente gli arretrati della predetta indennità di Anticipo pensionistico per PE
Sociale con decorrenza dal 01.12.2021 al 31.07.2022, nella misura pari all'importo mensile già
percepito dal 01.08.2022 a tal uopo, ovvero per un importo totale di € 8.982,80 per il periodo individuato, ( € 1.122,85 x 8 mens.).
Condanna l' alle spese di lite che si liquidano in euro 1775,00 oltre a spese generali ad iva e cpa CP_1
come per legge con distrazione.
Enna 10 dicembre 2025.