Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 19/12/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
532/2025 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 79882/pensioni civili del registro di Segreteria,
TRA
la Sig.ra XX (C.F. omissis),
nata a [...], il omissis ed ivi residente, in via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso, dall’Avv. Daniele Di Bella
(C.F. [...]) e dall’Avv. Maria Teresa AN (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in Roma, via Flaminia n. 334, e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al n. telefax 06/3232244 ovvero agli indirizzi p.e.c.
danieledibella@ordineavvocatiroma.org e mariateresafontana@ordineavvocatiroma.org;;
ricorrente -
CONTRO
- l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)
(C.F. 80078750587), con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande, n. 21 – in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso nel presente In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 giudizio, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in data 22.3.24 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313),
allegata all’atto di costituzione in giudizio, dall’Avv. Flavia Incletolli ([...]; pec:
avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29;
- resistente;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all’udienza 17.12.2025, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, l’Avv. Carla Conte (per delega orale) per la parte ricorrente e l’Avv. Filippo Mangiapane per l’INPS, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 7.2.2023, parte ricorrente agisce, in proprio, al fine di ottenere
– previa disapplicazione del provvedimento INPS in data 20.1.2022 di rigetto dell’istanza -
l’accertamento del diritto alla liquidazione del trattamento di pensionistico di reversibilità ex art. 8 l. n.222 del 1984, previo riconoscimento della In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 totale inabilità a decorrere dal 10.10.2021, data di decesso del genitore, o dalla data che risulterà nel corso della causa, con la conseguente condanna dell’INPS al pagamento dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
1.1 In punto di fatto ha rappresentato che:
a. di essere affetta in particolare da “disturbo ciclotimico cronico grave, psicosi depressiva ricorrente SAI, grave ritiro sociale, incapace di prendere decisioni, necessita di assistenza continua, non in grado di assolvere alle normali attività della vita quotidiana”, ed essere stata riconosciuta invalida civile, con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, ai sensi della l. n. 118 del 1971 dall’08/06/2009;
b. rimasta orfana del padre YY, deceduto in data omissis, la ricorrente, avendone i requisiti, presentava in data 14/10/2021 domanda amministrativa all’INPS allo scopo di ottenere la pensione di reversibilità ai sensi dell’art. 8 l. n.
222 del 1984;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 c. con provvedimento in data 20.1.2022, l’INPS respingeva la suddetta domanda;
d. in data 03/03/2022, la ricorrente inoltrava ricorso amministrativo, senza ottenere alcun riscontro;
e. la ricorrente, anche prima del decesso del padre YY, era con lui convivente (come documentato dal certificato storico di residenza e stato di famiglia al momento del decesso del de cuius, dal quale risulta che la ricorrente viveva con il padre dal 04/06/2004);
f. il sig. YY, titolare di una pensione categoria CPDEL, in quanto ex dipendente pubblico, vedovo già da tempo, provvedeva al mantenimento della ricorrente in maniera continuativa, che non solo era a suo carico, trovandosi nelle condizioni di non autosufficienza economica, ma anche totalmente inabile al lavoro, con totale perdita della capacità lavorativa sin dal 2009;
g. il de cuius era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, come per legge;
h. pertanto, la ricorrente ritiene di essere in possesso dei requisiti sanitari e reddituali per godere del diritto alla pensione di reversibilità ex In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 art. 8 l. n. 222 del 1984;
i. in data 23.6.2022 la ricorrente depositava telematicamente istanza di A.T.P.O. ai sensi dell’art. 445-bisc.p.c. innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, sezione lavoro, (RG 20861/2022)
che con provvedimento del 17/01/23 dichiarava la giurisdizione della Corte dei Conti.
1.2 In punto di diritto, richiamata la normativa e la giurisprudenza in materia, afferma la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della pensione di reversibilità ex art. 8 l. n. 222 del 1984.
Inoltre, richiama la documentazione medica, anche successiva alla determinazione amministrativa sfavorevole, attestante le patologie di cui è affetta e, quanto al requisito del mantenimento, evidenziando che la ricorrente viveva con il genitore che la manteneva in modo regolare e costante.
1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate (al paragrafo 1) e le richieste istruttorie indicate a pag. 4 del ricorso.
2. In data 13.5.2024 si è costituito l’INPS con memoria di costituzione e risposta.
2.1 In punto di fatto e diritto:
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 a. ha eccepito l’infondatezza della domanda per mancanza del necessario requisito sanitario, come accertato dalla Commissione Medica di Verifica di Roma, che ha verificato che non sussiste l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del 10.10.2021 (data del decesso del dante causa);
b. ha evidenziato che costituisce onere di parte ricorrente dimostrare il requisito della “vivenza a carico” del dante causa;
c. in via subordinata ha eccepito il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.
2.2 In conclusione, chiede:
I. in via principale, nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
II. in subordine e salvo gravame, dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute, ai sensi dell’art.
16 1.n. 412 del 30.12.1991 e successivamente esteso dall’ art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994, con il favore delle spese.
3. In esito all’udienza del 12.6.2024, con ordinanza in data 14.6.2024, n. 91, è stata disposta l’acquisizione di parere medico-legale del Collegio Medico Legale, sezione Speciale, presso la Corte dei In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 conti in Roma, sul seguente quesito: “valuti se sussistesse in capo alla ricorrente il requisito dell’inabilità, quale assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, alla data del decesso del padre”,
rinviando all’udienza del 15.5.2025 per la prosecuzione del giudizio;
4. In esito all’udienza del 14.5.2025, con ordinanza in data 15.5.2025, n. 81, atteso il mancato deposito della relazione richiesta da parte del predetto C.M.L., è stata disposto il rinvio dell’udienza alla data odierna.
5. In data 24.11.2025 il C.M.L. ha depositato il proprio parere, concludendo per la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito dell’inabilità, quale assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, alla data del decesso del padre (10.10.2021).
6. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
DIRITTO
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
2. Parte ricorrente agisce, in proprio, al fine di ottenere – previa disapplicazione del provvedimento INPS in data 20.1.2022 di rigetto dell’istanza -
l’accertamento del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità ex art.
8 l. n.222 del 1984, previo riconoscimento della totale inabilità a decorrere dal 10.10.2021, data di decesso del genitore, o dalla data che risulterà nel corso della causa con la conseguente condanna dell’INPS al pagamento dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3. In base al quadro normativo pertinente, il beneficio richiesto, costituito dalla reversibilità della pensione del genitore dipendente pubblico (cui non si applichi il D.P.R. n. 1092 del 1973) a favore dell’orfano maggiorenne di pensionato deceduto, richiede, la contemporanea sussistenza dei seguenti due (ulteriori) requisiti, devono sussistere al momento della morte del pensionato:
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 a. “figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro “ (c.d. condizioni sanitarie);
b. la cosiddetta vivenza a carico, alla data del decesso, del genitore deceduto, costituita dall’essere conviventi a carico o nullatenenti “ a carico del genitore al momento del decesso di questi”
(c.d. condizioni economiche).
Infatti, l’art. 13 R.D.L. n. 636 del 1939, conv.
dalla l. n. 1272 del 1939, come da ultimo sostituito dall’art. 22 l. n. 903 del 1965, stabilisce, per quanto qui interessa, che la pensione spetta ai
“figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro” oltre che “a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
L’art. 8 l. 222 del 1984 ha chiarito i presupposti per dichiarare l’inabilità ai sensi dell’art. 22 predetto, come si trovino “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
L’art. 1, comma 41, della l. n. 335 del 1995 ha, tra l’altro, esteso il regime della reversibilità vigente nell’ambito dell’a.g.o. a favore dei familiari dei dipendenti pubblici.
Ne deriva che l’assenza anche di uno solo dei medesimi requisiti determini l’impossibilità di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 riconoscere il beneficio richiesto.
4. Nel caso di specie, l'INPS ha negato la pensione di reversibilità a favore della parte ricorrente, in qualità di orfana maggiorenne, con esclusivo riferimento all’assenza del requisito sanitario.
La questione controversa riguarda, quindi, esclusivamente la sussistenza di detto requisito, non essendo stati contestati gli altri requisiti in sede amministrativa.
5. Ciò posto, nel merito il ricorso deve essere dichiarato fondato.
6. Nel merito, la questione dirimente da decidere concerne l’accertamento del requisito sanitario, quale requisito essenziale per ottenere il beneficio richiesto.
6.1 La sussistenza di detto requisito è stata accertata in esito alla CTU medico-legale specificamente richiesta dal Giudice al Collegio Medico Legale, sezione Speciale, presso la Corte dei conti in Roma, che si è espresso definitivamente nel senso che sulla base delle considerazioni ivi riportate, in ordine alla sussistenza di patologie psichiatriche, “sussista in capo alla ricorrente XX, il requisito dell’inabilità, quale assoluta e permanente impossibilità di svolgere In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 qualsiasi attività lavorativa, alla data del decesso del padre (10.10.2021)”.
6.2 Detto parere, che è stato reso, con la partecipazione dei consulenti di entrambe le parti, previa disamina di tutta la documentazione pertinente, appare adeguatamente motivato, anche alla luce del riconoscimento dell’invalidità civile al 100% sin dal 2009 e dell’evolutività delle patologie riscontrate, e pertanto deve essere condiviso per il rigore logico-scientifico espresso.
D’altronde, emerge da detto parere che il perito di parte resistente non ha formulato osservazioni sul testo preliminare del parere medesimo.
Ne consegue la fondatezza, allo stato degli atti, della pretesa della parte ricorrente.
7. Conclusivamente, il ricorso è fondato e pertanto:
a. deve accogliersi il ricorso e, per l’effetto, accertarsi il diritto della parte ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistici di reversibilità della pensione ordinaria per cui è causa, quale orfana maggiorenne inabile del sig.
YY, e al percepimento della pensione predetta nella misura di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 presentazione della domanda amministrativa;
b. per l’effetto, deve condannarsi l’INPS all’erogazione della prestazione pensionistica così accertata ed al pagamento dei ratei maturati dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa c. con riferimento agli oneri accessori, spettano alla parte ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale (Cdc, SSRR, n. 10/QM/2002: rivalutazione monetaria limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), nonché, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., gli interessi legali ex art. 1283 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo (Cdc, SS.RR., n. 8/2007; Sez.
giur. Liguria n. 116/2019; sez. giur. Lazio, n.
437/2020).
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
9. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
a. accoglie il ricorso e per l’effetto accerta il diritto della parte ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità della pensione ordinaria per cui è causa, nei sensi e con la decorrenza di cui in motivazione;
b. condanna l’INPS all’erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei maturati con la decorrenza di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione sui singoli ratei, secondo il principio del cumulo parziale, nonché gli interessi dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo nei sensi di cui in motivazione;
c. condanna l’INPS al pagamento delle competenze legali a favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00 (mille,00), con distrazione a favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
d. nulla per le spese della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice Monocratico In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.12.2025 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VI AN VI CORTE DEI CONTI 19.12.2025 15:59:31 GMT+01:00