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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 3660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3660 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8437/2024, tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope C.F._1
legis domicilia, in via Armando Diaz n. 11
APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso nel giudizio di primo CP_1 C.F._2
grado dall'Avv. Antonio Del Vecchio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in San Cipriano d'Aversa alla Via Matteotti n. 7
APPELLATO contumace nonché
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Nicola Perrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Afragola alla Via Pascoli n. 7 (PEC
. Email_1
APPELLATA contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 11183/2024 del 2/09/2024 del Giudice di
Pace di Napoli Nord, dott.ssa Antonella Baffico, non notificata, all'esito del giudizio recante R.G. n. 8363/2021
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 11183/2024 del 2/09/2024 del Giudice di Pace di
Napoli Nord, dott.ssa Antonella Baffico, non notificata, all'esito del giudizio recante R.G.
n. 8363/2021, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità della sentenza di prime cure che l'aveva superata, per non essere stato tenuto in conto quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore in corso di giudizio di prime cure.
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820130008446240, connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
Gli appellati, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Sciogliendo la riserva assunta in data 21.10.2025, la causa viene decisa.
L'appello è fondato per la ragione, assorbente, che si va ad esporre.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli
casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, rilevante nel giudizio di primo grado in ossequio al principio tempus regit processum, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
In conclusione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile, motivo che assorbe ogni altra questione.
In ossequio al principio della soccombenza va disposta la condanna di CP_1
attrice in primo grado, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa, con applicazione dei parametri medi, ed esclusione, per entrambi i gradi, della fase istruttoria, non svoltasi.
Si precisa che la riforma del governo delle spese del primo grado tiene conto del fatto che l'appellante, condannata in primo grado in solido con in primo grado non era CP_3
costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
8437/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 11183/2024 del 2/09/2024 del
Giudice di Pace di Napoli Nord, dott.ssa Antonella Baffico, non notificata, all'esito del giudizio recante R.G. n. 8363/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia degli odierni appellati, come indicati in intestazione;
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle spese CP_1 CP_3
sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro 278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante CP_1 Parte_1
delle spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica
[...]
in euro 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
Aversa, 23.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8437/2024, tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope C.F._1
legis domicilia, in via Armando Diaz n. 11
APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso nel giudizio di primo CP_1 C.F._2
grado dall'Avv. Antonio Del Vecchio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in San Cipriano d'Aversa alla Via Matteotti n. 7
APPELLATO contumace nonché
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Nicola Perrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Afragola alla Via Pascoli n. 7 (PEC
. Email_1
APPELLATA contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 11183/2024 del 2/09/2024 del Giudice di
Pace di Napoli Nord, dott.ssa Antonella Baffico, non notificata, all'esito del giudizio recante R.G. n. 8363/2021
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 11183/2024 del 2/09/2024 del Giudice di Pace di
Napoli Nord, dott.ssa Antonella Baffico, non notificata, all'esito del giudizio recante R.G.
n. 8363/2021, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità della sentenza di prime cure che l'aveva superata, per non essere stato tenuto in conto quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore in corso di giudizio di prime cure.
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820130008446240, connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
Gli appellati, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Sciogliendo la riserva assunta in data 21.10.2025, la causa viene decisa.
L'appello è fondato per la ragione, assorbente, che si va ad esporre.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli
casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, rilevante nel giudizio di primo grado in ossequio al principio tempus regit processum, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
In conclusione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile, motivo che assorbe ogni altra questione.
In ossequio al principio della soccombenza va disposta la condanna di CP_1
attrice in primo grado, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa, con applicazione dei parametri medi, ed esclusione, per entrambi i gradi, della fase istruttoria, non svoltasi.
Si precisa che la riforma del governo delle spese del primo grado tiene conto del fatto che l'appellante, condannata in primo grado in solido con in primo grado non era CP_3
costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
8437/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 11183/2024 del 2/09/2024 del
Giudice di Pace di Napoli Nord, dott.ssa Antonella Baffico, non notificata, all'esito del giudizio recante R.G. n. 8363/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia degli odierni appellati, come indicati in intestazione;
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle spese CP_1 CP_3
sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro 278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante CP_1 Parte_1
delle spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica
[...]
in euro 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
Aversa, 23.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone