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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 301 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 13/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Tropea, via Vittorio Veneto, n. 6, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Carmine Pandullo (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via A. Daniele, 24, presso lo studio dell'avv.
Giuseppina Possidente (PEC: che la Email_2 rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_3 rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/02/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920229001972335000, notificato il 13.01.2023, a cui sono sottesi gli avvisi di addebito, nn: 43920120000314585000;
43920120001211130000; 43920130000375820000; 43920130000736611000;
1 43920140000244300000; 43920140000741038000 e 43920160000830764000, relativi a pretese contributive previdenziali inerenti agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. La ricorrente deduceva l'omessa ricezione degli avvisi di addebito suindicati e, a ogni modo, l'estinzione per intervenuta prescrizione delle poste attive di cui agli atti precitati. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via preliminare e cautelare, SOSPENDERE: attesa la fondatezza delle richieste e delle eccezioni mosse con il presente atto ed il grave ed irreparabile pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente, sospendere, in via cautelare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.lgs. n. 546/92, l'efficacia esecutiva dell'atto di intimazione di pagamento nr. 139 2022 90019723 35/000, relativamente agli avvisi di addebito n. 439 2012
0001211130000, n. 439 2013 0000374820000, n. 439 2013 0000736611000, n. 439 2014
0000244300000, n. 439 2012 0000314585000, n. 439 2014 0000741038000 e n. 439 2016
0000830764000. NEL MERITO - ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e/o la nullità dell'atto di intimazione di pagamento nr. 139 2022 90019723 35/000, relativo ai suindicati avvisi di addebito, in accoglimento dei motivi esposti;
- per l'effetto, CONDANNARE Controparte_3
, alla cancellazione dagli estratti di ruolo dei debiti di cui all'atto
[...] impugnato. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c. nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_4 CP_2 contestavano il ricorso, chiedendo il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e il parziale accoglimento, nel resto.
2. Come sostenuto dall' resistente, i crediti riportati dagli avvisi di addebito nn. Controparte_5
43920120000314585000; 43920120001211130000; 43920130000375820000;
43920130000736611000; 43920140000244300000; 43920140000741038000 sono stati sottoposti a integrale stralcio ex lege (art. 1, comma da 222 a 230, della L. n 197/2022).
3. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l.
136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione
a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali
e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo
3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti
- entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
4. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n.
22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale,
2 interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
5. In ordine all'avviso di addebito n. 43920160000830764000 l'azione proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della somma di cui agli atti di pagamento impugnati, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
5.1. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione si quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi
9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto
1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza
1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché
è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
6. L'eccezione sollevata dalla ricorrente merita di essere accolta.
7. Premesso che, come risulta dalla documentazione versata in atti dall'Ente previdenziale, la notifica dell'avviso di addebito predetto, sia avvenuto il 29.12.2016, il ricorso può trovare accoglimento, in ragione dell'inutile decorso del termine di prescrizione.
8. I resistenti non hanno documentato di aver notificato alla ricorrente, alcun atto interruttivo dei termini di prescrizione, nel quinquennio antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata.
9. Pertanto, si dichiara l'estinzione della pretesa riportata dall'avviso di addebito n. 43920160000830764000, per intervenuta prescrizione. 10. Stante l'intervenuto sgravio ex lege, intervenuto in corso di giudizio, le spese di lite sono compensate per 1/3, ponendo la residua somma nella misura liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere per gli avvisi di addebito n.
43920120000314585000; 43920120001211130000; 43920130000375820000;
43920130000736611000; 43920140000244300000; 43920140000741038000;
- accoglie il ricorso nel resto, e per l'effetto accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese contributive riportate dall'avviso di addebito n. 43920160000830764000, richiamato dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna le parti resistenti ( e ) in solido al CP_2 CP_4 pagamento dele spese di lite nella parte residua, liquidata in complessivi 1.000,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Vibo Valentia, 13/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 13/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Tropea, via Vittorio Veneto, n. 6, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Carmine Pandullo (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via A. Daniele, 24, presso lo studio dell'avv.
Giuseppina Possidente (PEC: che la Email_2 rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_3 rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/02/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920229001972335000, notificato il 13.01.2023, a cui sono sottesi gli avvisi di addebito, nn: 43920120000314585000;
43920120001211130000; 43920130000375820000; 43920130000736611000;
1 43920140000244300000; 43920140000741038000 e 43920160000830764000, relativi a pretese contributive previdenziali inerenti agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. La ricorrente deduceva l'omessa ricezione degli avvisi di addebito suindicati e, a ogni modo, l'estinzione per intervenuta prescrizione delle poste attive di cui agli atti precitati. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via preliminare e cautelare, SOSPENDERE: attesa la fondatezza delle richieste e delle eccezioni mosse con il presente atto ed il grave ed irreparabile pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente, sospendere, in via cautelare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.lgs. n. 546/92, l'efficacia esecutiva dell'atto di intimazione di pagamento nr. 139 2022 90019723 35/000, relativamente agli avvisi di addebito n. 439 2012
0001211130000, n. 439 2013 0000374820000, n. 439 2013 0000736611000, n. 439 2014
0000244300000, n. 439 2012 0000314585000, n. 439 2014 0000741038000 e n. 439 2016
0000830764000. NEL MERITO - ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e/o la nullità dell'atto di intimazione di pagamento nr. 139 2022 90019723 35/000, relativo ai suindicati avvisi di addebito, in accoglimento dei motivi esposti;
- per l'effetto, CONDANNARE Controparte_3
, alla cancellazione dagli estratti di ruolo dei debiti di cui all'atto
[...] impugnato. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c. nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_4 CP_2 contestavano il ricorso, chiedendo il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e il parziale accoglimento, nel resto.
2. Come sostenuto dall' resistente, i crediti riportati dagli avvisi di addebito nn. Controparte_5
43920120000314585000; 43920120001211130000; 43920130000375820000;
43920130000736611000; 43920140000244300000; 43920140000741038000 sono stati sottoposti a integrale stralcio ex lege (art. 1, comma da 222 a 230, della L. n 197/2022).
3. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l.
136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione
a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali
e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo
3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti
- entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
4. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n.
22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale,
2 interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
5. In ordine all'avviso di addebito n. 43920160000830764000 l'azione proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della somma di cui agli atti di pagamento impugnati, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
5.1. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione si quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi
9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto
1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza
1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché
è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
6. L'eccezione sollevata dalla ricorrente merita di essere accolta.
7. Premesso che, come risulta dalla documentazione versata in atti dall'Ente previdenziale, la notifica dell'avviso di addebito predetto, sia avvenuto il 29.12.2016, il ricorso può trovare accoglimento, in ragione dell'inutile decorso del termine di prescrizione.
8. I resistenti non hanno documentato di aver notificato alla ricorrente, alcun atto interruttivo dei termini di prescrizione, nel quinquennio antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata.
9. Pertanto, si dichiara l'estinzione della pretesa riportata dall'avviso di addebito n. 43920160000830764000, per intervenuta prescrizione. 10. Stante l'intervenuto sgravio ex lege, intervenuto in corso di giudizio, le spese di lite sono compensate per 1/3, ponendo la residua somma nella misura liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere per gli avvisi di addebito n.
43920120000314585000; 43920120001211130000; 43920130000375820000;
43920130000736611000; 43920140000244300000; 43920140000741038000;
- accoglie il ricorso nel resto, e per l'effetto accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese contributive riportate dall'avviso di addebito n. 43920160000830764000, richiamato dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna le parti resistenti ( e ) in solido al CP_2 CP_4 pagamento dele spese di lite nella parte residua, liquidata in complessivi 1.000,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Vibo Valentia, 13/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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