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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 29/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10658 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(cod. fisc.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Bizzarri
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
(P.IVA n. , C.F. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana La Ghezza
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: contributi geometri
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.11.2024, adiva l'intestato Tribunale del Parte_1
Lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 352/2024, emesso il
2.9.2024 e notificatole il successivo 22.10.2024, con il quale le era stato intimato di pagare, immediatamente e senza dilazione ed in favore della Controparte_1
(d'ora innanzi anche solo , la complessiva
[...] Pt_2 Parte_3
somma di euro 28.040,19, oltre accessori e spese della fase monitoria, a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali per gli anni dal 2020 al 2023.
Deduceva in fatto l'opponente: di aver cessato l'esercizio dell'attività autonoma di libera professionista in data 20.12.2021, in quanto assunta dal Comune di Lucera ed assoggettata quale dipendente pubblico ad altre forme di assistenza e previdenza obbligatorie;
di aver poi proseguito la sua attività alle dipendenze del Comune di Bologna;
di aver chiuso la partita
I.V.A. in data 30.6.2022 e di essersi cancellata dalla Cassa il successivo 21.7.2022; di aver mantenuto l'iscrizione alla fino alla suddetta data al solo fine di ricevere la fatturazione CP_1
relativa ad attività espletate in precedenza e non ancora saldate;
di non avere, tuttavia, prodotto altro reddito derivante dall'esercizio della libera professione, al di fuori di quello risultante dalle fatture emesse per attività professionale iniziata in epoca pregressa.
Aggiungeva che, in data 23.11.2023, la le aveva comunicato, a mezzo p.e.c., una CP_1
diffida di pagamento per irregolarità contributive per un importo pari ad euro 9.488,23 e relativa agli anni 2020 e 2021.
Riconosceva, pertanto, come dovuta soltanto la minor somma innanzi indicata, evidenziando che la dichiarazione dei redditi 2023 (valevole per l'anno 2022) riportava un reddito imponibile, ai fini i.r.p.e.f., di euro 30.364,00, di cui euro 22.483,00 quale reddito di lavoro dipendente ed euro 8.000,00 quale reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di attività professionale (somma – questa – corrispondente alle fatture emesse).
Sulla scorta di quanto dedotto, la parte opponente invocava la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Resisteva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 29.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata, dovendosi dare continuità all'orientamento della
Suprema Corte consolidatosi dopo l'arresto di Cass. 5375/2019, nei termini che seguono:
“la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003 (nella parte in cui prevede
l'iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375 del 2019, risulta consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione.
Invero, questa Corte ha poi affermato (Sez. L -, Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620
- 01), in tema di casse previdenziali privatizzate che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale CP_1
dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l.
2 n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a CP_1
prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione. CP_1
I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze di questa Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021;
28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri.
Né la mera iscrizione ad altra gestione può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere CP_2
degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla é astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a un'assicurazione CP_1
generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo.
Invero, dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale é condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione é CP_1
irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Invero, premesso che dopo la c.d. legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico
(cfr. art. 2, c. 25, l. 335/1995) si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, l. 773/1982 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione non è di CP_2
per sé ostativa all'insorgere degli obblighi (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria.
L'iscrizione del contribuente alla è dunque legittima, e la relativa pretesa CP_1
contributiva non viola, invero, il divieto di doppia contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione.
3 Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, CP_1
come si è detto, legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo CP_1
nei limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i CP_1 CP_1
controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , prevedevano CP_1
l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che
l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. L'attribuzione - ad opera della corte territoriale - di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della non CP_1
importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c. (come invece pretenderebbe il ricorrente con il secondo motivo di ricorso), discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria
e regolamentare" (Cass. Sez. Lav. 28/09/2022 n. 28188)” (così, in motivazione, Cass. Sez.
Lav., 28 febbraio 2025, n. 5338).
2.2. Nel caso di specie, è pacifico che l'odierna opponente abbia volontariamente mantenuto l'iscrizione all'Albo dei Geometri per l'intero arco temporale cui si riferisce la pretesa contributiva avanzata dalla avendo costei ottenuto la cancellazione dal predetto Albo CP_1
solo a decorrere dall'11.1.2024.
Da tale iscrizione all'Albo, come detto, nasce l'obbligo di versare la contribuzione chiesta dall'Ente previdenziale, trattandosi di un dovere di solidarietà endocategoriale basato sui principi mutualistici che informano l'ordinamento della CP_1
Detto obbligo, dunque, è collegato alla mera appartenenza alla categoria, sicché esso prescinde dall'accertamento dell'esercizio continuativo della professione, così come del tutto irrilevante risulta la circostanza della mancata produzione di reddito professionale (cfr., in tal senso, Corte di Appello di Bari-Sez. Lavoro, 9 dicembre 2024, n. 1628).
4 Né, d'altro canto, sono emerse le ipotesi eccettuative di cui alla delibera n. 123 del 20 maggio
2009, approvata con D.M. 14 luglio 2009 e cioè: (a) l'inquadramento nel ruolo professionale di geometra previsto dal C.C.N.L. e lo svolgimento di attività nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, oppure (b) la presentazione di una dichiarazione, da parte del datore di lavoro, attestante che il dipendente nello svolgimento delle mansioni non eserciti attività libero-professionale riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale né sottoscrive atti nella medesima qualità.
Occorre soggiungere che l'onere della prova della ricorrenza delle ipotesi eccettuative – rimasto, nella specie, inevaso – è a carico del geometra (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav., 16 agosto 2024, n. 22879).
2.3. In ordine al quantum, poi, la censura formulata sul punto dall'opponente non coglie nel segno, poiché la diffida di pagamento inoltrata dalla in data 23.11.2023 (per il minor CP_1
importo di euro 9.488,23) attiene esclusivamente agli anni 2020 e 2021, laddove la maggior somma ingiunta, incrementata di interessi e sanzioni, investe il più esteso arco temporale relativo agli anni dal 2020 al 2023.
Anche per tal via ed in difetto di più specifiche contestazioni circa l'ammontare della somma complessivamente pretesa a titolo di contributi, l'opposizione s'appalesa infondata.
2.4. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, s'impone il rigetto del ricorso, sicchè il decreto ingiuntivo n. 352/2024 va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza della parte opponente e vengono distratte in favore dell'Avv. Viviana La
Ghezza, per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10658/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 352/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 Parte_3
liquidate dette spese in complessivi euro 4.638,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Viviana La Ghezza.
Foggia, all'esito dell'udienza del 29.5.2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 29/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10658 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(cod. fisc.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Bizzarri
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
(P.IVA n. , C.F. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana La Ghezza
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: contributi geometri
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.11.2024, adiva l'intestato Tribunale del Parte_1
Lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 352/2024, emesso il
2.9.2024 e notificatole il successivo 22.10.2024, con il quale le era stato intimato di pagare, immediatamente e senza dilazione ed in favore della Controparte_1
(d'ora innanzi anche solo , la complessiva
[...] Pt_2 Parte_3
somma di euro 28.040,19, oltre accessori e spese della fase monitoria, a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali per gli anni dal 2020 al 2023.
Deduceva in fatto l'opponente: di aver cessato l'esercizio dell'attività autonoma di libera professionista in data 20.12.2021, in quanto assunta dal Comune di Lucera ed assoggettata quale dipendente pubblico ad altre forme di assistenza e previdenza obbligatorie;
di aver poi proseguito la sua attività alle dipendenze del Comune di Bologna;
di aver chiuso la partita
I.V.A. in data 30.6.2022 e di essersi cancellata dalla Cassa il successivo 21.7.2022; di aver mantenuto l'iscrizione alla fino alla suddetta data al solo fine di ricevere la fatturazione CP_1
relativa ad attività espletate in precedenza e non ancora saldate;
di non avere, tuttavia, prodotto altro reddito derivante dall'esercizio della libera professione, al di fuori di quello risultante dalle fatture emesse per attività professionale iniziata in epoca pregressa.
Aggiungeva che, in data 23.11.2023, la le aveva comunicato, a mezzo p.e.c., una CP_1
diffida di pagamento per irregolarità contributive per un importo pari ad euro 9.488,23 e relativa agli anni 2020 e 2021.
Riconosceva, pertanto, come dovuta soltanto la minor somma innanzi indicata, evidenziando che la dichiarazione dei redditi 2023 (valevole per l'anno 2022) riportava un reddito imponibile, ai fini i.r.p.e.f., di euro 30.364,00, di cui euro 22.483,00 quale reddito di lavoro dipendente ed euro 8.000,00 quale reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di attività professionale (somma – questa – corrispondente alle fatture emesse).
Sulla scorta di quanto dedotto, la parte opponente invocava la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Resisteva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 29.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata, dovendosi dare continuità all'orientamento della
Suprema Corte consolidatosi dopo l'arresto di Cass. 5375/2019, nei termini che seguono:
“la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003 (nella parte in cui prevede
l'iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375 del 2019, risulta consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione.
Invero, questa Corte ha poi affermato (Sez. L -, Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620
- 01), in tema di casse previdenziali privatizzate che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale CP_1
dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l.
2 n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a CP_1
prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione. CP_1
I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze di questa Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021;
28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri.
Né la mera iscrizione ad altra gestione può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere CP_2
degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla é astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a un'assicurazione CP_1
generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo.
Invero, dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale é condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione é CP_1
irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Invero, premesso che dopo la c.d. legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico
(cfr. art. 2, c. 25, l. 335/1995) si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, l. 773/1982 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione non è di CP_2
per sé ostativa all'insorgere degli obblighi (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria.
L'iscrizione del contribuente alla è dunque legittima, e la relativa pretesa CP_1
contributiva non viola, invero, il divieto di doppia contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione.
3 Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, CP_1
come si è detto, legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo CP_1
nei limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i CP_1 CP_1
controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , prevedevano CP_1
l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che
l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. L'attribuzione - ad opera della corte territoriale - di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della non CP_1
importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c. (come invece pretenderebbe il ricorrente con il secondo motivo di ricorso), discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria
e regolamentare" (Cass. Sez. Lav. 28/09/2022 n. 28188)” (così, in motivazione, Cass. Sez.
Lav., 28 febbraio 2025, n. 5338).
2.2. Nel caso di specie, è pacifico che l'odierna opponente abbia volontariamente mantenuto l'iscrizione all'Albo dei Geometri per l'intero arco temporale cui si riferisce la pretesa contributiva avanzata dalla avendo costei ottenuto la cancellazione dal predetto Albo CP_1
solo a decorrere dall'11.1.2024.
Da tale iscrizione all'Albo, come detto, nasce l'obbligo di versare la contribuzione chiesta dall'Ente previdenziale, trattandosi di un dovere di solidarietà endocategoriale basato sui principi mutualistici che informano l'ordinamento della CP_1
Detto obbligo, dunque, è collegato alla mera appartenenza alla categoria, sicché esso prescinde dall'accertamento dell'esercizio continuativo della professione, così come del tutto irrilevante risulta la circostanza della mancata produzione di reddito professionale (cfr., in tal senso, Corte di Appello di Bari-Sez. Lavoro, 9 dicembre 2024, n. 1628).
4 Né, d'altro canto, sono emerse le ipotesi eccettuative di cui alla delibera n. 123 del 20 maggio
2009, approvata con D.M. 14 luglio 2009 e cioè: (a) l'inquadramento nel ruolo professionale di geometra previsto dal C.C.N.L. e lo svolgimento di attività nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, oppure (b) la presentazione di una dichiarazione, da parte del datore di lavoro, attestante che il dipendente nello svolgimento delle mansioni non eserciti attività libero-professionale riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale né sottoscrive atti nella medesima qualità.
Occorre soggiungere che l'onere della prova della ricorrenza delle ipotesi eccettuative – rimasto, nella specie, inevaso – è a carico del geometra (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav., 16 agosto 2024, n. 22879).
2.3. In ordine al quantum, poi, la censura formulata sul punto dall'opponente non coglie nel segno, poiché la diffida di pagamento inoltrata dalla in data 23.11.2023 (per il minor CP_1
importo di euro 9.488,23) attiene esclusivamente agli anni 2020 e 2021, laddove la maggior somma ingiunta, incrementata di interessi e sanzioni, investe il più esteso arco temporale relativo agli anni dal 2020 al 2023.
Anche per tal via ed in difetto di più specifiche contestazioni circa l'ammontare della somma complessivamente pretesa a titolo di contributi, l'opposizione s'appalesa infondata.
2.4. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, s'impone il rigetto del ricorso, sicchè il decreto ingiuntivo n. 352/2024 va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza della parte opponente e vengono distratte in favore dell'Avv. Viviana La
Ghezza, per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10658/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 352/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 Parte_3
liquidate dette spese in complessivi euro 4.638,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Viviana La Ghezza.
Foggia, all'esito dell'udienza del 29.5.2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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