Accoglimento
Sentenza 13 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 30 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/06/2025, n. 5483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5483 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 05483/2025REG.PROV.COLL.
N. 05227/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5227 del 2024, proposto da
Soc. Ag. RR TI e RR IO S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
1) del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 8278/2021 del 02/12/2021, pubblicata in data 13/12/2021;
2) del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 8221/2021 del 02/12/2021, pubblicata in data 10/12/2021;
3) del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3581/2022 del 30/3/2022, pubblicata in data 09/05/2022;
4) del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3153/2022 del 30/03/2022, pubblicata in data 26/04/2022;
5) del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3130/2022 del 30/03/2022, pubblicata in data 26/04/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Giordano Lamberti;
Rilevato che:
- la ricorrente aveva impugnato, per ottenerne l’annullamento, le note con cui IM (ora EA) comunicava il calcolo derivante dalla compensazione delle quote latte rispetto alle relative annualità di riferimento;
- le sentenze indicate in epigrafe hanno accolto gli appelli della ricorrente e per l’effetto, in riforma delle sentenze del TAR del Lazio, hanno accolto i ricorsi di primo grado e annullato i provvedimenti impugnati;
- con il ricorso in esame, parte ricorrente lamenta che, nonostante le sentenze siano divenute definitive e con le stesse il Consiglio di Stato abbia annullato il prelievo supplementare comunicato con gli atti impugnati con i ricorsi introduttivi, EA non avrebbe ancora provveduto ad eseguirle;
- per tale ragione, ha chiesto:
1) di annullare i prelievi supplementari oggetto delle sentenze del Consiglio di Stato;
2) di restituire tutte le somme versate o trattenute dai contributi PAC eseguiti da EA a pagamento anche parziale del prelievo supplementare annullato con le sentenze di cui si chiede l’ottemperanza;
3) di dare comunicazione alla Regione Lombardia dell’avvenuto annullamento del prelievo affinché sia autorizzata la liberazione delle fideiussioni prestate a garanzia del pagamento del prelievo per le annate oggetto delle sentenze di cui trattasi e affinché sia autorizzato il trasferimento dei titoli PAC;
- EA non si è costituita in giudizio;
Ritenuto che il ricorso debba trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati:
- come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente i giudicati dei quali si chiede l’esecuzione hanno riconosciuto l’illegittimità dell’operato di EA avvenuto in applicazione della legge italiana, poi ritenuta non conforme alla regolamentazione comunitaria della materia. Invero, le sentenze della Corte di Giustizia della Unione Europea: del 17 giugno 2019 resa nella causa C-348/2018, dell’11 settembre 2019 resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022 resa nella causa C-377/2019, hanno dichiarato la contrarietà della previgente regolazione interna rispetto a quella dell’Unione Europea in materia di compensazione nazionale e determinazione del prelievo supplementare nell’ambito del cd. regime delle quote latte;
- va dato atto che il legislatore, a seguito di tali pronunce ed in data successiva rispetto ad esse, è intervenuto con l’art. 10-bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha disciplinato le modalità per il compimento delle operazioni nazionali di compensazione e la conseguente rideterminazione del prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva, che abbia annullato l’imputazione di prelievo supplementare e ne abbia disposto il ricalcolo;
- va altresì riconosciuta la particolare complessità dell’attività che l’Agenzia è chiamata a porre in essere sia con riferimento alla ri-esecuzione della compensazione nazionale, sia con riferimento alla quantificazione del prelievo dovuto dai produttori che hanno diritto al ricalcolo, stante la numerosità dei soggetti coinvolti;
- tale attività, inoltre, richiede l’intervento dello stesso legislatore, come invero già avvenuto con la disposizione innanzi citata;
- ne deriva, quanto agli effetti conformativi dei giudicati di cui si chiede l’esecuzione, che la completa attuazione degli stessi dipende dall’applicazione dello ius superveniens, che non era, né poteva essere oggetto del giudicato, e non potrà che avvenire solo ad ultimazione delle complesse operazioni di ricalcolo, non potendosi in tale fase che ribadire il dovere di EA di procedere con sollecitudine a tutte le operazioni necessarie, avendo la sentenza solo statuito sull’obbligo di ricalcolo;
- in tale contesto, quanto agli ulteriori effetti del giudicato di tipo restitutorio, va precisato che ciò che la Corte di Giustizia Europea ha censurato non è l’obbligo degli allevatori di pagare la sanzione derivante dalla produzione in eccesso, ma le regole fissate dal legislatore italiano per ripartire “lo sconto” in base a predeterminate categorie, di conseguenza anche le azionate sentenze di questo Consiglio hanno disposto che “ in tale parte l'appello va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado. Da ciò discende che l'Amministrazione dovrà procedere ad un complessivo ricalcolo ” (Cons. St. 8278/21, in senso analogo le restanti statuizioni oggetto di ottemperanza), non escludendo affatto la sussistenza di una posizione debitoria della ricorrente, ma imponendone la rideterminazione, rispetto alla quale viene anche a dipendere la commisurazione degli interessi; per tale ragione, resta indimostrato che all’azienda ricorrente debbano essere restituite delle somme, dovendosi dunque disattendere la relativa domanda, salvo ogni eventuale diversa conclusione all’esito del complessivo ricalcolo che EA è chiamata a compiere;
- gli effetti annullatori dei giudicati implicano invece che sin da ora di essi debba essere data comunicazione alle Regioni, con quanto ne consegue anche ai fini della liberazione delle fideiussioni rilasciate a garanzia del pagamento del prelievo, in attesa della sua rideterminazione, dovendosi pertanto accogliere sotto tale profilo il ricorso (e ciò anche perché ai sensi del citato 10 bis : “ tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’EA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti ”);
Ritenuto che le spese di lite, stante l’assoluta peculiarità della controversia, possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e negli stessi limiti, riservato ogni ulteriore provvedimento, ordina ad EA l’esecuzione dei giudicati di cui alle sentenze indicate in epigrafe entro il termine di sei mesi a partire dalla comunicazione della presente sentenza, avvisando che a seguito della mancata adozione del ricalcolo potranno valutarsi gli ulteriori effetti restitutori e le conseguenti determinazioni sull’eventuale sussistenza di un danno erariale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO