Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00450/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2021, proposto da
MI AR BE, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Parisi e Alessandro Andriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emidio AB, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NC AB, CI Malara, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
limitatamente alla posizione della ricorrente, delle GRADUATORIE DEFINITIVE, pubblicate il 23.07.2021 (Prot. n. 15378 – Pubblicazione 138596), relative al Bando per la concessione di contributi economici per l’integrazione dei canoni di locazione per gli anni 2017 e 2018, finalizzati al raggiungimento dell’autonomia economica dei soggetti e nuclei familiari destinatari degli interventi, in attuazione di: PON Metro Città Metropolitana di Reggio Calabria - Asse 3 Servizi per l'Inclusione Sociale; nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso, in particolare: allegato C - Elenco dei non ammessi al beneficio anno 2017 ed Elenco dei non ammessi al beneficio anno 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con domanda consegnata brevi manu presso il Front Office del Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria il 4 febbraio 2020 la sig.ra BE MI AR chiedeva la concessione del contributo economico per l’integrazione dei canoni di locazione per gli anni 2017/2018, di cui all’avviso pubblicato dall’Ente tramite il proprio sito web in data 21.01.2020.
1.1. In data 14.07.2020 il medesimo Settore procedente richiedeva tramite avviso pubblico (nota prot. 118418) a coloro che avevano prodotto tempestiva istanza di ammissione ai benefici di integrarla con l’invio dei Modelli ISEE completi di DSU con scadenza 31.12.2019 (relativo ai redditi 2017) e 31.12.2020 (relativo ai redditi 2018).
Tale adempimento veniva tempestivamente e regolarmente assolto dall’esponente.
1.2. In data 18.02.2021 venivano pubblicate le graduatorie provvisorie, indicanti i soggetti ammessi e quelli non ammessi (Allegato C alla comunicazione del Comune) alla concessione dei benefici per le due annualità.
La ricorrente risultava inserita (al n. 18) fra coloro che non erano stati ammessi, sia per l’anno 2017 che per l’anno 2018. Detta esclusione dall’elenco dei beneficiari era sinteticamente motivata – nella colonna denominata “motivi di esclusione” – con la dicitura “campo H non compilato”, con ciò intendendo la mancanza di indicazione, nell’apposito campo del modello di domanda, delle “forme di reddito e sostentamento del nucleo ise”.
1.3. Tale campo annoverava le seguenti opzioni:
- che è in carico ai servizi sociali;
- che riceve aiuto da enti o associazioni;
- che riceve redditi o altre entrate da altri componenti del nucleo familiare, esclusi dall’attestazione ISEE del richiedente il contributo.
Quest’ultima era la situazione in cui l’istante rientrava, beneficiando in concreto di aiuto da parte del genero sig. AP AV Manuel.
1.4. Fruendo della possibilità accordata dall’avviso pubblicato con l’elenco provvisorio di proporre tramite PEC reclamo avverso la graduatoria provvisoria entro il termine del 5.03.2021, la sig.ra BE provvedeva, dunque, ad aggiornare la propria domanda, reinviandola al Comune, con pec dell’1.03.2021, in versione integrata con le indicazioni mancanti in quella originaria ed allegando i documenti ritenuti necessari (dichiarazione dei redditi, Certificazione Unica 2018 e documento di identità del soggetto del nucleo familiare ‘sostentatore’).
1.5. In data 23.07.2021 venivano pubblicate le graduatorie definitive degli ammessi al beneficio per l’anno 2017 e per l’anno 2018, nelle quali, tuttavia, il suo nominativo non appariva, risultando, invece, inserito come in precedenza, nell’Elenco dei non ammessi per entrambe le annualità; e ciò in ragione di un: “ Valore ISE inferiore al canone annuo di locazione. Il campo H doveva essere compilato a pena di esclusione allegando relativa documentazione ”.
2. Rimasta senza riscontro la richiesta di chiarimenti inoltrata al dirigente del Settore con pec del 23.07.2021, con il ricorso in esame, notificato il 21.10.2021 e depositato il 2.11.2021, la ricorrente è dunque insorta avverso l’esclusione dalla concessione del contributo di cui trattasi, denunciandone l’illegittimità a mezzo di due correlate doglianze articolate in relazione ai vizi di eccesso di potere per “ illogicità e contraddittorietà manifesta sotto il profilo della disparità di trattamento ” e di violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione per la lacunosità della motivazione.
2.1. Quanto al primo versante deduce, in particolare, che il Comune in relazione alle domande di alcuni partecipanti caratterizzate da carenze di identica gravità avrebbe assunto determinazioni differenti in punto di soccorso istruttorio, ammettendo i nominativi inizialmente esclusi nella graduatoria provvisoria nell’elenco definitivo degli ammessi al beneficio. Ciò sarebbe accaduto, in particolare, con riferimento alla domanda presentata da B.M., inizialmente esclusa in quanto presentata fuori termine e, tuttavia, poi positivamente esitata, e per la domanda di B.O., esclusa in sede preliminare per la mancata produzione dell’Isee per entrambe le annualità e poi a seguito di reclamo ritenuta ammissibile, benché le anzidette irregolarità fossero sanzionate, rispettivamente, a pena di esclusione e improcedibilità.
Identico trattamento di favore sarebbe stato riservato alla domanda presentata da C.K., inserita al numero 29 dell’elenco dei non ammessi e poi risultata, nondimeno, beneficiaria del contributo; ed ancora per la domanda di C.A., collocata al numero 32 nell’elenco dei non ammessi e poi, parimenti, ricompresa nella graduatoria degli aventi diritto al beneficio per entrambe le annualità.
Analoga situazione si sarebbe registrata, ancora, per i partecipanti di cui ai numeri 71, 84, 114, 120, 130, 132, 136, 162, 167, e 168 dell’elenco dei non ammessi, i quali, nonostante le irregolarità nelle domande sanzionate “a pena di esclusione” (ovvero di improcedibilità), sarebbero stati inseriti, nelle graduatorie definitive, tra gli ammessi al contributo, taluno per entrambe le annualità e qualcuno per una sola. Peraltro in almeno uno dei casi in questione la causa dell’esclusione sarebbe stata identica a quella rilevata per la propria domanda, venendo infatti motivata nell’elenco provvisorio dei non ammessi (al n. 71) con riferimento all’insufficiente documentazione relativa al campo H), poi evidentemente ritenuta suscettibile di soccorso in sede di reclamo.
L’eccesso di potere per disparità di trattamento risulterebbe, dunque, evidente, avendo il Comune procedente trattato in modo differente situazioni sostanzialmente analoghe.
2.2. Palese sarebbe inoltre il vizio di motivazione del provvedimento gravato, avendo l’Ente omesso, ancorché sollecitato con apposita richiesta di chiarimenti, di esplicitare le ragioni della ritenuta non ‘integrabilità’ della sua domanda.
2.3. Sulla scorta di tali motivi la ricorrente ha, dunque, chiesto l’annullamento, limitatamente alla propria posizione, dell’elenco definitivo dei non ammessi, con condanna del Comune alla corresponsione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione per entrambe le annualità, instando, in via gradata, previo accertamento dell’illegittimità del comportamento dell’Ente, per il riconoscimento di una somma equamente determinata a titolo di risarcimento del danno.
3. Fissata l’udienza di trattazione del merito a seguito di istanza di prelievo presentata da parte ricorrente in data 8 ottobre 2024, il Comune di Reggio Calabria ha resistito al ricorso con memoria depositata il 23 gennaio 2025, controdeducendo alle doglianze avversarie ed insistendo per il relativo rigetto, stante l’insussistenza di un requisito previsto a pena di esclusione, avendo ella un indicatore della situazione economica (ISE) inferiore al canone annuo di locazione e non avendo in alcun modo documentato la sussistenza di fonti di sostentamento diverse rispetto a quelle dichiarate. Né potendo a tale fine tenersi conto della nuova domanda presentata in sede di reclamo, essendo espressamente sanzionata la mancata compilazione dell’apposito campo del modello di domanda (H) e la mancata produzione della pertinente documentazione “a pena di esclusione”. Più in dettaglio, l’avvocatura civica ha dedotto che la ricorrente, in quanto in possesso di un ISE inferiore al canone annuo di locazione, avrebbe dovuto compilare l’apposito Campo G al punto 3 della domanda, documentando poi con l’obbligatoria compilazione del campo H (“forme di reddito e sostentamento del nucleo Ise”) le forme di sostentamento del nucleo tali da consentire il pagamento del canone di locazione, in conformità a quanto stabilito dai “criteri per la Determinazione del reddito e canone di locazione di riferimento” dettati dall’art 5, comma 2, dell’Avviso.
4. Rinviata per l’assenza del magistrato relatore l’udienza del 5 marzo 2025, la causa, in assenza di ulteriori difese, è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 21 maggio 2025.
5. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
5.1. L’Avviso per la “Concessione di contributi economici ad integrazione dei canoni di locazione per gli anni 2017/2018”, emanato dal Comune di Reggio Calabria con determina dirigenziale n. 4443 del 31.12.2019, stabiliva al § 5, punto 2, che “ L'erogazione dei contributi a soggetti che dichiarano ISE zero o che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione è possibile solo in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento o in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune. Nella domanda di contributo, a pena di esclusione, il richiedente deve dichiarare le proprie fonti di sostentamento oppure se riceve assistenza da parte dei servizi sociali del Comune ”. Il successivo punto 2.1. prescriveva, per tale evenienza, che: “ Qualora la fonte di sostentamento derivi da redditi o altri emolumenti del nucleo familiare del richiedente il contributo, che a norma del D.P.C.M 159/2013 non sono stati considerati nella certificazione ISE/SEE valida ai fini del presente Avviso, nella domanda di contributo dovranno essere indicati l'ammontare e la provenienza dei redditi o emolumenti nonché i nominativi dei soggetti del nucleo familiare che li percepiscono ed allegare alla stessa domanda, a pena di esclusione, la relativa documentazione (a titolo di esempio ma non esaustivo: dichiarazione dei redditi, Certificazione Unica 2017 o 2018 o, se si tratta di attività lavorativa avviata di recente, allegare la documentazione della ditta attestante lo stipendio mensile corrisposto e la durata contrattuale di lavoro o copia delle buste paga; documentazione dell'impresa a dimostrazione del sostentamento in caso di lavoro autonomo). Se la fonte di sostentamento deriva da pensione o indennità corrisposte da enti pubblici, è sufficiente indicare nella domanda l'importo, la tipologia di pensione o indennità, i nominativi dei soggetti del nucleo familiare che li percepiscono e l'ente erogatore ”. Per l’evenienza, infine, “ in cui il richiedente il contributo dichiari di ricevere sostegno economico da parte di enti, associazioni e/o soggetti diversi da persona fisica, differenti dal Comune di Reggio Calabria ”, il punto 2.2. onerava i richiedenti di “ indicare i dati dell'ente o dell'associazione o del soggetto (denominazione, recapito, referente) nonché la somma ricevuta ed allagare alla domanda, a pena di esclusione, la certificazione dell'ente o dell'associazione o del soggetto attestante gli aiuti economici erogati ”.
Il § 7, disciplinante termini e modalità di presentazione della domanda, prescriveva poi che la stessa dovesse essere “ compilata unicamente sul modello appositamente predisposto dal Settore Welfare del Comune … (allegato A), debitamente compilato in ogni sua parte ”.
Tale modello, coerentemente alle prescrizioni sopra riportate, prevedeva, dunque, nel campo G – relativo ai “ valori della situazione economica riferita ai redditi percepiti da tutto il nucleo familiare ” –, nel caso di indicazione “ di avere ISE inferiore al canone di locazione ”, di compilare obbligatoriamente “ il campo H - Forme di reddito e sostentamento del nucleo ISE ”. Tale campo, a sua volta, contemplava tre diverse opzioni dichiarative, a seconda dell’origine del sostentamento tale da permettere all’istante il pagamento del canone di locazione:
- “ che è in carico ai servizi sociali ”;
- “ che riceve aiuto da enti o associazioni ”, con onere, in tal caso, di specificarne la denominazione, l’importo del contributo e di allegare una pertinente certificazione;
- “ che riceve redditi o altre entrate da altri componenti del nucleo familiare, esclusi dall’attestazione ISEE ”, con obbligo in tale caso di allegare alla domanda documentazione utile a comprovare la capienza del reddito del ‘sostenitore’.
5.2. Ebbene, nell’istanza presentata in data 24.02.2020 – depositata al fascicolo processuale dal solo Comune, risultando il pertinente allegato al ricorso privo di contenuto – la ricorrente ometteva di spuntare nel campo G la casella prevista per l’evenienza di ISE inferiore al canone di locazione, barrando, invece, la casella attestante “ che i valori della situazione economica ISE, ISEE e patrimonio mobiliare lordo e l’incidenza del canone annuo di locazione dichiarato sul valore ISE non superano i limiti previsti dall’Avviso pubblico ” e quella indicante il possesso di “ un ISE pari o superiore al canone di locazione ”.
Per effetto di ciò ometteva, altresì, di compilare il campo H, essendone per l’appunto prescritta la compilazione soltanto in caso di spunta dell’anzidetta casella del campo G attestante un Ise inferiore al canone di locazione.
Sennonché, con la documentazione allegata alla domanda essa comprovava, al contrario, di avere un ISE inferiore al canone annuo di locazione, ammontando quest’ultimo ad € 4.320,00 annuali e risultando, invece, l’ISE di € 3.422,00.
Né, poi, la situazione subiva variazioni per effetto della documentazione trasmessa all’Ente in data 16.07.2020 in riscontro all’avviso del 14.07.2020, permanendo l’ISE tanto nella dichiarazione valida per l’anno 2019 quanto in quella relativa all’anno 2020 di importo inferiore al canone di locazione annuo (sia l’ISE che l’ISEE pari a 0,00).
5.3. In conformità al bando, la domanda dell’istante veniva dunque esclusa con determina n. 449 del 12.02.2021 – contenente la graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi dall’accesso al contributo – per la mancata compilazione del campo H, da compilare a pena di esclusione proprio nell’evenienza, ricorrente nel suo caso, di ISE pari a 0 o inferiore al canone annuo di locazione.
6. Tanto precisato, e così passando all’esame delle censure articolate nel ricorso, dagli atti processuali consta che nel presentare riesame, ai sensi del § 8, punto 6, dell’avviso, avverso l’esclusione dalla graduatoria provvisoria, la ricorrente abbia sostanzialmente riconosciuto la mancata compilazione “per errore” del campo H, presentando, nondimeno, una domanda totalmente nuova integrata con l’indicazione delle informazioni omesse in quella originaria. Nella nuova domanda la ricorrente provvedeva, infatti, a spuntare la casella 3 del campo G (di avere ISE inferiore al canone di locazione), compilando, di conseguenza, il campo H relativo alle “ forme di reddito e sostentamento del nucleo ISE ” ed indicando di ricevere l’ausilio economico da parte di un genero.
6.1. A fronte di tale iniziativa, evidentemente esorbitante rispetto alle prerogative riconosciute dall’avviso pubblico di cui trattasi, deve allora ritenersi che del tutto legittimamente il Comune procedente abbia confermato la precedente determinazione negativa, non potendo di certo lo strumento del riesame trasformarsi in un rimedio surrettizio per ottenere, in sostanza, una rimessione in termini per la presentazione della domanda.
Nella vicenda in esame, in definitiva, per come dedotto da parte resistente, non si controverte della possibilità di integrare, con lo strumento del soccorso istruttorio, la documentazione incompleta allegata alla domanda di partecipazione ad una procedura selettiva volta all’erogazione di un contributo pubblico, rilevando, piuttosto, la fattispecie di una domanda, debitamente compilata dall’interessata, dalla quale l’Amministrazione abbia desunto l’insussistenza tout court di uno dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio.
Nella fattispecie in esame, in conclusione, non ricorrono i presupposti per l’operatività dell’istituto del soccorso istruttorio, non possedendo l’istante, alla luce delle dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione e della documentazione allegata, i requisiti per potere ottenere la concessione del contributo.
L’Ente non avrebbe potuto, dunque, ritenere ricevibile una nuova domanda completamente diversa da quella presentata entro i termini di scadenza fissati dal bando, andando a ledere, diversamente, i principi di trasparenza, uguaglianza e par condicio dei partecipanti (per una vicenda simile, cfr. TAR Reggio Calabria, 28 dicembre 2021, n. 950).
D’altro canto, ad ostare all’invocata operatività del soccorso istruttorio si pone il rispetto del principio dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ognuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della domanda; in sostanza il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis (specie se si è in presenza di una clausola univoca), dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte e, conseguentemente, l’integrazione si risolverebbe in un sacrificio del principio di parità di trattamento; in definitiva, in presenza di una previsione chiara e della sua inosservanza da parte di un concorrente, l’invito all’integrazione – si badi bene, della domanda e non già della documentazione – costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio dei partecipanti, che verrebbe vulnerato dalla surrettizia rimessione in termini per partecipare alla procedura.
Diversamente da quanto dedotto in sede ricorsuale, una disparità di trattamento si sarebbe, dunque, verificata ove il Comune avesse ritenuto ricevibile la nuova domanda, venendo per tal via a ledere la posizione degli altri concorrenti.
6.2. Né, sotto altro profilo, è dato ravvisare il denunciato vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento in sede di applicazione della prevista clausola di esclusione.
Rispetto agli esempi evocati – per vero in modo tutt’altro che circostanziato – nel ricorso introduttivo, dalla documentazione prodotta in giudizio da parte resistente consta, infatti, la significativa diversità delle situazioni richiamate, posto che:
1. relativamente a B.M. nato il [...], l’indicazione della ricorrente risulta erronea in quanto costui ha presentato istanza fuori termine e per tale motivo è stato, conseguentemente, escluso come si evince dall’Allegato C alla posizione n. 24 per l’annualità 2017 e dall’Allegato D posizione n. 21 per l’annualità 2018 di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 449 del 12.02.2021 (Approvazione graduatoria provvisoria) e n. 2320 del 02.07.2021 (Approvazione graduatoria definitiva);
2. in relazione a F.P. nato il [...], e non il 2.12.1980 come erroneamente indicato nel ricorso, risulta che egli sia stato riammesso per l’annualità 2018, in quanto il campo II – “forme di reddito e sostentamento del nucleo Ise” – era stato correttamente compilato ed era stata allegata in parte la documentazione comprovante i requisiti. Pertanto trattandosi di documentazione che ha comprovato integralmente il possesso dei requisiti l’istanza è stata considerata ammissibile al contributo.
Nulla deve aggiungersi con riferimento alle ulteriori posizioni richiamate in ricorso, stante la genericità dei rilievi a tal riguardo articolati, non idonei a supportare la lamentata disparità di trattamento.
6.3. Identicamente privo di fondamento è il denunciato vizio di motivazione, peraltro genericamente ricondotto al solo mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti inoltrata al dirigente del settore procedente, sulla quale non v’era, ovviamente, alcun obbligo di provvedere.
7. Il ricorso va, pertanto, conclusivamente rigettato.
8. Quanto alla regolazione delle spese, considerata la natura degli interessi coinvolti nella controversia, si ritiene sussistano giustificate ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO