Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
8393/2018 posta in deliberazione il giorno 06/11/2024
TRA
Parte_1 P.IVA_1
Avv. DE SANTIS FABIANO;
E
) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. MALIZIA ROBERTO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 17947/2018 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale Parte_1 aveva respinto le seguenti domande, riproposte in questo grado : “I) in via principale, ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente n.
1000/11375, ai sensi dell'art. 1284 c.c., in quanto mai pattuiti contrattualmente, usurari nei periodi dedotti, e, comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla correntista senza pattuizione sottoscritta da quest'Ultima. II) Ritenere e dichiarare illegittime, e dunque
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esibizione e/o produzione in giudizio, ad opera della convenuta, del documento contrattuale, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contemplanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese. III) Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, ed, in ogni caso, perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente, in aggiunta agli interessi passivi. IV) Per quanto sopra, accertata e dichiarata la nullità delle clausole che hanno determinato le rimesse indebite sopra dette, ovvero, in subordine, pronunciata la risoluzione del contratto per comportamento contrario a buona fede, tenuto dalla convenuta, 3
determinare il saldo effettivo dei rapporti bancari in contestazione alla data della domanda giudiziale, ricalcolando il dare – avere tra le parti facendo applicazione del tasso legale per il computo degli interessi, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e spese, con espunzione degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto e di spese, ed applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione, ai fini della decorrenza degli interessi. In subordine, ove si ritenessero, i rapporti dedotti in lite, regolati da condizioni contrattualmente determinate, rideterminare il relativo saldo applicando, per il computo degli interessi passivi, i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B.. V) In conseguenza di quanto sopra, previa rideterminazione del saldo di conto corrente, con riferimento al/c n.1000/11375 (già n. 4480862S), condannare la al pagamento, in favore della società attrice, della somma di euro Controparte_2
80.940,00 ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di ripetizione di indebito ovvero quale indennizzo per arricchimento senza causa. In ogni caso, “sulla scorta dei fondati motivi di contestazione dei presunti crediti bancari”, ordinare l'immediata cancellazione di ogni segnalazione a carico della e di eventuali altri aventi causa, presso la Parte_1
Centrale Rischi della Banca d'Italia, con riserva di richiedere il risarcimento di ogni maggior danno medio tempore sofferto dalla società attrice”.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'odierna udienza , precisate le conclusioni, la causa è stata decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza.
2 Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
L'appello è manifestamente infondato.
La sentenza è pienamente condivisa da questa Corte.
Le domande sono state respinte per il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul soggetto che intenda agire per la ripetizione di indebito connessa all'inammissibilità dell'ordine ex art 210 c.p.c con il quale parte appellante avrebbe inteso sopperirvi e tale aspetto ha carattere assorbente .
La Corte non può che ribadire quanto sul punto affermato dal Tribunale.
Ritiene solo di dovere rimarcare che l'onere della prova gravava sull'appellante e che l'ordine ex art 210 c.p.c. è ammissibile soltanto laddove la parte non abbia altro strumento per ottenere la relativa documentazione, ovvero lo strumento a sua dispsoizione sia stato infruttuosamenteazionato.
Nella specie il mancato ricorso allo strumento di cui all'art 119 TUB, preclude sia l'emissione dell'ordine di esibizione sia l'ammissione di una ctu esplorativa in quanto esplorativa e diretta a sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova.
Con l'ordinanza 12993/2023 la Corte di Cassazione ha infatti precisato: “ In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210
c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, c. p.c. con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini.
Nella parte motiva dell'ordinanza la Corte di Cassazione ha specificato:
2.3. Fermo quanto precede, osserva il Collegio che questa Corte, con la sentenza resa da Cass.
n. 24641 del 2021, si è occupata, funditus, dei rapporti tra l'art. 119, comma 4, T.U.B., norma di carattere sostanziale, e l'art. 210 cod. proc. civ., avente, invece, natura processuale, confutando specificamente le argomentazioni di Cass. n. 11554 del 2017 (oggi invocata dalla ricorrente a sostegno della censura in esame) e giungendo, dopo un'ampia ed articolata
3 motivazione (cui si rinvia, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., perché pienamente condivisa), ad affermare il principio per cui «Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210
c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato».
2.3.1. In detta pronuncia, peraltro, si è puntualizzato
(cfr. § 12.10 della motivazione) che «[…] il cliente può, se lo ritiene, e se […] ne ha l'esigenza, chiedere direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice, la consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto. E la norma così congegnata, in difetto di alcuna previsione normativa in tal senso, non impatta affatto né sul riparto degli oneri probatori, né sulla disciplina processuale applicabile. Non è forse superflua qui una ulteriore precisazione,
a scanso di pur improbabili equivoci. Quanto precede non sta a significare che il cliente, una volta introdotta la causa in veste di attore, non possa più avvalersi dell'articolo 119, ultimo comma;
non può farlo invocando indiscriminatamente l'intervento del giudice, il che stravolgerebbe le regole processuali invece operanti, a meno che la banca non si sia resa inadempiente dell'obbligo che su di essa incombe: ma nulla esclude, viceversa, che il cliente, introdotta la lite (ed al netto dell'osservanza dell'articolo 163, numeri 3 e 4, c.p.c.), possa rivolgersi direttamente alla banca per farsi consegnare la documentazione di cui ha bisogno: si immagini il caso di una istanza avanzata nelle more del secondo termine di cui all'articolo
183, sesto comma, c.p.c.».
2.3.2. In senso sostanzialmente analogo, poi, la successiva Cass. n.
23861 del 2022, dopo aver ripercorso, per ampi tratti, i passaggi motivazionali di Cass. n.
24641 del 2021, ha parimenti precisato che «Non è, dunque, necessario - […] - che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 cod. proc civ. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta - tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, quarto comma, t.u.b. per ottemperare alla richiesta - senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento».
4 Con l'ordinanza 33009 /2019 la Corte di Cassazione aveva altresì affermato con specifico riferimento alla produzione dei contratti “ Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.”
Le carenze documentali già evidenziate dal Tribunale rendono superfluo l'esame di ogni altra questione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello e condanna lla rifusione delle spese del grado in favore di Parte_1 che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. Controparte_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002.
Roma, 23.12.2024
IL PRESIDENTE EST
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