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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/12/2024, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA N.
N. 4331/2023, R.G. DIV.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27.12.2023 da
1) (C.F.: ) nato a [...] il 04.01. 1962 e Parte_1 C.F._1
residente a [...] con domicilio fiscale a Delebio (SO) in via
Stelvio, 100, cittadino italiano -notaio - con l'avv. Paola Giovannini con studio in Sondrio
e
2) , (C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Ruvigliana (CH), via Ceresio di Suvigliana 32, cittadina italiana - avvocatessa - con l'Avv. tessa Chiara Palazzetti e Avv. Alberto Banfi, con studio a Milano
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a NA, in data 05 dicembre 1991
(anno 1991, atto n. n 643, parte II, Serie A,)
regime patrimoniale: separazione dei beni con i seguenti Controparte_1
, nato a [...] il [...] (C.F ), Parte_3 C.F._3
, nato a [...] il [...] (C.F: , Parte_4 C.F._4
- , nata a [...] il [...] (C.F: ). Parte_5 C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo depositato in data 27.12.2023, hanno richiesto la pronuncia di separazione e successiva pronuncia divorzile alle condizioni tutte indicate nel ricorso stesso;
la sentenza di separazione reca il n. 447/2024, è stata emessa in data 09.04.2024 e pubblicata in data 17.04.2024, non impugnata, passata in giudicato. Dal giorno della celebrazione dell'udienza cartolare fissata per il giorno 9 aprile 2024, le parti non si sono più riconciliate, ed essendo decorsi i termini di legge chiedono che venga emessa la conseguente sentenza di divorzio, conformemente a quanto richiesto con il ricorso depositato in data 27.12.2023, alla seguente condizione:
“Le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere e di essere soddisfatti di quanto raggiunto e dichiarano che non avranno più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, e/o ragione e/o causa l'uno dall'altro, avendo definito il tutto in sede di accordo di separazione. Spese compensate. Le parti dichiarano che i trasferimenti degli immobili siti in Lugano - Ruvigliana, Saint Moritz e Cambridge
e di cui ai punti 4 a, 4b e 4c della sentenza di separazione verranno perfezionati, seconde le procedure in vigore negli Stati in cui gli immobili sono ubicati, entro 90 giorni dal deposito della sentenza di divorzio”.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita. Le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale,
essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
in data 5 dicembre 1991 a NA con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NA
(anno 1991, atto n.643, parte II, Serie A, sezione A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 4.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao