Sentenza breve 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 12/01/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00494/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11300/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11300 del 2025, proposto da
NA MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Università e Ricerca, non costituito in giudizio;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna
e per la condanna
della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso;
nonché per la nomina
di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 74 e 117 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa LO ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. la parte ricorrente agisce in giudizio avvero l’inerzia serbata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile.
Con atto notificato alla controparte in data 09/12/2025 la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Alla camera di consiglio odierna la causa è passata in decisione.
Al Collegio non resta che dichiarare il ricorso estinto per rinuncia, disponendo l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, in considerazione delle specifiche circostanze del caso di specie e della resistenza solo formale della PA.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO ET, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO ET |
IL SEGRETARIO