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12 maggio 2005
12 maggio 2005
Art. 26. (Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica) 1. All'articolo 3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , le parole: "in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto".
Note all' art. 26:
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549 , reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».
- Il testo vigente del comma 29 dell'art. 3 della citata legge, e' il seguente:
«29. L'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonche' per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualita' e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica) 1. All'articolo 3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , le parole: "in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto".
Note all' art. 26:
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549 , reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».
- Il testo vigente del comma 29 dell'art. 3 della citata legge, e' il seguente:
«29. L'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonche' per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualita' e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
Commentario • 1
- 1. Ecotassa: tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discaricaIolanda Pansardi · https://www.filodiritto.com/ · 20 gennaio 2014 · 3.21588
[…] La determinazione dell'ammontare di imposta avviene con Legge Regionale, nell'ambito di limiti statali, succedutisi nel tempo: il Decreto Ministeriale Ambiente 18 luglio 1996, il Decreto Ministeriale Ambiente 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003, l'articolo 26, Legge 18 maggio 2005 n. 62. […]
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Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., sentenza 25/10/2005, n. 397Provvedimento: […] primo periodo, della legge statale n. 549 del 1995, richiamato testualmente nel ricorso, è stato sostituito – con effetto dal 12 maggio 2005 – ad opera dell'art. 26 della legge n. 62 del 2005, che ha modificato non solo i limiti quantitativi del tributo speciale, ma anche le stesse categorie dei rifiuti di riferimento. […]Leggi di più...
- tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi·
- norme applicative della regione molise·
- imposte e tasse·
- violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tributi erariali·
- regione molise·
- inammissibilita' della questione.·
- denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tributi erariali·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- illegittimità costituzionale 'in parte qua'.·
- violazione della potesta' legislativa esclusiva statale in materia di tributi erariali·
- sent. 397/05 a. costituzione della parte in giudizio·
- sent. 397/05 c. imposte e tasse·
- sent. 397/05 b. imposte e tasse·
- denunciata violazione della potesta' legislativa esclusiva statale in materia di tributi erariali·
- inammissibilità.