Articolo 11 della Legge 4 agosto 1990, n. 240
Articolo 10Articolo 12
Versione
2 settembre 1990
Art. 11. 1. Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto intermodale e quindi di incrementare la produttivita' del sistema dei trasporti e di decongestionare la rete stradale ed autostradale nazionale, in conformita' alle direttive del piano generale dei trasporti, il Ministro dei trasporti puo' concedere, nel quinquennio 1989-1993, alle imprese o cooperative di autotrasporto di cose in conto terzi, anche riunite in consorzi costituiti dopo il 31 dicembre 1988, nonche' alle imprese che controllino o siano controllate da imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, che svolgano attivita' di trasporto combinato strada-rotaia, contributi straordinari per investimenti in unita' di carico del tipo indicato alla lettera b) del comma 2.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 e' subordinata alla condizione che le imprese o cooperative, anche riunite in consorzi:
a) abbiano pagato per trasporti effettuati da reti ferroviarie di Paesi appartenenti alla Comunita' economica europea, da societa' appartenenti all'UIRR (Union Internationale Rail Route) o dalla societa' Intercontainer di Basilea, nel triennio precedente all'anno di presentazione della domanda di contributo, corrispettivi per un importo globale non inferiore a un miliardo di lire per l'utilizzazione di servizi ferroviari connessi all'esecuzione di trasporti combinati strada-rotaia in ambito nazionale e internazionale, relativamente a merci che abbiano quale provenienza originaria l'Italia e come destinazione finale un Paese appartenente alla Comunita' economica europea, ovvero come destinazione finale l'Italia e quale provenienza originaria un Paese appartenente alla Comunita' economica europea;
b) siano proprietarie, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, di un numero, non inferiore a 100, di unita' di carico idonee al trasporto combinato strada-rotaia del seguente tipo: semirimorchi con presa per pinze, sovrastrutture amovibili tipo UIC, carrozzerie intercambiabili per semirimorchi scomponibili, carri ferroviari atti al trasporto combinato, complessi bimodali.
3. Le unita' di carico che impiegano tecnologie di refrigerazione senza l'utilizzo di gas clorofluorocarburi per il trasporto di derrate fresche, congelate o surgelate, sono ammesse prioritariamente, allo scopo di favorire sistemi non inquinanti, al contributo di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 2 settembre 1990
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