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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2024, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 04/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 11109/2022 R.G. promossa da:
con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DI MONDA RAFFAELE, con elezione di domicilio in VIA SEGGIO DEL POPOLO 22, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21-6-2022, , premesso di Parte_1 esser stata dipendente della società convenuta dal 4-3-2019 al 30-9-2020, con contratto a tempo determinato, più volte rinnovato, in regime di part time, con inquadramento nel livello E1 del CCNL cooperative sociali, con la qualifica di operaio, esponeva: a) che aveva lavorato nei giorni festivi senza percepire la maggiorazione della retribuzione;
b) che non aveva mai ricevuto la 13ma mensilità; c) che non aveva mai fruito di ferie;
d) che, alla cessazione del rapporto non aveva percepito il tfr;
e) che aveva percepito, a titolo di retribuzione la somma di € 700,00. Pertanto la ricorrente, volendo veder riconosciuta l'esistenza del rapporto di lavoro ed il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL innanzi citato con riferimento ad un inquadramento nel livello E1 del ccnl commercio, adiva il Giudice del Lavoro di Napoli per sentir condannare la società cooperativa al pagamento delle differenze retributive maturate pari a € 7.329,66 a titolo di retribuzione ordinaria, 13ma mensilità, ferie, festività e tfr;
il tutto con interessi, rivalutazione monetaria e spese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si costituiva restando contumace.
****
Il ricorso può essere accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
L'esistenza e la durata del rapporto fino al 4-6-2019 risultano dalla documentazione in atti (v. busta paga e comunicazione Unilav). Dalla medesima documentazione risulta anche l'inquadramento nel livello E1 del Ccnl cooperative sociali con contratto a termine part time.
Il teste escusso ha confermato che la ricorrente ha lavorato fino al mese di settembre 2020, occupandosi dell'assistenza agli stranieri per le pratiche per il permesso di soggiorno e per l'acquisto dei beni di sopravvivenza, per cinque giorni la settimana per circa quattro ore al giorno.
A fronte di tale inequivoco quadro probatorio, nessun elemento contrario è stato offerto dalla convenuta che restando contumace ha rinunciato a fornire una diversa ricostruzione della vicenda.
Acclarata, dunque, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa da marzo 2019 a settembre 2020, competeva al datore fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Prova che, nella specie, attesa la contumacia della società, come si è detto, è del tutto carente, non potendosi neppure ritenere il pagamento delle somme indicate nell'unica busta paga poiché le stesse non sono firmate dalla lavoratrice che, per contro, ha dichiarato in ricorso di avere percepito importi non corrispondenti a quelli indicati nella busta paga.
La ricorrente invoca l'operatività del contratto collettivo cooperative sociali e su di esso computa le somme per le quali chiede la condanna.
In argomento si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono
2 adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (v. Cass. SS.UU., 26.3.97,
n. 2665).
In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.
Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita
(Cass., 2.6.82, n. 3357). Nel caso che ci occupa, l'attrice non ha in alcun provato l'applicabilità della contrattazione collettiva invocata.
Tanto premesso, nella fattispecie concreta, per calcolare le differenze retributive spettanti, si tiene conto, quale parametro di riferimento ai fini di un giudizio di sufficienza e di proporzionalità, della retribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva per un livello retributivo di livello
E1, già riconosciuto.
Per quanto riguarda, invece, il compenso per il lavoro festivo il teste escusso ha dichiarato che la ricorrente non lavorava né nella giornata della domenica che nelle festività di legge.
Nulla, pertanto, spetta a tale titolo. In ordine al diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute si ricorda che grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore;
infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica. (Cass. civ., sez. lavoro, 21/08/2003, n.12311;
Cass. civ., sez. lavoro, 03/06/2000, n.7445). Dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente fruì di quindici giorni
3 nell'anno 2019 e di altrettanti nell'anno 2020. Competono, dunque, a tale titolo, solo per l'anno 2020, il monte annuo contrattualmente previsto, detratto il periodo più limitato concessole.
Compete, invece, per legge la 13ma mensilità che la ricorrente ha dichiarato di non avere mai percepito e, alla cessazione del rapporto, il tfr.
In merito alla quantificazione delle somme dovute, questo giudice, detratte le richieste a titolo di festività e di ferie, nella misura dianzi indicata, intende condividere i conteggi depositati in data 28-6-2024 in quanto metodologicamente corretti e privi di omissioni o vizi logici.
Pertanto la società cooperativa convenuta va condannata al pagamento della somma complessiva pari a € 5.927,84, di cui € 1332,02 a titolo di TFR.
Su tali somme competono rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data della maturazione di ciascun credito, come indicato nei conteggi di parte ricorrente, al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice così decide, rigettando ogni contraria istanza: 1) condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € € 5.927,84, di cui € 1332,02 a titolo di TFR oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data della maturazione di ciascun credito al soddisfo;
2) condanna, inoltre, la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida, per l'intero in € 1500,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 04/07/2024 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 04/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 11109/2022 R.G. promossa da:
con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DI MONDA RAFFAELE, con elezione di domicilio in VIA SEGGIO DEL POPOLO 22, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21-6-2022, , premesso di Parte_1 esser stata dipendente della società convenuta dal 4-3-2019 al 30-9-2020, con contratto a tempo determinato, più volte rinnovato, in regime di part time, con inquadramento nel livello E1 del CCNL cooperative sociali, con la qualifica di operaio, esponeva: a) che aveva lavorato nei giorni festivi senza percepire la maggiorazione della retribuzione;
b) che non aveva mai ricevuto la 13ma mensilità; c) che non aveva mai fruito di ferie;
d) che, alla cessazione del rapporto non aveva percepito il tfr;
e) che aveva percepito, a titolo di retribuzione la somma di € 700,00. Pertanto la ricorrente, volendo veder riconosciuta l'esistenza del rapporto di lavoro ed il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL innanzi citato con riferimento ad un inquadramento nel livello E1 del ccnl commercio, adiva il Giudice del Lavoro di Napoli per sentir condannare la società cooperativa al pagamento delle differenze retributive maturate pari a € 7.329,66 a titolo di retribuzione ordinaria, 13ma mensilità, ferie, festività e tfr;
il tutto con interessi, rivalutazione monetaria e spese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si costituiva restando contumace.
****
Il ricorso può essere accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
L'esistenza e la durata del rapporto fino al 4-6-2019 risultano dalla documentazione in atti (v. busta paga e comunicazione Unilav). Dalla medesima documentazione risulta anche l'inquadramento nel livello E1 del Ccnl cooperative sociali con contratto a termine part time.
Il teste escusso ha confermato che la ricorrente ha lavorato fino al mese di settembre 2020, occupandosi dell'assistenza agli stranieri per le pratiche per il permesso di soggiorno e per l'acquisto dei beni di sopravvivenza, per cinque giorni la settimana per circa quattro ore al giorno.
A fronte di tale inequivoco quadro probatorio, nessun elemento contrario è stato offerto dalla convenuta che restando contumace ha rinunciato a fornire una diversa ricostruzione della vicenda.
Acclarata, dunque, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa da marzo 2019 a settembre 2020, competeva al datore fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Prova che, nella specie, attesa la contumacia della società, come si è detto, è del tutto carente, non potendosi neppure ritenere il pagamento delle somme indicate nell'unica busta paga poiché le stesse non sono firmate dalla lavoratrice che, per contro, ha dichiarato in ricorso di avere percepito importi non corrispondenti a quelli indicati nella busta paga.
La ricorrente invoca l'operatività del contratto collettivo cooperative sociali e su di esso computa le somme per le quali chiede la condanna.
In argomento si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono
2 adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (v. Cass. SS.UU., 26.3.97,
n. 2665).
In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.
Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita
(Cass., 2.6.82, n. 3357). Nel caso che ci occupa, l'attrice non ha in alcun provato l'applicabilità della contrattazione collettiva invocata.
Tanto premesso, nella fattispecie concreta, per calcolare le differenze retributive spettanti, si tiene conto, quale parametro di riferimento ai fini di un giudizio di sufficienza e di proporzionalità, della retribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva per un livello retributivo di livello
E1, già riconosciuto.
Per quanto riguarda, invece, il compenso per il lavoro festivo il teste escusso ha dichiarato che la ricorrente non lavorava né nella giornata della domenica che nelle festività di legge.
Nulla, pertanto, spetta a tale titolo. In ordine al diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute si ricorda che grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore;
infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica. (Cass. civ., sez. lavoro, 21/08/2003, n.12311;
Cass. civ., sez. lavoro, 03/06/2000, n.7445). Dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente fruì di quindici giorni
3 nell'anno 2019 e di altrettanti nell'anno 2020. Competono, dunque, a tale titolo, solo per l'anno 2020, il monte annuo contrattualmente previsto, detratto il periodo più limitato concessole.
Compete, invece, per legge la 13ma mensilità che la ricorrente ha dichiarato di non avere mai percepito e, alla cessazione del rapporto, il tfr.
In merito alla quantificazione delle somme dovute, questo giudice, detratte le richieste a titolo di festività e di ferie, nella misura dianzi indicata, intende condividere i conteggi depositati in data 28-6-2024 in quanto metodologicamente corretti e privi di omissioni o vizi logici.
Pertanto la società cooperativa convenuta va condannata al pagamento della somma complessiva pari a € 5.927,84, di cui € 1332,02 a titolo di TFR.
Su tali somme competono rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data della maturazione di ciascun credito, come indicato nei conteggi di parte ricorrente, al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice così decide, rigettando ogni contraria istanza: 1) condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € € 5.927,84, di cui € 1332,02 a titolo di TFR oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data della maturazione di ciascun credito al soddisfo;
2) condanna, inoltre, la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida, per l'intero in € 1500,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 04/07/2024 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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