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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/05/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2721/2022 R.G.
TRA
– in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico Dr. Parte_1
–, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione, dall' CP_1
Avv. Cosimo Di Luccio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Battipaglia
(SA) alla Via Napoli, n. 47
– attrice – opponente –
CONTRO
1 , rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Salvatore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bellizzi (SA) alla Via Nino Bixio, n. 1
– convenuto – opposto –
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
289/2022 del 4 febbraio 2022 notificato in data 25 febbraio 2022.
All'udienza dell'8 aprile 2025, a seguito di discussione orale, presenti i procuratori delle parti, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso in opposizione la impugnava il decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1
esecutivo n. 289/2022 del 4 febbraio 2022 notificato in data 25 febbraio 2022, con il quale,
ad istanza del Sig. , le era ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_2
1.291,00, oltre interessi come da domanda, nonché € 76,00 per spese di procedura, €
300,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e spese generali, a titolo di canoni di locazione ed oneri condominiali rimasti insoluti relativi all'immobile di proprietà dell'ingiungente ubicato in Bellizzi (SA) alla Via Roma, n. 254 D – interno 5 – piano primo – identificato al NCEU del Comune di Bellizzi (SA) al foglio 4, particella n. 254 sub 57 Cat. A/10 –
concesso in locazione ad uso ufficio con contrato registrato in data 26 maggio 2021 al n.
001883 serie 3T.
Deduceva l'opponente di non avere potuto utilizzare l'immobile per mancata voltura del contrato di energia elettrica dovuta alla morosità del precedente conduttore (circostanza
2 peraltro nota al locatore con il quale era intervenuta messaggistica finalizzata ad un'intesa solutoria del problema). Trattandosi di una responsabilità addebitabile al proprietario,
richiedeva la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del locatore e/o comunque per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Instava conseguentemente per la revoca, previa sospensione della provvisoria esecutività, del decreto ingiuntivo impugnato, nonché, in riconvenzionale, per il pagamento della somma di € 3249,00
sopportata al fine di usufruire di una postazione lavoro e sala riunioni per sopperire al mancato godimento del bene, oltre la restituzione della somma di € 1.649,50 versata a titolo di sei mensilità anticipate, deposito cauzionale e spese di registrazione del contratto.
Vinte le spese di giudizio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi l'opposto CP_2
chiedendo preliminarmente disporsi il mutamento del rito, vertendosi in ipotesi di
[...]
controversia di natura locatizia. Nel merito, contrastava le avverse deduzioni eccependo l'insussistenza del proprio inadempimento, stante la mancanza di alcun obbligo contrattuale di garantire la fornitura dell'energia elettrica al conduttore ed atteso che il mancato allaccio era riconducibile ad inerzia di quest'ultimo.
Deduceva altresì l'infondatezza della domanda riconvenzionale instando per il rigetto dell'impugnazione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'attrice al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, disposto il mutamento di rito con assegnazione alle parti di termine per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti, assegnato termine per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, rigettate le richieste di ammissione delle prove testimoniali articolate dalle parti, siccome ininfluenti ai fini della decisione del giudizio, la causa
3 perveniva all'udienza di discussione dell'8 aprile 2025, ove, a seguito di discussione orale,
era decisa, alla presenza dei procuratori costituiti, dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
Deve preliminarmente darsi atto della procedibilità della domanda, atteso che il tentativo di mediazione, esperito in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza del 24 giugno
2022, ha dato esito negativo (cfr.; verbale negativo dell'8 settembre 2022 nel procedimento protocollo n. 1387/2022 depositato telematicamente dall'opposto in data 9 dicembre
2022).
Nel merito, giova premettere che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.; in tal senso, ex multiis, Cass. Civ., sez. III, 29 gennaio 2013, n. 2099; Cass. Civ., 18 gennaio
2008, n. 261), l'autosospensione dei canoni (eccezion fatta per i casi in cui venga a mancare completamente la controprestazione da parte del locatore) è inammissibile, costituendo altrimenti l'unilaterale diminuzione e/o sospensione del canone un'alterazione del sinallagma contrattuale.
A ciò si aggiunga che la sospensione della prestazione sinallagmatica - secondo il principio
"inadimplenti non est adimplendum" - è legittima soltanto se è conforme a lealtà e buona fede, il che è da escludere se il conduttore continua a godere dell'immobile, e al momento in cui gli è chiesto il pagamento del canone, assume l'inutilizzabilità del bene all'uso convenuto, perché in tal modo fa venir meno la proporzionalità tra le rispettive prestazioni.
Nella fattispecie, pur costituendo circostanza pacifica fra le parti l'omessa corresponsione dei canoni di locazione alle scadenze contrattualmente concordate, parte convenuta deduce preliminarmente l'assenza di morosità asserendo di avere legittimamente sospeso il pagamento dei canoni di locazione in conseguenza del mancato allacciamento dell'immobile all'energia elettrica determinata da morosità del precedente conduttore.
Trattasi tuttavia di circostanza non corroborata da alcun riscontro probatorio, atteso che,
4 peraltro, l'art. 11 del contratto di locazione prevede l'espresso esonero del locatore da responsabilità conseguente alla mancata fornitura di qualsiasi servizio, oltre che alla scarsità e/o mancanza di acqua, gas o energia elettrica (cfr. contratto di locazione depositato telematicamente dalle parti).
Deve poi rimarcarsi che i canoni e gli oneri richiesti in monitorio dal locatore, relativi alle mensilità comprese fra giugno e dicembre 2021, sono antecedenti alla disdetta del contratto di locazione esercitata dalla in data 21 gennaio 2022. Parte_1
Il che comporta anche il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla società
opponente ed avente ad oggetto il risarcimento della somma di € 3.249,00 pagata al fine di usufruire di una postazione lavoro e sala riunioni per sopperire al mancato godimento del bene per n. 27 giorni nel periodo luglio-novembre 2021 relativamente al quale non vi è
prova di alcun inadempimento da parte del conduttore.
L'opposizione deve essere conseguentemente rigettata, confermandosi il decreto ingiuntivo impugnato.
Va invece accolta la domanda di restituzione del deposito cauzionale ammontante ad €
400,00 formulata sempre in via riconvenzionale dall'opponente.
Va poi disposta la condanna dell'attrice al rimborso delle spese sostenute dall'opposto per l'espletamento del tentativo di mediazione.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte attrice (in senso formale) al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte convenuta
(in senso formale), stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal
D.M. 147 del 13 agosto 2022 (valore della causa da € 1.100,00 ad € 5.200,00 – parametri
5 medi – Fase di Studio € 425; Fase Introduttiva € 425; Fase Istruttoria € 851,00; Fase
Decisionale: € 851,00; Totali € 2.552,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2721/2022 R.G. – uditi i procuratori delle parti, ogni altra richiesta, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
2) CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 289/2022 emesso dal Tribunale di Salerno in forma provvisoriamente esecutiva in data 28 gennaio 2022, depositato il 4 febbraio 2022,
e notificato in data 25 febbraio 2022;
3) DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 289/2022 emesso dal
Tribunale di Salerno in forma provvisoriamente esecutiva in data 28 gennaio 2022,
depositato il 4 febbraio 2022, e notificato in data 25 febbraio 2022;
4) CONDANNA l'opposto alla restituzione in favore dell'opponente Controparte_2
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – del deposito cauzionale Parte_1
ammontante ad € 400,00, oltre interessi legali dal deposito fino all'effettivo soddisfo;
5) CONDANNA l'opponente – in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore – al rimborso in favore dell'opposto delle spese di mediazione;
6) CONDANNA l'opponente – in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore – al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 2.552,00, oltre Iva e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore antistatario Avv. Antonio Salvatore.
Riserva gg. 15 per il deposito della sentenza.
6 Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 8 Aprile 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2721/2022 R.G.
TRA
– in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico Dr. Parte_1
–, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione, dall' CP_1
Avv. Cosimo Di Luccio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Battipaglia
(SA) alla Via Napoli, n. 47
– attrice – opponente –
CONTRO
1 , rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Salvatore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bellizzi (SA) alla Via Nino Bixio, n. 1
– convenuto – opposto –
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
289/2022 del 4 febbraio 2022 notificato in data 25 febbraio 2022.
All'udienza dell'8 aprile 2025, a seguito di discussione orale, presenti i procuratori delle parti, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso in opposizione la impugnava il decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1
esecutivo n. 289/2022 del 4 febbraio 2022 notificato in data 25 febbraio 2022, con il quale,
ad istanza del Sig. , le era ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_2
1.291,00, oltre interessi come da domanda, nonché € 76,00 per spese di procedura, €
300,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e spese generali, a titolo di canoni di locazione ed oneri condominiali rimasti insoluti relativi all'immobile di proprietà dell'ingiungente ubicato in Bellizzi (SA) alla Via Roma, n. 254 D – interno 5 – piano primo – identificato al NCEU del Comune di Bellizzi (SA) al foglio 4, particella n. 254 sub 57 Cat. A/10 –
concesso in locazione ad uso ufficio con contrato registrato in data 26 maggio 2021 al n.
001883 serie 3T.
Deduceva l'opponente di non avere potuto utilizzare l'immobile per mancata voltura del contrato di energia elettrica dovuta alla morosità del precedente conduttore (circostanza
2 peraltro nota al locatore con il quale era intervenuta messaggistica finalizzata ad un'intesa solutoria del problema). Trattandosi di una responsabilità addebitabile al proprietario,
richiedeva la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del locatore e/o comunque per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Instava conseguentemente per la revoca, previa sospensione della provvisoria esecutività, del decreto ingiuntivo impugnato, nonché, in riconvenzionale, per il pagamento della somma di € 3249,00
sopportata al fine di usufruire di una postazione lavoro e sala riunioni per sopperire al mancato godimento del bene, oltre la restituzione della somma di € 1.649,50 versata a titolo di sei mensilità anticipate, deposito cauzionale e spese di registrazione del contratto.
Vinte le spese di giudizio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi l'opposto CP_2
chiedendo preliminarmente disporsi il mutamento del rito, vertendosi in ipotesi di
[...]
controversia di natura locatizia. Nel merito, contrastava le avverse deduzioni eccependo l'insussistenza del proprio inadempimento, stante la mancanza di alcun obbligo contrattuale di garantire la fornitura dell'energia elettrica al conduttore ed atteso che il mancato allaccio era riconducibile ad inerzia di quest'ultimo.
Deduceva altresì l'infondatezza della domanda riconvenzionale instando per il rigetto dell'impugnazione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'attrice al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, disposto il mutamento di rito con assegnazione alle parti di termine per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti, assegnato termine per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, rigettate le richieste di ammissione delle prove testimoniali articolate dalle parti, siccome ininfluenti ai fini della decisione del giudizio, la causa
3 perveniva all'udienza di discussione dell'8 aprile 2025, ove, a seguito di discussione orale,
era decisa, alla presenza dei procuratori costituiti, dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
Deve preliminarmente darsi atto della procedibilità della domanda, atteso che il tentativo di mediazione, esperito in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza del 24 giugno
2022, ha dato esito negativo (cfr.; verbale negativo dell'8 settembre 2022 nel procedimento protocollo n. 1387/2022 depositato telematicamente dall'opposto in data 9 dicembre
2022).
Nel merito, giova premettere che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.; in tal senso, ex multiis, Cass. Civ., sez. III, 29 gennaio 2013, n. 2099; Cass. Civ., 18 gennaio
2008, n. 261), l'autosospensione dei canoni (eccezion fatta per i casi in cui venga a mancare completamente la controprestazione da parte del locatore) è inammissibile, costituendo altrimenti l'unilaterale diminuzione e/o sospensione del canone un'alterazione del sinallagma contrattuale.
A ciò si aggiunga che la sospensione della prestazione sinallagmatica - secondo il principio
"inadimplenti non est adimplendum" - è legittima soltanto se è conforme a lealtà e buona fede, il che è da escludere se il conduttore continua a godere dell'immobile, e al momento in cui gli è chiesto il pagamento del canone, assume l'inutilizzabilità del bene all'uso convenuto, perché in tal modo fa venir meno la proporzionalità tra le rispettive prestazioni.
Nella fattispecie, pur costituendo circostanza pacifica fra le parti l'omessa corresponsione dei canoni di locazione alle scadenze contrattualmente concordate, parte convenuta deduce preliminarmente l'assenza di morosità asserendo di avere legittimamente sospeso il pagamento dei canoni di locazione in conseguenza del mancato allacciamento dell'immobile all'energia elettrica determinata da morosità del precedente conduttore.
Trattasi tuttavia di circostanza non corroborata da alcun riscontro probatorio, atteso che,
4 peraltro, l'art. 11 del contratto di locazione prevede l'espresso esonero del locatore da responsabilità conseguente alla mancata fornitura di qualsiasi servizio, oltre che alla scarsità e/o mancanza di acqua, gas o energia elettrica (cfr. contratto di locazione depositato telematicamente dalle parti).
Deve poi rimarcarsi che i canoni e gli oneri richiesti in monitorio dal locatore, relativi alle mensilità comprese fra giugno e dicembre 2021, sono antecedenti alla disdetta del contratto di locazione esercitata dalla in data 21 gennaio 2022. Parte_1
Il che comporta anche il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla società
opponente ed avente ad oggetto il risarcimento della somma di € 3.249,00 pagata al fine di usufruire di una postazione lavoro e sala riunioni per sopperire al mancato godimento del bene per n. 27 giorni nel periodo luglio-novembre 2021 relativamente al quale non vi è
prova di alcun inadempimento da parte del conduttore.
L'opposizione deve essere conseguentemente rigettata, confermandosi il decreto ingiuntivo impugnato.
Va invece accolta la domanda di restituzione del deposito cauzionale ammontante ad €
400,00 formulata sempre in via riconvenzionale dall'opponente.
Va poi disposta la condanna dell'attrice al rimborso delle spese sostenute dall'opposto per l'espletamento del tentativo di mediazione.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte attrice (in senso formale) al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte convenuta
(in senso formale), stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal
D.M. 147 del 13 agosto 2022 (valore della causa da € 1.100,00 ad € 5.200,00 – parametri
5 medi – Fase di Studio € 425; Fase Introduttiva € 425; Fase Istruttoria € 851,00; Fase
Decisionale: € 851,00; Totali € 2.552,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2721/2022 R.G. – uditi i procuratori delle parti, ogni altra richiesta, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
2) CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 289/2022 emesso dal Tribunale di Salerno in forma provvisoriamente esecutiva in data 28 gennaio 2022, depositato il 4 febbraio 2022,
e notificato in data 25 febbraio 2022;
3) DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 289/2022 emesso dal
Tribunale di Salerno in forma provvisoriamente esecutiva in data 28 gennaio 2022,
depositato il 4 febbraio 2022, e notificato in data 25 febbraio 2022;
4) CONDANNA l'opposto alla restituzione in favore dell'opponente Controparte_2
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – del deposito cauzionale Parte_1
ammontante ad € 400,00, oltre interessi legali dal deposito fino all'effettivo soddisfo;
5) CONDANNA l'opponente – in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore – al rimborso in favore dell'opposto delle spese di mediazione;
6) CONDANNA l'opponente – in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore – al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 2.552,00, oltre Iva e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore antistatario Avv. Antonio Salvatore.
Riserva gg. 15 per il deposito della sentenza.
6 Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 8 Aprile 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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