Art. 3.
E' autorizzata la cessione a titolo gratuito del centro industriale di Terrapelata (Caltanissetta) dell'Ente zolfi italiani alla regione siciliana.
Le modalita' della cessione saranno stabilite con apposita convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero del tesoro e la regione siciliana, da stipulare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per gli altri beni patrimoniali dell'Ente zolfi italiani siti in Sicilia la Regione siciliana e l'Ente minerario siciliano hanno diritto di prelazione, a parita' di prezzo, nell'acquisto dei beni stessi.
Il diritto deve essere esercitato nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del prezzo determinato per la alienazione.
E' autorizzata la cessione a titolo gratuito del centro industriale di Terrapelata (Caltanissetta) dell'Ente zolfi italiani alla regione siciliana.
Le modalita' della cessione saranno stabilite con apposita convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero del tesoro e la regione siciliana, da stipulare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per gli altri beni patrimoniali dell'Ente zolfi italiani siti in Sicilia la Regione siciliana e l'Ente minerario siciliano hanno diritto di prelazione, a parita' di prezzo, nell'acquisto dei beni stessi.
Il diritto deve essere esercitato nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del prezzo determinato per la alienazione.