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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/12/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 635 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.03.1970, elettivamente domiciliato in San Lucido (Cs) alla via Don Minzoni 8 presso lo studio dell'avv. Abonante Ennio, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 20.06.2025;
attore
E
(cod. fisc. , nata a [...] in data [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata alla via S. Agata n. 14 presso lo studio dell'avv. Mannarino Sabrina, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.09.2025; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'1.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 20.06.2025, ha Parte_1 proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in OL in data 1.09.2008 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 92, parte II, serie A, anno 2008), in costanza del quale sono il 18.3.2010 due figli, di nome e Pt_1
1 . A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i Per_1 coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione presso il Tribunale di OL nella procedura di separazione dei coniugi, definita con la sentenza n. 5/2024 emessa in data 1.04.2024, passata in giudicato (con cui sono state omologate le condizioni concordate in corso di causa). Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 1.9.2008, in OL tra e Parte_1
, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune anno 2008, Parte 2, Serie A, Controparte_1
Numero 92; - confermare tutte le condizioni contenute nella sentenza di separazione n° 5/2024 emessa dal Tribunale di OL l'8.1.2024, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, - con ordine alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza sullo status all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, atteso che le due comunicazioni finalizzate a procedere con un divorzio congiunto, non sono state neppure riscontrate, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 27.06.2025.
si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata in Controparte_1 data 11.09.2025. La stessa, contestando in parte quanto ex adverso richiesto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
OL (CS) in data 01.09.2008 (trascritto nei Registri di stato civile del medesimo Comune parte II serie A anno 2008, numero 92) e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- Affidare i figli minori e Pt_1
, nati a Cosenza (CS) il 18.03.2010, in affido congiunto ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione presso l'abitazione della madre con diritto di visita del padre come da sentenza di separazione;
- rivedere le indicazioni concordate sulle vacanze estive: dividere i 15 gg previsti nell'accordo raggiunto in una settimana a luglio e una settimana ad agosto, in modo da concedere alla mamma di tenere con sé ad anni alterni i minori anche nella festività del 15 agosto;
-Con vittoria delle spese di lite da distarsi in favore dell'antistatario difensore”.
Fissata l'udienza dell'1.12.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore
(stante il rinvio di quella fissata in data 13.10.2025), le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere;
quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle relative condizioni. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
2 Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, in data 20.12.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 5/2024 emessa in data 4.01.2024, passata in giudicato, il Tribunale di OL (omologando le condizioni concordate tra i coniugi in corso di causa) ha pronunciato la separazione personale di e Parte_1
, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione in Tribunale per un Controparte_1 tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs.
n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza dell'1.12.2025) che di seguito si riportano testualmente: “conferma delle condizioni della separazione personale dei coniugi omologate dal Tribunale di OL con la sentenza n.
5/2024, con la precisazione ai sensi dell'art. 337 septies c.c. che, al compimento della maggiore età da parte dei due figli allo stato minorenni, il contributo paterno al loro mantenimento, come fissato, sia versato direttamente a loro, in contanti o con vaglia postale, bonifico o assegno”.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e l'assenza di contrasti con gli interessi dei figli minori delle clausole relative agli stessi. Inoltre, la conformità delle intese raggiunte dalle parti agli interessi dei figli minori, ha reso non necessario l'ascolto degli stessi ex art. 473 bis.4 c.p.c..
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa (a fronte, tra l'altro, della precisazione da parte dell'attore delle richieste formulate in ricorso) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 635/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in OL in data 1.09.2008 tra i coniugi e (trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 92, parte II, serie A, anno 2008);
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
3 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di OL perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in OL il 22.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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