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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO: La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai Proprietà
Sigg.ri:
CANTU' dott. Manuela Presidente rel.
FEDELE dott. Daniela Consigliere
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa n. 269/2023 r.g. promossa
da
e con l'avv. Vanzo Vittorio Parte_1 Parte_2
APPELLANTI
contro
, CP_1 Controparte_2 [...]
CP_3
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, sezione pagina 1 di 6 terza civile, n. 244/2023 pubblicata il 3.2.2023
Conclusioni degli appellanti
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, riformare
parzialmente la sentenza impugnata, e per l'effetto:
In via principale nel merito, condannare per tutti i motivi esposti anche
la Sig.ra e/o i conduttori dell'immobile commerciale di CP_1
proprietà della stessa alle medesime prescrizioni imposte al Sig. Pt_1
dalla sentenza di primo grado in relazione alle modalità e misura
[...]
del godimento/fruibilità del cortile oggetto di causa, ed in particolare a
mantenere libero il cortile cessando di parcheggiarvi le proprie
autovetture.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori come
formulati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. nel primo grado
di giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata:
ha dichiarato che il mappale 1693 sub 3 nel Comune di Vestone,
corrispondente ad area adibita a cortile, non era di proprietà né
dell'attrice , né dei convenuti e CP_1 Parte_2 Parte_1
bensì era di proprietà dei terzi chiamati, e Controparte_2 [...]
riconoscendo tuttavia che su detto mappale gravava servitù di CP_3
pagina 2 di 6 passo pedonale e carraio a favore dei mappali 1852/e, 1852/a-1 di proprietà dell'attrice, e a favore dei mappali 1852/b, 1852/a-3 di proprietà
dei convenuti;
ha respinto la domanda dei convenuti di usucapione del CP_4
diritto di proprietà e quella subordinata di usucapione del diritto di parcheggio e, conseguentemente ha condannato che vi Pt_1
parcheggiava l'auto a lasciare libero lo spazio occupato;
quanto alle spese di lite, ha condannato l'attrice a rifonderle ai convenuti e i convenuti a rifonderle ai terzi chiamati.
e hanno proposto appello. Parte_2 Parte_1
e sono rimasti Controparte_2 CP_3 CP_1
contumaci.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del
18.9.2024.
MOTIVI della DECISIONE
Gli appellanti, con unico motivo di appello, lamentano omessa decisione in ordine alla loro domanda, svolta in via ulteriormente subordinata, che ritrascrivono: nella denegata ipotesi in cui venissero ritenute fondate le
domande dell'attrice e dei terzi chiamati in causa finalizzate ad
escludere/limitare totalmente e/o parzialmente l'utilizzo/godimento del
cortile di cui è causa in capo ai Sig.ri e/o , Parte_2 Parte_1
condannare per tutti gli esposti motivi anche l'attrice e/o i conduttori
pagina 3 di 6 dell'immobile commerciale della stessa alle medesime prescrizioni che
venissero imposte ai convenuti relativamente alle modalità e misura del
godimento/fruibilità del cortile oggetto di causa.
Sostengono che, essendo state ritenute fondate le domande dei terzi chiamati, il tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla loro domanda che era diretta ad evitare che “anche l'attrice e/o i conduttori dell'immobile commerciale…” potessero usufruire del cortile.
Il riferimento è ai parcheggi presenti nel cortile che a loro detta sono sei e sono utilizzati in prevalenza dai conduttori dell'attrice che gestiscono un esercizio commerciale.
In altri termini, si dolgono che l'ordine di non parcheggiare l'auto era stato dato solo al convenuto che aveva necessità di occupare uno Pt_1
spazio di cortile, risultato essere di proprietà di e Controparte_2
di . CP_3
………
L'appello è infondato.
Sebbene terza chiamata costituitasi in giudizio, avesse CP_3
chiesto che, una volta accertata la comproprietà del cortile fra ella e
[...]
(terzo chiamato rimasto contumace), si ordinasse a CP_2
“ e a chiunque altro di mantenere libera da persone, cose Parte_1
e autoveicoli, anche di terzi, la corte oggetto di causa”, il tribunale ha ordinato al solo di astenersi dal parcheggiare l'auto. Pt_1
pagina 4 di 6 Tuttavia, ( non ha svolto domande CP_3 Controparte_2
essendo rimasto contumace fin dal primo grado), che era l'unico soggetto che poteva avere interesse ad impugnare quel capo di sentenza affinchè
l'ordine fosse esteso anche a e conduttori dei suoi immobili CP_1
non ha proposto appello.
La domanda svolta in via di ulteriore subordine da è stata Pt_1
implicitamente respinta dal tribunale perché incompatibile con la pronuncia di comproprietà del cortile fra altri soggetti. in quanto Pt_1
non proprietario del cortile, non aveva titolo per domandare di
“mantenere libero il cortile”.
Nel nostro ordinamento solo il proprietario ha il diritto di disporre della cosa.
Pertanto, la sentenza va confermata.
Nulla sulle spese del grado essendo gli appellati rimasti contumaci.
Ricorrono i presupposti per dichiarare parte appellante tenuta a corrispondere un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, così provvede:
rigetta l'appello;
nulla sulle spese di lite del grado;
dichiara l'appellante tenuto a versare un importo pari a quello dovuto a pagina 5 di 6 titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia il 15 gennaio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Manuela Cantù)
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO: La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai Proprietà
Sigg.ri:
CANTU' dott. Manuela Presidente rel.
FEDELE dott. Daniela Consigliere
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa n. 269/2023 r.g. promossa
da
e con l'avv. Vanzo Vittorio Parte_1 Parte_2
APPELLANTI
contro
, CP_1 Controparte_2 [...]
CP_3
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, sezione pagina 1 di 6 terza civile, n. 244/2023 pubblicata il 3.2.2023
Conclusioni degli appellanti
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, riformare
parzialmente la sentenza impugnata, e per l'effetto:
In via principale nel merito, condannare per tutti i motivi esposti anche
la Sig.ra e/o i conduttori dell'immobile commerciale di CP_1
proprietà della stessa alle medesime prescrizioni imposte al Sig. Pt_1
dalla sentenza di primo grado in relazione alle modalità e misura
[...]
del godimento/fruibilità del cortile oggetto di causa, ed in particolare a
mantenere libero il cortile cessando di parcheggiarvi le proprie
autovetture.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori come
formulati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. nel primo grado
di giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata:
ha dichiarato che il mappale 1693 sub 3 nel Comune di Vestone,
corrispondente ad area adibita a cortile, non era di proprietà né
dell'attrice , né dei convenuti e CP_1 Parte_2 Parte_1
bensì era di proprietà dei terzi chiamati, e Controparte_2 [...]
riconoscendo tuttavia che su detto mappale gravava servitù di CP_3
pagina 2 di 6 passo pedonale e carraio a favore dei mappali 1852/e, 1852/a-1 di proprietà dell'attrice, e a favore dei mappali 1852/b, 1852/a-3 di proprietà
dei convenuti;
ha respinto la domanda dei convenuti di usucapione del CP_4
diritto di proprietà e quella subordinata di usucapione del diritto di parcheggio e, conseguentemente ha condannato che vi Pt_1
parcheggiava l'auto a lasciare libero lo spazio occupato;
quanto alle spese di lite, ha condannato l'attrice a rifonderle ai convenuti e i convenuti a rifonderle ai terzi chiamati.
e hanno proposto appello. Parte_2 Parte_1
e sono rimasti Controparte_2 CP_3 CP_1
contumaci.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del
18.9.2024.
MOTIVI della DECISIONE
Gli appellanti, con unico motivo di appello, lamentano omessa decisione in ordine alla loro domanda, svolta in via ulteriormente subordinata, che ritrascrivono: nella denegata ipotesi in cui venissero ritenute fondate le
domande dell'attrice e dei terzi chiamati in causa finalizzate ad
escludere/limitare totalmente e/o parzialmente l'utilizzo/godimento del
cortile di cui è causa in capo ai Sig.ri e/o , Parte_2 Parte_1
condannare per tutti gli esposti motivi anche l'attrice e/o i conduttori
pagina 3 di 6 dell'immobile commerciale della stessa alle medesime prescrizioni che
venissero imposte ai convenuti relativamente alle modalità e misura del
godimento/fruibilità del cortile oggetto di causa.
Sostengono che, essendo state ritenute fondate le domande dei terzi chiamati, il tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla loro domanda che era diretta ad evitare che “anche l'attrice e/o i conduttori dell'immobile commerciale…” potessero usufruire del cortile.
Il riferimento è ai parcheggi presenti nel cortile che a loro detta sono sei e sono utilizzati in prevalenza dai conduttori dell'attrice che gestiscono un esercizio commerciale.
In altri termini, si dolgono che l'ordine di non parcheggiare l'auto era stato dato solo al convenuto che aveva necessità di occupare uno Pt_1
spazio di cortile, risultato essere di proprietà di e Controparte_2
di . CP_3
………
L'appello è infondato.
Sebbene terza chiamata costituitasi in giudizio, avesse CP_3
chiesto che, una volta accertata la comproprietà del cortile fra ella e
[...]
(terzo chiamato rimasto contumace), si ordinasse a CP_2
“ e a chiunque altro di mantenere libera da persone, cose Parte_1
e autoveicoli, anche di terzi, la corte oggetto di causa”, il tribunale ha ordinato al solo di astenersi dal parcheggiare l'auto. Pt_1
pagina 4 di 6 Tuttavia, ( non ha svolto domande CP_3 Controparte_2
essendo rimasto contumace fin dal primo grado), che era l'unico soggetto che poteva avere interesse ad impugnare quel capo di sentenza affinchè
l'ordine fosse esteso anche a e conduttori dei suoi immobili CP_1
non ha proposto appello.
La domanda svolta in via di ulteriore subordine da è stata Pt_1
implicitamente respinta dal tribunale perché incompatibile con la pronuncia di comproprietà del cortile fra altri soggetti. in quanto Pt_1
non proprietario del cortile, non aveva titolo per domandare di
“mantenere libero il cortile”.
Nel nostro ordinamento solo il proprietario ha il diritto di disporre della cosa.
Pertanto, la sentenza va confermata.
Nulla sulle spese del grado essendo gli appellati rimasti contumaci.
Ricorrono i presupposti per dichiarare parte appellante tenuta a corrispondere un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, così provvede:
rigetta l'appello;
nulla sulle spese di lite del grado;
dichiara l'appellante tenuto a versare un importo pari a quello dovuto a pagina 5 di 6 titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia il 15 gennaio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Manuela Cantù)
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