CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2945/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16450/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250058361833000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2853/2026 depositato il
15/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' AD e la ON CA al fine di impugnare la cartella di pagamento n.
07120250058361833000 per un totale complessivo pari ad Euro 74,51 == relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica regionale anno 2019.
Il ricorrente eccepisce l' omessa notifica di ogni atto prodromico, oltre che l' intervenuta prescrizione triennale
Conclude per l' accoglimento del ricorso con vittoria di spese in favore dell' avv. Difensore_1
costituisce l' AD che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che legittimata a controdedurre in merito all' eccezione del difetto di notifica dell' atto prodromico è unicamente l' Ente Creditore Regione Campania
La Regione Campania, ritualmente convenuta, non si è costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
L' Ente Creditore, benchè ritualmente convenuto in giudizio non si è costituito.
L' omessa esibizione della prova della notifica dell' atto prodromico alla cartella, comporta l' accoglimento delle richieste di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16450/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250058361833000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2853/2026 depositato il
15/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' AD e la ON CA al fine di impugnare la cartella di pagamento n.
07120250058361833000 per un totale complessivo pari ad Euro 74,51 == relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica regionale anno 2019.
Il ricorrente eccepisce l' omessa notifica di ogni atto prodromico, oltre che l' intervenuta prescrizione triennale
Conclude per l' accoglimento del ricorso con vittoria di spese in favore dell' avv. Difensore_1
costituisce l' AD che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che legittimata a controdedurre in merito all' eccezione del difetto di notifica dell' atto prodromico è unicamente l' Ente Creditore Regione Campania
La Regione Campania, ritualmente convenuta, non si è costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
L' Ente Creditore, benchè ritualmente convenuto in giudizio non si è costituito.
L' omessa esibizione della prova della notifica dell' atto prodromico alla cartella, comporta l' accoglimento delle richieste di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e compensa le spese