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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 01/04/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 145/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 145/2025 promossa da:
c.f. ), CP_1 C.F._1
e
C.F. ), CP_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. NELVA STELLIO ELENA e elettivamente domiciliati in VIA
MONTE VODICE, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. NELVA STELLIO ELENA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi avanti al Giudice Relatore, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte, preso atto della volontà
dei ricorrenti di non volersi riconciliare e, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia,
rimettere la causa al Collegio per veder pronunciare sentenza di
Omologazione della separazione alle seguenti condizioni: pagina 1 di 6 1. I coniugi a vivranno separati, nel reciproco rispetto e con facoltà di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più
opportuno.
2. La casa familiare, sita in Aosta, Via Roma n. 19, di proprietà
della madre del ricorrente, viene assegnata al signor CP_2
3. Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente, e avranno collocazione abitativa e residenza presso la madre.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie compatibilmente con i propri turni lavorativi ed indicativamente il martedì
dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina provvedendo a riaccompagnarle a scuola e il sabato pomeriggio con eventuale pernottamento.
Il padre avrà altresì facoltà di trascorrere con le minori un periodo anche non consecutivo di due settimane, durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 30 marzo di ogni anno.
Il padre avrà, altresì, facoltà di tenere con sé le figlie, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12, ovvero dal 31.12 al 06.01, durante le vacanze natalizie, e metà delle vacanze pasquali avendo cura di alternare la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Resta inteso che i genitori potranno concordare di suddividere detti periodi anche con pagina 2 di 6 altre modalità, garantendo comunque l'alternanza delle festività.
5. Stabilire che per il mantenimento ordinario delle figlie il padre verserà la somma mensile complessiva di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) che verranno corrisposti tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
detta somma verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT.
L'assegno unico universale viene riconosciuto a favore di entrambi.
6. il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive, da sostenersi nell'interesse delle figlie come disciplinate e regolamentate nel Protocollo sottoscritto tra magistrati e avvocati di Aosta, il 22.02.2019 che nelle parti essenziali si riporta:
*spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico,
quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e)
abbonamento trasporto pubblico;
e) servizio di refezione scolastica o mensa;
*spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
pagina 3 di 6 *spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
spese per abbigliamento di almeno due cambi di stagione;
*spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c)
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
f) spese per la patente;
g) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.
*spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
*spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori.
7. Tenuto conto delle attuali posizioni lavorative e soprattutto pagina 4 di 6 delle capacità professionali di entrambi, i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dichiarano di rinunciare alla reciproca richiesta di contributi alimentari e di mantenimento.
8. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 11 febbraio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA
pagina 5 di 6 le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
, nata il [...] ad [...] C.F. CP_1 CodiceFiscale_3
e
, nato il [...] in [...] - Brasile CP_2
C.F. CodiceFiscale_4
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 11 giugno 2011 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Charvensod al n.5 parte
II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CHARVENSOD per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 145/2025 promossa da:
c.f. ), CP_1 C.F._1
e
C.F. ), CP_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. NELVA STELLIO ELENA e elettivamente domiciliati in VIA
MONTE VODICE, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. NELVA STELLIO ELENA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi avanti al Giudice Relatore, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte, preso atto della volontà
dei ricorrenti di non volersi riconciliare e, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia,
rimettere la causa al Collegio per veder pronunciare sentenza di
Omologazione della separazione alle seguenti condizioni: pagina 1 di 6 1. I coniugi a vivranno separati, nel reciproco rispetto e con facoltà di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più
opportuno.
2. La casa familiare, sita in Aosta, Via Roma n. 19, di proprietà
della madre del ricorrente, viene assegnata al signor CP_2
3. Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente, e avranno collocazione abitativa e residenza presso la madre.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie compatibilmente con i propri turni lavorativi ed indicativamente il martedì
dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina provvedendo a riaccompagnarle a scuola e il sabato pomeriggio con eventuale pernottamento.
Il padre avrà altresì facoltà di trascorrere con le minori un periodo anche non consecutivo di due settimane, durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 30 marzo di ogni anno.
Il padre avrà, altresì, facoltà di tenere con sé le figlie, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12, ovvero dal 31.12 al 06.01, durante le vacanze natalizie, e metà delle vacanze pasquali avendo cura di alternare la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Resta inteso che i genitori potranno concordare di suddividere detti periodi anche con pagina 2 di 6 altre modalità, garantendo comunque l'alternanza delle festività.
5. Stabilire che per il mantenimento ordinario delle figlie il padre verserà la somma mensile complessiva di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) che verranno corrisposti tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
detta somma verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT.
L'assegno unico universale viene riconosciuto a favore di entrambi.
6. il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive, da sostenersi nell'interesse delle figlie come disciplinate e regolamentate nel Protocollo sottoscritto tra magistrati e avvocati di Aosta, il 22.02.2019 che nelle parti essenziali si riporta:
*spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico,
quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e)
abbonamento trasporto pubblico;
e) servizio di refezione scolastica o mensa;
*spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
pagina 3 di 6 *spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
spese per abbigliamento di almeno due cambi di stagione;
*spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c)
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
f) spese per la patente;
g) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.
*spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
*spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori.
7. Tenuto conto delle attuali posizioni lavorative e soprattutto pagina 4 di 6 delle capacità professionali di entrambi, i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dichiarano di rinunciare alla reciproca richiesta di contributi alimentari e di mantenimento.
8. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 11 febbraio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA
pagina 5 di 6 le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
, nata il [...] ad [...] C.F. CP_1 CodiceFiscale_3
e
, nato il [...] in [...] - Brasile CP_2
C.F. CodiceFiscale_4
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 11 giugno 2011 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Charvensod al n.5 parte
II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CHARVENSOD per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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