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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/05/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10453/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. AN Parte_1 C.F._1
VARINELLI, come da procura in atti;
ATTRICE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dagli avv. Bona Aronne Controparte_1 C.F._2
e Riccardo Vescia, come da procura in atti;
CONVENUTA nonché di
, c.f. , assistita e difesa in proprio e dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Francesco Fugazzola, come da procura in atti;
CONVENUTA con l'intervento di
, in persona del Responsabile Gestione del Controparte_3
Contenzioso Lombardia, assistita e difesa dall'avv. Anna Maria Taddeo, come da procura in atti;
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: divisione ereditaria;
CONCLUSIONI: per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
Parte_1
per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
Controparte_1
per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
Controparte_2 per : come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Controparte_3
telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Tribunale le sorelle AN e esponendo che, a seguito della successione Controparte_2 legittima della madre, deceduta l'8 gennaio 2016, sono divenute proprietarie per la quota di 1/3 ciascuna del seguente patrimonio mobiliare e immobiliare:
- immobile sito in SA (BG) Via Manzoni snc piano T e contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio 2 n. 1110 sub. 713;
- immobile sito in SA (BG) Via Manzoni snc piano S1 e contraddistinto al NCEU di detto
Comune al Foglio 2 n. 1110 sub. 52;
- immobile sito in SA (BG) Via Manzoni snc piano T e contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio 2 n. 1110 sub. 714;
- immobile sito in SA (BG) Via Alpini n. 5 piano 1 e contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio 6 n. 2083 sub. 2;
- immobile sito in SA (BG) Via Alpini n. 5 piano 2 e contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio 6 n. 2083 sub. 3;
- immobile sito in SA (BG) Via Alpini n. 5 piano T e contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio 6 n. 2083 sub. 1;
- immobile sito in SA (BG) Via Alpini n. 5 piano S1 e contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio 6 n. 2083 sub. 4;
- immobile sito in SA (BG) Via Alpini n. 5 piano int. e contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio 6 n. 2100;
- arredi, accessori, complementi, suppellettili, gioielli e quadri nonché ogni altro e qualsivoglia bene mobile di proprietà della de cuis ad oggi presenti presso il complesso immobiliare di Via Alpini.
Ha pertanto richiesto lo scioglimento della comunione e la divisione mediante attribuzione alle condividenti delle singole quote del compendio sopra descritto ovvero, in caso di indivisibilità degli immobili, mediante vendita all'asta, dando atto che le parti avevano già provveduto alla divisione del patrimonio residuo, composto da titoli e disponibilità liquide, nonché da un bene mobile registrato.
L'attrice ha lamentato inoltre l'occupazione illegittima dell'immobile sito in SA, via Alpini n. 5, da parte della convenuta e ha richiesto la condanna della stessa al pagamento di Controparte_1 un'indennità di occupazione pari a 570 euro mensili con decorrenza dalla data del decesso della de cuius e fino all'effettiva occupazione. Entrambe le convenute, regolarmente costituitesi in giudizio, hanno aderito alla domanda di scioglimento della comunione e di divisione del patrimonio relitto. Inoltre, si è Controparte_1 opposta alla domanda formulata nei propri confronti dall'attrice, contestando sia l'indicazione dell'area occupata, sia di avere impedito alle sorelle l'accesso agli immobili siti in SA, via Alpini
n. 5.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., il Giudice ha preliminarmente disposto la consulenza tecnica d'ufficio per procedere alla stima del valore dei beni oggetto del patrimonio relitto, nominando a tal fine il geom. , e riservando all'esito la decisione sulle altre istanze CP_4
istruttorie.
Prestato il giuramento di rito e accettato l'incarico conferitogli all'udienza del 20 novembre 2018, il c.t.u. ha provveduto al deposito dell'elaborato peritale in data 9 settembre 2019.
Alla successiva udienza del 31 gennaio 2020, su richiesta di tutte le parti, è stata disposta l'integrazione del quesito originariamente posto all'ausiliario del giudice, il quale ha depositato la propria relazione integrativa in data 11 novembre 2020.
In data 20 novembre 2020, la scrivente è subentrata nel ruolo del precedente giudice assegnatario dott. Marino Marongiu.
All'udienza dell'11 febbraio 2021, accertata l'esistenza del creditore ipotecario Equitalia Nord, ora
(evidenziata dal c.t.u. ma già risultante dal doc. 10 depositato Controparte_5
telematicamente da il 14 novembre 2017), l'attrice, su ordine del giudice, ha Parte_1
provveduto alla chiamata in causa del terzo che, regolarmente costituitosi in giudizio con comparsa del 10 giugno 2021, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di ipoteca e della legittimità della propria pretesa creditoria.
Con sentenza non definitiva n. 2150/2021, pubblicata il 23 novembre 2021, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di scioglimento della comunione e divisione del patrimonio mobiliare, avendo le parti provveduto al raggiungimento di un accordo sul punto (v. p. 3 relazione tecnica e all. 1, nonché verbale 13.7.2021), ed è stata rigettata la domanda di scioglimento della comunione dell'immobile sito in SA, via Alpini n. 5, in ragione delle difformità riscontrate in sede di c.t.u., dichiarando di conseguenza improcedibile la domanda avente ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di Controparte_1
occupazione relativa a tale immobile, riservata alla decisione definitiva la regolamentazione delle spese di lite, anche con riguardo al sub procedimento promosso in corso di causa dall'attrice ex art. 700 c.p.c. e deciso con ordinanza di rigetto del 14 settembre 2021.
La causa è dunque proseguita per la divisione parziale del compendio ereditario, ai sensi dell'art. 713
c.c., e precisamente dell'immobile sito in SA, via Manzoni, come richiesto dall'attrice. Avverso la decisione, l'attrice ha proposto appello, regolarmente comunicato mediante apposito avviso di impugnazione depositato telematicamente il 19 maggio 2022.
Verificata l'assenza di istanze di attribuzione da parte delle condividenti e l'indivisibilità dell'immobile, il Giudice ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria sul bene mediante vendita all'asta, delegando allo scopo il Notaio dott. mentre ha rigettato l'istanza di Per_1
sospensione della causa in carenza di una richiesta congiunta e non reputando sussistenti i presupposti dettati dall'art. 295 c.p.c.
La causa è stata poi sospesa a seguito dell'ordinanza assunta dalla Corte d'Appello di Brescia il 20 dicembre 2022.
La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 127/2024 del 31 gennaio 2024, ha dichiarato la divisibilità dell'immobile di via Alpini, essendosi verificata nelle more la condizione dell'azione, e ha deciso sulla domanda di indennità di occupazione.
Contro quest'ultimo capo, ha proposto ricorso in Cassazione. Controparte_1
Riassunta la causa, è stata fissata l'udienza del 24 ottobre 2024 per la prosecuzione del giudizio, durante la quale la difesa di ha domandato l'assegnazione a sé della porzione Controparte_1 dell'immobile sito in SA, via Alpini, nella quale ella risiede, con assegnazione dell'altra porzione a e di conseguenza l'assegnazione alla signora dell'immobile Controparte_2 Parte_1
sito in SA, via Manzoni, con i dovuti conguagli, e il difensore di ha a sua Controparte_2
volta domandato l'assegnazione indivisa alle convenute dell'immobile di via Alpini con riserva di dividere l'immobile tra loro e che l'immobile di via Manzoni sia assegnato a (v. Parte_1
verbale 24.10.24).
Con ordinanza del 13 novembre 2024, il Giudice ha revocato il provvedimento con cui era stata disposta la vendita del compendio immobiliare di via Manzoni e ha formulato una proposta conciliativa, tenuto conto delle istanze di assegnazione formulate dalle convenute.
All'udienza del 12 dicembre 2024, l'attrice ha aderito alla proposta, chiedendo il riparto di tutte le spese sostenute per la procedibilità della domanda, la difesa di ha chiesto una Controparte_1
sospensione di tre mesi, dando atto delle difficoltà emerse rispetto alla divisione delle parti in comune
(giardino e cortile), la difesa di ha revocato la propria istanza di assegnazione Controparte_2 congiunta a dell'immobile di via Alpini e le due convenute hanno chiesto Controparte_1
l'estrazione a sorte e sono state discusse ulteriori proposte conciliative: infine, l'attrice ha concluso accettando la proposta formulata dal Giudice e in caso di mancato accordo ha domandato l'assegnazione congiunta del compendio di via Alpini con la sorella che ha a sua Controparte_2
volta precisato in questi termini, mentre la signora ha dichiarato di accettare la Controparte_1 proposta del Giudice e si è rimessa alla decisione del Tribunale a fronte dell'istanza di attribuzione congiunta delle altre parti (v. verbale 12.12.2024).
Visto l'esito dell'udienza e valutate le diverse istanze formulate dalle parti, anche in relazione ai principi che devono orientare il Giudice nella divisione, è stata formulata una nuova proposta conciliativa (v. ordinanza 16.12.24), rispetto alla quale l'attrice ha chiesto in alternativa l'assegnazione del lotto C (come da proposta) o l'attribuzione in via congiunta a Controparte_2 dell'immobile di via Alpini, quest'ultima ha insistito su tale opzione e ha dichiarato la sua disponibilità anche all'assegnazione del bene di via Manzoni, pur con delle riserve legate alla conseguente attribuzione a (che comunque si è opposta) del bene di via Alpini con Parte_1
l'altra sorella, che ha invece affermato di approvare il progetto formulato dal Giudice (v. verbale
16.1.25).
Atteso il mancato raggiungimento di un accordo, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti conclusionali.
In premessa, vale la pena precisare che residuo oggetto della causa è la domanda di divisione dell'intero compendio immobiliare caduto in successione tra le sorelle a seguito CP_1
della morte della mamma (doc. 1, 2 attrice), per la quota di 1/3 ciascuna. Persona_2
Nel dettaglio, il patrimonio relitto si compone di due fabbricati, entrambi siti in SA e precisamente in via Alpini n. 5 e in via Manzoni, località “Fosio”.
Il primo è un complesso immobiliare edificato su tre piani collegati da una scala interna e visibile esternamente, così identificato al Catasto Fabbricati - sez. SA - fg 6: magazzino al PT (o seminterrato) mappale 2083/1 - cat C/2 - cl 1 - cons. 110 m² - rend. € 193,15
(planimetria catastale doc. 3 allegato c.t.u.); appartamento al primo piano (o rialzato) mappale 2083/2 - cat A/2 - cl 1 - cons. 6,5 vani - rend. €
318,91 (planimetria catastale doc. 4 allegato c.t.u.); appartamento al secondo piano (o primo) mappale 2083/3 - cat A/2 - cl 1 - cons. 6,5 vani - rend. €
318,91 (planimetria catastale doc. 5 allegato c.t.u.); autorimesse mappale 2083/4 - cat C/6 - cl 2 - cons. 30 m² - rend. € 55,78; mappale 2100 - cat C/6 - cl
2 - cons. 29 m² - rend. € 53,92 (planimetria catastale doc. 6, 7 allegati c.t.u.).
Secondo la descrizione svolta dal consulente del Tribunale, il compendio immobiliare in oggetto risulta così composto: al piano terra (o seminterrato) è ubicato un ampio locale, un tempo (così come riferito dalle condividenti) utilizzato come negozio ed attualmente utilizzato come locale di deposito ma dotato di
2 camini a legna (allegate fotografie n. 4, 5 e 6); nella parte retrostante ed interrata di tale locale, sono ubicati rispettivamente - da ovest a est - un locale lavanderia (allegata fotografia n. 7) il locale caldaia centralizzata (allegata fotografia n. 8) un altro locale lavanderia (allegata fotografia n. 8), un servizio (allegata fotografia n. 9), una cantina ed un locale (allegata fotografia n. 10) direttamente collegato con un vano - esterno al perimetro del fabbricato principale (allegata fotografia n. 11) - utilizzato come autorimessa;
adiacente a est di detto vano esiste un'altra autorimessa utilizzata anche come deposito materiali (allegata fotografia n. 12).
Esiste poi un'ulteriore autorimessa interrata ubicata in angolo sud-ovest del fabbricato principale per il ricovero di 2 autovetture (allegata fotografia n. 13). Esternamente il fabbricato è coerenziato da area scoperta, parte destinata a cortile e/o camminamenti e parte destinata a giardino pregevolmente piantumato (allegate fotografie n. 14, 15, 16 e 17). al primo piano (o rialzato) è ubicata una unità abitativa formata da 3 camere, 2 bagni, un soggiorno, una cucina e 3 terrazzi di pertinenza (allegate fotografie n. 18, 19, 20, 21 e 22). Le finiture, visibili anche sulle allegate fotografie, si possono riassumere come segue: pavimenti in vecchia ceramica (o materiale similare) nella cucina e nei bagni, piastrelle di marmo arabescato orobico nel soggiorno
e corridoi, parquet in legno nelle camere;
i serramenti sono in lega metallica leggera a vetro doppio con tapparelle in PVC;
il riscaldamento è centralizzato con termosifoni in ghisa.
L'ultimo piano, pure a destinazione residenziale, è stato suddiviso dalle due condividenti AN
e in due unità abitative: una formata da 1 camera, 1 bagno, un soggiorno e una Controparte_2
cucina (allegate fotografie n. 23, 24, 25 e 26) con 2 terrazzi di pertinenza e l'altra, formata da una cucina, una camera ed un bagno (allegate fotografie n. 18, 19, 20, 21 e 22) con 1 terrazzo di pertinenza. Le finiture, visibili sulle allegate fotografie, sono le stesse dell'unità abitativa al piano inferiore (relazione peritale, p. 7 e 8).
Il secondo compendio immobiliare in comunione comprende un appartamento ubicato al piano terra, formato da una zona giorno, due camere, un bagno, un portico e un giardino esclusivo, e un'autorimessa pertinenziale sita al piano interrato, in parte attrezzata a lavanderia, identificato nei registri catastali come segue:
Catasto Fabbricati - sez. GU - fg 2 appartamento al PT mapp.le 1110/713 - cat A/2 - cl 2 - cons. 4,5 vani - rend. € 267,27 (planimetria catastale doc. 8 allegato c.t.u.); una porzione del giardino di pertinenza dell'appartamento al mapp.le 1110/714 - area urbana di mq
12 (e precisamente una striscia a sud così come evidenziata sull'estratto di elaborato planimetrico allegato al doc n. 9 allegato c.t.u.); autorimessa al PI mapp.le 1110/52 - cat C/6 - cl 3 - cons. 32 m² - rend. € 69,41 (planimetria catastale doc. 10 allegato c.t.u.). Le difformità urbanistiche riscontrate in sede di perizia con riguardo alla proprietà di via Alpini sono state sanate o comunque rimosse e il bene è stato dichiarato divisibile dalla Corte d'Appello; nessuna difformità è emersa, invece, rispetto all'altra proprietà.
Così descritti i beni in comunione, il c.t.u. ha stimato il valore del compendio di via Alpini in 451.750 euro e il valore del compendio di via Manzoni in 182.680 euro, per un totale di 634.430 euro, corrispondente a 211.476,66 euro per ciascuna condividente (relazione peritale, p. 15).
Tenuto conto di tali valori e accertata la comoda divisibilità dei beni per la formazione di tre lotti, due siti nel fabbricato bifamiliare di via Alpini e l'altro, autonomo, comprensivo del fabbricato di via
Manzoni, è stato predisposto il progetto divisionale mediante la formazione dei seguenti lotti (doc.
12, 13 c.t.u.):
- il lotto A è costituito dalle seguenti porzioni immobiliari tutte interne al compendio ubicato in via Alpini: - porzione (di circa mq 92) di magazzino al PT facente parte del mapp. 2083/1; - ½ del locale caldaia al PT;
- unità residenziale al 1°P (mapp. 2083/2); - ½ del vano scale al PT e al 1°P; - autorimessa al PT (mapp. 2100); - porzione di area scoperta di circa 351 mq: per un valore complessivo di 221.375,00 euro, con conguaglio in esborso di 9.898,33 euro;
- il lotto B è costituito dalle seguenti porzioni immobiliari tutte interne al compendio ubicato in via Alpini: - porzione (di circa mq 81) di magazzino al PT facente parte del mapp. 2083/1; - ½ del locale caldaia al PT;
- unità residenziale al 2°P (mapp. 2083/3); - ½ del vano scale al PT e al 1°P; - intero vano scale al 2°P; - autorimessa al PT (mapp. 2083/1); - autorimessa al PT (mapp. 2083/4, erroneamente indicato in c.t.u. in 2082/4, come si evince dalle planimetrie catastali, v. doc.
3-6 allegati alla c.t.u.); - porzione di area scoperta di circa 143 mq: per un valore complessivo delle assegnazioni di 230.375,00 euro, con conguaglio in esborso di 18.898,33 euro;
- il lotto C è costituito dall'unità residenziale (con autorimessa e porzione di giardino esclusivi) ubicata in via Manzoni (località “Fosio” di SA) rispondenti ai numeri di mappa 1110/713,
1110/714 e 1110/52: valore complessivo delle assegnazioni 182.680,00 euro, con conguaglio a rimborso di 28.796,66 euro.
Per dare attuazione al suddetto progetto e, in particolare, alla formazione dei lotti A e B, il c.t.u. ha individuato i seguenti adempimenti: - esecuzione di una seconda porta nel vano caldaia (con le relative e necessarie modifiche all'impianto, che rimarrà centralizzato) per renderlo accessibile anche al lotto B;
- realizzazione (nel caso le assegnatarie dei lotti A e B lo ritenessero necessario) delle recinzioni di separazione delle separate aree scoperte;
- effettuazione di variazione catastale in aggiornamento delle planimetrie, anche in attuazione della divisione secondo il progetto divisionale.
- la chiusura dell'esistente porta nel locale lavanderia prospiciente il magazzino in assegnazione al lotto A e l'apertura di una porta di collegamento della lavanderia alla cantina (v. p. 18, 19, nonché doc. 12).
Devono essere invece escluse, perché già eseguite, le operazioni necessarie per la sanatoria e la demolizione della tettoia (non sanabile) presente sul retro del fabbricato.
Con la relazione suppletiva richiesta, il consulente ha calcolato i costi per la formazione e chiusura di porte al PT (compresi ripristini) in 2.223,44 euro e per l'eventuale esecuzione di recinzione delle aree scoperte in 1.272,43 euro (v. relazione suppletiva, p. 6).
Le osservazioni critiche espresse dalle parti al progetto divisionale predisposto hanno interessato principalmente la convenuta la quale ha contestato (per quanto qui rileva) Controparte_2
sostanzialmente i seguenti punti: - la mancata predisposizione di impianti autonomi tra il lotto A e il lotto B;
- la formazione di due porte che comporterebbe l'abbattimento di due muri e comprometterebbe irrimediabilmente gli impianti;
- il mancato accesso al vano scale di entrambe le porzioni di magazzino.
A fronte di tali contestazioni, il c.t.u. ha replicato osservando che: - le parti impiantistiche centralizzate non precludono la formazione di due lotti autonomi, in quanto i costi potranno essere ripartiti in base ai volumi riscaldati senza operare modifiche all'attuale impianto centralizzato (e senza promuovere nuove cause), come avviene nei condomini;
- l'“abbattimento di 2 muri” non è altro che la semplice formazione di 2 porte (per rendere autonome le due porzioni immobiliari che verranno a crearsi nell'eventuale attuazione del progetto divisionale) che comporterà il modesto e semplice spostamento di alcune tubazioni (operazione facilmente eseguibile da un idraulico senza eccessive spese) senza stravolgere la natura dell'impianto che rimarrà centralizzato con locale caldaia comune accessibile ad entrambe le due unità immobiliari grazie appunto alla formazione di
2 porte (lo si ribadisce, formazione di due porte, non abbattimento di muri); - non si comprende perché un locale a destinazione diversa da residenziale dovrebbe avere un collegamento con il vano scale che permette l'accesso alle unità abitative ai piani superiori, in ogni caso, dalla planimetria del piano terra del fabbricato in Via Alpini si può chiaramente notare come la porzione di magazzino che non ha collegamento diretto con il vano scale, presenta nondimeno un accesso molto ampio poco distante (v. relazione suppletiva, p.
9-13 relazione suppletiva).
Ritiene questo Giudice che le conclusioni cui è giunta la c.t.u. siano suffragate da rigorosi criteri tecnici ed argomentazioni ineccepibili e, pertanto, possano essere condivise e fatte proprie, anche con riferimento alle valutazioni espresse in risposta ai rilievi sollevati dai consulenti di parte e dalla convenuta esaustivamente esaminati e confutati (Cass. 21 novembre 2016, n. Controparte_2
23637). Per vero, il progetto redatto dal c.t.u. appare di semplice realizzazione, richiedendo l'esecuzione di opere non complesse né onerose (v. relazione suppletiva) ma favorendo, allo stesso tempo, la creazione di due unità immobiliari indipendenti nel fabbricato di via Alpini, così da giungere alla formazione di tre distinti lotti, senza la costituzione di ulteriori servitù tra il lotto A e il lotto B, com'è preferibile in sede di scioglimento della comunione, bensì mantenendo le sole servitù attive e passive già esistenti, con particolare riferimento alle parti impiantistiche.
Si condivide, infatti, la posizione assunta dal proprio consulente, secondo cui la presenza di impianti comuni non preclude la divisibilità degli immobili, trattandosi piuttosto di stabilire il criterio di ripartizione delle spese relative a tali impianti (in termini di consumo e/o di manutenzione) così come avviene normalmente nei fabbricati condominiali.
Non appare inoltre meritevole di accoglimento la soluzione proposta da in luogo Controparte_2
di quella prevista dal c.t.u., la quale appare la meno economica, determinando uno spreco di superficie del locale magazzino per destinarlo a corridoio, mentre la creazione di due porte, a fronte di lavori di agevole realizzazione, per come descritti dal c.t.u., consentiranno l'accesso autonomo delle due unità immobiliari al locale caldaia comune, senza creare servitù.
Da ultimo, non può aderirsi alla contestazione mossa in ordine al mancato accesso dal magazzino al vano scale di uno dei due lotti, apparendo pienamente esaustiva la risposta data dal perito in merito ad una possibilità di accesso molto ampia e poco distante (v. relazione suppletiva, p.
9-13 relazione suppletiva).
Può essere pertanto dichiarata l'esecutività del progetto divisionale predisposto dal c.t.u., ai sensi dell'art. 789 c.p.c., avendovi le parti sostanzialmente aderito, pur in assenza di un accordo sull'assegnazione dei lotti.
In merito, va osservato che, nel precisare le proprie conclusioni, l'attrice e la convenuta CP_1
hanno aderito alla proposta formulata dal Giudice con ordinanza del 16 dicembre 2024, con
[...] la quale è stata proposta l'assegnazione del lotto A a del lotto B a Controparte_1 _2
e del lotto C all'attrice, sebbene abbia rinnovato, soli fini della definizione
[...] Parte_1 della lite, la già manifestata disponibilità all'attribuzione congiunta con la coerede _2 dell'immobile di SA (Bg) Via Alpini n. 5 o anche dell'attribuzione del lotto A) alla attrice e del lotto B) alla predetta coerede;
ha invece domandato l'attribuzione del lotto B a sé Controparte_2
e del lotto A all'attrice e del lotto C alla sorella convenuta, in subordine ha chiesto l'attribuzione congiunta con l'attrice del compendio di via Alpini e in estremo subordine l'attribuzione del lotto C.
La mancata approvazione della soluzione divisionale proposta dalla scrivente è dunque dipesa dalla convenuta la quale se da un lato ha aderito alla previsione di assegnazione del Controparte_2 lotto B, richiesta in via principale, dall'altro si è opposta all'assegnazione dei due lotti di via Alpini
(A e B) a sé e all'altra convenuta.
A sostegno di quanto richiesto, ha così motivato le proprie ragioni: in primo luogo, Controparte_2
le parti che vedranno attribuiti i Lotti A e B dovranno inevitabilmente eseguire una serie di lavori ed opere e dovranno, in futuro, usare le parti rimaste comuni dell'immobile, nonché le relative pertinenze. E' quindi indispensabile che tra le predette parti vi siano buoni, anzi ottimi, rapporti;
rapporti comunque tali da consentire, a breve, di conferire concordemente gli incarichi ai soggetti che dovranno provvedere alla separazione fisica dei singoli lotti, nonché alla trasformazione/adeguamento degli impianti. Tali attività, come detto, dovranno essere condivise e concordate talché la scelta di attribuzione dei lotti dovrà preferire soluzioni che evitino nuove (già paventate) contestazioni e/o l'instaurazione di vertenze, finanche, giudiziali (…) In secondo luogo, la convenuta prima della morte della madre, aveva occupato due locali, oltre Controparte_1 servizi, al piano secondo dell'immobile di via Alpini e, solamente dopo il Gennaio 2016, quest'ultima ha preteso indebitamente di utilizzare, in via esclusiva, il piano primo fino a quel momento abitato dalla de cuius, gran parte (circa l'80%) del piano terra (che la madre utilizzava da decenni), oltre alle pertinenze e dei boxes (ove la madre custodiva l'autovettura). Tale indebito utilizzo esclusivo è stato da sempre contestato e non pare ammissibile che da una condotta illecita consegua una preferenza nell'assegnazione del bene occupato, e ciò a discapito di altri condividendi che hanno subito, loro malgrado, tale “prepotente” condotta. (…) In terzo luogo, si evidenzia che le sig.re
e hanno chiesto anche l'assegnazione congiunta dell'immobile di via Alpini. Se Pt_1 _2
sussistessero impedimenti, secondo il parere di codesto Ill.mo Tribunale, all'assegnazione dei lotti A
e B, come sopra richiesti in proprietà esclusiva rispettivamente a e , consta non vi Pt_1 _2 potrebbero essere ostacoli all'assegnazione congiunta dell'intero immobile di via Alpini alle predette. Ed infatti, di fronte all'istanza congiunta di due aspiranti assegnatari non ad un unico bene ma ad uno dei beni del compendio (divisibile in tre) a sua volta divisibile in due, torna applicabile
l'unico criterio indicato dalla legge ossia di preferire i due condividenti aventi diritto alla maggior quota o titolari di quota maggioritaria (2/3) (v. comparsa conclusionale . Controparte_2
Tenuto conto delle diverse istanze avanzate dalle parti e delle ragioni a queste sottese, si ritiene anzitutto di poter derogare al criterio dell'estrazione a sorte che, com'è noto, è dettato dall'art. 729
c.c. per l'assegnazione delle porzioni uguali ovvero nel caso di uguaglianza delle quote e questo a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali e contro ogni possibile favoritismo.
La giurisprudenza di legittimità è infatti pacifica nel ritenere che questa regola non abbia carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e pertanto possa essere derogata in base a valutazioni discrezionali, che possono riguardare non solo ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non
è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. 6 maggio
2021, n. 11857; Cass. 15 gennaio 2018, n. 726; Cass. 18 gennaio 2007, n. 1091).
In particolare, tra i criteri che possono indurre a preferire l'attribuzione di un lotto all'uno piuttosto che all'altro condividente, rientra senz'altro quale fattore soggettivo da tenere debitamente in considerazione l'esigenza abitativa (cfr. Cass. 18 gennaio 2007, n. 1091 che ha ritenuto legittima l'attribuzione dell'unità immobiliare ai condividenti che ivi abitavano, in deroga al criterio dell'estrazione a sorte;
nonché Cass. 12 febbraio 2013, n. 3461 che ha affermato la congruità della giustificazione assunta dalla Corte d'Appello in ordine alla soluzione adottata, volta a salvaguardare l'interesse del condividente a vedersi attribuire il lotto comprendente l'appartamento dal medesimo pacificamente occupato da molti anni con la propria famiglia).
L'interesse personale dell'assegnatario, privo di un'unità immobiliare da destinare a casa familiare, è stato riconosciuto prevalente anche rispetto all'assegnazione al titolare della quota maggiore, in deroga all'art. 720 c.c. (Cass. 25 settembre 2008, n. 24053; Trib. Massa 17 settembre 2014; Trib.
Brescia 18 marzo 2020).
Tenendo a mente questi principi, si osserva che, nel caso di specie, le sorelle AN e _2 occupano l'immobile di via Alpini, mentre l'attrice vive altrove.
[...]
Secondo quanto appurato dalla Corte d'Appello (benché con decisione sul punto non ancora definitiva), la convenuta già prima della morte della madre, abitava al II piano Controparte_1 dell'immobile di via Alpini, unitamente alla sua famiglia e ai figli, successivamente ha occupato anche il primo piano, posseduto in misura inferiore anche da In tal senso si Controparte_2
richiamano anche le risultanze della c.t.u. nella quale è stato osservato che Controparte_1
occupa con il marito, oltre all'autorimessa di cui al mappale n. 2100, una porzione dell'unità abitativa al 2° piano del fabbricato ubicato in Via Alpini;
il nucleo familiare della Sig.ra CP_1
oltre al marito, è tuttavia costituito anche dai 2 figli che occupano 2 camere (e
[...]
conseguentemente il bagno ed il disimpegno) dell'appartamento al 1° piano.
Ora, vale la pena precisare che la proposta di attribuire a il lotto A e a Controparte_1 _2 il lotto B, sebbene il primo comprenda l'appartamento del I piano, tenga conto delle
[...]
preferenze espresse dalle parti, considerato che, anche in sede di precisazione delle conclusioni, le due condividenti hanno chiesto l'assegnazione proprio dei lotti suddetti, risultando così pretestuose le deduzioni secondo cui un tale progetto divisionale rischierebbe di privilegiare la parte che ha occupato illegittimamente i locali in comunione.
Per vero, il contrasto rispetto alle diverse ipotesi divisionali non attiene all'assegnazione del lotto A
a e del lotto B a che lo ha espressamente richiesto in via Controparte_1 Controparte_2 principale, quanto all'attribuzione dei due lotti alle stesse in luogo dell'assegnazione alla sorella del lotto A che, lo si è già detto, abita altrove e non nutre dunque alcun interesse Parte_1
prevalente e da tutelare in concreto rispetto all'assegnazione di tale lotto o all'assegnazione congiunta con dei lotti A e B in luogo dell'altra sorella. Controparte_2
Le ragioni esposte da avverso l'ipotesi divisionale proposta con ordinanza del 16 Controparte_2
dicembre 2024 non appaiono infatti meritevoli di accoglimento.
In merito alle motivazioni espresse sull'indebito utilizzo esclusivo da parte di Controparte_1
del compendio immobiliare di via Alpini si è già detto.
Per il resto, si rileva come le doglianze espresse in relazione alla necessità che tra le parti alle quali verranno attribuiti i lotti A e B sussistano buoni, anzi ottimi, rapporti;
rapporti comunque tali da consentire, a breve, di conferire concordemente gli incarichi ai soggetti che dovranno provvedere alla separazione fisica dei singoli lotti, nonché alla trasformazione/adeguamento degli impianti (v. comparsa conclusionale attengono a valutazioni intime e soggettive che non Controparte_2
appaiono meritevoli di tutela nel presente giudizio divisionale, considerato che il progetto predisposto dal c.t.u. prevede già le modalità attraverso le quali dovrà procedersi alla formazione dei lotti e alla divisione delle parti comuni, al quale le assegnatarie – che, lo si ribadisce, hanno comunque formulato le proprie istanze in conformità al suddetto progetto – dovranno provvedere.
Da ultimo, non si ritiene di poter preferire all'assegnazione dei singoli lotti neppure la richiesta di attribuzione congiunta dell'immobile di via Alpini a e comunque avanzata _2 Parte_1
in via subordinata, in quanto, come precisato dalla Suprema Corte, il giudice ha il potere discrezionale di derogare dal criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata (Cass. 5 novembre 2015, n. 22663).
Ad ogni modo, appare assorbente rispetto ad ogni altra deduzione di parte il fatto che ciascun condividente possa chiedere l'attribuzione di un lotto, senza però interferire sull'assegnazione degli altri, non assumendo tale preferenza alcun fondamento giuridico.
In esecuzione del progetto divisionale predisposto dal c.t.u. (v. doc. 12, 13 allegati alla c.t.u.) e conformemente alla proposta formulata con ordinanza del 16 dicembre 2024, nonché alle richieste di attribuzione avanzate in via principale da ciascuna parte in relazione al lotto da attribuire alle stesse
(lotto A a lotto B a e lotto C a , deve essere Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
disposto lo scioglimento della comunione ereditaria tra le sorelle e la divisione dei beni CP_1 derivanti dall'eredità della madre mediante: Persona_2
• attribuzione a del lotto A, costituito dalle seguenti porzioni immobiliari Controparte_1
tutte interne al compendio ubicato in via Alpini: - porzione (di circa mq 92) di magazzino al PT facente parte del mapp. 2083/1;
- ½ del locale caldaia al PT;
- unità residenziale al 1°P (mapp. 2083/2);
- ½ del vano scale al PT e al 1°P;
- autorimessa al PT (mapp. 2100);
- porzione di area scoperta di circa 351 mq;
per un valore complessivo di 221.375,00 euro, con conguaglio in esborso in favore di
[...]
di 9.898,33 euro;
Parte_1
• attribuzione a del lotto B, costituito dalle seguenti porzioni immobiliari Controparte_2
tutte interne al compendio ubicato in via Alpini:
- porzione (di circa mq 81) di magazzino al PT facente parte del mapp. 2083/1;
- ½ del locale caldaia al PT;
- unità residenziale al 2°P (mapp. 2083/3);
- ½ del vano scale al PT e al 1°P;
- intero vano scale al 2°P;
- autorimessa al PT (mapp. 2083/1);
- autorimessa al PT (mapp. 2083/4);
- porzione di area scoperta di circa 143 mq;
per un valore complessivo delle assegnazioni di 230.375,00 euro, con conguaglio in esborso in favore di di 18.898,33 euro;
Parte_1
• attribuzione a del lotto C, costituito dall'unità residenziale (con autorimessa Parte_1
e porzione di giardino esclusivi) ubicata in via Manzoni (località “Fosio” di SA) rispondente ai numeri di mappa 1110/713, 1110/714 e 1110/52 per un valore complessivo delle assegnazioni di 182.680,00 euro, con conguaglio a rimborso di
28.796,66 euro posto a carico della convenuta nella misura di 9.898,33 euro e a Controparte_1
carico della convenuta nella misura di 18.898,33 euro. Controparte_2
Le spese necessarie per tutti gli adempimenti occorrenti alla formazione dei due lotti autonomi relativi alla proprietà di via Alpini, secondo il progetto formulato dal c.t.u. e reso esecutivo in questa sede
(doc. 12, 13 allegati alla c.t.u.), saranno a carico delle condividenti nella misura di 1/3 ciascuna, integrando un onere funzionale allo scioglimento della comunione.
Assunto ciò, va evidenziato che, con nota n. 25414 Reg. gen., n. 3941 Reg. part., presentazione n. 14 del 21.6.2013, è stata iscritta (per quanto qui rileva) sul compendio immobiliare di SA, via Alpini
n. 5, e precisamente sui mappali n. 2083/1, 2083/2, 2083/4 e 2100, ipoteca legale a carico di _2
in favore di ora (v. lettera ipoteca
[...] Controparte_6 Controparte_3 e iscrizione ipotecaria dep. dal creditore ipotecario), rispetto alla quale il creditore ipotecario ha chiesto che venga confermata l'iscrizione e dichiarata legittima la propria pretesa creditoria, mentre ha domandato l'assegnazione del bene libero da gravami con spese a carico di Controparte_1
Controparte_2
Come sopra indicato, gli immobili assegnati a sono individuati nei mappali 2083/3 Controparte_2
e 2083/4, nonché in una porzione e nell'autorimessa del mappale n. 2083/1, mentre sono stati assegnati a i mappali n. 2083/2 e 2100 e una porzione del mappale 2083/1. Controparte_1
Pertanto, essendo pacifica la legittimità della pretesa vantata dal creditore ipotecario, l'ipoteca iscritta nei confronti di ER CH permarrà sul mappale a lei assegnato in via esclusiva (mappale n.
2083/4) ovvero per la porzione alla stessa assegnata del mappale n. 2083/1, ai sensi dell'art. 2825, co.
1 c.c., mentre si trasferirà sul mappale n. 2083/3, alla stessa assegnato, ai sensi dell'art. 2825, co. 2
c.c., col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, purché l'ipoteca venga iscritta con indicazione di detto valore entro 90 giorni dalla trascrizione della divisione medesima.
L'ipoteca iscritta sui mappali assegnati alla condividente in via esclusiva Controparte_1
(mappale 2083/2 e mappale 2100) e per la porzione alla stessa attribuita dei beni di cui al mappale
2083/1 perderà invece efficacia, con conseguente ordine di cancellazione dell'ipoteca sugli stessi iscritta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione nei confronti di sulla quale Controparte_2
graveranno le relative spese.
Si dà atto che la presente sentenza di divisione dovrà essere trascritta ai sensi dell'art. 2646 c.c., senza necessità di ordine o autorizzazione del giudice.
Così deciso nel merito della controversia, si rileva come sul piano istruttorio risulti del tutto superflua l'integrazione del materiale probatorio in atti in relazione alle istanze di prova reiterate dall'attrice e da nelle proprie conclusioni, risultando gli elementi acquisiti sufficienti ad Controparte_2
addivenire ad una motivata decisione sulle questioni oggetto di causa.
Quanto alla seconda memoria di replica depositata dalla difesa di pare opportuno Controparte_1
precisare che, sebbene il diritto di difesa non sia frazionabile e si esaurisca nel primo deposito del medesimo atto (Trib. Latina, ord. 2.2.2009; Trib. Paola, ord. 22.4.2016; Trib. Bergamo, ord.
19.5.2020), le argomentazioni svolte dalla convenuta con la memoria successivamente depositata prescindono dalla decisione assunta da questo Tribunale alla luce degli elementi già in atti e ritualmente acquisiti.
Passando dunque alla liquidazione delle spese di lite, va osservato che l'attrice ha domandato la liquidazione delle spese giudiziali e di tutte le spese tecniche sostenute in corso di causa nell'interesse della comunione al fine di rendere procedibile la domanda. In particolare, si tratta di: - spese per la sanatoria e catastali, pari a 10.740,36 (v. doc. 27 allegati alla comparsa conclusionale di parte attrice dep. 6.10.21; - delle spese per la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, pari a 600 euro (v. doc. depositata con nota del 9.9.22); - delle spese per le pubblicazioni conseguenti alla delega conferita al Notaio per procedere alla vendita all'asta del bene di via Manzoni, pari a 821,02 euro (v. doc. depositata con nota dell'11.12.24), oltre a 237,90 euro di cui alla fattura depositata in giudizio il 5 dicembre 2023.
Gli esborsi sostenuti dall'attrice – invero non contestati – risultano regolarmente documentati e inerendo a spese della divisione, dalla stessa richiesta e alla quale anche le altre parti hanno aderito, dovranno essere posti a carico della massa.
Si ricorda, sul punto, che vertendo il giudizio in tema di scioglimento di comunione ereditaria e di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della divisione della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti. Solo con riferimento a quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistente alla divisione, possono trovare applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporne la compensazione (v. da ultimo anche Cass.
8.10.2013 n. 22903).
Per orientamento pacifico della Cassazione (cfr. anche Cass. 18 giugno 1986, n. 4080; Cass. 24 febbraio 1986, n. 1111; Cass. 14 ottobre 1978, n. 4621), infatti, le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o siano state cagionate da infondate contestazioni di taluno dei condividenti
(ad es. sul diritto allo scioglimento, sulla misura delle quote, sulla formazione delle porzioni, sulla comoda divisibilità del bene, ecc.), non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti ai quali esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune di tutti i condividenti (cfr. ad es. Cass. 12 marzo 1962,
n. 493).
Ancora, la Suprema Corte ha affermato che Nei giudizi per divisione, le spese di causa vanno poste
a carico della massa, quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
valgano al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa (Cass. 6 febbraio 2020, n. 2770).
Ne discende che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative. Il regime delle spese devia dalla regola ordinaria della soccombenza, in ragione dell'interesse comune alla divisione, in forza del quale ciascun comunista sarà tenuto a rimborsare, a chiunque abbia compiuto atti utili alla divisione, le relative spese, ma sempre in proporzione alla propria quota e soltanto entro tale limite.
Quanto alla posizione del condividente, valgono nei suoi confronti i principi generali sulla soccombenza solamente per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte.
In conformità ai criteri sopra esposti, questo Tribunale ritiene che debbano essere poste a carico della convenuta le spese sostenute dalle per la fase decisionale che ha portato Controparte_2 Pt_2
alla presente sentenza, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo in conformità del D.M. n.
55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia compreso nello scaglione da 52.001 a 260.000 euro secondo il valore dei lotti assegnati (v. Cass. 20 marzo 1999, n. 2605), applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe.
Si tenga conto, sul punto, che le spese relative alla presente fase decisionale sono infatti maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa (art. 91 c.p.c.), cui solo la convenuta _2
ha ritenuto di non aderire e in conformità alla quale si ritiene di definire la presente
[...]
controversia.
Sebbene entrambe le convenute abbiano modificato le proprie richieste iniziali di attribuzione congiunta del compendio di via Alpini, deve darsi atto, infatti, che ha infine Controparte_1
aderito alla proposta formulata da questo giudicante. La condotta processuale imputata alla parte dalle altre due sorelle non appare quindi tale da giustificare una condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, riferendosi principalmente al contegno assunto rispetto alla domanda di indennità di occupazione e considerata la sua adesione alla domanda di divisione e al progetto divisionale proposto in via conciliativa.
Né tantomeno le spese di lite potrebbero essere poste a carico dell'attrice, la quale ha sostenuto, anche nell'interesse delle altre parti, le spese necessarie per rendere procedibile la domanda e addivenire alla presente pronuncia.
Ne deriva che le spese di lite devono essere per il resto poste a carico della massa e integralmente compensate tra le sorelle CP_1
In virtù dei medesimi principi sopra esposti, non si ritiene di poter porre a carico dell'attrice le spese relative al procedimento cautelare promosso in corso di causa nei confronti delle convenute, le quali vengono integralmente compensate, essendo il giudizio diretto ad ottenere un provvedimento che consentisse la regolarizzazione delle difformità riscontrate in sede di c.t.u. e, dunque, la commerciabilità dei beni, tenuto altresì conto della complessità e peculiarità della questione trattata.
Ne consegue il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata in quel giudizio da Controparte_2
Appare infine equo ripartire pro quota tra le eredi, in solido tra loro, come già liquidate in corso di causa, le spese di c.t.u., poiché attuate in funzione di un progetto di divisione di interesse comune.
Le spese sostenute in via esclusiva dall'attrice nell'interesse della comunione, quantificabili in
12.339,28 euro, andranno ripartite tra le parti nella misura delle rispettive quote di proprietà (1/3) e le convenute dovranno dunque provvedere al rimborso in favore della sorella Parte_1 dell'importo di 4.133,09 euro, arrotondato a 4.133 euro ciascuna.
Da ultimo, occorre procedere alla liquidazione delle spese di lite sostenute dal creditore iscritto chiamato in causa che, in deroga al principio del comune interesse dei condividenti (cfr. Trib. Vicenza
5 luglio 2021, n. 1384), devono essere poste a carico della sola quale debitrice, e Controparte_2
calcolate nella misura indicata in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione da 52.001 a 260.000 euro secondo il valore dei lotti assegnati, v. Cass. 20 marzo 1999, n. 2605) e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale, considerato che l'intervento in causa si è svolto dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, con la quale si è esaurita la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone: dichiara lo scioglimento della comunione tra e Parte_1 Controparte_2 CP_1
sul patrimonio immobiliare relitto della madre come descritto nella parte
[...] Persona_2
motiva e provvede alla divisione dell'asse secondo il progetto elaborato dal c.t.u., come risultante dagli allegati prospetti (doc. 12, 13 allegati alla c.t.u.), da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, attribuendo a:
• il lotto A, costituito dalle seguenti porzioni immobiliari tutte interne al Controparte_1
compendio ubicato in SA, via Alpini, n. 5, contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio
6:
- porzione (di circa mq 92) di magazzino al PT facente parte del mapp. 2083/1;
- ½ del locale caldaia al PT;
- unità residenziale al 1°P (mapp. 2083/2);
- ½ del vano scale al PT e al 1°P;
- autorimessa al PT (mapp. 2100);
- porzione di area scoperta di circa 351 mq;
per un valore complessivo di 221.375,00 euro, con conguaglio in esborso in favore di
[...]
di 9.898,33 euro;
Parte_1
• il lotto B, costituito dalle seguenti porzioni immobiliari tutte interne al Controparte_2
compendio ubicato in SA, via Alpini, n. 5, contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio
6:
- porzione (di circa mq 81) di magazzino al PT facente parte del mapp. 2083/1;
- ½ del locale caldaia al PT;
- unità residenziale al 2°P (mapp. 2083/3);
- ½ del vano scale al PT e al 1°P;
- intero vano scale al 2°P;
- autorimessa al PT (mapp. 2083/1);
- autorimessa al PT (mapp. 2083/4);
- porzione di area scoperta di circa 143 mq;
per un valore complessivo delle assegnazioni di 230.375,00 euro, con conguaglio in esborso in favore di di 18.898,33 euro;
Parte_1
• il lotto C, costituito dall'unità residenziale (con autorimessa e porzione di Parte_1
giardino esclusivi) ubicata in SA, via Manzoni (località “Fosio” di SA) rispondenti ai numeri di mappa 1110/713, 1110/714 e 1110/52 per un valore complessivo delle assegnazioni di 182.680,00 euro, con conguaglio a rimborso di
28.796,66 euro che viene posto a carico della convenuta nella misura di 9.898,33 Controparte_1
euro e a carico della convenuta nella misura di 18.898,33 euro;
Controparte_2
dispone che le spese necessarie per tutti gli adempimenti occorrenti alla formazione dei due lotti autonomi relativi alla proprietà di via Alpini, secondo il progetto formulato dal c.t.u. (doc. 12, 13 allegati alla c.t.u.), saranno a carico delle condividenti nella misura di 1/3 ciascuna;
dà atto della produzione degli effetti di cui all'art. 2825, co. 1 e 2 c.c., sull'ipoteca iscritta dall con nota n. 25414 Reg. gen., n. 3941 Reg. part., presentazione Controparte_3
n. 14 del 21.6.2013, nei confronti di che permarrà sui beni o la porzione dei beni Controparte_2
siti a SA, via Alpini, n. 5, alla stessa assegnati e contraddistinti al NCEU di detto Comune al
Foglio 6, mappali n. 2083/1 limitatamente alla porzione alla stessa assegnata, e n. 2083/4, mentre verrà trasferita sul bene sito a SA, via Alpini, n. 5, alla stessa assegnato e contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio 6, mappale 2083/3, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene precedentemente ipotecato, purché sia nuovamente iscritta entro 90 giorni dalla trascrizione della divisione medesima;
ordina la cancellazione dell'ipoteca iscritta da a carico di Controparte_3 _2
con nota n. 25414 Reg. gen., n. 3941 Reg. part., presentazione n. 14 del 21.6.2013, sui beni
[...]
siti a SA, via Alpini, n. 5, assegnati a e contraddistinti al NCEU di detto Controparte_1
Comune al Foglio 6, mappali n. 2083/2 e n. 2100, nonché mappale n. 2083/1, limitatamente alla porzione alla stessa attribuita, con spese a carico di Controparte_2
pone a carico delle parti, nelle rispettive quote ereditarie, le spese sostenute dall'attrice per la divisione, come indicate in parte motiva, condannando le convenute a rimborsare a Parte_1
l'importo di 4.133 euro ciascuna;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico della attrice e delle convenute in ragione della rispettiva quota ereditaria (1/3); dichiara integralmente compensate tra le sorelle le spese relative al sub procedimento CP_1
cautelare, con conseguente rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. di _2 CP_1 condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice e della convenuta Controparte_2
delle spese di lite relative alla presente fase decisionale che vengono liquidate in Controparte_1
euro 2.127 per ciascuna parte, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
dichiara per il resto compensate le spese di lite tra le sorelle CP_1
condanna a rimborsare all le spese di lite, che Controparte_2 Controparte_3
si liquidano in euro 4.217 euro, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo per la trascrizione presso la competente
Conservatoria dei RR.II. ai sensi dell'art. 2646 c.c.
Così deciso in Bergamo, in data 6 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. AN Parte_1 C.F._1
VARINELLI, come da procura in atti;
ATTRICE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dagli avv. Bona Aronne Controparte_1 C.F._2
e Riccardo Vescia, come da procura in atti;
CONVENUTA nonché di
, c.f. , assistita e difesa in proprio e dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Francesco Fugazzola, come da procura in atti;
CONVENUTA con l'intervento di
, in persona del Responsabile Gestione del Controparte_3
Contenzioso Lombardia, assistita e difesa dall'avv. Anna Maria Taddeo, come da procura in atti;
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: divisione ereditaria;
CONCLUSIONI: per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
Parte_1
per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
Controparte_1
per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
Controparte_2 per : come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Controparte_3
telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Tribunale le sorelle AN e esponendo che, a seguito della successione Controparte_2 legittima della madre, deceduta l'8 gennaio 2016, sono divenute proprietarie per la quota di 1/3 ciascuna del seguente patrimonio mobiliare e immobiliare:
- immobile sito in SA (BG) Via Manzoni snc piano T e contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio 2 n. 1110 sub. 713;
- immobile sito in SA (BG) Via Manzoni snc piano S1 e contraddistinto al NCEU di detto
Comune al Foglio 2 n. 1110 sub. 52;
- immobile sito in SA (BG) Via Manzoni snc piano T e contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio 2 n. 1110 sub. 714;
- immobile sito in SA (BG) Via Alpini n. 5 piano 1 e contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio 6 n. 2083 sub. 2;
- immobile sito in SA (BG) Via Alpini n. 5 piano 2 e contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio 6 n. 2083 sub. 3;
- immobile sito in SA (BG) Via Alpini n. 5 piano T e contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio 6 n. 2083 sub. 1;
- immobile sito in SA (BG) Via Alpini n. 5 piano S1 e contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio 6 n. 2083 sub. 4;
- immobile sito in SA (BG) Via Alpini n. 5 piano int. e contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio 6 n. 2100;
- arredi, accessori, complementi, suppellettili, gioielli e quadri nonché ogni altro e qualsivoglia bene mobile di proprietà della de cuis ad oggi presenti presso il complesso immobiliare di Via Alpini.
Ha pertanto richiesto lo scioglimento della comunione e la divisione mediante attribuzione alle condividenti delle singole quote del compendio sopra descritto ovvero, in caso di indivisibilità degli immobili, mediante vendita all'asta, dando atto che le parti avevano già provveduto alla divisione del patrimonio residuo, composto da titoli e disponibilità liquide, nonché da un bene mobile registrato.
L'attrice ha lamentato inoltre l'occupazione illegittima dell'immobile sito in SA, via Alpini n. 5, da parte della convenuta e ha richiesto la condanna della stessa al pagamento di Controparte_1 un'indennità di occupazione pari a 570 euro mensili con decorrenza dalla data del decesso della de cuius e fino all'effettiva occupazione. Entrambe le convenute, regolarmente costituitesi in giudizio, hanno aderito alla domanda di scioglimento della comunione e di divisione del patrimonio relitto. Inoltre, si è Controparte_1 opposta alla domanda formulata nei propri confronti dall'attrice, contestando sia l'indicazione dell'area occupata, sia di avere impedito alle sorelle l'accesso agli immobili siti in SA, via Alpini
n. 5.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., il Giudice ha preliminarmente disposto la consulenza tecnica d'ufficio per procedere alla stima del valore dei beni oggetto del patrimonio relitto, nominando a tal fine il geom. , e riservando all'esito la decisione sulle altre istanze CP_4
istruttorie.
Prestato il giuramento di rito e accettato l'incarico conferitogli all'udienza del 20 novembre 2018, il c.t.u. ha provveduto al deposito dell'elaborato peritale in data 9 settembre 2019.
Alla successiva udienza del 31 gennaio 2020, su richiesta di tutte le parti, è stata disposta l'integrazione del quesito originariamente posto all'ausiliario del giudice, il quale ha depositato la propria relazione integrativa in data 11 novembre 2020.
In data 20 novembre 2020, la scrivente è subentrata nel ruolo del precedente giudice assegnatario dott. Marino Marongiu.
All'udienza dell'11 febbraio 2021, accertata l'esistenza del creditore ipotecario Equitalia Nord, ora
(evidenziata dal c.t.u. ma già risultante dal doc. 10 depositato Controparte_5
telematicamente da il 14 novembre 2017), l'attrice, su ordine del giudice, ha Parte_1
provveduto alla chiamata in causa del terzo che, regolarmente costituitosi in giudizio con comparsa del 10 giugno 2021, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di ipoteca e della legittimità della propria pretesa creditoria.
Con sentenza non definitiva n. 2150/2021, pubblicata il 23 novembre 2021, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di scioglimento della comunione e divisione del patrimonio mobiliare, avendo le parti provveduto al raggiungimento di un accordo sul punto (v. p. 3 relazione tecnica e all. 1, nonché verbale 13.7.2021), ed è stata rigettata la domanda di scioglimento della comunione dell'immobile sito in SA, via Alpini n. 5, in ragione delle difformità riscontrate in sede di c.t.u., dichiarando di conseguenza improcedibile la domanda avente ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di Controparte_1
occupazione relativa a tale immobile, riservata alla decisione definitiva la regolamentazione delle spese di lite, anche con riguardo al sub procedimento promosso in corso di causa dall'attrice ex art. 700 c.p.c. e deciso con ordinanza di rigetto del 14 settembre 2021.
La causa è dunque proseguita per la divisione parziale del compendio ereditario, ai sensi dell'art. 713
c.c., e precisamente dell'immobile sito in SA, via Manzoni, come richiesto dall'attrice. Avverso la decisione, l'attrice ha proposto appello, regolarmente comunicato mediante apposito avviso di impugnazione depositato telematicamente il 19 maggio 2022.
Verificata l'assenza di istanze di attribuzione da parte delle condividenti e l'indivisibilità dell'immobile, il Giudice ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria sul bene mediante vendita all'asta, delegando allo scopo il Notaio dott. mentre ha rigettato l'istanza di Per_1
sospensione della causa in carenza di una richiesta congiunta e non reputando sussistenti i presupposti dettati dall'art. 295 c.p.c.
La causa è stata poi sospesa a seguito dell'ordinanza assunta dalla Corte d'Appello di Brescia il 20 dicembre 2022.
La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 127/2024 del 31 gennaio 2024, ha dichiarato la divisibilità dell'immobile di via Alpini, essendosi verificata nelle more la condizione dell'azione, e ha deciso sulla domanda di indennità di occupazione.
Contro quest'ultimo capo, ha proposto ricorso in Cassazione. Controparte_1
Riassunta la causa, è stata fissata l'udienza del 24 ottobre 2024 per la prosecuzione del giudizio, durante la quale la difesa di ha domandato l'assegnazione a sé della porzione Controparte_1 dell'immobile sito in SA, via Alpini, nella quale ella risiede, con assegnazione dell'altra porzione a e di conseguenza l'assegnazione alla signora dell'immobile Controparte_2 Parte_1
sito in SA, via Manzoni, con i dovuti conguagli, e il difensore di ha a sua Controparte_2
volta domandato l'assegnazione indivisa alle convenute dell'immobile di via Alpini con riserva di dividere l'immobile tra loro e che l'immobile di via Manzoni sia assegnato a (v. Parte_1
verbale 24.10.24).
Con ordinanza del 13 novembre 2024, il Giudice ha revocato il provvedimento con cui era stata disposta la vendita del compendio immobiliare di via Manzoni e ha formulato una proposta conciliativa, tenuto conto delle istanze di assegnazione formulate dalle convenute.
All'udienza del 12 dicembre 2024, l'attrice ha aderito alla proposta, chiedendo il riparto di tutte le spese sostenute per la procedibilità della domanda, la difesa di ha chiesto una Controparte_1
sospensione di tre mesi, dando atto delle difficoltà emerse rispetto alla divisione delle parti in comune
(giardino e cortile), la difesa di ha revocato la propria istanza di assegnazione Controparte_2 congiunta a dell'immobile di via Alpini e le due convenute hanno chiesto Controparte_1
l'estrazione a sorte e sono state discusse ulteriori proposte conciliative: infine, l'attrice ha concluso accettando la proposta formulata dal Giudice e in caso di mancato accordo ha domandato l'assegnazione congiunta del compendio di via Alpini con la sorella che ha a sua Controparte_2
volta precisato in questi termini, mentre la signora ha dichiarato di accettare la Controparte_1 proposta del Giudice e si è rimessa alla decisione del Tribunale a fronte dell'istanza di attribuzione congiunta delle altre parti (v. verbale 12.12.2024).
Visto l'esito dell'udienza e valutate le diverse istanze formulate dalle parti, anche in relazione ai principi che devono orientare il Giudice nella divisione, è stata formulata una nuova proposta conciliativa (v. ordinanza 16.12.24), rispetto alla quale l'attrice ha chiesto in alternativa l'assegnazione del lotto C (come da proposta) o l'attribuzione in via congiunta a Controparte_2 dell'immobile di via Alpini, quest'ultima ha insistito su tale opzione e ha dichiarato la sua disponibilità anche all'assegnazione del bene di via Manzoni, pur con delle riserve legate alla conseguente attribuzione a (che comunque si è opposta) del bene di via Alpini con Parte_1
l'altra sorella, che ha invece affermato di approvare il progetto formulato dal Giudice (v. verbale
16.1.25).
Atteso il mancato raggiungimento di un accordo, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti conclusionali.
In premessa, vale la pena precisare che residuo oggetto della causa è la domanda di divisione dell'intero compendio immobiliare caduto in successione tra le sorelle a seguito CP_1
della morte della mamma (doc. 1, 2 attrice), per la quota di 1/3 ciascuna. Persona_2
Nel dettaglio, il patrimonio relitto si compone di due fabbricati, entrambi siti in SA e precisamente in via Alpini n. 5 e in via Manzoni, località “Fosio”.
Il primo è un complesso immobiliare edificato su tre piani collegati da una scala interna e visibile esternamente, così identificato al Catasto Fabbricati - sez. SA - fg 6: magazzino al PT (o seminterrato) mappale 2083/1 - cat C/2 - cl 1 - cons. 110 m² - rend. € 193,15
(planimetria catastale doc. 3 allegato c.t.u.); appartamento al primo piano (o rialzato) mappale 2083/2 - cat A/2 - cl 1 - cons. 6,5 vani - rend. €
318,91 (planimetria catastale doc. 4 allegato c.t.u.); appartamento al secondo piano (o primo) mappale 2083/3 - cat A/2 - cl 1 - cons. 6,5 vani - rend. €
318,91 (planimetria catastale doc. 5 allegato c.t.u.); autorimesse mappale 2083/4 - cat C/6 - cl 2 - cons. 30 m² - rend. € 55,78; mappale 2100 - cat C/6 - cl
2 - cons. 29 m² - rend. € 53,92 (planimetria catastale doc. 6, 7 allegati c.t.u.).
Secondo la descrizione svolta dal consulente del Tribunale, il compendio immobiliare in oggetto risulta così composto: al piano terra (o seminterrato) è ubicato un ampio locale, un tempo (così come riferito dalle condividenti) utilizzato come negozio ed attualmente utilizzato come locale di deposito ma dotato di
2 camini a legna (allegate fotografie n. 4, 5 e 6); nella parte retrostante ed interrata di tale locale, sono ubicati rispettivamente - da ovest a est - un locale lavanderia (allegata fotografia n. 7) il locale caldaia centralizzata (allegata fotografia n. 8) un altro locale lavanderia (allegata fotografia n. 8), un servizio (allegata fotografia n. 9), una cantina ed un locale (allegata fotografia n. 10) direttamente collegato con un vano - esterno al perimetro del fabbricato principale (allegata fotografia n. 11) - utilizzato come autorimessa;
adiacente a est di detto vano esiste un'altra autorimessa utilizzata anche come deposito materiali (allegata fotografia n. 12).
Esiste poi un'ulteriore autorimessa interrata ubicata in angolo sud-ovest del fabbricato principale per il ricovero di 2 autovetture (allegata fotografia n. 13). Esternamente il fabbricato è coerenziato da area scoperta, parte destinata a cortile e/o camminamenti e parte destinata a giardino pregevolmente piantumato (allegate fotografie n. 14, 15, 16 e 17). al primo piano (o rialzato) è ubicata una unità abitativa formata da 3 camere, 2 bagni, un soggiorno, una cucina e 3 terrazzi di pertinenza (allegate fotografie n. 18, 19, 20, 21 e 22). Le finiture, visibili anche sulle allegate fotografie, si possono riassumere come segue: pavimenti in vecchia ceramica (o materiale similare) nella cucina e nei bagni, piastrelle di marmo arabescato orobico nel soggiorno
e corridoi, parquet in legno nelle camere;
i serramenti sono in lega metallica leggera a vetro doppio con tapparelle in PVC;
il riscaldamento è centralizzato con termosifoni in ghisa.
L'ultimo piano, pure a destinazione residenziale, è stato suddiviso dalle due condividenti AN
e in due unità abitative: una formata da 1 camera, 1 bagno, un soggiorno e una Controparte_2
cucina (allegate fotografie n. 23, 24, 25 e 26) con 2 terrazzi di pertinenza e l'altra, formata da una cucina, una camera ed un bagno (allegate fotografie n. 18, 19, 20, 21 e 22) con 1 terrazzo di pertinenza. Le finiture, visibili sulle allegate fotografie, sono le stesse dell'unità abitativa al piano inferiore (relazione peritale, p. 7 e 8).
Il secondo compendio immobiliare in comunione comprende un appartamento ubicato al piano terra, formato da una zona giorno, due camere, un bagno, un portico e un giardino esclusivo, e un'autorimessa pertinenziale sita al piano interrato, in parte attrezzata a lavanderia, identificato nei registri catastali come segue:
Catasto Fabbricati - sez. GU - fg 2 appartamento al PT mapp.le 1110/713 - cat A/2 - cl 2 - cons. 4,5 vani - rend. € 267,27 (planimetria catastale doc. 8 allegato c.t.u.); una porzione del giardino di pertinenza dell'appartamento al mapp.le 1110/714 - area urbana di mq
12 (e precisamente una striscia a sud così come evidenziata sull'estratto di elaborato planimetrico allegato al doc n. 9 allegato c.t.u.); autorimessa al PI mapp.le 1110/52 - cat C/6 - cl 3 - cons. 32 m² - rend. € 69,41 (planimetria catastale doc. 10 allegato c.t.u.). Le difformità urbanistiche riscontrate in sede di perizia con riguardo alla proprietà di via Alpini sono state sanate o comunque rimosse e il bene è stato dichiarato divisibile dalla Corte d'Appello; nessuna difformità è emersa, invece, rispetto all'altra proprietà.
Così descritti i beni in comunione, il c.t.u. ha stimato il valore del compendio di via Alpini in 451.750 euro e il valore del compendio di via Manzoni in 182.680 euro, per un totale di 634.430 euro, corrispondente a 211.476,66 euro per ciascuna condividente (relazione peritale, p. 15).
Tenuto conto di tali valori e accertata la comoda divisibilità dei beni per la formazione di tre lotti, due siti nel fabbricato bifamiliare di via Alpini e l'altro, autonomo, comprensivo del fabbricato di via
Manzoni, è stato predisposto il progetto divisionale mediante la formazione dei seguenti lotti (doc.
12, 13 c.t.u.):
- il lotto A è costituito dalle seguenti porzioni immobiliari tutte interne al compendio ubicato in via Alpini: - porzione (di circa mq 92) di magazzino al PT facente parte del mapp. 2083/1; - ½ del locale caldaia al PT;
- unità residenziale al 1°P (mapp. 2083/2); - ½ del vano scale al PT e al 1°P; - autorimessa al PT (mapp. 2100); - porzione di area scoperta di circa 351 mq: per un valore complessivo di 221.375,00 euro, con conguaglio in esborso di 9.898,33 euro;
- il lotto B è costituito dalle seguenti porzioni immobiliari tutte interne al compendio ubicato in via Alpini: - porzione (di circa mq 81) di magazzino al PT facente parte del mapp. 2083/1; - ½ del locale caldaia al PT;
- unità residenziale al 2°P (mapp. 2083/3); - ½ del vano scale al PT e al 1°P; - intero vano scale al 2°P; - autorimessa al PT (mapp. 2083/1); - autorimessa al PT (mapp. 2083/4, erroneamente indicato in c.t.u. in 2082/4, come si evince dalle planimetrie catastali, v. doc.
3-6 allegati alla c.t.u.); - porzione di area scoperta di circa 143 mq: per un valore complessivo delle assegnazioni di 230.375,00 euro, con conguaglio in esborso di 18.898,33 euro;
- il lotto C è costituito dall'unità residenziale (con autorimessa e porzione di giardino esclusivi) ubicata in via Manzoni (località “Fosio” di SA) rispondenti ai numeri di mappa 1110/713,
1110/714 e 1110/52: valore complessivo delle assegnazioni 182.680,00 euro, con conguaglio a rimborso di 28.796,66 euro.
Per dare attuazione al suddetto progetto e, in particolare, alla formazione dei lotti A e B, il c.t.u. ha individuato i seguenti adempimenti: - esecuzione di una seconda porta nel vano caldaia (con le relative e necessarie modifiche all'impianto, che rimarrà centralizzato) per renderlo accessibile anche al lotto B;
- realizzazione (nel caso le assegnatarie dei lotti A e B lo ritenessero necessario) delle recinzioni di separazione delle separate aree scoperte;
- effettuazione di variazione catastale in aggiornamento delle planimetrie, anche in attuazione della divisione secondo il progetto divisionale.
- la chiusura dell'esistente porta nel locale lavanderia prospiciente il magazzino in assegnazione al lotto A e l'apertura di una porta di collegamento della lavanderia alla cantina (v. p. 18, 19, nonché doc. 12).
Devono essere invece escluse, perché già eseguite, le operazioni necessarie per la sanatoria e la demolizione della tettoia (non sanabile) presente sul retro del fabbricato.
Con la relazione suppletiva richiesta, il consulente ha calcolato i costi per la formazione e chiusura di porte al PT (compresi ripristini) in 2.223,44 euro e per l'eventuale esecuzione di recinzione delle aree scoperte in 1.272,43 euro (v. relazione suppletiva, p. 6).
Le osservazioni critiche espresse dalle parti al progetto divisionale predisposto hanno interessato principalmente la convenuta la quale ha contestato (per quanto qui rileva) Controparte_2
sostanzialmente i seguenti punti: - la mancata predisposizione di impianti autonomi tra il lotto A e il lotto B;
- la formazione di due porte che comporterebbe l'abbattimento di due muri e comprometterebbe irrimediabilmente gli impianti;
- il mancato accesso al vano scale di entrambe le porzioni di magazzino.
A fronte di tali contestazioni, il c.t.u. ha replicato osservando che: - le parti impiantistiche centralizzate non precludono la formazione di due lotti autonomi, in quanto i costi potranno essere ripartiti in base ai volumi riscaldati senza operare modifiche all'attuale impianto centralizzato (e senza promuovere nuove cause), come avviene nei condomini;
- l'“abbattimento di 2 muri” non è altro che la semplice formazione di 2 porte (per rendere autonome le due porzioni immobiliari che verranno a crearsi nell'eventuale attuazione del progetto divisionale) che comporterà il modesto e semplice spostamento di alcune tubazioni (operazione facilmente eseguibile da un idraulico senza eccessive spese) senza stravolgere la natura dell'impianto che rimarrà centralizzato con locale caldaia comune accessibile ad entrambe le due unità immobiliari grazie appunto alla formazione di
2 porte (lo si ribadisce, formazione di due porte, non abbattimento di muri); - non si comprende perché un locale a destinazione diversa da residenziale dovrebbe avere un collegamento con il vano scale che permette l'accesso alle unità abitative ai piani superiori, in ogni caso, dalla planimetria del piano terra del fabbricato in Via Alpini si può chiaramente notare come la porzione di magazzino che non ha collegamento diretto con il vano scale, presenta nondimeno un accesso molto ampio poco distante (v. relazione suppletiva, p.
9-13 relazione suppletiva).
Ritiene questo Giudice che le conclusioni cui è giunta la c.t.u. siano suffragate da rigorosi criteri tecnici ed argomentazioni ineccepibili e, pertanto, possano essere condivise e fatte proprie, anche con riferimento alle valutazioni espresse in risposta ai rilievi sollevati dai consulenti di parte e dalla convenuta esaustivamente esaminati e confutati (Cass. 21 novembre 2016, n. Controparte_2
23637). Per vero, il progetto redatto dal c.t.u. appare di semplice realizzazione, richiedendo l'esecuzione di opere non complesse né onerose (v. relazione suppletiva) ma favorendo, allo stesso tempo, la creazione di due unità immobiliari indipendenti nel fabbricato di via Alpini, così da giungere alla formazione di tre distinti lotti, senza la costituzione di ulteriori servitù tra il lotto A e il lotto B, com'è preferibile in sede di scioglimento della comunione, bensì mantenendo le sole servitù attive e passive già esistenti, con particolare riferimento alle parti impiantistiche.
Si condivide, infatti, la posizione assunta dal proprio consulente, secondo cui la presenza di impianti comuni non preclude la divisibilità degli immobili, trattandosi piuttosto di stabilire il criterio di ripartizione delle spese relative a tali impianti (in termini di consumo e/o di manutenzione) così come avviene normalmente nei fabbricati condominiali.
Non appare inoltre meritevole di accoglimento la soluzione proposta da in luogo Controparte_2
di quella prevista dal c.t.u., la quale appare la meno economica, determinando uno spreco di superficie del locale magazzino per destinarlo a corridoio, mentre la creazione di due porte, a fronte di lavori di agevole realizzazione, per come descritti dal c.t.u., consentiranno l'accesso autonomo delle due unità immobiliari al locale caldaia comune, senza creare servitù.
Da ultimo, non può aderirsi alla contestazione mossa in ordine al mancato accesso dal magazzino al vano scale di uno dei due lotti, apparendo pienamente esaustiva la risposta data dal perito in merito ad una possibilità di accesso molto ampia e poco distante (v. relazione suppletiva, p.
9-13 relazione suppletiva).
Può essere pertanto dichiarata l'esecutività del progetto divisionale predisposto dal c.t.u., ai sensi dell'art. 789 c.p.c., avendovi le parti sostanzialmente aderito, pur in assenza di un accordo sull'assegnazione dei lotti.
In merito, va osservato che, nel precisare le proprie conclusioni, l'attrice e la convenuta CP_1
hanno aderito alla proposta formulata dal Giudice con ordinanza del 16 dicembre 2024, con
[...] la quale è stata proposta l'assegnazione del lotto A a del lotto B a Controparte_1 _2
e del lotto C all'attrice, sebbene abbia rinnovato, soli fini della definizione
[...] Parte_1 della lite, la già manifestata disponibilità all'attribuzione congiunta con la coerede _2 dell'immobile di SA (Bg) Via Alpini n. 5 o anche dell'attribuzione del lotto A) alla attrice e del lotto B) alla predetta coerede;
ha invece domandato l'attribuzione del lotto B a sé Controparte_2
e del lotto A all'attrice e del lotto C alla sorella convenuta, in subordine ha chiesto l'attribuzione congiunta con l'attrice del compendio di via Alpini e in estremo subordine l'attribuzione del lotto C.
La mancata approvazione della soluzione divisionale proposta dalla scrivente è dunque dipesa dalla convenuta la quale se da un lato ha aderito alla previsione di assegnazione del Controparte_2 lotto B, richiesta in via principale, dall'altro si è opposta all'assegnazione dei due lotti di via Alpini
(A e B) a sé e all'altra convenuta.
A sostegno di quanto richiesto, ha così motivato le proprie ragioni: in primo luogo, Controparte_2
le parti che vedranno attribuiti i Lotti A e B dovranno inevitabilmente eseguire una serie di lavori ed opere e dovranno, in futuro, usare le parti rimaste comuni dell'immobile, nonché le relative pertinenze. E' quindi indispensabile che tra le predette parti vi siano buoni, anzi ottimi, rapporti;
rapporti comunque tali da consentire, a breve, di conferire concordemente gli incarichi ai soggetti che dovranno provvedere alla separazione fisica dei singoli lotti, nonché alla trasformazione/adeguamento degli impianti. Tali attività, come detto, dovranno essere condivise e concordate talché la scelta di attribuzione dei lotti dovrà preferire soluzioni che evitino nuove (già paventate) contestazioni e/o l'instaurazione di vertenze, finanche, giudiziali (…) In secondo luogo, la convenuta prima della morte della madre, aveva occupato due locali, oltre Controparte_1 servizi, al piano secondo dell'immobile di via Alpini e, solamente dopo il Gennaio 2016, quest'ultima ha preteso indebitamente di utilizzare, in via esclusiva, il piano primo fino a quel momento abitato dalla de cuius, gran parte (circa l'80%) del piano terra (che la madre utilizzava da decenni), oltre alle pertinenze e dei boxes (ove la madre custodiva l'autovettura). Tale indebito utilizzo esclusivo è stato da sempre contestato e non pare ammissibile che da una condotta illecita consegua una preferenza nell'assegnazione del bene occupato, e ciò a discapito di altri condividendi che hanno subito, loro malgrado, tale “prepotente” condotta. (…) In terzo luogo, si evidenzia che le sig.re
e hanno chiesto anche l'assegnazione congiunta dell'immobile di via Alpini. Se Pt_1 _2
sussistessero impedimenti, secondo il parere di codesto Ill.mo Tribunale, all'assegnazione dei lotti A
e B, come sopra richiesti in proprietà esclusiva rispettivamente a e , consta non vi Pt_1 _2 potrebbero essere ostacoli all'assegnazione congiunta dell'intero immobile di via Alpini alle predette. Ed infatti, di fronte all'istanza congiunta di due aspiranti assegnatari non ad un unico bene ma ad uno dei beni del compendio (divisibile in tre) a sua volta divisibile in due, torna applicabile
l'unico criterio indicato dalla legge ossia di preferire i due condividenti aventi diritto alla maggior quota o titolari di quota maggioritaria (2/3) (v. comparsa conclusionale . Controparte_2
Tenuto conto delle diverse istanze avanzate dalle parti e delle ragioni a queste sottese, si ritiene anzitutto di poter derogare al criterio dell'estrazione a sorte che, com'è noto, è dettato dall'art. 729
c.c. per l'assegnazione delle porzioni uguali ovvero nel caso di uguaglianza delle quote e questo a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali e contro ogni possibile favoritismo.
La giurisprudenza di legittimità è infatti pacifica nel ritenere che questa regola non abbia carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e pertanto possa essere derogata in base a valutazioni discrezionali, che possono riguardare non solo ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non
è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. 6 maggio
2021, n. 11857; Cass. 15 gennaio 2018, n. 726; Cass. 18 gennaio 2007, n. 1091).
In particolare, tra i criteri che possono indurre a preferire l'attribuzione di un lotto all'uno piuttosto che all'altro condividente, rientra senz'altro quale fattore soggettivo da tenere debitamente in considerazione l'esigenza abitativa (cfr. Cass. 18 gennaio 2007, n. 1091 che ha ritenuto legittima l'attribuzione dell'unità immobiliare ai condividenti che ivi abitavano, in deroga al criterio dell'estrazione a sorte;
nonché Cass. 12 febbraio 2013, n. 3461 che ha affermato la congruità della giustificazione assunta dalla Corte d'Appello in ordine alla soluzione adottata, volta a salvaguardare l'interesse del condividente a vedersi attribuire il lotto comprendente l'appartamento dal medesimo pacificamente occupato da molti anni con la propria famiglia).
L'interesse personale dell'assegnatario, privo di un'unità immobiliare da destinare a casa familiare, è stato riconosciuto prevalente anche rispetto all'assegnazione al titolare della quota maggiore, in deroga all'art. 720 c.c. (Cass. 25 settembre 2008, n. 24053; Trib. Massa 17 settembre 2014; Trib.
Brescia 18 marzo 2020).
Tenendo a mente questi principi, si osserva che, nel caso di specie, le sorelle AN e _2 occupano l'immobile di via Alpini, mentre l'attrice vive altrove.
[...]
Secondo quanto appurato dalla Corte d'Appello (benché con decisione sul punto non ancora definitiva), la convenuta già prima della morte della madre, abitava al II piano Controparte_1 dell'immobile di via Alpini, unitamente alla sua famiglia e ai figli, successivamente ha occupato anche il primo piano, posseduto in misura inferiore anche da In tal senso si Controparte_2
richiamano anche le risultanze della c.t.u. nella quale è stato osservato che Controparte_1
occupa con il marito, oltre all'autorimessa di cui al mappale n. 2100, una porzione dell'unità abitativa al 2° piano del fabbricato ubicato in Via Alpini;
il nucleo familiare della Sig.ra CP_1
oltre al marito, è tuttavia costituito anche dai 2 figli che occupano 2 camere (e
[...]
conseguentemente il bagno ed il disimpegno) dell'appartamento al 1° piano.
Ora, vale la pena precisare che la proposta di attribuire a il lotto A e a Controparte_1 _2 il lotto B, sebbene il primo comprenda l'appartamento del I piano, tenga conto delle
[...]
preferenze espresse dalle parti, considerato che, anche in sede di precisazione delle conclusioni, le due condividenti hanno chiesto l'assegnazione proprio dei lotti suddetti, risultando così pretestuose le deduzioni secondo cui un tale progetto divisionale rischierebbe di privilegiare la parte che ha occupato illegittimamente i locali in comunione.
Per vero, il contrasto rispetto alle diverse ipotesi divisionali non attiene all'assegnazione del lotto A
a e del lotto B a che lo ha espressamente richiesto in via Controparte_1 Controparte_2 principale, quanto all'attribuzione dei due lotti alle stesse in luogo dell'assegnazione alla sorella del lotto A che, lo si è già detto, abita altrove e non nutre dunque alcun interesse Parte_1
prevalente e da tutelare in concreto rispetto all'assegnazione di tale lotto o all'assegnazione congiunta con dei lotti A e B in luogo dell'altra sorella. Controparte_2
Le ragioni esposte da avverso l'ipotesi divisionale proposta con ordinanza del 16 Controparte_2
dicembre 2024 non appaiono infatti meritevoli di accoglimento.
In merito alle motivazioni espresse sull'indebito utilizzo esclusivo da parte di Controparte_1
del compendio immobiliare di via Alpini si è già detto.
Per il resto, si rileva come le doglianze espresse in relazione alla necessità che tra le parti alle quali verranno attribuiti i lotti A e B sussistano buoni, anzi ottimi, rapporti;
rapporti comunque tali da consentire, a breve, di conferire concordemente gli incarichi ai soggetti che dovranno provvedere alla separazione fisica dei singoli lotti, nonché alla trasformazione/adeguamento degli impianti (v. comparsa conclusionale attengono a valutazioni intime e soggettive che non Controparte_2
appaiono meritevoli di tutela nel presente giudizio divisionale, considerato che il progetto predisposto dal c.t.u. prevede già le modalità attraverso le quali dovrà procedersi alla formazione dei lotti e alla divisione delle parti comuni, al quale le assegnatarie – che, lo si ribadisce, hanno comunque formulato le proprie istanze in conformità al suddetto progetto – dovranno provvedere.
Da ultimo, non si ritiene di poter preferire all'assegnazione dei singoli lotti neppure la richiesta di attribuzione congiunta dell'immobile di via Alpini a e comunque avanzata _2 Parte_1
in via subordinata, in quanto, come precisato dalla Suprema Corte, il giudice ha il potere discrezionale di derogare dal criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata (Cass. 5 novembre 2015, n. 22663).
Ad ogni modo, appare assorbente rispetto ad ogni altra deduzione di parte il fatto che ciascun condividente possa chiedere l'attribuzione di un lotto, senza però interferire sull'assegnazione degli altri, non assumendo tale preferenza alcun fondamento giuridico.
In esecuzione del progetto divisionale predisposto dal c.t.u. (v. doc. 12, 13 allegati alla c.t.u.) e conformemente alla proposta formulata con ordinanza del 16 dicembre 2024, nonché alle richieste di attribuzione avanzate in via principale da ciascuna parte in relazione al lotto da attribuire alle stesse
(lotto A a lotto B a e lotto C a , deve essere Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
disposto lo scioglimento della comunione ereditaria tra le sorelle e la divisione dei beni CP_1 derivanti dall'eredità della madre mediante: Persona_2
• attribuzione a del lotto A, costituito dalle seguenti porzioni immobiliari Controparte_1
tutte interne al compendio ubicato in via Alpini: - porzione (di circa mq 92) di magazzino al PT facente parte del mapp. 2083/1;
- ½ del locale caldaia al PT;
- unità residenziale al 1°P (mapp. 2083/2);
- ½ del vano scale al PT e al 1°P;
- autorimessa al PT (mapp. 2100);
- porzione di area scoperta di circa 351 mq;
per un valore complessivo di 221.375,00 euro, con conguaglio in esborso in favore di
[...]
di 9.898,33 euro;
Parte_1
• attribuzione a del lotto B, costituito dalle seguenti porzioni immobiliari Controparte_2
tutte interne al compendio ubicato in via Alpini:
- porzione (di circa mq 81) di magazzino al PT facente parte del mapp. 2083/1;
- ½ del locale caldaia al PT;
- unità residenziale al 2°P (mapp. 2083/3);
- ½ del vano scale al PT e al 1°P;
- intero vano scale al 2°P;
- autorimessa al PT (mapp. 2083/1);
- autorimessa al PT (mapp. 2083/4);
- porzione di area scoperta di circa 143 mq;
per un valore complessivo delle assegnazioni di 230.375,00 euro, con conguaglio in esborso in favore di di 18.898,33 euro;
Parte_1
• attribuzione a del lotto C, costituito dall'unità residenziale (con autorimessa Parte_1
e porzione di giardino esclusivi) ubicata in via Manzoni (località “Fosio” di SA) rispondente ai numeri di mappa 1110/713, 1110/714 e 1110/52 per un valore complessivo delle assegnazioni di 182.680,00 euro, con conguaglio a rimborso di
28.796,66 euro posto a carico della convenuta nella misura di 9.898,33 euro e a Controparte_1
carico della convenuta nella misura di 18.898,33 euro. Controparte_2
Le spese necessarie per tutti gli adempimenti occorrenti alla formazione dei due lotti autonomi relativi alla proprietà di via Alpini, secondo il progetto formulato dal c.t.u. e reso esecutivo in questa sede
(doc. 12, 13 allegati alla c.t.u.), saranno a carico delle condividenti nella misura di 1/3 ciascuna, integrando un onere funzionale allo scioglimento della comunione.
Assunto ciò, va evidenziato che, con nota n. 25414 Reg. gen., n. 3941 Reg. part., presentazione n. 14 del 21.6.2013, è stata iscritta (per quanto qui rileva) sul compendio immobiliare di SA, via Alpini
n. 5, e precisamente sui mappali n. 2083/1, 2083/2, 2083/4 e 2100, ipoteca legale a carico di _2
in favore di ora (v. lettera ipoteca
[...] Controparte_6 Controparte_3 e iscrizione ipotecaria dep. dal creditore ipotecario), rispetto alla quale il creditore ipotecario ha chiesto che venga confermata l'iscrizione e dichiarata legittima la propria pretesa creditoria, mentre ha domandato l'assegnazione del bene libero da gravami con spese a carico di Controparte_1
Controparte_2
Come sopra indicato, gli immobili assegnati a sono individuati nei mappali 2083/3 Controparte_2
e 2083/4, nonché in una porzione e nell'autorimessa del mappale n. 2083/1, mentre sono stati assegnati a i mappali n. 2083/2 e 2100 e una porzione del mappale 2083/1. Controparte_1
Pertanto, essendo pacifica la legittimità della pretesa vantata dal creditore ipotecario, l'ipoteca iscritta nei confronti di ER CH permarrà sul mappale a lei assegnato in via esclusiva (mappale n.
2083/4) ovvero per la porzione alla stessa assegnata del mappale n. 2083/1, ai sensi dell'art. 2825, co.
1 c.c., mentre si trasferirà sul mappale n. 2083/3, alla stessa assegnato, ai sensi dell'art. 2825, co. 2
c.c., col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, purché l'ipoteca venga iscritta con indicazione di detto valore entro 90 giorni dalla trascrizione della divisione medesima.
L'ipoteca iscritta sui mappali assegnati alla condividente in via esclusiva Controparte_1
(mappale 2083/2 e mappale 2100) e per la porzione alla stessa attribuita dei beni di cui al mappale
2083/1 perderà invece efficacia, con conseguente ordine di cancellazione dell'ipoteca sugli stessi iscritta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione nei confronti di sulla quale Controparte_2
graveranno le relative spese.
Si dà atto che la presente sentenza di divisione dovrà essere trascritta ai sensi dell'art. 2646 c.c., senza necessità di ordine o autorizzazione del giudice.
Così deciso nel merito della controversia, si rileva come sul piano istruttorio risulti del tutto superflua l'integrazione del materiale probatorio in atti in relazione alle istanze di prova reiterate dall'attrice e da nelle proprie conclusioni, risultando gli elementi acquisiti sufficienti ad Controparte_2
addivenire ad una motivata decisione sulle questioni oggetto di causa.
Quanto alla seconda memoria di replica depositata dalla difesa di pare opportuno Controparte_1
precisare che, sebbene il diritto di difesa non sia frazionabile e si esaurisca nel primo deposito del medesimo atto (Trib. Latina, ord. 2.2.2009; Trib. Paola, ord. 22.4.2016; Trib. Bergamo, ord.
19.5.2020), le argomentazioni svolte dalla convenuta con la memoria successivamente depositata prescindono dalla decisione assunta da questo Tribunale alla luce degli elementi già in atti e ritualmente acquisiti.
Passando dunque alla liquidazione delle spese di lite, va osservato che l'attrice ha domandato la liquidazione delle spese giudiziali e di tutte le spese tecniche sostenute in corso di causa nell'interesse della comunione al fine di rendere procedibile la domanda. In particolare, si tratta di: - spese per la sanatoria e catastali, pari a 10.740,36 (v. doc. 27 allegati alla comparsa conclusionale di parte attrice dep. 6.10.21; - delle spese per la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, pari a 600 euro (v. doc. depositata con nota del 9.9.22); - delle spese per le pubblicazioni conseguenti alla delega conferita al Notaio per procedere alla vendita all'asta del bene di via Manzoni, pari a 821,02 euro (v. doc. depositata con nota dell'11.12.24), oltre a 237,90 euro di cui alla fattura depositata in giudizio il 5 dicembre 2023.
Gli esborsi sostenuti dall'attrice – invero non contestati – risultano regolarmente documentati e inerendo a spese della divisione, dalla stessa richiesta e alla quale anche le altre parti hanno aderito, dovranno essere posti a carico della massa.
Si ricorda, sul punto, che vertendo il giudizio in tema di scioglimento di comunione ereditaria e di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della divisione della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti. Solo con riferimento a quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistente alla divisione, possono trovare applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporne la compensazione (v. da ultimo anche Cass.
8.10.2013 n. 22903).
Per orientamento pacifico della Cassazione (cfr. anche Cass. 18 giugno 1986, n. 4080; Cass. 24 febbraio 1986, n. 1111; Cass. 14 ottobre 1978, n. 4621), infatti, le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o siano state cagionate da infondate contestazioni di taluno dei condividenti
(ad es. sul diritto allo scioglimento, sulla misura delle quote, sulla formazione delle porzioni, sulla comoda divisibilità del bene, ecc.), non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti ai quali esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune di tutti i condividenti (cfr. ad es. Cass. 12 marzo 1962,
n. 493).
Ancora, la Suprema Corte ha affermato che Nei giudizi per divisione, le spese di causa vanno poste
a carico della massa, quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
valgano al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa (Cass. 6 febbraio 2020, n. 2770).
Ne discende che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative. Il regime delle spese devia dalla regola ordinaria della soccombenza, in ragione dell'interesse comune alla divisione, in forza del quale ciascun comunista sarà tenuto a rimborsare, a chiunque abbia compiuto atti utili alla divisione, le relative spese, ma sempre in proporzione alla propria quota e soltanto entro tale limite.
Quanto alla posizione del condividente, valgono nei suoi confronti i principi generali sulla soccombenza solamente per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte.
In conformità ai criteri sopra esposti, questo Tribunale ritiene che debbano essere poste a carico della convenuta le spese sostenute dalle per la fase decisionale che ha portato Controparte_2 Pt_2
alla presente sentenza, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo in conformità del D.M. n.
55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia compreso nello scaglione da 52.001 a 260.000 euro secondo il valore dei lotti assegnati (v. Cass. 20 marzo 1999, n. 2605), applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe.
Si tenga conto, sul punto, che le spese relative alla presente fase decisionale sono infatti maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa (art. 91 c.p.c.), cui solo la convenuta _2
ha ritenuto di non aderire e in conformità alla quale si ritiene di definire la presente
[...]
controversia.
Sebbene entrambe le convenute abbiano modificato le proprie richieste iniziali di attribuzione congiunta del compendio di via Alpini, deve darsi atto, infatti, che ha infine Controparte_1
aderito alla proposta formulata da questo giudicante. La condotta processuale imputata alla parte dalle altre due sorelle non appare quindi tale da giustificare una condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, riferendosi principalmente al contegno assunto rispetto alla domanda di indennità di occupazione e considerata la sua adesione alla domanda di divisione e al progetto divisionale proposto in via conciliativa.
Né tantomeno le spese di lite potrebbero essere poste a carico dell'attrice, la quale ha sostenuto, anche nell'interesse delle altre parti, le spese necessarie per rendere procedibile la domanda e addivenire alla presente pronuncia.
Ne deriva che le spese di lite devono essere per il resto poste a carico della massa e integralmente compensate tra le sorelle CP_1
In virtù dei medesimi principi sopra esposti, non si ritiene di poter porre a carico dell'attrice le spese relative al procedimento cautelare promosso in corso di causa nei confronti delle convenute, le quali vengono integralmente compensate, essendo il giudizio diretto ad ottenere un provvedimento che consentisse la regolarizzazione delle difformità riscontrate in sede di c.t.u. e, dunque, la commerciabilità dei beni, tenuto altresì conto della complessità e peculiarità della questione trattata.
Ne consegue il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata in quel giudizio da Controparte_2
Appare infine equo ripartire pro quota tra le eredi, in solido tra loro, come già liquidate in corso di causa, le spese di c.t.u., poiché attuate in funzione di un progetto di divisione di interesse comune.
Le spese sostenute in via esclusiva dall'attrice nell'interesse della comunione, quantificabili in
12.339,28 euro, andranno ripartite tra le parti nella misura delle rispettive quote di proprietà (1/3) e le convenute dovranno dunque provvedere al rimborso in favore della sorella Parte_1 dell'importo di 4.133,09 euro, arrotondato a 4.133 euro ciascuna.
Da ultimo, occorre procedere alla liquidazione delle spese di lite sostenute dal creditore iscritto chiamato in causa che, in deroga al principio del comune interesse dei condividenti (cfr. Trib. Vicenza
5 luglio 2021, n. 1384), devono essere poste a carico della sola quale debitrice, e Controparte_2
calcolate nella misura indicata in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione da 52.001 a 260.000 euro secondo il valore dei lotti assegnati, v. Cass. 20 marzo 1999, n. 2605) e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale, considerato che l'intervento in causa si è svolto dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, con la quale si è esaurita la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone: dichiara lo scioglimento della comunione tra e Parte_1 Controparte_2 CP_1
sul patrimonio immobiliare relitto della madre come descritto nella parte
[...] Persona_2
motiva e provvede alla divisione dell'asse secondo il progetto elaborato dal c.t.u., come risultante dagli allegati prospetti (doc. 12, 13 allegati alla c.t.u.), da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, attribuendo a:
• il lotto A, costituito dalle seguenti porzioni immobiliari tutte interne al Controparte_1
compendio ubicato in SA, via Alpini, n. 5, contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio
6:
- porzione (di circa mq 92) di magazzino al PT facente parte del mapp. 2083/1;
- ½ del locale caldaia al PT;
- unità residenziale al 1°P (mapp. 2083/2);
- ½ del vano scale al PT e al 1°P;
- autorimessa al PT (mapp. 2100);
- porzione di area scoperta di circa 351 mq;
per un valore complessivo di 221.375,00 euro, con conguaglio in esborso in favore di
[...]
di 9.898,33 euro;
Parte_1
• il lotto B, costituito dalle seguenti porzioni immobiliari tutte interne al Controparte_2
compendio ubicato in SA, via Alpini, n. 5, contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio
6:
- porzione (di circa mq 81) di magazzino al PT facente parte del mapp. 2083/1;
- ½ del locale caldaia al PT;
- unità residenziale al 2°P (mapp. 2083/3);
- ½ del vano scale al PT e al 1°P;
- intero vano scale al 2°P;
- autorimessa al PT (mapp. 2083/1);
- autorimessa al PT (mapp. 2083/4);
- porzione di area scoperta di circa 143 mq;
per un valore complessivo delle assegnazioni di 230.375,00 euro, con conguaglio in esborso in favore di di 18.898,33 euro;
Parte_1
• il lotto C, costituito dall'unità residenziale (con autorimessa e porzione di Parte_1
giardino esclusivi) ubicata in SA, via Manzoni (località “Fosio” di SA) rispondenti ai numeri di mappa 1110/713, 1110/714 e 1110/52 per un valore complessivo delle assegnazioni di 182.680,00 euro, con conguaglio a rimborso di
28.796,66 euro che viene posto a carico della convenuta nella misura di 9.898,33 Controparte_1
euro e a carico della convenuta nella misura di 18.898,33 euro;
Controparte_2
dispone che le spese necessarie per tutti gli adempimenti occorrenti alla formazione dei due lotti autonomi relativi alla proprietà di via Alpini, secondo il progetto formulato dal c.t.u. (doc. 12, 13 allegati alla c.t.u.), saranno a carico delle condividenti nella misura di 1/3 ciascuna;
dà atto della produzione degli effetti di cui all'art. 2825, co. 1 e 2 c.c., sull'ipoteca iscritta dall con nota n. 25414 Reg. gen., n. 3941 Reg. part., presentazione Controparte_3
n. 14 del 21.6.2013, nei confronti di che permarrà sui beni o la porzione dei beni Controparte_2
siti a SA, via Alpini, n. 5, alla stessa assegnati e contraddistinti al NCEU di detto Comune al
Foglio 6, mappali n. 2083/1 limitatamente alla porzione alla stessa assegnata, e n. 2083/4, mentre verrà trasferita sul bene sito a SA, via Alpini, n. 5, alla stessa assegnato e contraddistinto al NCEU di detto Comune al Foglio 6, mappale 2083/3, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene precedentemente ipotecato, purché sia nuovamente iscritta entro 90 giorni dalla trascrizione della divisione medesima;
ordina la cancellazione dell'ipoteca iscritta da a carico di Controparte_3 _2
con nota n. 25414 Reg. gen., n. 3941 Reg. part., presentazione n. 14 del 21.6.2013, sui beni
[...]
siti a SA, via Alpini, n. 5, assegnati a e contraddistinti al NCEU di detto Controparte_1
Comune al Foglio 6, mappali n. 2083/2 e n. 2100, nonché mappale n. 2083/1, limitatamente alla porzione alla stessa attribuita, con spese a carico di Controparte_2
pone a carico delle parti, nelle rispettive quote ereditarie, le spese sostenute dall'attrice per la divisione, come indicate in parte motiva, condannando le convenute a rimborsare a Parte_1
l'importo di 4.133 euro ciascuna;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico della attrice e delle convenute in ragione della rispettiva quota ereditaria (1/3); dichiara integralmente compensate tra le sorelle le spese relative al sub procedimento CP_1
cautelare, con conseguente rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. di _2 CP_1 condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice e della convenuta Controparte_2
delle spese di lite relative alla presente fase decisionale che vengono liquidate in Controparte_1
euro 2.127 per ciascuna parte, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
dichiara per il resto compensate le spese di lite tra le sorelle CP_1
condanna a rimborsare all le spese di lite, che Controparte_2 Controparte_3
si liquidano in euro 4.217 euro, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo per la trascrizione presso la competente
Conservatoria dei RR.II. ai sensi dell'art. 2646 c.c.
Così deciso in Bergamo, in data 6 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo