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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 896 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA con gli avv.ti RICCIONI ALESSANDRO, MAZZERA Parte_1
NI E AN RA appellante
E
con l'avv.to LEOTTA STEFANIA CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Castrovillari - pronunciandosi sull'opposizione proposta dalla società
il 14.3.2022 avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2022, con il quale le Parte_1 veniva ingiunto il pagamento in favore di della complessiva somma di € CP_1
16.203,92, oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio, a titolo di differenze retributive e TFR - ha accolto in parte il ricorso, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società a pagare la minor somma di € 6.292,54, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, perché ha ritenuto:
1. che il corso della prescrizione dei crediti retributivi, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro nell'aprile 2016, risulta interrotto dalle richieste di pagamento documentate in atti;
2. che sulle copie dei bonifici emessi in favore del lavoratore opposto manca l'imputazione del debito riconducibile al Tfr ingiunto. Il creditore opposto ha contestato l'imputabilità del pagamento alle somme in contestazione, essendo intercorsi diversi rapporti tra le parti, come emerge dalle missive in atti;
3.che il creditore ha riconosciuto di avere ricevuto a) un primo pagamento parziale, successivamente alla notifica del D.I., della somma di € 4.381,16 di cui € 4.000,01 per presunto residuo TFR ed € 381,15 per interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) un secondo pagamento parziale, successivamente alla notifica dell'atto di precetto, della somma di € 6.186,46;
4. che , dunque, risulta l'adempimento, seppur parziale e seppur successivamente all'emanazione del decreto ingiuntivo, dei crediti pretesi;
5. che residua ancora il pagamento della somma di € 6.292,54.
Ha condannato, altresì, la parte opponente a pagare in favore di le spese di lite CP_1 liquidate in Euro 1.200,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la società ed ha lamentato:
1. l'erronea valutazione dei mezzi di prova forniti dalle parti, perché a) l'odierna appellante aveva ritualmente prodotto la busta paga di aprile 2016, ove veniva conteggiato il TFR maturato da controparte, e le contabili dei bonifici riportanti nella causale il riferimento alla busta paga finale di aprile 2016 (cfr. all.ti n. 7 del fascicolo di parte riferito al primo grado di giudizio). Il pagamento dell'importo di cui alla busta paga di aprile 2016 e, dunque, anche del
TFR avveniva mediante quattro differenti bonifici bancari eseguiti nel 2016 (cfr. ancora all.ti n. 7), nonché mediante l'ulteriore bonifico bancario eseguito a seguito della notifica del decreto ingiuntivo (poi opposto), comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per € 381,15 e, quindi, per complessivi € 4.381,16 (cfr. all.to n. 9); b) priva di fondamento è l'affermazione secondo cui tra le parti sarebbero intercorsi diversi rapporti. Tale circostanza non emerge affatto dalla documentazione prodotta dall'odierno appellato, considerato che l'ing. si è limitato a sostenere che i pagamenti in questione (cioè quelli CP_1 dei 4 bonifici) si riferiscono a lavorazioni extra contratto, senza, tuttavia, aver in alcun modo chiarito la natura, l'oggetto e la durata dei pretesi rapporti e dimostrato l'effettiva esecuzione dell'eventuale prestazione, il tutto in violazione dell'art. 2697 c.c. Le allegazioni di parte appellata si limitano, infatti, a corrispondenze mail con le quali il lavoratore avanzava pretese
“extra”, tuttavia, sistematicamente negate dalla . Le stesse, peraltro, non risultano Parte_1 riferite all'attività svolta (rectius, asseritamente svolta) nel mese di aprile 2016, di talché non vi è ragione alcuna per dubitare che i bonifici prodotti e riferiti alla mensilità di aprile 2016
Pag. 2 di 7 si riferiscano a diversi rapporti intercorsi. Senza contare che il riferimento “mensilità” di aprile 2016 non potrebbe, comunque, ragionevolmente riferirsi a rapporti diversi dal rapporto di lavoro subordinato.
2.l'omessa pronuncia, perché rispetto al lamentato mancato pagamento delle differenze retributive maturate dall'odierno appellato tra l'ottobre 2009 e il gennaio 2011, per un importo complessivo pari ad € 4.147,08, la società aveva eccepito l'intervenuta estinzione della relativa pretesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2955 n. 2 c.c.. In particolare ha sottolineato che, considerata la mancata richiesta della somma in oggetto da parte dell'ing. per oltre un anno (la prima ed ultima richiesta di dette somme a seguito CP_1 dell'interruzione del rapporto di lavoro interveniva il 28.12.2020), la società aveva chiesto accertarsi l'estinzione per prescrizione presuntiva ex art. 2955 n. 2 c.c. del diritto di credito fatto valere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
ma il giudice di prime sul punto non si è pronunciato, limitandosi ad affermare che «il corso della prescrizione dei crediti retributivi, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro nell'aprile 2016, risulta interrotto dalle richieste di pagamento documentate in atti».
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE, relativamente all'importo di € 12.056,86, richiesto a titolo di TFR, per le ragioni esposte in narrativa e, dunque, del relativo pagamento, accertare e dichiarare
l'intervenuta estinzione;
IN VIA PRINCIPALE, relativamente all'importo di € 4.147,07, richiesto a titolo di differenze retributive, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 2955 n. 2 c.c., l'estinzione del credito fatto valere dal resistente;
- E PER L'EFFETTO, condannare parte appellata alla restituzione della somma di €
13.916,19 versata in esecuzione del D.I. n. 5/2022 e della sentenza n. 450/2023 impugnata”.
L'appellata ha chiesto la conferma della sentenza, ribadendo che:
1.i bonifici non si riferiscono al tfr, mancandone la causale , ma ad attività di progettazione extra contratto;
2. per le differenze retributive, il termine di prescrizione è 5 anni;
che la prescrizione estintiva decorre al momento di cessazione del rapporto ed è stata tempestivamente interrotta;
3.l'opponente aveva sollevato entrambe le prescrizioni (estintiva e presuntiva), che sono ontologicamente differenti ed incompatibili, sicchè bene ha fatto il giudice a non pronunciarsi su una eccezione inammissibile.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide nei termini che seguono.
Pag. 3 di 7 1.L'appello è fondato.
1.1.Occorre prendere le mosse dal ricorso per ingiunzione di pagamento, in cui le somme richieste erano a) € 4.147,07 a titolo di differenze retributive conteggiate in busta paga, ma non versate dal mese di ottobre 2009 a gennaio 2011 come da conteggio analitico di seguito riportato, bonifici e buste paga allegate; b) € 12.056,85 come da ultima busta paga allegata di aprile 2016, a titolo di tfr ancora non corrisposto.
Nell'opposizione la società aveva affermato 1.con riferimento agli importi di cui alla busta paga di aprile 2016 di avere pagato con 4 bonifici (tra maggio e settembre 2016) la somma di
€ 8.058,85, specificando che quello del 11/07/2016 di € 1.702,00, includeva anche il saldo di gen.-febb.-marzo per la somma € 102,00 di cui alle buste paga riferite alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2016; che quindi era rimasta debitrice con riferimento alla busta paga di aprile 2016 dell'importo di € 4.000,01, versato a seguito della notifica del D.I. opposto, unitamente agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, pari ad € 381,15, e, dunque, per complessivi 4.381,16 (all.to 9), sicchè aveva estinto il credito di € 12.056,86.
Orbene la busta paga di aprile del 2016 contiene non solo il tfr (che ammonta ad € 11.239,37), ma anche la retribuzione di quel mese, ferie non godute, permessi e festività, per un totale di €
€ 12.056,86.
I quattro bonifici prodotti (segnatamente di € 3.206,40 in data 16.5.2016, € 1.702,00 in data
11.7.2016; € 1.750,45 in data 7.9.2016 ed € 1500 in data 22.9.2016) recano come causale acconti aprile 2016, la cui busta paga includeva il tfr;
è vero altresì che nella causale del bonifico di luglio 2016 si fa riferimento sia ad acc. aprile 2016 sia al saldo delle buste paga di gennaio, febbraio e marzo 2016, che per come riportato nelle buste paga prodotte (all.8 del fasc.della società) e non contestate dalla parte opposta di primo grado recano gli importi di €
35 per gennaio, € 42 per febbraio ed € 25 per marzo;
sicchè tale bonifico è riferito per €
1.600,00 alla busta paga di aprile 2016 ed € 102,00 al saldo delle altre.
L'imputazione, dunque, risulta chiaramente effettuata dal debitore a norma dell'art. 1193 comma 1 c.c. che attribuisce a quest'ultimo la facoltà di esprimerla, sicchè è irrilevante l'esistenza di ulteriori asseriti crediti derivanti da attività di progettazione extra (rispetto al contratto di lavoro subordinato), ai quali l'ing. pretende di imputare il pagamento. CP_1
In conclusione il credito di cui alla busta paga di aprile 2016, che ingloba il tfr, si può ritenere estinto, seppure il pagamento integrale sia avvenuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo, avendo versato la società in data 12.3.2022 la parte restante di € 4.000,01, oltre interessi legali
€ 61,15 e rivalutazione monetaria di € 320,00 (cfr all.9 del fasc.appellante)
Pag. 4 di 7 1.2.Per quanto riguarda le differenze retributive, la società aveva dedotto di avere corrisposto in contanti gli (esigui) importi pretesi;
che attesa la mancata richiesta della somma oggetto di ingiunzione per oltre un anno e salvo prova contraria da parte dell'odierno opposto, si deve accertare l'estinzione ex art. 2955 n. 2 c.c. del diritto di credito fatto valere;
che fermo ed impregiudicato quanto testé rappresentato in tema di prescrizione presuntiva, il credito sarebbe comunque estinto per prescrizione quinquennale decorrente in costanza di rapporto, considerato che aveva all'epoca più di quindici dipendenti.
Orbene, la presunzione di pagamento prevista dagli articoli 2954, 2955 e 2956 cod. civ. trova il suo fondamento nell'uso corrente di effettuare determinati pagamenti al momento della prestazione, e va pertanto applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto (cfr Cass. 3 febbraio 1995 n. 1304; Cass. 3 febbraio 1971
n. 244).
Per tale motivo, esse continuano ad applicarsi anche ai rapporti di lavoro subordinato (cfr
Cass. 3 ottobre 1998 n. 9825), nei quali la retribuzione è corrisposta a mese o a periodi più lunghi, come testualmente previsto dagli artt. 2955 n. 2 (per le retribuzioni corrisposte per periodi non superiori al mese, che si prescrivono in un anno) e 2956 n. 1 (per le retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese che si prescrivono in tre anni).
Tali norme hanno resistito al vaglio di costituzionalità, salva la decorrenza dalla cessazione dal rapporto (cfr Corte Cost. 1^ giugno 1966, n. 63).
Nel caso di specie, contrariamente agli assunti dell'odierna appellata, l'eccezione di prescrizione presuntiva, per come formulata, è ammissibile e deve essere valutata.
Ed invero, sebbene la prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva siano istituti ontologicamente diversi, ciò non esclude che possano essere formulate entrambe, purchè la formulazione sia distinta per ciascuna di esse (cfr Cass. Sez. 2, n. 22649 del 31/10/2011).
E nel caso di specie, per come sopra esposto, la formulazione non era stata effettuata in modo indistinto.
L'unico ostacolo all'applicazione della prescrizione presuntiva è quando il debitore ammetta di non avere estinto il debito (art. 2959 cod. civ.), oppure ne contesti l'esistenza (cfr Cass. 13 marzo 1989 n. 1266, Cass. 1^ febbraio 1995 n. 1160).
Ma nel caso di specie la società (ha) dedotto di avere adempiuto, sicchè non sussistono le ragioni ostative sopra citate all'applicazione della prescrizione presuntiva di cui all'art. 2955
n. 2 c.c. .
Pag. 5 di 7 Ciò posto, l'eccezione è fondata, poiché trattasi di prestazioni da effettuare mese per mese (cfr differenze da busta paga da ottobre 2009 a gennaio 2011 di cui al prospetto del ricorso per ingiunzione) e la prescrizione presuntiva annuale era di certo maturata alla data del primo atto di costituzione in mora che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro il 29 aprile 2016, il ricorrente opposto ha documentato di aver compiuto il 28.12.2020 (cfr pec del 28.12.2020 a firma congiunta con il difensore).
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, si dichiara estinto il credito di € 12.056,86 per intervenuto pagamento e si rigetta la domanda di pagamento della somma € 4.147,07.
2.In ordine alla pretesa restituzione di quanto versato in esecuzione del d.i. e della sentenza, si rileva:
1. che tale domanda può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c. (cfr Cass. n. 6614/2023);
2. che dagli atti risulta concessa con ordinanza del 24.11.2022 la provvisoria esecutività del D.I. opposto per l'importo di € 11.822,76, avendo il giudice evidentemente considerato – sull'importo ingiunto con d.i. di € 16.203,92 - il solo versamento della somma di € 4.381,16
(di cui al citato all.to 9 del fsc. società) e non anche i precedenti pagamenti per € 8.058,85;
3.che la società a seguito di notifica di atto di precetto (all.13 del fasc.società) ha corrisposto con bonifico del 16.1.2023 la somma di 6.186,46 a titolo di acconto su precetto notificato il
20.12.2022 (cfr all.14 fasc.società); successivamente in esecuzione della sentenza di primo grado ha corrisposto con bonifico del 5.4.2023 la somma di € 6.292,54 (cfr ancora doc. 14).
Gli importi di cui al punto n.
3 - ad eccezione delle spese di ingiunzione e di precetto - devono essere restituiti, in quanto il dovuto (pari ad € 12.056,86) era stato corrisposto in parte prima dell'ingiunzione ed in parte dopo la notifica del d.i.
3.Va altresì restituito per come richiesto l'importo di € 1.437,59 corrisposto con bonifico del
12.4.2023, a titolo di spese liquidate in sentenza, in quanto avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio con soccombenza reciproca le spese del doppio grado devono essere compensate integralmente (cfr Cass. n. 6259/2014, Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale).
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 19.9.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari,
[...] giudice del lavoro, n. 450/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara estinto il credito di € 12.056,86 per intervenuto pagamento e rigetta la domanda di pagamento della somma di € 4.147,07;
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio;
3. condanna l'appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione del D.I. n.
5/2022 - ad eccezione di quelle per spese di monitorio e precetto – e della sentenza n.
450/2023 impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 7 di 7
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 896 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA con gli avv.ti RICCIONI ALESSANDRO, MAZZERA Parte_1
NI E AN RA appellante
E
con l'avv.to LEOTTA STEFANIA CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Castrovillari - pronunciandosi sull'opposizione proposta dalla società
il 14.3.2022 avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2022, con il quale le Parte_1 veniva ingiunto il pagamento in favore di della complessiva somma di € CP_1
16.203,92, oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio, a titolo di differenze retributive e TFR - ha accolto in parte il ricorso, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società a pagare la minor somma di € 6.292,54, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, perché ha ritenuto:
1. che il corso della prescrizione dei crediti retributivi, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro nell'aprile 2016, risulta interrotto dalle richieste di pagamento documentate in atti;
2. che sulle copie dei bonifici emessi in favore del lavoratore opposto manca l'imputazione del debito riconducibile al Tfr ingiunto. Il creditore opposto ha contestato l'imputabilità del pagamento alle somme in contestazione, essendo intercorsi diversi rapporti tra le parti, come emerge dalle missive in atti;
3.che il creditore ha riconosciuto di avere ricevuto a) un primo pagamento parziale, successivamente alla notifica del D.I., della somma di € 4.381,16 di cui € 4.000,01 per presunto residuo TFR ed € 381,15 per interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) un secondo pagamento parziale, successivamente alla notifica dell'atto di precetto, della somma di € 6.186,46;
4. che , dunque, risulta l'adempimento, seppur parziale e seppur successivamente all'emanazione del decreto ingiuntivo, dei crediti pretesi;
5. che residua ancora il pagamento della somma di € 6.292,54.
Ha condannato, altresì, la parte opponente a pagare in favore di le spese di lite CP_1 liquidate in Euro 1.200,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la società ed ha lamentato:
1. l'erronea valutazione dei mezzi di prova forniti dalle parti, perché a) l'odierna appellante aveva ritualmente prodotto la busta paga di aprile 2016, ove veniva conteggiato il TFR maturato da controparte, e le contabili dei bonifici riportanti nella causale il riferimento alla busta paga finale di aprile 2016 (cfr. all.ti n. 7 del fascicolo di parte riferito al primo grado di giudizio). Il pagamento dell'importo di cui alla busta paga di aprile 2016 e, dunque, anche del
TFR avveniva mediante quattro differenti bonifici bancari eseguiti nel 2016 (cfr. ancora all.ti n. 7), nonché mediante l'ulteriore bonifico bancario eseguito a seguito della notifica del decreto ingiuntivo (poi opposto), comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per € 381,15 e, quindi, per complessivi € 4.381,16 (cfr. all.to n. 9); b) priva di fondamento è l'affermazione secondo cui tra le parti sarebbero intercorsi diversi rapporti. Tale circostanza non emerge affatto dalla documentazione prodotta dall'odierno appellato, considerato che l'ing. si è limitato a sostenere che i pagamenti in questione (cioè quelli CP_1 dei 4 bonifici) si riferiscono a lavorazioni extra contratto, senza, tuttavia, aver in alcun modo chiarito la natura, l'oggetto e la durata dei pretesi rapporti e dimostrato l'effettiva esecuzione dell'eventuale prestazione, il tutto in violazione dell'art. 2697 c.c. Le allegazioni di parte appellata si limitano, infatti, a corrispondenze mail con le quali il lavoratore avanzava pretese
“extra”, tuttavia, sistematicamente negate dalla . Le stesse, peraltro, non risultano Parte_1 riferite all'attività svolta (rectius, asseritamente svolta) nel mese di aprile 2016, di talché non vi è ragione alcuna per dubitare che i bonifici prodotti e riferiti alla mensilità di aprile 2016
Pag. 2 di 7 si riferiscano a diversi rapporti intercorsi. Senza contare che il riferimento “mensilità” di aprile 2016 non potrebbe, comunque, ragionevolmente riferirsi a rapporti diversi dal rapporto di lavoro subordinato.
2.l'omessa pronuncia, perché rispetto al lamentato mancato pagamento delle differenze retributive maturate dall'odierno appellato tra l'ottobre 2009 e il gennaio 2011, per un importo complessivo pari ad € 4.147,08, la società aveva eccepito l'intervenuta estinzione della relativa pretesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2955 n. 2 c.c.. In particolare ha sottolineato che, considerata la mancata richiesta della somma in oggetto da parte dell'ing. per oltre un anno (la prima ed ultima richiesta di dette somme a seguito CP_1 dell'interruzione del rapporto di lavoro interveniva il 28.12.2020), la società aveva chiesto accertarsi l'estinzione per prescrizione presuntiva ex art. 2955 n. 2 c.c. del diritto di credito fatto valere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
ma il giudice di prime sul punto non si è pronunciato, limitandosi ad affermare che «il corso della prescrizione dei crediti retributivi, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro nell'aprile 2016, risulta interrotto dalle richieste di pagamento documentate in atti».
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE, relativamente all'importo di € 12.056,86, richiesto a titolo di TFR, per le ragioni esposte in narrativa e, dunque, del relativo pagamento, accertare e dichiarare
l'intervenuta estinzione;
IN VIA PRINCIPALE, relativamente all'importo di € 4.147,07, richiesto a titolo di differenze retributive, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 2955 n. 2 c.c., l'estinzione del credito fatto valere dal resistente;
- E PER L'EFFETTO, condannare parte appellata alla restituzione della somma di €
13.916,19 versata in esecuzione del D.I. n. 5/2022 e della sentenza n. 450/2023 impugnata”.
L'appellata ha chiesto la conferma della sentenza, ribadendo che:
1.i bonifici non si riferiscono al tfr, mancandone la causale , ma ad attività di progettazione extra contratto;
2. per le differenze retributive, il termine di prescrizione è 5 anni;
che la prescrizione estintiva decorre al momento di cessazione del rapporto ed è stata tempestivamente interrotta;
3.l'opponente aveva sollevato entrambe le prescrizioni (estintiva e presuntiva), che sono ontologicamente differenti ed incompatibili, sicchè bene ha fatto il giudice a non pronunciarsi su una eccezione inammissibile.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide nei termini che seguono.
Pag. 3 di 7 1.L'appello è fondato.
1.1.Occorre prendere le mosse dal ricorso per ingiunzione di pagamento, in cui le somme richieste erano a) € 4.147,07 a titolo di differenze retributive conteggiate in busta paga, ma non versate dal mese di ottobre 2009 a gennaio 2011 come da conteggio analitico di seguito riportato, bonifici e buste paga allegate; b) € 12.056,85 come da ultima busta paga allegata di aprile 2016, a titolo di tfr ancora non corrisposto.
Nell'opposizione la società aveva affermato 1.con riferimento agli importi di cui alla busta paga di aprile 2016 di avere pagato con 4 bonifici (tra maggio e settembre 2016) la somma di
€ 8.058,85, specificando che quello del 11/07/2016 di € 1.702,00, includeva anche il saldo di gen.-febb.-marzo per la somma € 102,00 di cui alle buste paga riferite alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2016; che quindi era rimasta debitrice con riferimento alla busta paga di aprile 2016 dell'importo di € 4.000,01, versato a seguito della notifica del D.I. opposto, unitamente agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, pari ad € 381,15, e, dunque, per complessivi 4.381,16 (all.to 9), sicchè aveva estinto il credito di € 12.056,86.
Orbene la busta paga di aprile del 2016 contiene non solo il tfr (che ammonta ad € 11.239,37), ma anche la retribuzione di quel mese, ferie non godute, permessi e festività, per un totale di €
€ 12.056,86.
I quattro bonifici prodotti (segnatamente di € 3.206,40 in data 16.5.2016, € 1.702,00 in data
11.7.2016; € 1.750,45 in data 7.9.2016 ed € 1500 in data 22.9.2016) recano come causale acconti aprile 2016, la cui busta paga includeva il tfr;
è vero altresì che nella causale del bonifico di luglio 2016 si fa riferimento sia ad acc. aprile 2016 sia al saldo delle buste paga di gennaio, febbraio e marzo 2016, che per come riportato nelle buste paga prodotte (all.8 del fasc.della società) e non contestate dalla parte opposta di primo grado recano gli importi di €
35 per gennaio, € 42 per febbraio ed € 25 per marzo;
sicchè tale bonifico è riferito per €
1.600,00 alla busta paga di aprile 2016 ed € 102,00 al saldo delle altre.
L'imputazione, dunque, risulta chiaramente effettuata dal debitore a norma dell'art. 1193 comma 1 c.c. che attribuisce a quest'ultimo la facoltà di esprimerla, sicchè è irrilevante l'esistenza di ulteriori asseriti crediti derivanti da attività di progettazione extra (rispetto al contratto di lavoro subordinato), ai quali l'ing. pretende di imputare il pagamento. CP_1
In conclusione il credito di cui alla busta paga di aprile 2016, che ingloba il tfr, si può ritenere estinto, seppure il pagamento integrale sia avvenuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo, avendo versato la società in data 12.3.2022 la parte restante di € 4.000,01, oltre interessi legali
€ 61,15 e rivalutazione monetaria di € 320,00 (cfr all.9 del fasc.appellante)
Pag. 4 di 7 1.2.Per quanto riguarda le differenze retributive, la società aveva dedotto di avere corrisposto in contanti gli (esigui) importi pretesi;
che attesa la mancata richiesta della somma oggetto di ingiunzione per oltre un anno e salvo prova contraria da parte dell'odierno opposto, si deve accertare l'estinzione ex art. 2955 n. 2 c.c. del diritto di credito fatto valere;
che fermo ed impregiudicato quanto testé rappresentato in tema di prescrizione presuntiva, il credito sarebbe comunque estinto per prescrizione quinquennale decorrente in costanza di rapporto, considerato che aveva all'epoca più di quindici dipendenti.
Orbene, la presunzione di pagamento prevista dagli articoli 2954, 2955 e 2956 cod. civ. trova il suo fondamento nell'uso corrente di effettuare determinati pagamenti al momento della prestazione, e va pertanto applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto (cfr Cass. 3 febbraio 1995 n. 1304; Cass. 3 febbraio 1971
n. 244).
Per tale motivo, esse continuano ad applicarsi anche ai rapporti di lavoro subordinato (cfr
Cass. 3 ottobre 1998 n. 9825), nei quali la retribuzione è corrisposta a mese o a periodi più lunghi, come testualmente previsto dagli artt. 2955 n. 2 (per le retribuzioni corrisposte per periodi non superiori al mese, che si prescrivono in un anno) e 2956 n. 1 (per le retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese che si prescrivono in tre anni).
Tali norme hanno resistito al vaglio di costituzionalità, salva la decorrenza dalla cessazione dal rapporto (cfr Corte Cost. 1^ giugno 1966, n. 63).
Nel caso di specie, contrariamente agli assunti dell'odierna appellata, l'eccezione di prescrizione presuntiva, per come formulata, è ammissibile e deve essere valutata.
Ed invero, sebbene la prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva siano istituti ontologicamente diversi, ciò non esclude che possano essere formulate entrambe, purchè la formulazione sia distinta per ciascuna di esse (cfr Cass. Sez. 2, n. 22649 del 31/10/2011).
E nel caso di specie, per come sopra esposto, la formulazione non era stata effettuata in modo indistinto.
L'unico ostacolo all'applicazione della prescrizione presuntiva è quando il debitore ammetta di non avere estinto il debito (art. 2959 cod. civ.), oppure ne contesti l'esistenza (cfr Cass. 13 marzo 1989 n. 1266, Cass. 1^ febbraio 1995 n. 1160).
Ma nel caso di specie la società (ha) dedotto di avere adempiuto, sicchè non sussistono le ragioni ostative sopra citate all'applicazione della prescrizione presuntiva di cui all'art. 2955
n. 2 c.c. .
Pag. 5 di 7 Ciò posto, l'eccezione è fondata, poiché trattasi di prestazioni da effettuare mese per mese (cfr differenze da busta paga da ottobre 2009 a gennaio 2011 di cui al prospetto del ricorso per ingiunzione) e la prescrizione presuntiva annuale era di certo maturata alla data del primo atto di costituzione in mora che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro il 29 aprile 2016, il ricorrente opposto ha documentato di aver compiuto il 28.12.2020 (cfr pec del 28.12.2020 a firma congiunta con il difensore).
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, si dichiara estinto il credito di € 12.056,86 per intervenuto pagamento e si rigetta la domanda di pagamento della somma € 4.147,07.
2.In ordine alla pretesa restituzione di quanto versato in esecuzione del d.i. e della sentenza, si rileva:
1. che tale domanda può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c. (cfr Cass. n. 6614/2023);
2. che dagli atti risulta concessa con ordinanza del 24.11.2022 la provvisoria esecutività del D.I. opposto per l'importo di € 11.822,76, avendo il giudice evidentemente considerato – sull'importo ingiunto con d.i. di € 16.203,92 - il solo versamento della somma di € 4.381,16
(di cui al citato all.to 9 del fsc. società) e non anche i precedenti pagamenti per € 8.058,85;
3.che la società a seguito di notifica di atto di precetto (all.13 del fasc.società) ha corrisposto con bonifico del 16.1.2023 la somma di 6.186,46 a titolo di acconto su precetto notificato il
20.12.2022 (cfr all.14 fasc.società); successivamente in esecuzione della sentenza di primo grado ha corrisposto con bonifico del 5.4.2023 la somma di € 6.292,54 (cfr ancora doc. 14).
Gli importi di cui al punto n.
3 - ad eccezione delle spese di ingiunzione e di precetto - devono essere restituiti, in quanto il dovuto (pari ad € 12.056,86) era stato corrisposto in parte prima dell'ingiunzione ed in parte dopo la notifica del d.i.
3.Va altresì restituito per come richiesto l'importo di € 1.437,59 corrisposto con bonifico del
12.4.2023, a titolo di spese liquidate in sentenza, in quanto avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio con soccombenza reciproca le spese del doppio grado devono essere compensate integralmente (cfr Cass. n. 6259/2014, Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale).
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 19.9.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari,
[...] giudice del lavoro, n. 450/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara estinto il credito di € 12.056,86 per intervenuto pagamento e rigetta la domanda di pagamento della somma di € 4.147,07;
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio;
3. condanna l'appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione del D.I. n.
5/2022 - ad eccezione di quelle per spese di monitorio e precetto – e della sentenza n.
450/2023 impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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