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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/06/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 878 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ex art. 352, comma 2, c.p.c., all'udienza del 18.6.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), promossa da DA
(C.F./P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA), via V. Veneto n. 36, presso lo studio dell'avv. Antonio Sannino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), nato il [...], a [...], ivi Controparte_1 C.F._1 residente a[...]; APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 387/2023 emanata il 3.3.2023 e depositata il 5.4.2025, non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ritualmente notificato conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme la Controparte_1 [...]
e impugnava l'intimazione di pagamento n. 03020229001935164000 limitatamente Parte_1 alla cartella n. 03020190014480323000 di euro 2.527,73, avente ad oggetto sanzioni per l'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista. A sostegno della spiegata opposizione l'attore eccepiva: 1) la nullità dell'intimazione perché non sottoscritta da figura dirigenziale o da soggetto da questo delegato;
2) la mancata notifica della cartella prodromica e degli atti presupposti (in particolare, il verbale di contestazione); 3) l'estinzione delle pretese per prescrizione;
4) il difetto di motivazione dell'intimazione; 5) la mancata indicazione dell'autorità cui ricorrere e dei termini per impugnare;
6) l'illegittimità dei compensi di riscossione. Sulla scorta di tali deduzioni l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo sig. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa: - sospendere l'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 03020229001935164000, in relazione alla cartella di pagamento n. 03020190014480323000; - accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 03020229001935164000 in relazione ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 03020190014480323000; - disporre l'annullamento, per l'effetto, dell'intimazione di pagamento n. 03020229001935164000 in relazione ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 03020190014480323000, nonché della cartella medesima;
- condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze del
[...] presente giudizio”, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
1 Si costituiva nel giudizio di prime cure la la quale deduceva Parte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione avversaria perché la cartella di pagamento presupposta dall'intimazione era stata ritualmente notificata e mai opposta e perché la prescrizione non era maturata. Concludeva per il rigetto dell'opposizione della controparte, il tutto con il successo delle spese e competenze di processo. Con la sentenza n. 387/2023 emanata il 3.3.2023 e depositata il 5.4.2025, il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. di e annullava la cartella esattoriale Controparte_1 opposta condannando la al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 parte opponente. Avverso la cennata pronuncia proponeva appello la , la quale si doleva Parte_1 dell'erroneità della sentenza impugnata per la violazione dell'art. 2719 c.c. nella parte in cui il giudice a quo aveva statuito che le copie fotostatiche di documenti non avrebbero potuto costituire prova idonea della notificazione perché la loro conformità era stata contestata. Contestava, altresì, la decisione impugnata per avere illegittimamente accertato l'intervenuta prescrizione quinquennale e per la violazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c., considerato che il giudice a quo aveva condannato, illegittimamente, la società appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado. La parte appellante concludeva, dunque, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale di Lamezia Terme adito, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 387/2023 del Giudice di Pace di Lamezia Terme: 1) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in presenza dei presupposti di legge;
2) in rito, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento nn.03020229001935164000 e della cartella di pagamento sottesa n.03020190014480323000, perché la cartella medesima era stata ritualmente notificata;
3) per l'effetto dichiarare che il relativo credito non è prescritto;
4) revocare la condanna alle spese e competenze di causa nei confronti dell' , contenuta nella sentenza impugnata;
il tutto con vittoria Controparte_3 di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio in favore dell' Controparte_2
e a carico dell'appellato”.
[...]
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello non si costituiva nel gravame Controparte_1 che rimaneva contumace. La causa, senza espletamento di attività istruttoria, una volta fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 352, comma 1, c.p.c. (di nuovo conio legislativo) per la precisazione delle conclusioni e il deposito di scritti conclusionali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2025, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale ritiene che l'appello proposto dall' sia fondato e che, pertanto, meriti Controparte_2 pieno accoglimento. L'opponente, in primo grado, ha negato di avere ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 03020190014480323000; tuttavia la documentazione prodotta dall'agente della riscossione ha smentito tale assunto. Erroneamente il giudice a quo ha ritenuto che le copie fotostatiche delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna depositate in giudizio dalla parte opposta non potevano costituire una prova sufficiente della notificazione della cartella opposta perché la loro conformità era stata contestata dal
CP_1
Orbene, come è noto, la notifica ai contribuenti degli atti impositivi a mezzo PEC è espressamente
2 consentita dal comma 2 aggiunto all'art. 26 del D.P.R. 602/1973, da effettuarsi attraverso gli indirizzi di posta elettronica certificata, nel rispetto delle modalità di cui al d.p.r. 11.2.2005, n. 68, il cui art. 3 precisa che è necessaria la notificazione di un 'documento informatico'. A tal fine, per documento informatico deve intendersi anche il documento PDF contenente l'avviso di addebito, che non è una semplice fotocopia del documento cartaceo scannerizzata, ma un vero e proprio atto nato informatico che, come tutti gli atti informatici, possono essere stampati su supporto cartaceo. Non ci si trova quindi di fronte ad un duplicato informatico per la cui validità è necessaria l'attestazione di conformità, ma ad un vero e proprio originale firmato a mezzo stampa ai sensi di legge ed inviato direttamente tramite PEC al destinatario senza necessità di stamparlo. La notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni te dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg). Dunque, la prova della notifica telematica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito può essere fornita depositando la copia cartacea dell'atto e delle relative ricevute di accettazione e consegna: la prova della notifica sarà da ritenersi data se la conformità all'originale di tale copia è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005) o se la loro conformità all'originale (per quanto non attestata da pubblico ufficiale) non sia disconosciuta dal contribuente (art. 23, comma 2, CAD) (cfr. Corte Appello Torino n. 396/2021; Tribunale Foggia n. 1977/2023; Corte Appello Napoli n. 5909/2021). Nel caso di specie, l' ha prodotto la copia della ricevuta di avvenuta Controparte_4 consegna in formato cartaceo, mentre il non ha operato alcun utile disconoscimento della CP_1 documentazione prodotta dalla società odierna appellante sicché la notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale, atto prodromico all'avviso di intimazione notificato all'opponente, deve ritenersi regolarmente e validamente provata. Il “disconoscimento” dei documenti avversari, infatti, è stato generico e del tutto difforme dalla costante giurisprudenza della Cassazione, che prescrive che la contestazione sia fatta, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica non solo del documento che si intende contestare, ma anche degli aspetti per cui si assume che la copia prodotta differisca dall'originale (v., per tutte, Cass. 7775/2014, Cass. 29993/2017, Cass. 27633/2018, Cass. 16557/2019); risulta, pertanto, del tutto insufficiente limitarsi a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica prodotte in copia fotostatica. D'altronde, la giurisprudenza di legittimità, con un principio di diritto certamente applicabile al caso in esame, ha chiarito che “in relazione a detta modalità di notificazione (notifica ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento), non è affatto necessario che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata” (vedi Cassazione, III Sezione Civile, n. 9246 del 07/05/2015). Con la sentenza n. 8861/2016 la corte della nomofilachia ha aggiunto che “la produzione dell'avviso di
3 ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 cod. civ. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti. Pertanto, risultano assolutamente prive di pregio giuridico le affermazioni contenute nella sentenza impugnata alla necessità della produzione in originale dell'avviso di ricevimento della cartella esattoriale notificata ai sensi dell'art. 26 DPR n. 602/1973. La Suprema Corte ha già avuto modo di evidenziare, invece, che in tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale, salva l'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell'onus probandi", gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l'atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l'onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell'atto e la tempestività della pretesa. Ed ancora si è ribadito che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26, D.P.R. n. 602/1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (vedi anche Cass. civ. n. 2790/2016; Cass. civ. n. 15315 / 2014). E' erronea, pertanto, la sentenza appellata nella parte in cui il giudice a quo ha affermato che l'
[...]
non aveva dimostrato di avere notificato le cartelle di pagamento, dal momento che risulta in CP_2 atti la relativa prova avvenuta nel rispetto di tutti i suesposti principi di diritto e di legge (vedi ricevuto di avvenuta consegna fascicolo di parte appellante). Non era necessaria, infatti, la produzione in originale delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna della notifica PEC della cartella esattoriale notificata al dal momento che le copie depositate agli CP_1 atti di causa dall' non erano state utilmente disconosciute dall'odierno Controparte_2 appellato contumace. Inoltre, non era neanche necessario il deposito dell'avviso di avvenuta consegna in formato “.eml” o
“.msg.” considerato che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono, come detto, quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione in formato .eml o .msg,
4 essendo sufficiente il deposito della copia cartacea dell'atto e delle relative ricevute di accettazione e consegna (come avvenuto nel caso che qui occupa). Ne deriva che è fondato anche l'ulteriore motivo di appello dell' Controparte_2 afferente alla erronea declaratoria di intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella opposta. Infatti, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza, il termine prescrizionale applicabile a qualunque cartella esattoriale, senza alcuna distinzione in base all'Ente impositore, e dunque a prescindere dalla natura del tributo sotteso alla cartella stessa, è quello quinquennale. Invero, “il termine prescrizionale per i tributi erariali e non erariali è di cinque anni e la notifica della cartella esattoriale non ha la funzione di trasformare tale termine in quello più lungo decennale, come invece avviene a seguito della pronuncia della sentenza conseguente a contenzioso”. Inoltre “la scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, produce come effetto unicamente l'irretrattabilità del credito contributivo, ma non determina la conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale” (Cass. SS.UU. n. 23397/2016 del 17.11.2016; Cass. 31352/2018 del 04.12.2018). Ciò detto, è escluso che il credito portato dalla cartella esattoriale opposta si sia prescritto;
infatti, le somme iscritte a ruolo e trasfuse nella cartella di pagamento n. 03020190014480323000 sono relative a delle sanzioni amministrative risalenti all'anno 2016. La predetta cartella di pagamento, però, è stata notificata in data 11.10.2019, con interruzione del termine quinquennale di prescrizione che, quindi, non era ancora decorso al momento della notificazione della cartella opposta, sicchè alla data di notifica della opposizione da parte del tenuta presente anche la CP_1 disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da diffusione del COVID-19, non era certamente maturato il termine quinquennale di prescrizione. Anche sotto tale profilo, dunque, l'appello è fondato. Nessuna altra statuizione compete al Tribunale dal momento che tutte le altre questioni sollevate dall'opponente in primo grado non sono state scrutinate nella pronuncia censurata né tantomeno sono state riproposte in grado di appello dal che ha preferito rimanere contumace nel giudizio di CP_1 secondo grado. Alla luce delle superiori considerazioni la sentenza appellata deve essere integralmente riformata con conseguente rigetto dell'opposizione spiegata in primo grado da;
conseguentemente Controparte_1
l'appellato contumace va condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell'Agente della Riscossione appellante che si liquidano come da dispositivo sulla scorta del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 applicabile ad entrambi i giudizi. Invero, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico
5 motivo d'impugnazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in riforma della Controparte_4 sentenza impugnata, respinge l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 03020229001935164000 e alla cartella di pagamento sottesa n.03020190014480323000 proposta da;
Controparte_1
2) condanna al pagamento, in favore della , delle Controparte_1 Controparte_2 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano: per il primo grado in euro 633,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come dovute per legge;
per il presente grado in euro 894,60 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 26.6.2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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