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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 01/10/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 158/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Maria
Rosa Palladino, all'esito dell'udienza cartolare dell'8.5.2025, lette le note di udienza depositate da ambo le parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 158/2021, riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, promossa da:
(C.F. ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Franchella ed elettivamente Persona_1 domiciliato presso il suo studio in Larino (CB), al viale Giulio Cesare n. 9;
ATTORE in riassunzione contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Raffaele Florio ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in San Severo (FG), al c.so G. Di Vittorio n. 40;
CONVENUTI
OGGETTO: nullità donazione-azione di rivendica.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate da intendersi qui riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona Persona_1
1 dell'amministratore di sostegno pro tempore, conveniva in giudizio e Controparte_1 [...]
chiedendo di: confermare e/o disporre il sequestro giudiziario dei beni CP_2 immobili di proprietà di siti nel Comune di Petacciato, quali interi Persona_1 appezzamenti di terreno distinti in Catasto Terreni al Foglio 11, p.lle 211, 340, 344, 265, 190,
191, 208, 463, 579 e due interi fabbricati collabenti distinti in Catasto Fabbricati al Foglio 18,
p.lle 297, 298 e 299, ed ordinarne/confermarne la trascrizione al Competente Ufficio di
Conservatoria; accertarsi l'invalidità o l'illegittimità dei trasferimenti immobiliari dei suddetti beni con atto notarile del 07/10/2020 Rep. n. 56110 – Raccolta n. 27926 per inesistenza/invalidità/nullità dell'acquisto per usucapione in favore di dei beni Controparte_1 della di lui madre, e conseguente nullità della donazione della Persona_1 nuda proprietà dei beni stessi in favore della moglie del , stante il CP_1 Controparte_2 difetto della titolarità della proprietà; accertare e dichiarare che la piena proprietà dei medesimi beni immobili è di e, per l'effetto, ordinare ai convenuti Persona_1 CP_1
e il rilascio dei beni immobili stessi con immissione in pieno
[...] Controparte_2 possesso in favore della parte attrice. Spese vinte anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Deduceva, l'attrice, di aver coltivato, sino all'esaurimento delle proprie energie fisiche, in prima persona i terreni oggetto del contendere, avendo, quanto agli appezzamenti di terreno, in più occasioni, presentato all'Agea la domanda per i contributi spettanti, sempre ricavato redditi dai terreni stessi ed altresì aperto una propria personale partita IVA, distinta da quella del figlio
(anch'egli agricoltore), per l'esercizio dell'azienda di allevamento polli sui Controparte_1 medesimi terreni e, quanto ai fabbricati, sempre provveduto all'esborso delle relative spese ed utenze (ad ella intestate).
Aggiungeva, inoltre, che, da ultimo, essa aveva stipulato un contratto di affitto di fondi rustici
(con durata sino al 31/12/2020) con il figlio, , concedendogli i medesimi Controparte_1 terreni siti nel Comune di Petacciato, a dimostrazione dell'esercizio da parte dell'attrice delle facoltà riservate e proprie del diritto di proprietà e della mera detenzione qualificata, e non possesso, da parte del convenuto dei beni oggetto di causa.
Sosteneva, poi, che entrambi i figli dell'attrice avevano, per ragione parentali, sempre utilizzato, per tolleranza, i beni della madre, sino all'estate 2020, quando il convenuto aveva precluso violentemente e clandestinamente l'accesso al fratello, , nonostante Parte_1 tutt'oggi quest'ultimo abbia ivi custoditi diversi suoi beni e sia in possesso delle chiavi di ingresso.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.06.2021, si costituivano in giudizio CP_1
e i quali contestavano tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e
[...] Controparte_2
2 richiesto, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, non avendo l'attrice incardinato il necessario procedimento di mediazione e per nullità della notifica della citazione, espletata oltre il termine di giorni 60 dalla data del provvedimento cautelare e ad indirizzo di residenza di , e non a Controparte_1 quello del procuratore con il quale egli si era costituito nel giudizio cautelare nonché per carenza di legittimazione dell'amministratore di sostegno a promuovere il presente giudizio, non essendo stata versata in atti la necessaria autorizzazione del Giudice tutelare.
Deducevano, nel merito, che la conflittualità dei fratelli , alla base di altri contenziosi, CP_1 era sorta allorché il convenuto aveva scoperto che il fratello aveva intestato a sé tutti i beni del defunto padre, esulando dai beni immobili di proprietà della madre. Persona_2
Rilevavano che aveva usucapito i beni in contesa per possesso esclusivo, Controparte_1 continuato e pacifico ultraventennale, sin dagli inizi dell'anno 1970, quando, dopo il trasferimento dei genitori in Veneto, il medesimo era rimasto a Petacciato a lavorare i fondi, avendovi costruito un'azienda agricola composta da due capannoni per l'allevamento di polli e destinato il restante terreno ad utilità della stessa. Inoltre, aveva da sempre Controparte_1 coltivato direttamente i suoi terreni, pagando lui le tasse e le spese per la produzione ed incamerandone i ricavi;
aveva sporto denuncia di furto, qualificandosi come proprietario, di un bombolone per il gas e per la rottura ed asporto di una catena apposta all'ingresso del fondo;
aveva percepito i contributi dall'Agea.
Aggiungevano che la stessa attrice, in una dichiarazione resa per iscritto, aveva riconosciuto la proprietà dei terreni acquisita dal figlio e che nessun contratto di fitto era Controparte_1 mai intervenuto tra la madre e il convenuto, disconoscendone le firme apposte in calce al documento prodotto dall'attrice, che comunque da solo non dimostrerebbe l'esistenza del contratto di affitto di fondi rustici.
Sostenevano, dunque, la piena legittimità dell'atto di donazione posto in essere dai convenuti.
All'udienza del 24.06.2021, il Giudice, ritenuta tempestiva la domanda attorea rispetto al termine di giorni 60 fissato dal Giudice del cautelare per l'instaurazione del giudizio di merito e rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, le azioni giudiziali in materia di diritti reali sono subordinate, a pena di improcedibilità, al preventivo esperimento del procedimento di mediazione, assegnava alla parte attrice termine di giorni 15 per procedere alla mediazione ex lege.
Con nota di deposito dell' 08.11.2021, l'attrice versava in atti copia del verbale di mediazione del 05.11.2021 con esito negativo.
All'udienza del 29.09.2023, il Giudice, preso atto dell'intervenuto decesso di Per_1
3 dichiarava l'interruzione del processo. Persona_1
Con ricorso per fissazione udienza ex art. 302 c.p.c., si costituiva in giudizio Parte_1
, in qualità di erede di insistendo in tutte le eccezioni,
[...] Persona_1 domande, contestazioni e produzioni già proposte.
La causa veniva istruita sulla scorta delle sole produzioni documentali ed espletamento di
CTU grafologica a cura della dott.ssa all'esito della quale ritenute superflue le Persona_3 prove orali, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Indi, assegnata nuovamente alla scrivente dal ruolo del Giudice dott.ssa Giuliana Bartolomei, all'udienza dell' 08.05.2025, la causa veniva riservata in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
1.
In via preliminare, l'eccezione di improcedibilità della domanda, per nullità della notifica, proposta dalle parti convenute va rigettata.
Deve, al riguardo, rammentarsi l'indirizzo ormai consolidato della Corte di legittimità, la quale ha affermato che “la notificazione è inesistente quando manca del tutto il collegamento con il destinatario dell'atto, mentre è nulla quando esiste un collegamento ma non rispetta le modalità previste dalla legge. Tale nullità può essere sanata con effetto retroattivo tramite la costituzione del convenuto o la rinnovazione della notifica. L'inesistenza della notificazione, dunque, riguarda le ipotesi di mancanza materiale dell'atto o delle caratteristiche essenziali dell'attività notificatoria. Gli altri vizi della notifica, invece, rientrano nella nullità dell'atto, sanabile con la costituzione del destinatario o la rinnovazione della notifica” (Cass. civ., sez.
II, n. 24329 del 10/09/2024).
Pertanto, a prescindere dalla validità o invalidità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito eseguita alla parte personalmente ovvero al difensore domiciliatario della parte nella fase cautelare ante causam, non può, nel caso di specie, dubitarsi della validità del contraddittorio, alla luce della costituzione in giudizio delle parti convenute che ha determinato un effetto sanante con efficacia ex tunc.
Altresì preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell'amministratore di sostegno dell'originaria parte attrice sollevata dalle parti convenute deve essere disattesa, poiché dalla documentazione versata in atti può agevolmente evincersi la sussistenza di un'autorizzazione generale, attribuita all'amministratore di sostegno, avente ad oggetto la valutazione, mediante nomina di un legale di fiducia, di “ogni azione civile necessaria alla tutela del patrimonio dell'amministrata” (cfr. doc. all. 24 alle note del 24/06/2021 del fasc. di
4 parte attrice).
Ancora, in via preliminare, l'eccezione di nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi dell'originaria parte attrice formulata dalle parti convenute va respinta, in quanto, alla luce della documentazione prodotta da parte attrice su impulso del Giudice in data 12/07/2024, può escludersi la presenza di ulteriori eredi, non rinvenendosi nella presente causa alcun difetto di contraddittorio (cfr. doc. all. alle note del
12/07/2024 del fasc. di parte attrice). Sul punto è sufficiente richiamare il principio elaborato dalla Suprema Corte, reiterato in plurime e successive pronunce, secondo il quale la legittimatio ad causam si trasmette solo agli eredi, cioè a coloro che hanno accettato l'eredità espressamente o tacitamente, non ritenendosi sufficiente per essere parte del processo la mera condizione di chiamato all'eredità, con la conseguenza che debba ritenersi nullo il procedimento riassunto nei soli confronti dei chiamati all'eredità che hanno contestato di essere eredi (Cass. Civ. n. 190/2015, n. 25885/2020).
Nel caso in esame il convenuto non ha dato prova di essere erede della Controparte_1 defunta ma anzi lo ha espressamente negato tanto che, in virtù dei Persona_1 sopra esposti principi, la medesima eccezione è stata pure respinta dal Collegio con l'ordinanza in data 28.6/1.7.2024 che ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del precedente istruttore che aveva disposto il sequestro.
2.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito evidenziati.
, in qualità di erede dell'originaria parte attrice, Parte_1 Persona_1
e in riassunzione dell'originario giudizio dalla medesima introdotto, agiva in
[...] giudizio chiedendo di confermare e/o disporre il sequestro giudiziario dei beni immobili di proprietà di siti nel Comune di Petacciato (interi appezzamenti di Persona_1 terreno distinti in Catasto Terreni al Foglio 11, p.lle 211, 340, 344, 265, 190, 191, 208, 463,
579 e due interi fabbricati collabenti distinti in Catasto Fabbricati al Foglio 18, p.lle 297, 298 e
299), con ordine di trascrizione al Competente Ufficio di Conservatoria;
di accertare l'invalidità o l'illegittimità dei trasferimenti immobiliari dei suddetti beni con atto notarile del
07/10/2020 Rep. n. 56110 – Raccolta n. 27926 per inesistenza/invalidità/nullità dell'acquisto per usucapione in favore di dei beni della di lui madre, Controparte_1 Persona_1
e conseguente nullità della donazione della nuda proprietà dei beni stessi in favore
[...] della moglie del , stante il difetto della titolarità della proprietà; di CP_1 Controparte_2 accertare e dichiarare che la piena proprietà dei medesimi beni immobili è di Controparte_3
[...] e, per l'effetto, ordinare ai convenuti e il
[...] Controparte_1 Controparte_2 rilascio dei beni immobili stessi con immissione in pieno possesso in favore della parte attrice.
I convenuti, e di contro, si costituivano in giudizio Controparte_1 Controparte_4 eccependo l'infondatezza della domanda attorea, attesa la legittimità dell'acquisto per usucapione del primo in conseguenza di un possesso ultraventennale, uti dominus, pacifico, ininterrotto e indisturbato sugli immobili e la conseguente legittimità dell'atto di donazione dei beni stessi in favore della seconda.
Nel caso di specie, tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa azionata, come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle precisazioni formulate in corso di causa, nonché del provvedimento in concreto richiesto, la fattispecie deve inquadrarsi nell'ambito dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., avendo ad oggetto, la pretesa attorea, non solo l'accertamento della titolarità del diritto sui beni in capo all'attrice in rei vindicatio (e dell'assenza in capo ai convenuti di un titolo che legittimi la proprietà o l'occupazione del bene), ma anche la restituzione degli stessi(“la qualificazione della domanda spetta al giudice di merito e, indipendentemente dalla sua correttezza, non può essere censurata per ultrapetizione” Cassazione civile, sez. II, 27/01/2016, n. 1545; Cass.Civ., sez. 03, del
31/07/2006, n. 17451).
Sotto il profilo probatorio, nell'ipotesi in cui esperisca l'azione di rivendicazione per recuperare un bene di cui abbia perso il possesso, l'attore ha l'onere di provare in giudizio il diritto di proprietà asseritamente vantato sulla cosa e “il giudice è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio” (Cass. civ., sez. II, n. 5131 del 03/03/2009; cfr. altresì Cass. civ., sez. II, n. 24050 del 03/08/2022).
Tale generale principio va tuttavia coordinato con il chiarimento reso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “l'azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo, senza onere di prova. Quando tuttavia il convenuto rinunci a questa posizione…il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi” (cfr. Cass. 19653/2014, n.
32386/2018, n. 4730/2015, n. 1392/2012).
6 Nel caso di specie, il convenuto non solo non ha contestato espressamente Controparte_1 che il bene appartiene all'attrice, ma ha pure affermato di possedere l'immobile animo domini sin dal 1970. Le contestazioni di parte convenuta, in ordine alla inidoneità della documentazione allegata al fascicolo di parte attrice, risultano superate ed attenuate proprio dalle sue difese.
Risulta pacifico ed incontestato tra le parti, infatti, che i beni oggetto di causa siano formalmente intestati all'originaria attrice, Inoltre, l'intestazione Persona_1 dei beni in capo a quest'ultima emerge ì dalla documentazione prodotta da parte attrice, consistente nelle visure storiche catastali e nelle dichiarazioni dei redditi, e trova conferma altresì proprio nelle dichiarazioni contenute nell'atto notarile di donazione dei suddetti beni immobili stipulato tra i convenuti, e nel quale si legge che Controparte_1 Controparte_2
“gli immobili in oggetto, riportato in catasto in testa ad altri, sono pervenuti ad esso donante, quali beni personali, in virtù di usucapione, non accertata giudizialmente” nonché nel Con contenuto del contratto di locazione di fondi rustici siglato in data 22/09/2020 da
[...]
con soggetto terzo ed avente ad oggetto beni immobili espressamente richiamati come CP_1 formalmente intestati a (cfr. documentazione all. fasc. di parte Persona_1 attrice).
Quindi essendoci riconoscimento della proprietà in capo all'attrice devono ritenersi attenuati gli oneri probatori a carico della parte rivendicante, la quale non è tenuta alla “probatio diabolica” richiesta dall'art. 948 c.c.
3.
Non può essere in alcun modo condivisa l'affermazione dei convenuti secondo i quali l'intervenuta usucapione risulterebbe proprio dall'atto di donazione, rogato dal Notaio , Per_4 di cui parte attrice ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità. Sul punto è sufficiente rilevare che il notaio rogante, nell'atto de quo, si è limitato a raccogliere e riportare le dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualità personali, ivi compresa quella resa dal donante CP_1
di essere divenuto proprietario dei beni per usucapione in assenza di un accertamento
[...] giudiziale, ma non vi è traccia di eventuali accertamenti da lui svolti (né il Notaio vi era tenuto) al fine di verificare la veridicità di tale acquisto. Per cui, se in astratto è possibile stipulare un atto in cui il donante dichiara di aver usucapito un bene senza un previo accertamento giudiziale come nel caso di specie (vedi art. 3) atto di donazione), tale acquisto può ritenersi valido solo se l'usucapione è effettivamente avvenuta (in tal senso Corte
d'Appello di Potenza sentenza n. 623/2021).
Proseguendo, al fine di dirimere la presente controversia, occorre, quindi, scrutinare la
7 sussistenza dei requisiti previsti dalla legge affinché possa, come da lui sostenuto, ritenersi perfezionato l'acquisto dei beni in contestazione per usucapione da parte del convenuto
[...]
. CP_1
In punto di diritto, giova premettere come la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la prova dell'intervenuta usucapione consiste nella dimostrazione di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Deve, infatti, provarsi non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene -, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. II, n. 23849 del 02/10/2018).
Dalla dimostrazione del potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla deriva, a norma dell'art. 1141 c.c., comma 1, la presunzione che esso integri il possesso, di conseguenza incombendo alla parte che invece correla detto potere alla detenzione, provare che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore per mera tolleranza del titolare del diritto, dovendosi, in mancanza, ritenere l'esistenza della prova della possessio ad usucapionem (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 7817 del 04/04/2006; Cass. civ., sez. II, n.
26984 del 02/12/2013).
Valga, altresì, rammentare come, in tema di presunzione di possesso utile ad usucapionem,
l'art. 1141 c.c., comma 1 opera se e in quanto non si tratti di rapporto obbligatorio, e presuppone, quindi, la mancanza di prova che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione, in conseguenza non di un atto volontario di apprensione, ma di un atto o un fatto del proprietario possessore. Inoltre, ai fini della sussistenza del possesso utile per usucapire, oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, incombe la dimostrazione della cosiddetta interversio possessionis, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell'art. 1141 c.c., comma 2 (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 7271 del 12/05/2003).
Nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo dell'esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso esclusivamente ove essa non si colleghi ad un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, “giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla
8 necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo” (Cass. civ., sez. II, n. 20508 del 30/07/2019).
Nel caso di specie, con riferimento agli immobili siti in Petacciato (CB), di cui in Catasto
Terreni al Foglio 11, p.lle 211, 340, 344, 265, 190, 191, 208, 463, 579 e in Catasto Fabbricati al
Foglio 18, p.lle 297, 298 e 299, dall'istruttoria espletata non è emersa la sussistenza dei presupposti per l'usucapione, atteso che i convenuti non hanno sufficientemente provato in giudizio che la mancata rivendicazione del bene da parte dell'originaria attrice,
[...]
formale proprietaria degli immobili di che trattasi, sia stata dovuta non già Persona_1 ad un atteggiamento di tolleranza, determinato dallo stretto rapporto di sangue intercorrente tra la proprietaria e il convenuto (madre e figlio), bensì dal disinteresse e Controparte_1 dall'indifferenza di nei confronti dei beni di sua proprietà. Per_1
In particolare, ancorché sia circostanza pacifica la presenza del convenuto Controparte_1 sui fondi e l'esercizio da parte del medesimo di un'attività di tipo agricolo, non può ritenersi sussistente un atteggiamento di disinteresse della madre, verso i Persona_1 beni immobili di sua proprietà, in relazione ai quali, peraltro, non sarebbe neanche evincibile il decorso del termine ventennale indispensabile per il perfezionamento dell'acquisto per usucapione, anche alla luce della circostanza, provata documentalmente, che Persona_1 esercitava altresì almeno sin dal 29/05/2015 l'attività di allevamento di pollame e
[...] altri volatili (cfr. estratto storico partita iva, in atti).
Invero, la parte attrice ha depositato in atti un contratto di affitto di fondi rustici, sottoscritto tra e , in data 01/05/2015, avente ad oggetto i terreni Persona_1 Controparte_1 oggetto di causa, per il periodo 01/05/2015 – 31/12/2020, per un canone annuo pari ad €
500,00, a dimostrazione della espressa volontà della prima di esercitare tutti i poteri afferenti al proprio diritto di proprietà.
A seguito del disconoscimento e della contestazione della veridicità delle firme apposte in calce al documento presentato dall'attrice, veniva disposta CTU grafologica, a cura della dott.ssa la quale, all'esito degli accertamenti tecnici del caso mediante Persona_3 procedura comparativa – che privi di vizi metodologici vengono posti a fondamento della decisione -, ha rilevato che “l'esame strumentale non ha evidenziato la presenza di processi vergativi artificiosi di natura chimica o abrasiva, di differenti inchiostrature né di pre -
9 tracciati per cui, sulla base della strumentazione elencata nel capitolo dedicato all'esame strumentale, è stato possibile acclarare: la genuinità del documento, ossia non si sono rilevati indizi che possono rimandare a manipolazioni o a collage, né solchi ciechi e/o abrasioni;
la stesura manuale delle firme in virtù del rilievo del solco scittorio, per cui è possibile escludere che il lascito, o una delle sue parti componenti, sia stato effettuato con mezzi meccanici di scansione o che derivi da composizioni artificiose di taglia e incolla” (cfr. Consulenza tecnica d'ufficio a cura della dott.ssa pagg. 59 e ss.). Persona_3
La consulente incaricata ha, poi, valutato, sulla scorta dei principi fondamentali dell'esame della manoscrittura, le firme in verificazione dicenti ” e ”, Persona_1 Controparte_1 escludendone l'imitazione da ricalco o meccanica, l'imitazione libera e rapida, il falso senza intento imitativo e la naturale grafia del falsario o una grafia dissimulata e concludendo, nel primo caso, per la probabilità di autenticità della firma e, nel secondo caso, per la certezza dell'autenticità della firma (cfr. Consulenza tecnica d'ufficio a cura della dott.ssa
[...]
, pagg. 59 e ss.: “1) la firma apposta in calce all'originale del contratto di locazione Per_3 del 01.05.2015 prodotto da parte attrice (doc. 12) apparentemente riferibile a Di IL ET
è la firma autentica dello stesso, con grado di certezza;
2) la firma apposta in calce all'originale del contratto di locazione del 01.05.2015 prodotto da parte attrice (doc. 12) apparentemente riferibile a è la firma autentica della stessa con Persona_1 grado di probabilità”).
Alla luce delle risultanze peritali, dunque, le sottoscrizioni apposte nel documento recante il contratto di affitto versato in atti devono essere considerate autentiche, con inserimento del documento nel quadro probatorio complessivo, a completamento della prova della insussistenza da parte di di un disinteresse verso i propri beni immobili, il cui Persona_1 possesso da parte del figlio va ricondotto ad una mera ipotesi di tolleranza nell'alveo della relazione parentale insistente tra le parti in causa.
Né può rilevare in tal sede la circostanza che, nell'ambito della relazione peritale resa nel presente giudizio, sia stato concluso per l'autenticità della firma di Persona_1 con “grado di probabilità”, vista la produzione del documento in favore della posizione attorea e atteso che il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.c. debba investire la scrittura o la sottoscrizione propria di chi la contesti, come altresì ribadito dalla giurisprudenza in materia,
“nessuna norma o principio abilita un contraente a mettere in dubbio la firma di controparte seppure non leggibile” (Cass. civ., Sez. II, n. 23669 del 19/11/2015).
In aggiunta, tenuto conto che la prova dell'acquisto per usucapione tra soggetti che abbiano un legame di parentela molto stretto, come nel caso di specie (madre e figlio), impone a chi la
10 invoca di superare la presunzione della tolleranza del proprietario, che può legittimamente protrarsi anche per un lungo arco di tempo senza significare un sostanziale disinteresse per il bene, i convenuti hanno prodotto in giudizio documentazione in gran parte inconferente e, per il resto, insufficiente a dimostrare un proprio possesso sugli immobili che non sia assimilabile ad una mera gestione degli stessi e che si ponga in rapporto di incompatibilità con l'animo di proprietaria della madre, che possa far ritenere integrata la prova del perfezionamento dell'acquisto per usucapione (cfr. documentazione all. fasc. delle parti convenute, di cui si evidenziano le ricevute del pagamento di alcune utenze, che non consentirebbero comunque di identificare un possesso esercitato per un periodo ultraventennale, e di alcune imposte, che, tuttavia, per giurisprudenza consolidata, non costituiscono una prova per dimostrare il perfezionarsi dell'usucapione come ricordato, ex multis, da Cass. civ., sez. II, n. 9360 del
08/04/2021).
Peraltro, la parte attrice ha altresì dimostrato l'intestazione in capo a Persona_1 delle utenze di luce e gas in riferimento ai periodi dal 1983 al 2012 e 1998 al 2020 e,
[...] altresì, delle imposte correlate alla proprietà degli immobili de quibus nonché l'inserimento degli immobili nella dichiarazione dei redditi, potendo desumersi, semmai, una collaborazione di tutti i familiari al sostenimento delle spese relative agli immobili, ma non l'esclusiva presa in carico e gestione dei medesimi da parte del convenuto , idonee ad integrare il Controparte_1 possesso ad usucapionem (cfr. richiesta storico utenze ed imposte, dichiarazioni dei redditi, in atti).
Invero, dal complessivo quadro probatorio emerge che i beni, il cui godimento era consentito a titolo gratuito, scaturisse da un rapporto di comodato ovvero, per il tempo relativo al contratto versato in atti, di affitto dell'originaria attrice con il o quantomeno da mera tolleranza, CP_1 derivante dal rapporto di parentela intercorrente tra i medesimi.
Tali essendo gli estremi della vicenda, deve ritenersi provata, dunque, l'insussistenza dei requisiti idonei al perfezionamento dell'invocata usucapione degli immobili di cui è causa.
4.
Orbene, venendo alla validità dell'atto di donazione del 07/10/2020, stipulato tra i convenuti ed avente ad oggetto i beni in contesa - alla luce dell'accertamento della insussistenza nel caso di specie dei presupposti affinché i beni stessi siano stati validamente usucapiti da parte del convenuto e, dunque, della accertata titolarità degli stessi da parte di Persona_1
- l'atto di donazione deve ritenersi integrante una fattispecie di donazione di beni
[...] altrui.
Sul punto, deve rilevarsi come la donazione di beni altrui – come affermato dalla
11 giurisprudenza di legittimità - “non genera a carico di costui alcun obbligo poiché, giusta la consolidata interpretazione dell'art. 771 cod. civ., dal sancito divieto di donare beni futuri deriva che è invalida anche la donazione nella parte in cui ha per oggetto una cosa altrui;
a differenza di quanto avviene, ad esempio, nella vendita di cosa altrui, che obbliga il non dominus alienante a procurare l'acquisto al compratore” (Cass. civ., Sez. II, n. 6544 del
20/12/1985; cfr., in senso conforme, Cass. civ., Sez. I, n. 11311 del 18/12/1996: nel divieto riguardante i beni futuri, sancito dall'art. 771 c.c., “deve ritenersi compreso anche il bene che non fa parte del patrimonio del disponente”).
Invero, ancorché la nullità della donazione con cui il donante dispone di un diritto altrui, intendendo produrre un effetto traslativo immediato, non sia espressamente comminata da alcuna norma, la stessa si ricava dalla disciplina complessiva della donazione, atteso che l'art. 769 c.c., nel definire la donazione come il “contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto”, implica il requisito dell'appartenenza del diritto al patrimonio del donante al momento del contratto.
La fattispecie della nullità della donazione di cosa altrui si radica sulle medesime coordinate logiche che fondano, ai sensi dell'art. 771, comma 1, c.c., la nullità della donazione di beni futuri, avendo alla base “di porre un freno agli atti di prodigalità e di limitare l'impoverimento ai beni esistenti nel patrimonio del donante, […] sicché l'istanza protettiva disvelata dalla norma citata impone di ritenere - superando un'interpretazione pedissequamente ancorata all'enunciato - che il divieto da essa dettato abbracci tutti gli atti di donazione dispositiva perfezionati prima ancora che il loro oggetto (non importa se futuro in senso oggettivo o anche futuro in senso soltanto soggettivo) entri a comporre il patrimonio del donante” (Cass. civ., sez. II, n. 10356 del 05/05/2009).
In applicazione dei principi ut supra richiamati, l'atto di donazione del 07/10/2020 Rep. n.
56110 n. 27926 è nullo, poiché avente ad oggetto beni di titolarità di soggetto diverso rispetto al donante, e i beni corrispondenti agli interi appezzamenti di terreno distinti in Catasto Terreni del Comune di Petacciato al Foglio 11, p.lle 211, 340, 344, 265, 190, 191, 208, 463, 579 e ai due interi fabbricati collabenti distinti in Catasto Fabbricati del Comune di Petacciato al Foglio
18, p.lle 297, 298 e 299 vanno dunque dichiarati di proprietà di Persona_1
Pertanto, i convenuti, e vanno condannati al rilascio dei Controparte_1 Controparte_2 beni distinti in Catasto Terreni del Comune di Petacciato al Foglio 11, p.lle 211, 340, 344, 265,
190, 191, 208, 463, 579 e in Catasto Fabbricati del Comune di Petacciato al Foglio 18, p.lle Con 297, 298 e 299 in favore della parte attrice, . Parte_1
5.
12 Non può essere condivisa l'affermazione di parte convenuta la quale ritiene che la concessa misura cautelare abbia ormai perso la sua efficacia in quanto dal Tribunale di Campobasso è stato rigettato il reclamo proposto dall'attrice, ai sensi dell'art. 2674 bis c.c., avverso il provvedimento con il quale il Conservatore aveva trascritto con riserva l'ordinanza di sequestro emessa dal Tribunale di Larino. Fermo restando che ogni valutazione relativa all'efficacia ed all'attuazione del sequestro concesso esula dalla cognizione di questo giudice, deve unicamente rilevarsi che l'ultimo comma dell'art. 113 ter disp. att. c.c. stabilisce unicamente che, in caso di rigetto del reclamo ex art. 2674 bis cpc, è la sola trascrizione (formalità) che perde effetto e giammai il titolo. E non potrebbe essere diversamente posto che, come noto, i provvedimenti di volontaria giurisdizione poiché non hanno natura definitiva e decisoria non possono di certo incidere sui diritti sostanziali riconosciuti dal titolo del quale si è chiesta la trascrizione.
6.
Infine vanno respinte per difetto di prova le domande, di risarcimento dei danni nella misura di € 50.000,00 o in via equitativa e quella per per temerarietà di lite ex art. 96 c.p.c., formulate dalla parte attrice. Detti danni invero non sono stati nè allegati e neppure provati con evidente violazione dell'onere probatorio a suo carico sancito dall'art. 2697 c.c. Senza considerare, poi, che i primi sono stati tardivamente richiesti solo in comparsa conclusionale.
7.
Le spese relative al presente giudizio di cognizione, nonchè quelle relative al procedimento cautelare instaurato in corso di causa ed alla conseguente fase di reclamo con esclusione di tutte quelle che hanno riguardato l'esecuzione della misura concessa, vanno poste a carico dei convenuti in solido, secondo il principio della soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 come modificato dal D. M. 147/2022 tenuto conto del valore complessivo della causa (scaglione da € 52.001,00 a 260.000,00), applicati i valori medi per ciascuna fase (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale). Vanno, di conseguenza ed in via definitiva, poste a carico dei convenuti in solido anche le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia tra , in Parte_1 qualità di erede di e e ogni Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto :
2) dichiara che i beni distinti in Catasto Terreni del Comune di Petacciato al Foglio 11, p.lle
211, 340, 344, 265, 190, 191, 208, 463, 579 e in Catasto Fabbricati del Comune di Petacciato al
13 Foglio 18, p.lle 297, 298 e 299, meglio descritti in atto di citazione, sono di titolarità di
[...]
Persona_1
3) dichiara la nullità dell'atto di donazione del 07/10/2020 Rep. n. 56110- Racc n. 27926 per
Notaio ; Persona_5
4) conferma il sequestro giudiziario di tutti i sopra elencati beni, disposto da questo Tribunale il 28.03.2024 e confermato in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 28.06.2024;
5) ordina al Conservatore competente di annotare la presente sentenza nei registri immobiliari;
6) condanna i convenuti, e a rilasciare in favore della Controparte_1 Controparte_2 parte attrice immediatamente gli immobili siti in Petacciato (CB), di cui in Catasto Terreni al
Foglio 11, p.lle 211, 340, 344, 265, 190, 191, 208, 463, 579 e in Catasto Fabbricati al Foglio
18, p.lle 297, 298 e 299;
7) condanna i convenuti in solido, e a rimborsare al Controparte_1 Controparte_2 difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario: le spese di lite della presente fase di merito, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali ed € 807,30 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
le spese di lite relative alla fase cautelare incidentale che si liquidano in € 5.641,30 per compensi professionali ed € 379,50 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
le spese di lite relative alla fase di reclamo che si liquidano in € 5.641,30 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
8) Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU.
Larino, lì 29.09.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Rosa Palladino
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