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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/05/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1887/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale di Ivrea riunito in camera di conSIlio con l'intervento dei SInori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1887/2024 R.G./F avente per oggetto scioglimento del matrimonio promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], residente a Ivrea, corso Garibaldi n. 31, C.F. , C.F._1 cittadina romena, con licenza di scuola elementare, elettivamente domiciliata, anche digitalmente, in Ivrea (TO), Via Miniere n. 8, preso lo studio dell'avv. Michela Enrico, C.F. , che la rappresenta e C.F._2 difende per delega in atti
Parte Ricorrente contro
, Controparte_1 nato a [...] il [...], cittadino romeno, C.F. residente al momento C.F._3 della notifica del ricorso introduttivo in Santhià (VC) Piazza Vittorio Veneto 26. Parte Resistente Non costituita Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 24.4.2025 Conclusioni delle Parti
- Parte ricorrente all'udienza 21.3.2025 ha insistito nell'accoglimento del ricorso introduttivo del seguente letterale tenore: “(…) Nel merito, rigettata ogni avversa domanda
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti con rito civile il giorno 8 febbraio 2011 in LI RA (VC), atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI RA (VC) al n. 3 Parte I, anno 2011;
- Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente la annotazione di legge della emananda sentenza;
- Disporre che Servizi sociali continuino a monitorare nell'interesse della prole la situazione del nucleo familiare;
- Confermare l'affidamento in forma esclusiva e rafforzata dei figli (nato il [...]), Persona_1 Persona_2
(nato il [...]), (nato il [...]) alla madre presso cui sono collocati, che continuerà ad assumere Persona_3
pagina 1 di 4 autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse per la prole minore in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
- Stabilire che gli incontri dei figli minori con il padre, da concordare con la madre, avvengano sempre nel rispetto della volontà e delle eSIenze dei figli e che quelli con il figlio si svolgano secondo le indicazioni fornite dai Servizi e la loro supervisione;
Per_3
- Disporre che il padre corrisponda alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, la somma mensile complessiva di Euro 700,00, (ossia Euro 233,33 cadauno), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT di incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, con prima variazione dal giugno 2025 rispetto ai dati di giugno 2024, mediante accredito su conto corrente intestato alla SI.ra , per dodici mesi l'anno, fino al raggiungimento da Pt_1 parte degli stessi dell'indipendenza economica;
e contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal SSN nonchè a quelle scolastiche, extrascolastiche e ludico-sportive e straordinarie relative ai figli, secondo il Protocollo di Intesa tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio del Tribunale di Ivrea
- Disporre che il 100% dell'assegno unico universale venga versato in favore dalla ricorrente;
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, e accessori di legge”
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 27/03/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo ex art 473 bis ss cpc ritualmente notificato parte ricorrente ha riferito che le parti si sono ritualmente (ri)sposate a seguito del loro precedente divorzio (del 2010), con nuovo matrimonio contratto nelle forme civili in data 8.2.2011 in LI RA (VC), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI RA al n. 3, Parte I, anno 2011.
- Dall'unione sono nati tre figli: in data 27.09.2006 il figlio attualmente maggiorenne;
in data Persona_1
10.04.2009 il figlio ed in data 3.5.2011 . Persona_2 Persona_3
- Le Parti – a seguito del matrimonio del 8.2.2011 – sono separate con sentenza del Tribunale di Ivrea n. 238/2022 del 9 febbraio 2022, passata in giudicato in data 15.9.20221. 1 Nella cui parte dispositiva si legge: “(…)
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4048/2018 R.G., sentito il Pubblico Ministero, 1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Controparte_1 Controparte_2 matrimonio civile il giorno 8 febbraio 2011 in LI RA (Vercelli), atto trascritto al n. 3 Parte I. Devono eseguirsi le formalità di legge. 2) DISPONE l'affido esclusivo cd. rafforzato deli figli (nato il [...]), Persona_1 Persona_2
(nato il [...]), (nato il [...]) alla madre presso cui sono c adottare in autonomia
[...] Persona_3 decisioni più rilevanti relative all'istruzione, educazione, salute e residenza della stessa. Il padre potrà vedere e tenere i figli, inizialmente in presenza di operatori dei Servizi Sociali e, quindi, secondo le modalità ed i tempi che saranno individuati di volta in volta come più tutelanti per i minori dai Servizi Sociali che dovranno continuare a monitorare la situazione del nucleo familiare ed organizzare e curare gli incontri tra padre/figli con l'obiettivo della loro liberalizzazione ed ampliamento quando ne sussisteranno i presupposti in condizioni di sicurezza per i minori. Dispone i seguenti interventi di sostegno nell'interesse della prole:
- I Servizi sociali dovranno continuare a monitorare la situazione del nucleo familiare;
- il Servizio di Psicologia dovrà intervenire a sostegno dei minori;
- dovranno essere offerti interventi di Educativa territoriale nell'interesse dei figli;
3) ASSEGNA alla madre affidataria esclusiva dei figli la casa coniugale;
4) DISPONE che il padre corrisponda alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di euro 510,00, (ossia € 170,00 cadauno) da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT di incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, fino al raggiungimento da parte degli stessi dell'indipendenza economica;
pagina 2 di 4 - La sentenza aveva già disposto l'affidamento esclusivo cd rafforzato dei figli alla sola madre in ragione dei comportamenti scostanti (prevalentemente assenti) serbati dal padre.
- Lamentava parte ricorrente, nel presente giudizio RG 1887/2024, il totale disinteresse serbato dal convenuto per il sostentamento dei figli e concludeva come sopra visto.
- All'udienza del 21.3.2025 il GR ha proceduto all'esame della parte ricorrente che ha dichiarato: “(…) attualmente i figli vivono tutti di nuovo presso di me, desidero che il Servizio Sociale prosegua con l'ausilio. Il padre sente i figli per telefono ma raramente fa loro visita. Io faccio la colf ho iniziato da un mese, credo percepirò circa 1.000 euro mensili. Insisto nella domanda di divorzio”
- All'esito il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda di cui al ricorso introduttivo e il GR – confermate le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, altresì disponendo la percezione dell'assegno unico in capo alla sola madre – ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
* * * La domanda divorzile può trovare accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Ivrea passata in giudicato, e la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto, il quale, sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, dovendosi ad avviso del collegio confermare le statuizioni di cui alla sentenza di separazione in punto genitorialità e affidamento esclusivo rafforzato dei figli alla sola madre ex art 337 quater cc – come meglio infra precisato in parte dispositiva – dovendo rilevarsi come i rapporti padre figli (la cui età impone ormai adottare il modulo visite libere) siano ormai sporadici (come da ultime relazioni del Servizio Sociale in atti, che danno conto della residenza definitiva dei minori presso la madre) e dovendosi parimenti confermare le statuizioni economiche di cui alla separazione non avendo la parte ricorrente documentato né offerto di documentare la redditualità effettiva del convenuto, classe 1987 e dunque dotato di capacità lavorativa quanto meno generica. Quanto alle spese di lite il collegio non ritiene – alla luce della necessaria pronuncia in punto status divorzile – doversi accollare le stesse alla parte convenuta, che non ha svolto difese né si è opposta alle richieste attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, nella contumacia di parte convenuta:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Controparte_1
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LI RA di provvedere alle incombenze di legge. 1) Dispone che i figli minori e siano affidati in via esclusiva alla sola madre Persona_2 Persona_3 la quale potrà ex art 337 quater cc adottare da sola nell'interesse della prole tutte le Parte_1 decisioni anche quelle di maggiore interesse per gli stessi;
5) DISPONE che i genitori contribuiscano paritariamente, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche non mutuabili nonché a quelle scolastiche, extrascolastiche e ludico-sportive relative ai figli, spese tutte da concordare previamente tra i genitori (salve urgenze e necessità) e comunque da documentare, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo di Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea (…)”.
pagina 3 di 4 2) Dispone che i predetti figli minori abbiano collocazione abituale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, disponendo visite libere padre-figli ad esclusivo prevalente gradimento di questi ultimi tenuto conto dei loro impegni scolastici sportivi e di vita;
3) Dispone che ciascun genitore si farà carico in via diretta delle spese di mantenimento dei figli quando li avrà con sé, e che il padre corrisponda alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di euro 510,00, (ossia € 170,00 per ciascuno dei tre figli) da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT di incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, fino al raggiungimento da parte degli stessi dell'indipendenza economica;
4) Dispone che i genitori contribuiscano paritariamente, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche non mutuabili nonché a quelle scolastiche, extrascolastiche e ludico-sportive relative ai figli, spese tutte da concordare previamente tra i genitori (salve urgenze e necessità) e comunque da documentare, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo di Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016, disponendo che l'assegno unico e universale per i figli verrà percepito ove spettante dalla sola madre affidataria esclusiva Dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte dei Servizi Sociali già incaricati in atti per offrir loro sostegno e supporto.
- Non si accollano alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di ConSIlio del Tribunale di Ivrea in data 24.4.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba Il GIUDICE ESTENSORE Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale di Ivrea riunito in camera di conSIlio con l'intervento dei SInori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1887/2024 R.G./F avente per oggetto scioglimento del matrimonio promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], residente a Ivrea, corso Garibaldi n. 31, C.F. , C.F._1 cittadina romena, con licenza di scuola elementare, elettivamente domiciliata, anche digitalmente, in Ivrea (TO), Via Miniere n. 8, preso lo studio dell'avv. Michela Enrico, C.F. , che la rappresenta e C.F._2 difende per delega in atti
Parte Ricorrente contro
, Controparte_1 nato a [...] il [...], cittadino romeno, C.F. residente al momento C.F._3 della notifica del ricorso introduttivo in Santhià (VC) Piazza Vittorio Veneto 26. Parte Resistente Non costituita Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 24.4.2025 Conclusioni delle Parti
- Parte ricorrente all'udienza 21.3.2025 ha insistito nell'accoglimento del ricorso introduttivo del seguente letterale tenore: “(…) Nel merito, rigettata ogni avversa domanda
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti con rito civile il giorno 8 febbraio 2011 in LI RA (VC), atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI RA (VC) al n. 3 Parte I, anno 2011;
- Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente la annotazione di legge della emananda sentenza;
- Disporre che Servizi sociali continuino a monitorare nell'interesse della prole la situazione del nucleo familiare;
- Confermare l'affidamento in forma esclusiva e rafforzata dei figli (nato il [...]), Persona_1 Persona_2
(nato il [...]), (nato il [...]) alla madre presso cui sono collocati, che continuerà ad assumere Persona_3
pagina 1 di 4 autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse per la prole minore in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
- Stabilire che gli incontri dei figli minori con il padre, da concordare con la madre, avvengano sempre nel rispetto della volontà e delle eSIenze dei figli e che quelli con il figlio si svolgano secondo le indicazioni fornite dai Servizi e la loro supervisione;
Per_3
- Disporre che il padre corrisponda alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, la somma mensile complessiva di Euro 700,00, (ossia Euro 233,33 cadauno), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT di incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, con prima variazione dal giugno 2025 rispetto ai dati di giugno 2024, mediante accredito su conto corrente intestato alla SI.ra , per dodici mesi l'anno, fino al raggiungimento da Pt_1 parte degli stessi dell'indipendenza economica;
e contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal SSN nonchè a quelle scolastiche, extrascolastiche e ludico-sportive e straordinarie relative ai figli, secondo il Protocollo di Intesa tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio del Tribunale di Ivrea
- Disporre che il 100% dell'assegno unico universale venga versato in favore dalla ricorrente;
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, e accessori di legge”
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 27/03/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo ex art 473 bis ss cpc ritualmente notificato parte ricorrente ha riferito che le parti si sono ritualmente (ri)sposate a seguito del loro precedente divorzio (del 2010), con nuovo matrimonio contratto nelle forme civili in data 8.2.2011 in LI RA (VC), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI RA al n. 3, Parte I, anno 2011.
- Dall'unione sono nati tre figli: in data 27.09.2006 il figlio attualmente maggiorenne;
in data Persona_1
10.04.2009 il figlio ed in data 3.5.2011 . Persona_2 Persona_3
- Le Parti – a seguito del matrimonio del 8.2.2011 – sono separate con sentenza del Tribunale di Ivrea n. 238/2022 del 9 febbraio 2022, passata in giudicato in data 15.9.20221. 1 Nella cui parte dispositiva si legge: “(…)
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4048/2018 R.G., sentito il Pubblico Ministero, 1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Controparte_1 Controparte_2 matrimonio civile il giorno 8 febbraio 2011 in LI RA (Vercelli), atto trascritto al n. 3 Parte I. Devono eseguirsi le formalità di legge. 2) DISPONE l'affido esclusivo cd. rafforzato deli figli (nato il [...]), Persona_1 Persona_2
(nato il [...]), (nato il [...]) alla madre presso cui sono c adottare in autonomia
[...] Persona_3 decisioni più rilevanti relative all'istruzione, educazione, salute e residenza della stessa. Il padre potrà vedere e tenere i figli, inizialmente in presenza di operatori dei Servizi Sociali e, quindi, secondo le modalità ed i tempi che saranno individuati di volta in volta come più tutelanti per i minori dai Servizi Sociali che dovranno continuare a monitorare la situazione del nucleo familiare ed organizzare e curare gli incontri tra padre/figli con l'obiettivo della loro liberalizzazione ed ampliamento quando ne sussisteranno i presupposti in condizioni di sicurezza per i minori. Dispone i seguenti interventi di sostegno nell'interesse della prole:
- I Servizi sociali dovranno continuare a monitorare la situazione del nucleo familiare;
- il Servizio di Psicologia dovrà intervenire a sostegno dei minori;
- dovranno essere offerti interventi di Educativa territoriale nell'interesse dei figli;
3) ASSEGNA alla madre affidataria esclusiva dei figli la casa coniugale;
4) DISPONE che il padre corrisponda alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di euro 510,00, (ossia € 170,00 cadauno) da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT di incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, fino al raggiungimento da parte degli stessi dell'indipendenza economica;
pagina 2 di 4 - La sentenza aveva già disposto l'affidamento esclusivo cd rafforzato dei figli alla sola madre in ragione dei comportamenti scostanti (prevalentemente assenti) serbati dal padre.
- Lamentava parte ricorrente, nel presente giudizio RG 1887/2024, il totale disinteresse serbato dal convenuto per il sostentamento dei figli e concludeva come sopra visto.
- All'udienza del 21.3.2025 il GR ha proceduto all'esame della parte ricorrente che ha dichiarato: “(…) attualmente i figli vivono tutti di nuovo presso di me, desidero che il Servizio Sociale prosegua con l'ausilio. Il padre sente i figli per telefono ma raramente fa loro visita. Io faccio la colf ho iniziato da un mese, credo percepirò circa 1.000 euro mensili. Insisto nella domanda di divorzio”
- All'esito il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda di cui al ricorso introduttivo e il GR – confermate le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, altresì disponendo la percezione dell'assegno unico in capo alla sola madre – ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
* * * La domanda divorzile può trovare accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Ivrea passata in giudicato, e la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto, il quale, sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, dovendosi ad avviso del collegio confermare le statuizioni di cui alla sentenza di separazione in punto genitorialità e affidamento esclusivo rafforzato dei figli alla sola madre ex art 337 quater cc – come meglio infra precisato in parte dispositiva – dovendo rilevarsi come i rapporti padre figli (la cui età impone ormai adottare il modulo visite libere) siano ormai sporadici (come da ultime relazioni del Servizio Sociale in atti, che danno conto della residenza definitiva dei minori presso la madre) e dovendosi parimenti confermare le statuizioni economiche di cui alla separazione non avendo la parte ricorrente documentato né offerto di documentare la redditualità effettiva del convenuto, classe 1987 e dunque dotato di capacità lavorativa quanto meno generica. Quanto alle spese di lite il collegio non ritiene – alla luce della necessaria pronuncia in punto status divorzile – doversi accollare le stesse alla parte convenuta, che non ha svolto difese né si è opposta alle richieste attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, nella contumacia di parte convenuta:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Controparte_1
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LI RA di provvedere alle incombenze di legge. 1) Dispone che i figli minori e siano affidati in via esclusiva alla sola madre Persona_2 Persona_3 la quale potrà ex art 337 quater cc adottare da sola nell'interesse della prole tutte le Parte_1 decisioni anche quelle di maggiore interesse per gli stessi;
5) DISPONE che i genitori contribuiscano paritariamente, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche non mutuabili nonché a quelle scolastiche, extrascolastiche e ludico-sportive relative ai figli, spese tutte da concordare previamente tra i genitori (salve urgenze e necessità) e comunque da documentare, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo di Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea (…)”.
pagina 3 di 4 2) Dispone che i predetti figli minori abbiano collocazione abituale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, disponendo visite libere padre-figli ad esclusivo prevalente gradimento di questi ultimi tenuto conto dei loro impegni scolastici sportivi e di vita;
3) Dispone che ciascun genitore si farà carico in via diretta delle spese di mantenimento dei figli quando li avrà con sé, e che il padre corrisponda alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di euro 510,00, (ossia € 170,00 per ciascuno dei tre figli) da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT di incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, fino al raggiungimento da parte degli stessi dell'indipendenza economica;
4) Dispone che i genitori contribuiscano paritariamente, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche non mutuabili nonché a quelle scolastiche, extrascolastiche e ludico-sportive relative ai figli, spese tutte da concordare previamente tra i genitori (salve urgenze e necessità) e comunque da documentare, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo di Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016, disponendo che l'assegno unico e universale per i figli verrà percepito ove spettante dalla sola madre affidataria esclusiva Dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte dei Servizi Sociali già incaricati in atti per offrir loro sostegno e supporto.
- Non si accollano alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di ConSIlio del Tribunale di Ivrea in data 24.4.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba Il GIUDICE ESTENSORE Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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