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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 23/05/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 648/2024 promossa da:
[...]
c.f. , nato a [...] il [...] e , c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, nata a [...] il [...], in proprio e quali soci illimitatamente C.F._2
responsabili della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
corrente in Cabras (OR), alla via Carducci, angolo via Lombardia, P. iva / Codice Fiscale n.
, tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Valerio P.IVA_1
Martis ed Ezio Ullasci, giusta procura speciale in atti,
- opponenti - contro
c.f. , Controparte_4 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, in virtù di procura generale alle liti conferita in data
23.01.2023, Rep. n. 37590/7131,
- opposto -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
All'udienza del 23/05/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere con vittoria di spese”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale adito dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione almeno parziale delle spese di lite”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 06 settembre 2024, notificato nei termini di legge, CP_1
e in proprio e quali soci illimitatamente responsabili della Controparte_2 Controparte_3
hanno proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI – 002260942 e n. OI -
[...]
002260943, notificate il 07.08.2024, con cui era stato ingiunto dall' – sede di Oristano il CP_4 pagamento dell'importo di euro 290,88 e di euro 242,40, rispettivamente a e a CP_1
nonché alla s.n.c. quale obbligata in solido, oltre a euro 10,33 per spese di notifica, Controparte_2
a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2019, sulla base degli atti di accertamento ivi richiamati, prot. n. 950007/10/2021.0105494 e n. CP_4
.9500.07/10/2021.0105492, entrambi del 07.10.2021 e notificati in data 22.10.2021. CP_4
Le parti ricorrenti hanno contestato la regolarità delle notifiche degli accertamenti posti a fondamento delle sanzioni amministrative irrogate, osservando come incombesse in capo all' CP_4
l'onere di provare il pieno rispetto delle tempistiche inderogabili previste dalla legge n. 689/1981.
Hanno inoltre eccepito l'insussistenza dell'omissione contributiva contestata dall' . CP_4
Difatti, dopo il ricevimento in data 22.10.2021 del verbale di accertamento prot. n. CP_4
950007/10/2021.0105494 e n. .9500.07/10/2021.0105492, con cui l'ente previdenziale aveva CP_4 contestato ai ricorrenti la violazione dell'art. 2, comma 1- bis, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 per aver omesso di “versare all' le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei CP_4 lavoratori” relative all'annualità 2019, i ricorrenti, in data 13.01.2022, avevano provveduto al pagamento di quanto richiesto.
Detti pagamenti avevano estinto il procedimento sanzionatorio, con conseguente illegittimità delle sanzioni applicate, atteso che nessuna somma era dovuta all' . CP_4
Le parti opponenti hanno pertanto concluso domandando l'annullamento dei provvedimenti opposti.
2. L' si è costituito in giudizio con memoria depositata il 18 marzo 2025, dando atto che, CP_4 all'esito del riesame della pratica, aveva proceduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanze ingiunzione opposte, domandando, per l'effetto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura della presente sentenza, tramite deposito in via telematica.
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto risulta dalla documentazione ritualmente depositata in
2 giudizio dalla parte resistente, è intervenuto l'annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione oggetto di opposizione.
Sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, che non hanno più alcun interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., alla decisione delle questioni dedotte nell'odierna controversia.
5. Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, l'annullamento delle ordinanze in via di autotutela presuppone l'illegittimità dei provvedimenti in oggetto e consente di configurare una soccombenza virtuale dell' , che non ha provato di avere provveduto all'annullamento delle CP_4
ordinanze opposte prima del deposito del ricorso introduttivo, sicché i ricorrenti sono stati costretti a incardinare il presente giudizio di opposizione.
Si consideri inoltre che la parte ricorrente ha depositato la quietanza del tempestivo versamento effettuato entro il termine di tre mesi dell'importo di euro 488,61, a titolo di ritenute per il mese di febbraio 2019, a riprova dell'insussistenza dei presupposti per l'esercizio della potestà sanzionatoria da parte dell' . CP_4
Le spese sono liquidate in dispositivo sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della controversia (sotto i 1.100,00 euro) e all'attività difensiva effettivamente svolta, tenuto conto della particolare semplicità della stessa, stante la definizione della causa, non ulteriormente istruita, alla prima udienza, sulla base dell'unica questione esaminata, sicché si giustifica una liquidazione dei compensi attestata sui minimi tabellari.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, stante il sopravvenuto annullamento in autotutela da parte dell' delle ordinanze ingiunzione opposte;
CP_4
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese CP_4 processuali in favore delle parti ricorrenti, che liquida nell'importo di euro 21,50 a titolo di rimborso del contributo unificato e di euro 341,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Oristano, il 23/05/2025.
La Giudice
Consuelo Mighela
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