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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/11/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, in seguito al deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4022 del 2024 R.G. Lavoro
TRA in persona del legale rapp.te pro Parte_1 tempore, rapp.ta e difesa dall'avv.to Antonio Pellegrino, come in atti
RICORRENTE
E
AVV. in proprio e nella qualità di procuratore di se stesso, Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
NONCHE'
(già ) in persona del Legale rapp.te p.t. Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Landolfi come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.07.2024 la società in epigrafe ha agito in giudizio per ottenere la restituzione della somma complessiva di € 3.784,21 corrisposta all'Avv. in esecuzione della sentenza n. 290/2018 del Tribunale di Controparte_1
Torre Annunziata, successivamente riformata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 5050/2021. Nel dettaglio le somme di cui la Società chiede la restituzione sono state percepite dall'Avv. a seguito di due distinti procedimenti CP_1 esecutivi: € 2.365,84 in virtù dell'ordinanza di assegnazione emessa nel giudizio R.G. 1971/2018 presso il Tribunale di Nola ed € 1.418,37 a titolo di compensi professionali quale procuratore antistatario nel giudizio R.G. 1542/2018 presso il Tribunale di Nola.
Su tali premesse, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “....
1. Accertare e dichiarare che la Corte di Appello di Napoli con la pronuncia della Sentenza n. 5050/2021 ha riformato la Sentenza n. 290/2018; 2. Accertare e dichiarare che l'Avv.
con la esecuzione della Sentenza n. 290/2018 con due distinti Controparte_1 pignoramenti presso Terzi iscritti innanzi al Tribunale di Nola, Sez. Esecuzione Mobiliare, R.G. 1542/2018 - R.G. 1971/2018, ha percepito la complessiva somma di
€ 3.784.21; 3. Accertare e dichiarare che la società ha Parte_2 diritto ad ottenere la restituzione della somma di € 3.784.21, ossia l'importo percepito dall'Avv. con la esecuzione della Sentenza n. 290/2018; Controparte_1
4. Per l'effetto condannare l'Avv. al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 3.784.21, ossia l'importo da restituire alla società Parte_2
[... l in conseguenza della riforma della Sentenza n. 290/2018 o ad altra somma maggiore o minore che vorrà esso SI. Giudice Unico, in funzione di Giudice del Lavoro, determinare anche in via equitativa o risarcitoria, oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c.; 5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario....”
Si sono ritualmente costituite le parti convenute, resistendo all'avversa domanda.
L'avv. ha eccepito preliminarmente il difetto di competenza Controparte_1 funzionale del giudice adito, adducendo che il recupero delle somme liquidate esulava dalla materia del lavoro per cui la domanda andava proposta innanzi al giudice civile ordinario;
nel merito ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e dunque l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, essendo tenuta alla restituzione delle somme la SI.ra , in nome e per conto della Parte_3 quale egli aveva svolto la propria attività professionale.
La nel costituirsi in giudizio ha eccepito Controparte_4
l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda nei propri confronti e condannarsi parte ricorrente al pagamento, di una somma equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
, chiamata in giudizio al solo fine di provare l'avvenuto pagamento e nei cui
[...] confronti non è stata proposta alcuna domanda.
Sempre in via preliminare va dichiarata la competenza funzionale del giudice adito, atteso che il presupposto dell'odierna azione restitutoria è costituito dalla sentenza di condanna di primo grado del giudice del lavoro di questo Tribunale.
Il principio giuridico applicabile, in base al combinato disposto degli art. 336 e 389 cpc, prevede che gli effetti della riforma o cassazione parziale della sentenza si estendano agli atti dipendenti, che vengono travolti. Ciò comporta l'obbligo immediato di restituire quanto ricevuto in forza del titolo successivamente riformato;
ove sia avvenuto il pagamento sulla base della sentenza caducata, la domanda di restituzione somme va proposta al giudice che ha pronunciato quest'ultima.
In altri termini, l'art. 336 c.p.c comporta non soltanto la caducazione immediata della sentenza riformata (le cui statuizioni vengono sostituite automaticamente da quella della sentenza di riforma), ma altresì l'immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata (così, di recente, Cass., sez. III, 19.10.2022, n. 30724; id., sez. lav., 5.3.2009, n. 5323; id., sez. lav., 27.6.2000, n. 8745).
Pertanto, il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza sorge direttamente in conseguenza della riforma della stessa, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza.
Difatti, “in caso di riforma in appello di sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte per le spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo” (Cass. n. 2135 del 03/02/2016 ; Cass. n. 25143 del 2008 )
La giurisprudenza di legittimità è assolutamente univoca nel ritenere che in caso di riforma della sentenza costituente titolo esecutivo di condanna al pagamento delle spese in favore del difensore antistatario, l'unico legittimato passivo all'azione di ripetizione è il difensore stesso, quale titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte soccombente. Infatti, “...il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio” (Cass. n. 25247 del 25/10/2017). Il difensore della parte vittoriosa che ha dichiarato di essere distrattario ed ha ottenuto, in tale qualità, l'assegnazione di somme, “ è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito ..., poiché la richiesta di restituzione di quanto pagato non può essere rivolta nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché, e la domanda, tesa al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, presuppone la legittimazione del solvens e dell'accipiens” (Cassazione civile con ordinanza n. 9761/2025).
Orbene, nel caso in esame, l'Avv. ha percepito le somme in qualità di CP_1 procuratore antistatario difatti la sentenza n. 290/2018 del Tribunale di Torre Annunziata disponeva espressamente la condanna della società al pagamento Parte_1 di "€ 1.000,00 oltre accessori a titolo di spese legali con distrazione nei confronti dell'Avv.
”. Controparte_1
Peraltro, è documentato e non in contestazione che la somma complessiva di € 3.784,21, di cui la società chiede la restituzione con l'odierna domanda, sia stata corrisposta all'Avv. in esecuzione della sentenza n. 290/2018 del Tribunale di Torre Controparte_1
Annunziata, successivamente riformata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 5050/2021. Nel dettaglio le somme sono state percepite dall'Avv. a seguito di CP_1 due distinti procedimenti esecutivi: € 2.365,84 in virtù dell'ordinanza di assegnazione emessa nel giudizio R.G. 1971/2018 presso il Tribunale di Nola ed € 1.418,37 a titolo di compensi professionali quale procuratore antistatario nel giudizio R.G. 1542/2018 presso il Tribunale di Nola.
In definitiva, l'avv. va condannato alla restituzione della somma di €.3.784,21 in CP_1 favore della , oltre interessi legali come per legge. Parte_1
La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite nei confronti della
. Controparte_4
Nei confronti della società le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'avv. e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_4
condanna l'avv. alla restituzione della somma di €.3.784,21 in favore della CP_1
oltre interessi legali come per legge;
Parte_1
compensa le spese di lite nei confronti di;
Controparte_4 condanna l'avv. al pagamento delle spese nei confronti della società CP_1 ricorrente liquidate in complessivi euro 1314,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 20.11.25
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, in seguito al deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4022 del 2024 R.G. Lavoro
TRA in persona del legale rapp.te pro Parte_1 tempore, rapp.ta e difesa dall'avv.to Antonio Pellegrino, come in atti
RICORRENTE
E
AVV. in proprio e nella qualità di procuratore di se stesso, Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
NONCHE'
(già ) in persona del Legale rapp.te p.t. Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Landolfi come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.07.2024 la società in epigrafe ha agito in giudizio per ottenere la restituzione della somma complessiva di € 3.784,21 corrisposta all'Avv. in esecuzione della sentenza n. 290/2018 del Tribunale di Controparte_1
Torre Annunziata, successivamente riformata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 5050/2021. Nel dettaglio le somme di cui la Società chiede la restituzione sono state percepite dall'Avv. a seguito di due distinti procedimenti CP_1 esecutivi: € 2.365,84 in virtù dell'ordinanza di assegnazione emessa nel giudizio R.G. 1971/2018 presso il Tribunale di Nola ed € 1.418,37 a titolo di compensi professionali quale procuratore antistatario nel giudizio R.G. 1542/2018 presso il Tribunale di Nola.
Su tali premesse, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “....
1. Accertare e dichiarare che la Corte di Appello di Napoli con la pronuncia della Sentenza n. 5050/2021 ha riformato la Sentenza n. 290/2018; 2. Accertare e dichiarare che l'Avv.
con la esecuzione della Sentenza n. 290/2018 con due distinti Controparte_1 pignoramenti presso Terzi iscritti innanzi al Tribunale di Nola, Sez. Esecuzione Mobiliare, R.G. 1542/2018 - R.G. 1971/2018, ha percepito la complessiva somma di
€ 3.784.21; 3. Accertare e dichiarare che la società ha Parte_2 diritto ad ottenere la restituzione della somma di € 3.784.21, ossia l'importo percepito dall'Avv. con la esecuzione della Sentenza n. 290/2018; Controparte_1
4. Per l'effetto condannare l'Avv. al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 3.784.21, ossia l'importo da restituire alla società Parte_2
[... l in conseguenza della riforma della Sentenza n. 290/2018 o ad altra somma maggiore o minore che vorrà esso SI. Giudice Unico, in funzione di Giudice del Lavoro, determinare anche in via equitativa o risarcitoria, oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c.; 5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario....”
Si sono ritualmente costituite le parti convenute, resistendo all'avversa domanda.
L'avv. ha eccepito preliminarmente il difetto di competenza Controparte_1 funzionale del giudice adito, adducendo che il recupero delle somme liquidate esulava dalla materia del lavoro per cui la domanda andava proposta innanzi al giudice civile ordinario;
nel merito ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e dunque l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, essendo tenuta alla restituzione delle somme la SI.ra , in nome e per conto della Parte_3 quale egli aveva svolto la propria attività professionale.
La nel costituirsi in giudizio ha eccepito Controparte_4
l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda nei propri confronti e condannarsi parte ricorrente al pagamento, di una somma equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
, chiamata in giudizio al solo fine di provare l'avvenuto pagamento e nei cui
[...] confronti non è stata proposta alcuna domanda.
Sempre in via preliminare va dichiarata la competenza funzionale del giudice adito, atteso che il presupposto dell'odierna azione restitutoria è costituito dalla sentenza di condanna di primo grado del giudice del lavoro di questo Tribunale.
Il principio giuridico applicabile, in base al combinato disposto degli art. 336 e 389 cpc, prevede che gli effetti della riforma o cassazione parziale della sentenza si estendano agli atti dipendenti, che vengono travolti. Ciò comporta l'obbligo immediato di restituire quanto ricevuto in forza del titolo successivamente riformato;
ove sia avvenuto il pagamento sulla base della sentenza caducata, la domanda di restituzione somme va proposta al giudice che ha pronunciato quest'ultima.
In altri termini, l'art. 336 c.p.c comporta non soltanto la caducazione immediata della sentenza riformata (le cui statuizioni vengono sostituite automaticamente da quella della sentenza di riforma), ma altresì l'immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata (così, di recente, Cass., sez. III, 19.10.2022, n. 30724; id., sez. lav., 5.3.2009, n. 5323; id., sez. lav., 27.6.2000, n. 8745).
Pertanto, il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza sorge direttamente in conseguenza della riforma della stessa, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza.
Difatti, “in caso di riforma in appello di sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte per le spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo” (Cass. n. 2135 del 03/02/2016 ; Cass. n. 25143 del 2008 )
La giurisprudenza di legittimità è assolutamente univoca nel ritenere che in caso di riforma della sentenza costituente titolo esecutivo di condanna al pagamento delle spese in favore del difensore antistatario, l'unico legittimato passivo all'azione di ripetizione è il difensore stesso, quale titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte soccombente. Infatti, “...il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio” (Cass. n. 25247 del 25/10/2017). Il difensore della parte vittoriosa che ha dichiarato di essere distrattario ed ha ottenuto, in tale qualità, l'assegnazione di somme, “ è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito ..., poiché la richiesta di restituzione di quanto pagato non può essere rivolta nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché, e la domanda, tesa al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, presuppone la legittimazione del solvens e dell'accipiens” (Cassazione civile con ordinanza n. 9761/2025).
Orbene, nel caso in esame, l'Avv. ha percepito le somme in qualità di CP_1 procuratore antistatario difatti la sentenza n. 290/2018 del Tribunale di Torre Annunziata disponeva espressamente la condanna della società al pagamento Parte_1 di "€ 1.000,00 oltre accessori a titolo di spese legali con distrazione nei confronti dell'Avv.
”. Controparte_1
Peraltro, è documentato e non in contestazione che la somma complessiva di € 3.784,21, di cui la società chiede la restituzione con l'odierna domanda, sia stata corrisposta all'Avv. in esecuzione della sentenza n. 290/2018 del Tribunale di Torre Controparte_1
Annunziata, successivamente riformata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 5050/2021. Nel dettaglio le somme sono state percepite dall'Avv. a seguito di CP_1 due distinti procedimenti esecutivi: € 2.365,84 in virtù dell'ordinanza di assegnazione emessa nel giudizio R.G. 1971/2018 presso il Tribunale di Nola ed € 1.418,37 a titolo di compensi professionali quale procuratore antistatario nel giudizio R.G. 1542/2018 presso il Tribunale di Nola.
In definitiva, l'avv. va condannato alla restituzione della somma di €.3.784,21 in CP_1 favore della , oltre interessi legali come per legge. Parte_1
La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite nei confronti della
. Controparte_4
Nei confronti della società le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'avv. e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_4
condanna l'avv. alla restituzione della somma di €.3.784,21 in favore della CP_1
oltre interessi legali come per legge;
Parte_1
compensa le spese di lite nei confronti di;
Controparte_4 condanna l'avv. al pagamento delle spese nei confronti della società CP_1 ricorrente liquidate in complessivi euro 1314,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 20.11.25
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè