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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3619/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
1052 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 10/04/2019, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Stanislao (C.F. C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Parte_2
, (C.F. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4
(C.F. ), Parte_4 C.F._5 [...]
(C.F. ), in proprio e nella qualità di Controparte_2 C.F._6
genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore (C.F. Persona_1
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Renato G. Verrengia (C.F. C.F._7
C.F._8
APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÉ P
(C.F. ), in persona del legale rapp. , rappresentata Controparte_3 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Erasmo Augeri (C.F. C.F._9
APPELLATA
E
(C.F. ), già denominata Controparte_4 P.IVA_3 CP_5
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Madonna (C.F.
[...]
) e dall'avv. Edoardo Errico (C.F. C.F._10 C.F._11
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del Controparte_6 P.IVA_4
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paura (C.F.
) C.F._12
APPELLATA
E
OV DI SE
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo Parte_1
grado, rigettarsi la domanda principale e l'intervento spiegati, attesa l'eccepita carenza di
Part Part legittimazione passiva in favore di quella dell' condannarsi la n via esclusiva o, in subordine, in solido con l'appellante alla corresponsione di minori importi, con vittoria di spese del Pt_1
doppio grado di giudizio.
Per gli appellati-appellanti incidentali , CP_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e dichiararsi l'esclusiva o concorrente responsabilità del
[...] Persona_2
e/o dell' nella produzione del sinistro e condannarsi il Parte_1 Parte_7 [...]
in p. del l.r.p.t., e/o dell' , in p. del l.r.p.t., al risarcimento dei danni in Parte_1 Parte_7
favore degli istanti delle somme così determinate in atti oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno o quella somma che il Giudice riterrà equa e giusta dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
in subordine applicarsi il concorso di colpa della vittima nella minore misura del 25%, con vittoria di spese del presente grado di giudizio ed attribuzione al procuratore antistatario. Per l'appellata : rigettarsi ogni domanda introdotta nei suoi confronti, con vittoria delle CP_3
spese del giudizio di appello.
Per l'appellata rigettarsi l'appello con conferma della sentenza gravata;
in ipotesi di Parte_8
accoglimento del gravame, anche solo parziale, dichiararsi la tenuta alla manleva Controparte_7
dalla condanna.
Per : rigettarsi l'appello principale e, in caso di riforma della sentenza, Controparte_8
Part rigettarsi la domanda di garanzia formulata dalla ei suoi confronti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata , e CP_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
premesso che in data 9.10.2004, alle ore 18:00 circa, loro germano, alla
[...] Parte_9
guida della moto Honda Dominator tg. CE102484, mentre percorreva la via Appia Antica in agro con direzione di marcia Napoli – Roma, all'altezza del civico 51, a causa Parte_1 dell'attraversamento della sede stradale di un cane di razza meticcia, era caduto sull'asfalto riportando gravissime lesioni personali che ne provocavano la morte, convenivano in giudizio innanzi al tribunale di S.Maria Capua Vetere il e l' , al fine di ottenere Parte_1 Controparte_9
il risarcimento di tutti i danni -patrimoniali e non - riportati in seguito al decesso del loro congiunto, con vittoria di spese.
Si costituiva l' , deducendo, in ordine alla procedibilità della Controparte_6
domanda, la prescrizione del diritto azionato ed il mancato adempimento dell'obbligatorio ricorso alla procedura della mediazione, trattandosi di una nuova autonoma domanda. Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva in favore del Specificava che Parte_1
alcuna segnalazione in ordine alla presenza di cani sul territorio le era pervenuta da privati cittadini,
e dagli organi di Polizia Municipale, sicchè alcuna specifica responsabilità era ascrivibile all'ente convenuto. Nel merito contestava la domanda di risarcimento degli attori sia per l'an che per il quantum debeatur. Chiedeva, infine, di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia di assicurazione , nonché la per essere manlevata in caso di condanna. CP_10 CP_5
Si costituiva il eccependo il proprio difetto di legittimazione, in quanto il Parte_1
sinistro era avvenuto su una strada rientrante nella competenza dell'amministrazione provinciale;
chiedeva, dunque, di essere autorizzato alla chiamata in causa della Provincia di Caserta.
Si costituiva eccependo la sua carenza di legittimazione passiva, precisando Controparte_11
che, a seguito del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo del ramo di responsabilità civile generale, la polizza accesa a garanzia dei rischi di responsabilità dell' era stata ceduta Controparte_9
dalla società alla società . Interveniva in giudizio, in CP_11 Controparte_12 quanto subentrata ad . , reiterando le eccezioni di estinzione CP_11 Controparte_12
del diritto alla garanzia per l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. e l'inoperatività della polizza stipulata dall' . Contestava, in ogni caso, la responsabilità dell' , in quanto CP_9 CP_9
il servizio di prevenzione del randagismo era di competenza del ed evidenziava la Pt_1
presumibile elevata velocità alla quale viaggiava il contestando la domanda attorea nel CP_1
quantum.
, ritualmente costituita, deduceva l'infondatezza delle domande Controparte_13
proposte dagli attori per il mancato assolvimento degli oneri probatori su gli stessi gravanti sia in merito alla ricostruzione del fatto storico che in ordine alle pretese risarcitorie avanzate per il danno biologico e morale sofferto.
La Provincia di Caserta, eccepiva la propria carenza di legittimazione e l'intervenuta prescrizione del diritto in assenza di atti interruttivi.
Interveniva volontariamente in giudizio in proprio e nella qualità Persona_2
di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore , al fine di ottenere, nelle Persona_1
rispettive qualità di compagna e figlia, il risarcimento dei danni riportati in seguito alla morte di
Parte_9
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 1052/2019, pubblicata il 10.4.2019, così provvedeva:
“1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Caserta;
2) dichiara la responsabilità concorsuale nella misura del 60% a carico del Parte_1
e 40% a carico di nella determinazione del sinistro verificatosi in data 09.10.04; Parte_9
3) condanna conseguentemente il in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
al pagamento in favore di , , e della CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 somma di € 42.300,00 ciascuno, ed in favore di esercente la potestà genitoriale sulla Persona_2 figlia della somma complessiva di € 78.570,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
Persona_1
4) condanna il in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione a Parte_1
favore degli attori delle spese processuali, che liquida in proporzione al grado di responsabilità accertata, in € 345,00 per spese ed € 8.040,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
5) condanna il in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione a Parte_1 favore dell'interventrice nella spiegata qualità delle spese processuali, che liquida in Persona_2 proporzione al grado di responsabilità accertata, in € 5.540,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
6) rigetta per il resto la domanda attorea;
7) Dichiara compensate interamente le spese tra le altre parti del processo.”
In motivazione deduceva che:
- andavano respinte le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate dal Parte_1
e dall' in base alla Legge Regionale della Campania;
[...] CP_9
- andava dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Provincia di Caserta;
- il cane che andava ad impattare la moto di era da considerare “RA” ( come Parte_9
Part da ispezioni eseguite dal veterinario della dal tecnico della prevenzione );
- trovava conferma nell'istruttoria espletata e nel rapporto redatto dai VV.UU del Comune di la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto introduttivo;
Parte_1
- andava affermata la responsabilità del per condotta omissiva colposa, per Parte_1
non avere, cioè, approntato tutte le misure concrete idonee e preventive finalizzate ad impedire che quel cane RA potesse arrecare danni alla cittadinanza;
- andava esclusa la responsabilità dell' nei confronti della quale non era stata dimostrata Pt_7
puntualmente la sua omissione in presenza di segnalazioni rimaste inevase;
- per le modalità del sinistro era da ravvisarsi un concorso di colpa nella causazione del medesimo anche a carico di considerato il pessimo stato d'uso delle gomme della moto, la Parte_9
velocità eccessiva tenuta in occasione del sinistro e il mancato corretto utilizzo del casco protettivo,
(riconosciuto nella misura del 40%);
- la responsabilità del Comune di nella causazione del sinistro andava quantificata nella Parte_1
misura del 60%;
- l'unica forma di danno non patrimoniale da poter riconoscere agli attori e alla interventrice nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore era il danno da perdita Persona_1
del rapporto parentale;
- nulla andava riconosciuto alla sig.ra in proprio in assenza di idonea Persona_2
allegazione probatoria in merito al suo rapporto parentale con Parte_9
- in applicazione dei valori espressi dalle tabelle di Milano per il 2014, andava riconosciuta per ciascun fratello-sorella la somma di € 42.300,00 ed € 78.750,00 per la sig.ra Persona_2
, quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia
[...] Persona_1
- andava rigettata la domanda di risarcimento di danno patrimoniale, avanzata dagli attori iure proprio, in quanto sfornita di prova.
Il giudizio di appello.
Il ha interposto appello affidato a tre motivi. Parte_1 a) Con un primo motivo ha dedotto che il tribunale, in violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., nonché gli artt. 2697 e 2043 c.c., ha erroneamente accolto la domanda degli attori che avrebbe dovuto essere rigettata in mancanza di prova di una qualsivoglia responsabilità ascrivibile al Sul Pt_1
punto ha evidenziato che gli attori non avevano dedotto nulla circa la presenza del cane in zona nei giorni precedenti, o di segnalazioni inviate al sulla presenza del cane nel territorio comunale Pt_1
Part sì che questi avrebbe potuto segnalarne la presenza alla er il servizio di cattura. Inoltre non era stata fornita prova della dinamica del sinistro, la cui ricostruzione si era basata sugli accertamenti delle Forze dell'Ordine intervenute sul posto dopo la verificazione dell'incidente.
b) Con un secondo motivo di gravame ha lamentato che il primo giudice, in violazione dei principi espressi dalla L.281/91 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e dalla ha ingiustamente ritenuto responsabile esclusivo Controparte_14 dell'evento, sebbene in concorso con il de cuius, il mentre avrebbe dovuto Parte_1
dichiarare, ai sensi dell'art. 5 lett.c) la carenza di legittimazione passiva del citato CP_15
ente, essendo unica responsabile dell'evento la - tenuta al servizio di accalappiamento dei Pt_7
cani vaganti ed al loro trasferimento presso i canili municipali -, laddove il aveva solo Pt_1
l'obbligo -assolto- di munirsi di un canile per il ricovero degli animali ovvero, solo subordinatamente, dichiarare la corresponsabilità dei convenuti enti pubblici nella causazione dell'evento, condannandoli in solido al ristoro dei danni, sempre in concorso con il de cuius.
c) Con un ulteriore motivo ha infine evidenziato che il tribunale ha erroneamente riconosciuto il medesimo importo quale risarcimento del danno non patrimoniale, anche in favore dei germani
, e sebbene dall'istruttoria svolta non erano CP_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
emersi sufficienti elementi di prova quanto all'esistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso con il de cuius.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti , CP_1 Parte_2 [...]
, e quest'ultima in proprio e in qualità di Parte_3 Parte_4 Persona_2
genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Hanno contestato la Persona_1 fondatezza e l'ammissibilità dell'avverso gravame, sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sia ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per avere l'appellante, sotto quest'ultimo profilo, proposto questioni concernenti fatti non contestati in primo grado. Hanno proposto inoltre appello incidentale affidato a quattro motivi.
a) Con il primo motivo di appello incidentale hanno censurato la sentenza di primo grado, laddove il giudice ha accertato la responsabilità della vittima nella misura del 40%, sul rilievo che una corretta applicazione dell'art. 1227 c.c. avrebbe dovuto condurre il Tribunale a dichiarare largamente prevalente (in misura non inferiore al 75%) la responsabilità delle amministrazioni convenute. b) Con altro motivo hanno criticato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha respinto la domanda nei confronti dell' ritenendola esente da colpa in quanto non era stata CP_9
raggiunta la prova che essa fosse stata “avvertita della presenza dell'animale”. In merito hanno
Parte precisato che non vi sono norme che consentano di avallare l'assunto secondo cui l debba intervenire solo su segnalazione di privati o della polizia comunale. Anzi, la stessa legge statale e Parte regionale impongono alla il compito di attivarsi per prevenire il fenomeno del randagismo. La mancanza della prova circa un'attività di prevenzione da parte del convenuto ente avrebbe dovuto, dunque, portare all'affermazione della sua responsabilità.
c) Con il terzo motivo di appello hanno impugnato la sentenza nella statuizione di rigetto della domanda risarcitoria dell'interventrice Hanno dedotto che, Persona_2
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la circostanza per cui e Parte_9
fossero conviventi aveva trovato numerosi riscontri probatori;
Persona_2 pertanto, a quest'ultima sarebbe spettato non solo il risarcimento del danno non patrimoniale, ma anche quello patrimoniale rappresentato dalla perdita delle elargizioni ricevute dal rispettivo compagno e padre. A tal riguardo, evidenziavano che, nonostante non svolgesse Parte_9
uno stabile lavoro ma era solo saltuariamente occupato, in lavori umili e spesso pagati “in nero”, era comunque indubbio che il de cuius avesse un reddito, disponendo quest'ultimo non solo dell'abitazione, ma provvedendo soprattutto al mantenimento della compagna e della figlia.
d) Con l'ultimo motivo di gravame hanno censurato la sentenza relativamente alla liquidazione, in favore della figlia minore del de cuius, della somma di € 78.570,00, in un importo inferiore a quello minimo liquidabile secondo le tabelle di Milano, senza dare il giusto rilievo alle peculiarità del caso di specie;
considerazioni da estendere anche per il danno non patrimoniale patito dai fratelli della vittima.
, preso atto che alcuna domanda era stata posta nei suoi confronti da parte del Controparte_3
Parte
ha reiterato, nei confronti dell' le eccezioni preliminari e di merito Parte_1 svolte in primo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
L ha chiesto in comparsa di costituzione il rigetto del gravame Controparte_16
reiterando, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva per il sinistro oggetto di causa. Ha
Parte evidenziato, richiamando il quadro normativo di riferimento, che alla non poteva essere mosso alcun addebito in quanto priva di potere di controllo sul territorio. Inoltre nel caso di specie non vi Parte era stata alcuna omissione di attività relativa al servizio di accalappiamento riservata ad essa
Parte gli attori non avevano provato - e neppure allegato in astratto - la violazione del dovere della di adottare le cautele e/o i provvedimenti necessari per eliminare il pericolo rappresentato dai cani randagi, né era stata fornita prova del nesso di causalità tra suddetta condotta colposa omissiva e l'evento dannoso, anche in considerazione della ricostruzione della dinamica del sinistro riportata in sentenza, basata su mere presunzioni e non su dati oggettivi (in ossequio ai recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, con riferimento agli oneri probatori ex art.2043 cod.civ, applicabile in tema di responsabilità per i danni causati da animali randagi). Ha sottolineato inoltre l'apporto causale nella verificazione del sinistro dell'imprudente condotta di guida tenuta da Parte_9
sprovvisto di patente, che viaggiava privo del casco protettivo, a velocità eccessiva su un motoveicolo in cattive condizioni di manutenzione, con pneumatici lisci e logori.
ha chiesto il rigetto del gravame, non essendo configurabile alcuna Controparte_4
Parte responsabilità della alla quale le uniche richieste di intervento erano state inviate solo dopo la verificazione del sinistro, al fine di constatare la morte del cane RA (e mai in precedenza). Ha reiterato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di garanzia in quanto il massimale della polizza era interamente esaurito, come accertato in data 14.12.2016.
Ritualmente citata in giudizio la Provincia di Caserta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, sospesa l'esecutività della sentenza impugnata con ordinanza del 4.2.2020, sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta rese in data 17.9.2024, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, devono in via preliminare disattendersi le eccezioni proposte dagli appellanti incidentali circa l'inammissibilità dell'appello sia ai sensi dell'art. 342
c.p.c., sia alla luce dell'art. 345 c.p.c.
Per ciò che attiene all'eccezione in relazione all'art. 342 c.p.c., occorre considerare che nell'atto d'impugnazione sono chiaramente ed esaustivamente evidenziati i punti e le questioni della sentenza attinti dal gravame, nonché le relative doglianze, rinvenendosi accanto ad una parte volitiva anche una parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass.
8/4/2024, n. 9378; Cass. 28/7/2023, n. 23100 ;Cass.12/11/2021, n. 33843), sicché risulta senz'altro superato lo scrutinio di ammissibilità di cui al novellato art. 342 c.p.c.
Del pari destituito di fondamento è il rilievo degli appellati secondo cui le deduzioni formulate con l'atto di appello sarebbero inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. L'art 345 c.p.c. pone il divieto di formulare in appello eccezioni nuove mentre le censure formulate dall'appellante integrano Pt_1 mere difese, in quanto dirette ad evidenziare la propria carenza di legittimazione e l'errata quantificazione dei danni ( cfr. Cass., n. 8525/2020).
Venendo all'esame del merito, l'appello del è fondato per i motivi che Parte_1
seguono.
Per ragioni di connessione logico-giuridiche vanno esaminati congiuntamente i primi due motivi di appello in quanto entrambi sono volti a censurare la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere per avere il primo giudice, da un lato, accertato erroneamente la responsabilità dell'ente comunale e, Parte dall'altro, per aver escluso la responsabilità dell'
Tali motivi sono fondati.
Ai fini della corretta individuazione del legittimato passivo in ordine alla prevenzione del fenomeno del randagismo va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi (così Cass. ord. 32884/2021; Cass. ord. 9671/2020; Cass. ord. 19404/2019;
v. anche Cass. ord. 12495/2017).
La legge applicabile ratione temporis al caso di specie è la Legge Regionale n. 16 del 24.11.2001, confermata successivamente dalla successiva legge del 2019 della Regione Campania.
Part Gli artt. 5 e 6 della legge del 2001 individuano le specifiche competenze delle e dei Comuni finalizzati al controllo del fenomeno del randagismo.
Part In particolare, ai sensi dell'art. 5, lett. C) di detta legge, alle petta, tra l'altro, di attivare il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici.
I Comuni, invece, provvedono alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti, nonché ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo Part sanitario dei servizi veterinari della art. 6, lett. A) e B)).
L'art. 9, comma 2, inoltre prevede che i cani vaganti non tatuati o non riconosciuti, catturati a cura del servizio veterinario dell' competente per territorio, sono ricoverati presso i canili comunali Pt_6 dove vengono tatuati o riconosciuti ai sensi dell'art.4. Part Da quanto detto emerge dunque che spetta alle il compito di catturare i cani randagi, mentre al quello di provvede al ricovero, custodia e mantenimento degli stessi nei canili pubblici. (cfr. Pt_1
Parte Cass., n. 3737/2023, in cui la S.C. ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle Pa alle quali la n. del 2001, “ratione temporis” vigente, demandava l'istituzione CP_15
dell'anagrafe canina e del servizio di accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità per l'omessa predisposizione o il carente funzionamento dello stesso). Sulla premessa che la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi gravi esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n.281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi, la S.C. ha ribadito di recente, proprio con riferimento alla regione
Campania, che il citato riparto di competenza risulta confermato anche dalla l.r. Campania n.3 del
2019, che ha abrogato la l.r. n.16 del 2001, precisando che l'attivazione del servizio di
Parte accalappiamento dei cani randagi è di competenza delle (cfr. Cass. ord.n. 15244/2024) .
Alla luce di quanto esposto, dunque, questa Corte ritiene che il giudice di prime cure abbia errato nell'individuare la legittimazione del e la conseguente dichiarazione di Parte_1
responsabilità dell'Ente, imputandogli non aver approntato tutte le misure concrete finalizzate ad impedire che quel cane RA potesse arrecare danni alla cittadinanza. Invero l'ente comunale, sulla scorta dei principi enunciati, tenuto conto della normativa regionale applicabile al caso di specie, non è il soggetto al quale è affidato il compito di prevenire il fenomeno del randagismo attraverso il servizio di accalappiamento.
In accoglimento dei primi due motivi di appello del va dichiarata la carenza Parte_1
di legittimazione dell'ente comunale in relazione all'evento oggetto di causa.
Ne consegue l'assorbimento dell'ulteriore motivo di appello formulato dell'Ente (relativo alla quantificazione dei danni operata in sentenza).
Quanto all'appello incidentale proposto dagli appellati, occorre esaminare in primo luogo il motivo di appello con il quale è stata censurata la sentenza di primo grado relativamente alla statuizione di rigetto della domanda nei confronti dell' . CP_9
Tale motivo è infondato.
Secondo i recenti arresti della Corte di Cassazione in materia, la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.: non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (Cass. ord. 18954/2017;
Cass. n. 11591/2018). La Corte di legittimità ha anche chiarito che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi” ( Cass. ord. 31957/2018).
L'applicazione dell'art. 2043 c.c. comporta, dunque, che sul danneggiato ricada l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito e quindi di aver subito un danno ingiusto, che tale danno sia stato causato dal fatto doloso o colposo di un altro soggetto e, infine, la sussistenza di un nesso di causalità tra tale fatto e il danno riportato. In particolare, in riferimento all'elemento soggettivo, il danneggiato dovrà provare la colpa imputabile al soggetto investito del compito di provvedere alla cattura degli animali randagi. Tale colpa deve consistere nella omissione di un comportamento cautelativo, cui il soggetto era tenuto, a fronte di un evento non solo prevedibile ma anche evitabile. Invero, non basta che un evento sia prevedibile per imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi ha un obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto. Ne consegue che era onere del danneggiato fornire prova che, nella fattispecie, il soggetto a tanto preposto potesse in concreto attivarsi per impedire il danno.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, questa Corte rileva che il tribunale ha correttamente
Parte affermato che affinché si potesse ravvisare una responsabilità dell' il danneggiato avrebbe dovuto fornire la prova che l'ente fosse stato avvisato della presenza di cani randagi in zona e che non avesse posto in essere alcuna forma di intervento. Poiché tale prova non è stata fornita, deve
Parte escludersi qualsivoglia profilo di responsabilità dell' che non può essere chiamata a rispondere solo per la posizione di garanzia attribuitale dalla legge regionale bensì, per non ricadere in un'ipotesi di responsabilità oggettiva, esclusivamente in presenza di un comportamento negligente e, come tale, rimproverabile.
Peraltro, va aggiunto che in ogni caso non è stata raggiunta prova certa in ordine all'effettiva dinamica del sinistro. Invero, gli agenti della Polizia Municipale redattori della relazione di servizio allegata, sono intervenuti dopo l'incidente e ne hanno ricostruito la dinamica grazie alla presenza di elementi utili ivi rinvenuti (veicolo della vittima, nonché corpo dell'animale) e alla constatazione dei danni riportati dal motoveicolo. In particolare, essi hanno presunto che mentre il percorreva, CP_1
ad andatura elevata, la via Appia Antica in agro era andato a collidere con un cane di Parte_1
razza meticcio di grossa taglia che improvvisamente aveva attraversato la strada. Circa la condotta del è stato riscontrato:_- che egli doveva viaggiare ad una velocità elevata, certamente CP_1
superiore al limite di velocità imposto di 50 km/h; - che il motoveicolo si presentava in pessime condizioni di carrozzeria;
- che gli pneumatici della motocicletta erano in cattive condizioni di manutenzione (“gomme lisce”); - che egli era privo di qualsiasi patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
- che non indossava il casco protettivo. Va inoltre precisato, in riscontro della circostanza dell'eccessiva velocità tenuta dal nell'occorso, che la motocicletta sulla quale viaggiava è CP_1
stata rinvenuta a circa 110 metri di distanza dal punto di impatto ( cfr. relazione di servizio della
Polizia Municipale di del 10.10.2004) Parte_1
La dinamica così come ricostruita ex post dai Carabinieri, dunque, se appare verosimile, allo stesso tempo non può dirsi certa in quanto, in assenza di testimoni, non vi è neanche certezza che il CP_1
sia deceduto proprio a causa del cane RA, e non solo in occasione della sua presenza.
All'accoglimento dell'appello principale e al rigetto dell'appello incidentale consegue la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità del Parte_1 per l'evento oggetto di causa ed il rigetto della domanda di risarcimento dei danni
[...]
formulata dagli attori. Ogni altra questione, anche relativa ai rapporti di garanzia tra le parti, deve ritenersi assorbita.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, in seguito alla riforma della sentenza di primo grado nei rapporti tra il da un lato, e , Parte_1 CP_1 Parte_2
, nonchè esercente la potestà genitoriale sulla figlia Parte_3 Parte_4 Persona_2
, dall'altro, la Corte deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, Persona_1
liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass.n.5890/2022;
Cass.n.3877/2021).
Osserva questa Corte che, nella specie, sussistano le “gravi ed eccezionali ragioni”, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, per compensare interamente le spese processuali di entrambi i gradi. A tal fine occorre considerare che, nel 2012, quando è stato instaurato il giudizio di primo grado, non era ancora consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nella materia che occupa, specie per quanto concerne il profilo della legittimazione passiva e che solo successivamente, durante la presente fase di impugnazione, sono stati meglio delineati, attraverso le richiamate pronunce della S.C., i termini della questione. Inoltre detta statuizione si giustifica in considerazione della natura delle questioni trattate, della verità del fatto storico e dell'accertata presenza sul luogo del sinistro del cane RA.
Per analoghe ragioni vanno compensate le spese del presente grado di giudizio nel rapporto tra gli appellanti incidentali e l' . Controparte_16
Vanno altresì compensate le spese del presente grado nei rapporti tra l' Controparte_16
, da un lato, e e , dall'altro, avendo la prima
[...] CP_12 CP_3 Controparte_4
vittoriosamente insistito per la conferma della statuizione di primo grado e le terze chiamate in garanzia riproposto le eccezioni di primo grado soltanto subordinatamente all'accoglimento dei gravami, evenienza smentita dall'esito della lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di appello del 19.7.2019 nei confronti di ,
[...] CP_1 Parte_2 [...]
, Provincia di Parte_3 Parte_4 Controparte_17 Controparte_4
Caserta, e in proprio e quale esercente la Controparte_3 Persona_2
potestà genitoriale sulla figlia minore avverso la sentenza n.1052/2019 del Tribunale Persona_1
di S. Maria Capua Vetere, pubblicata in data 10.4.2019, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dei capi 2) e 3) della statuizione di primo grado, rigetta la domanda proposta da , CP_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...] Persona_2
nei confronti del Comune di Persona_1 Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale proposto da , , CP_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla
[...] Persona_2
figlia minore;
Persona_1
3.conferma nel resto la sentenza impugnata;
4.dichiara compensate le spese processuali del doppio grado di giudizio nei rapporti tra il Parte_1
da un lato, e , , nonchè
[...] CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia Persona_2 Persona_2
dall'altro; Persona_1
5. compensa le spese del presente grado nei rapporti tra gli appellanti incidentali e l Controparte_16
nonché tra , da un lato, e
[...] Controparte_16 [...]
e dall'altro; Controparte_4 Controparte_3 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°,
L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali , e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_2
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Persona_1
l'appello incidentale proposto.
Così deciso in Napoli, il 18 dicembre 2024
IL PRESIDENTE dott. Giuseppe De Tullio
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.Rosanna De Rosa