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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/07/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3519/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3519/2018 assegnata in decisione all'udienza del
18.3.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Manduca Parte_1 C.F._1
Vincenzo, elettivamente domiciliato in Via Petrarca N. 21 71016 San Severo presso il difensore avv. Manduca Vincenzo
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Valente Muscatiello Controparte_1 P.IVA_1
Giuliano, elettivamente domiciliato in Via Campanile N. 39 Manfredonia presso il difensore avv.
Valente Muscatiello Giuliano
nonché contro
(C.F. , Controparte_2 C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
nonché chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei
[...] Controparte_1 danni subiti il giorno 19.12.2008 in conseguenza del sinistro occorso sulla SS 16 con direzione
San Severo-Termoli, mentre viaggiava, in qualità di terzo trasportato a bordo del veicolo di proprietà del . CP_2
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che:
- il giorno 19.12.08, alle ore 21.45 ca, nel mentre viaggiava quale terzo trasportato sulla
Fiat Punto tg. BF 565XN, condotta dal , nel percorrere la SS 16 con Controparte_2 direzione San Severo – Termoli, in agro di Lesina, al km 621+800, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale, cagionato dal che investiva tale il quale CP_2 Persona_1 finiva sul parabrezza dell'autovettura, rompendolo e causandogli gravi lesioni personali;
- egli, a seguito del sinistro, aveva riportato un trauma facciale con frattura della piramide nasale, la rottura dei denti e sfregi permanenti, come da documentazione medica;
- il veicolo sul quale viaggiava quale terzo trasportato era assicurato con Controparte_3
(già ) che, invitatolo a visita medica presso il proprio fiduciario, a Controparte_4 riconoscimento della completa responsabilità del , aveva offerto l'importo CP_2 risarcitorio di euro 29.200,00 comprensive di spese di patrocinio, somma che era stata trattenuta in acconto sulla maggiore somma dovuta;
- ogni tentativo di definire transattivamente la controversia era risultato vano;
ha concluso chiedendo: “Accertare che il sinistro verificatosi in data 19.12.08 in cui è Pt_1 rimasto coinvolto l'istante è avvenuto per responsabilità esclusiva del conducente , sig. CP_2
” e per l'effetto, condannare la già e il sig.
[...] Controparte_5 Controparte_4
, al pagamento in solido tra di loro , della somma di euro 5.200,00 quale Controparte_2 differenza , per le lesioni riportate dall'istante ivi comprese ITT ITP IP , danni morali tutti e spese mediche , o a quella maggiore o minor somma che in corso di causa si determinerà, interessi e svalutazione monetaria nei limiti della competenza del Giudice di Pace adito.
Condannare la convenuta al pagamento delle spese tutte di giudizio”.
Il procedimento è stato iscritto al n. 84/2016 RG ed assegnato alla cognizione del GdP di San
Severo.
All'udienza del 09.11.2016 si è costituita la contestando la domanda attorea, ritenendo CP_1 la somma corrisposta satisfattiva di ogni pretesa.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e c.t.u. medica sulla persona del pagina 2 di 7 , non essendo contestato l'an della pretesa risarcitoria azionata. Pt_1
Ammessa ed espletata la ctu medica, la causa veniva riservata per ordinanza ex art 185 bis cpc.
La proposta transattiva formulata è stata rifiutata dall'attore e la causa, in data 10.11.2017, è stata riservata per la decisone.
All'esito, con sentenza n. 5/2018, depositata in cancelleria il 16.01.2018, il GdP di San Severo ha disposto: “rigetta la domanda e per l'effetto ritiene satisfattiva di ogni pretesa la somma offerta dalla in via stragiudiziale e trattenuta in acconto dall'attore . Condanna l'attore Controparte_1 alla refusione delle spese competenze di causa sostenute dalla che liquida in Controparte_1 euro 700,00 oltre IVA e cap e rimborso forfettario come per legge. Pone definitivamente a carico dell‟attore soccombente le spese di CTU così come liquidate in decreto”.
Avverso tale sentenza ha proposto gravame con atto di appello notificato concludendo: Pt_1
“voglia l‟On.le Tribunale Adito in accoglimento del presente Appello ed in riforma dell'impugnata sentenza , accogliere la domanda avanzata in primo grado dall'appellante e per
l'effetto , condannare i convenuti in solido tra di loro al risarcimento in favore dell'appellante alla somma di euro 6.266,25 o ad altra somma ritenuta di giustizia a titolo di differenza per le lesioni riportate dal sig. così come determinate dalla CTU medica del primo Parte_1 giudizio ovvero per 15 gg ITP AL 75% pari ad euro 1.102,50 , 15 gg ITP al 50% pari ad euro
735,00 e 15 gg itp al 25% pari ad euro 367,50 e 10 % IP pari ad euro 21.928,00 , aumentate del
25% per i danni morali e/o per la C.D. personalizzazione del danno nonché spese mediche di euro 5.300,00 per un totale di euro 35.466,25 da detrarre la somma di euro 29.200,00 liquidate stragiudizialmente , oltre spese di CTU , interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro .
1- Con il favore delle spese e delle competenze dei due gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Si è costituita in appello chiedendo: “rigettare il proposto Controparte_6 gravame avverso la sentenza n. 5/2018 del Giudice di Pace di San Severo e, per l'effetto, confermandone le statuizioni;
in via subordinata, ridurre le avverse richieste entro i limiti del dovuto e provato rigettandole per il resto;
con vittoria di spese tutte ed accessori di giudizio del doppio grado, come per legge”
All'esito della udienza di comparizione delle parti, lo scrivente Giudice ha disposto l'acquisizione agli atti di causa del fascicolo del primo grado di giudizio.
Precisate le conclusioni, dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***** pagina 3 di 7 1. In via preliminare deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
2. Tanto premesso, , odierno appellante, ha notificato all' atto di Parte_1 Controparte_1 appello avverso la sentenza n. 5/2018, introducendo giudizio di gravame sulla scorta del seguente motivo di appello:
- falsa applicazione delle norme di diritto nonché carenza della motivazione a fondamento del rigetto della domanda attorea.
Con il motivo di appello proposto ha contestato la sentenza appellata nella parte in cui ha Pt_1 disposto: “Passando alla liquidazione dei danni fisici va osservato che la CTU medica esperita ha appurato il nesso causale tra le lesioni e il sinistro riconoscendo quale conseguenza del trauma facciale con frattura della piramide nasale , rottura dei denti e sfregi permanenti nonché distorsivo cervicale , una malattia di 45 giorni di cui 15 di ITP al 75% 15 gg di ITP al 50% e 15 di ITP al 25% con postumi invalidanti nella percentuale del 8 -9 % detto danno potrà essere liquidato in un ammontare complessivo di euro 22.841,00 di cui 527,40 per 15 gg di ITP al 75% , euro 351,60 per 15 gg di ITP al 50% ed euro 175,80 per 15 gg al 25% ; euro 12.977,99 per i nove punti di invalidità ed euro 3.508,20 per un danno morale pari al 25% nonché euro 5.300,00 per le spese mediche riconosciute. La proposta ex art. 185 bis effettuata da questo giudice, in corso di causa prevedeva l'abbandono del giudizio con compensazione delle spese, poichè quanto ricevuto in sede stragiudiziale dall'attore era di gran lunga superiore a quanto determinato e individuato dal CTU e successivamente liquidato da questo giudice, non avendo trovato applicazione e condivisione medica, le eccezioni esperite alla valutazione medico legale effettuata dal consulente tecnico dott. Le spese di causa seguono la soccombenza e Persona_2 vengono liquidate come da dispositivo”
L'appellante ha motivato la propria unica censura sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe trascurato le conclusioni redatte dal CTU a seguito delle note critiche alla bozza peritale, nelle quali il dott. ricalcolava il danno biologico nella misura del 9 -10 %. Persona_3
Dal canto suo, l'appellata compagnia ha dedotto la correttezza della decisione del Giudice di Pace il quale, recependo le conclusioni rassegnate dal CTU anche a seguito delle note critiche alla bozza peritale, si era mantenuto nei limiti del minimo percentuale 9% quantificato dallo stesso
CTU.
3. Dato atto delle rispettive posizioni delle parti deve rilevarsi che la questione oggetto della pagina 4 di 7 presente controversia concerne la legittimità della valutazione discrezionale degli esiti della c.t.u. operata dal Giudice di primo grado, il quale, aderendo alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., a seguito delle osservazioni alla bozza avanzate dalla parte attrice aveva ricalcolato la percentuale del danno tra il 9 e il 10% in luogo dell'8-9% in precedenza indicata.
Sul punto appare oltremodo opportuno premettere che nella sentenza impugnata il GdP, con motivazione coerente ed esauriente, ha argomentato le ragioni che lo hanno indotto alla determinazione assunta.
In particolare, il Giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente, ha precisato che la proposta ex art. 185 bis effettuata in corso di causa, aveva previsto l'abbandono del giudizio con compensazione delle spese, perché quanto ricevuto in sede stragiudiziale dall'attore, € 29.000, costituiva importo superiore a quanto determinato dal CTU all'esito della perizia, “non avendo trovato applicazione e condivisione medica, le eccezioni esperite alla valutazione medico legale effettuata dal consulente dott. . Persona_2
Invero tale motivazione appare del tutto condivisibile e corretta rilevato che in risposta le osservazioni il c.t.u. ha scritto “le osservazioni dell'avvocato Manduca appaiono prive di fondamento medico-legale (…) si ribadisce che il danno estetico sia da tempo ricompreso nel danno biologico (…) per quanto riguarda le valutazioni delle singole menomazioni valori tabellari correttamente indicati, esprimono valori minimi e massimi entro i quali mi sono attenuto in relazione all'effettiva entità dei postumi rilevati;
per quanto riguarda il piano terapeutico di natura odontoiatrica, si ribadiscono le valutazioni espresse. Ciò premesso si confermano le valutazioni e considerazioni già espresse nella bozza di relazione ricalcolando al
9-10% il danno biologico residuo”.
Tuttavia, il c.t.u. pur riconfermando la totalità degli esiti della bozza di perizia e definendo le osservazioni della parte attrice “prive di fondamento medico-legale” ha ricalcolato la percentuale nel 9-10%. Verosimilmente, tale incongruenza ha indotto il GdP con la motivazione sopra espressa, che si condivide, a stabilire la percentuale di risarcibilità del danno nella misura del 9%, nel range di risarcibilità già determinato dal c.t.u.
Tale decisione, oltreché legittima, appare oltremodo corretta se rapportata alle specificità del caso di cui si è detto.
Peraltro, il GdP ha motivato dettagliatamente la propria determinazione, in adesione agli esiti della c.t.u., onere non richiesto, considerando che, consolidata giurisprudenza di legittimità, ha affermato a più riprese che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, pagina 5 di 7 esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Civ. Sez. I, Ord. n. 33742 del 16.11.2022).
Per le ragioni sopraesposte l'appello interposto deve essere rigettato con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
6. Le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza e devono porsi in capo a . Parte_1
6.1 Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 conferma la sentenza n. a n.5/2018 del Giudice di Pace di San Severo a definizione del giudizio
R.G. 84/2016;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Parte_1 favore della che liquida in € 1.701 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali Controparte_1 come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 09.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3519/2018 assegnata in decisione all'udienza del
18.3.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Manduca Parte_1 C.F._1
Vincenzo, elettivamente domiciliato in Via Petrarca N. 21 71016 San Severo presso il difensore avv. Manduca Vincenzo
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Valente Muscatiello Controparte_1 P.IVA_1
Giuliano, elettivamente domiciliato in Via Campanile N. 39 Manfredonia presso il difensore avv.
Valente Muscatiello Giuliano
nonché contro
(C.F. , Controparte_2 C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
nonché chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei
[...] Controparte_1 danni subiti il giorno 19.12.2008 in conseguenza del sinistro occorso sulla SS 16 con direzione
San Severo-Termoli, mentre viaggiava, in qualità di terzo trasportato a bordo del veicolo di proprietà del . CP_2
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che:
- il giorno 19.12.08, alle ore 21.45 ca, nel mentre viaggiava quale terzo trasportato sulla
Fiat Punto tg. BF 565XN, condotta dal , nel percorrere la SS 16 con Controparte_2 direzione San Severo – Termoli, in agro di Lesina, al km 621+800, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale, cagionato dal che investiva tale il quale CP_2 Persona_1 finiva sul parabrezza dell'autovettura, rompendolo e causandogli gravi lesioni personali;
- egli, a seguito del sinistro, aveva riportato un trauma facciale con frattura della piramide nasale, la rottura dei denti e sfregi permanenti, come da documentazione medica;
- il veicolo sul quale viaggiava quale terzo trasportato era assicurato con Controparte_3
(già ) che, invitatolo a visita medica presso il proprio fiduciario, a Controparte_4 riconoscimento della completa responsabilità del , aveva offerto l'importo CP_2 risarcitorio di euro 29.200,00 comprensive di spese di patrocinio, somma che era stata trattenuta in acconto sulla maggiore somma dovuta;
- ogni tentativo di definire transattivamente la controversia era risultato vano;
ha concluso chiedendo: “Accertare che il sinistro verificatosi in data 19.12.08 in cui è Pt_1 rimasto coinvolto l'istante è avvenuto per responsabilità esclusiva del conducente , sig. CP_2
” e per l'effetto, condannare la già e il sig.
[...] Controparte_5 Controparte_4
, al pagamento in solido tra di loro , della somma di euro 5.200,00 quale Controparte_2 differenza , per le lesioni riportate dall'istante ivi comprese ITT ITP IP , danni morali tutti e spese mediche , o a quella maggiore o minor somma che in corso di causa si determinerà, interessi e svalutazione monetaria nei limiti della competenza del Giudice di Pace adito.
Condannare la convenuta al pagamento delle spese tutte di giudizio”.
Il procedimento è stato iscritto al n. 84/2016 RG ed assegnato alla cognizione del GdP di San
Severo.
All'udienza del 09.11.2016 si è costituita la contestando la domanda attorea, ritenendo CP_1 la somma corrisposta satisfattiva di ogni pretesa.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e c.t.u. medica sulla persona del pagina 2 di 7 , non essendo contestato l'an della pretesa risarcitoria azionata. Pt_1
Ammessa ed espletata la ctu medica, la causa veniva riservata per ordinanza ex art 185 bis cpc.
La proposta transattiva formulata è stata rifiutata dall'attore e la causa, in data 10.11.2017, è stata riservata per la decisone.
All'esito, con sentenza n. 5/2018, depositata in cancelleria il 16.01.2018, il GdP di San Severo ha disposto: “rigetta la domanda e per l'effetto ritiene satisfattiva di ogni pretesa la somma offerta dalla in via stragiudiziale e trattenuta in acconto dall'attore . Condanna l'attore Controparte_1 alla refusione delle spese competenze di causa sostenute dalla che liquida in Controparte_1 euro 700,00 oltre IVA e cap e rimborso forfettario come per legge. Pone definitivamente a carico dell‟attore soccombente le spese di CTU così come liquidate in decreto”.
Avverso tale sentenza ha proposto gravame con atto di appello notificato concludendo: Pt_1
“voglia l‟On.le Tribunale Adito in accoglimento del presente Appello ed in riforma dell'impugnata sentenza , accogliere la domanda avanzata in primo grado dall'appellante e per
l'effetto , condannare i convenuti in solido tra di loro al risarcimento in favore dell'appellante alla somma di euro 6.266,25 o ad altra somma ritenuta di giustizia a titolo di differenza per le lesioni riportate dal sig. così come determinate dalla CTU medica del primo Parte_1 giudizio ovvero per 15 gg ITP AL 75% pari ad euro 1.102,50 , 15 gg ITP al 50% pari ad euro
735,00 e 15 gg itp al 25% pari ad euro 367,50 e 10 % IP pari ad euro 21.928,00 , aumentate del
25% per i danni morali e/o per la C.D. personalizzazione del danno nonché spese mediche di euro 5.300,00 per un totale di euro 35.466,25 da detrarre la somma di euro 29.200,00 liquidate stragiudizialmente , oltre spese di CTU , interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro .
1- Con il favore delle spese e delle competenze dei due gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Si è costituita in appello chiedendo: “rigettare il proposto Controparte_6 gravame avverso la sentenza n. 5/2018 del Giudice di Pace di San Severo e, per l'effetto, confermandone le statuizioni;
in via subordinata, ridurre le avverse richieste entro i limiti del dovuto e provato rigettandole per il resto;
con vittoria di spese tutte ed accessori di giudizio del doppio grado, come per legge”
All'esito della udienza di comparizione delle parti, lo scrivente Giudice ha disposto l'acquisizione agli atti di causa del fascicolo del primo grado di giudizio.
Precisate le conclusioni, dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***** pagina 3 di 7 1. In via preliminare deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
2. Tanto premesso, , odierno appellante, ha notificato all' atto di Parte_1 Controparte_1 appello avverso la sentenza n. 5/2018, introducendo giudizio di gravame sulla scorta del seguente motivo di appello:
- falsa applicazione delle norme di diritto nonché carenza della motivazione a fondamento del rigetto della domanda attorea.
Con il motivo di appello proposto ha contestato la sentenza appellata nella parte in cui ha Pt_1 disposto: “Passando alla liquidazione dei danni fisici va osservato che la CTU medica esperita ha appurato il nesso causale tra le lesioni e il sinistro riconoscendo quale conseguenza del trauma facciale con frattura della piramide nasale , rottura dei denti e sfregi permanenti nonché distorsivo cervicale , una malattia di 45 giorni di cui 15 di ITP al 75% 15 gg di ITP al 50% e 15 di ITP al 25% con postumi invalidanti nella percentuale del 8 -9 % detto danno potrà essere liquidato in un ammontare complessivo di euro 22.841,00 di cui 527,40 per 15 gg di ITP al 75% , euro 351,60 per 15 gg di ITP al 50% ed euro 175,80 per 15 gg al 25% ; euro 12.977,99 per i nove punti di invalidità ed euro 3.508,20 per un danno morale pari al 25% nonché euro 5.300,00 per le spese mediche riconosciute. La proposta ex art. 185 bis effettuata da questo giudice, in corso di causa prevedeva l'abbandono del giudizio con compensazione delle spese, poichè quanto ricevuto in sede stragiudiziale dall'attore era di gran lunga superiore a quanto determinato e individuato dal CTU e successivamente liquidato da questo giudice, non avendo trovato applicazione e condivisione medica, le eccezioni esperite alla valutazione medico legale effettuata dal consulente tecnico dott. Le spese di causa seguono la soccombenza e Persona_2 vengono liquidate come da dispositivo”
L'appellante ha motivato la propria unica censura sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe trascurato le conclusioni redatte dal CTU a seguito delle note critiche alla bozza peritale, nelle quali il dott. ricalcolava il danno biologico nella misura del 9 -10 %. Persona_3
Dal canto suo, l'appellata compagnia ha dedotto la correttezza della decisione del Giudice di Pace il quale, recependo le conclusioni rassegnate dal CTU anche a seguito delle note critiche alla bozza peritale, si era mantenuto nei limiti del minimo percentuale 9% quantificato dallo stesso
CTU.
3. Dato atto delle rispettive posizioni delle parti deve rilevarsi che la questione oggetto della pagina 4 di 7 presente controversia concerne la legittimità della valutazione discrezionale degli esiti della c.t.u. operata dal Giudice di primo grado, il quale, aderendo alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., a seguito delle osservazioni alla bozza avanzate dalla parte attrice aveva ricalcolato la percentuale del danno tra il 9 e il 10% in luogo dell'8-9% in precedenza indicata.
Sul punto appare oltremodo opportuno premettere che nella sentenza impugnata il GdP, con motivazione coerente ed esauriente, ha argomentato le ragioni che lo hanno indotto alla determinazione assunta.
In particolare, il Giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente, ha precisato che la proposta ex art. 185 bis effettuata in corso di causa, aveva previsto l'abbandono del giudizio con compensazione delle spese, perché quanto ricevuto in sede stragiudiziale dall'attore, € 29.000, costituiva importo superiore a quanto determinato dal CTU all'esito della perizia, “non avendo trovato applicazione e condivisione medica, le eccezioni esperite alla valutazione medico legale effettuata dal consulente dott. . Persona_2
Invero tale motivazione appare del tutto condivisibile e corretta rilevato che in risposta le osservazioni il c.t.u. ha scritto “le osservazioni dell'avvocato Manduca appaiono prive di fondamento medico-legale (…) si ribadisce che il danno estetico sia da tempo ricompreso nel danno biologico (…) per quanto riguarda le valutazioni delle singole menomazioni valori tabellari correttamente indicati, esprimono valori minimi e massimi entro i quali mi sono attenuto in relazione all'effettiva entità dei postumi rilevati;
per quanto riguarda il piano terapeutico di natura odontoiatrica, si ribadiscono le valutazioni espresse. Ciò premesso si confermano le valutazioni e considerazioni già espresse nella bozza di relazione ricalcolando al
9-10% il danno biologico residuo”.
Tuttavia, il c.t.u. pur riconfermando la totalità degli esiti della bozza di perizia e definendo le osservazioni della parte attrice “prive di fondamento medico-legale” ha ricalcolato la percentuale nel 9-10%. Verosimilmente, tale incongruenza ha indotto il GdP con la motivazione sopra espressa, che si condivide, a stabilire la percentuale di risarcibilità del danno nella misura del 9%, nel range di risarcibilità già determinato dal c.t.u.
Tale decisione, oltreché legittima, appare oltremodo corretta se rapportata alle specificità del caso di cui si è detto.
Peraltro, il GdP ha motivato dettagliatamente la propria determinazione, in adesione agli esiti della c.t.u., onere non richiesto, considerando che, consolidata giurisprudenza di legittimità, ha affermato a più riprese che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, pagina 5 di 7 esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Civ. Sez. I, Ord. n. 33742 del 16.11.2022).
Per le ragioni sopraesposte l'appello interposto deve essere rigettato con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
6. Le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza e devono porsi in capo a . Parte_1
6.1 Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 conferma la sentenza n. a n.5/2018 del Giudice di Pace di San Severo a definizione del giudizio
R.G. 84/2016;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Parte_1 favore della che liquida in € 1.701 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali Controparte_1 come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 09.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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