TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 467
TAR
Ordinanza cautelare 22 novembre 2025
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Sentenza 16 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione del contraddittorio procedimentale

    Il giudice ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, poiché il Comune non ha attivato il contraddittorio con il ricorrente prima di emettere l'ordinanza, né ha dato seguito al rinvio disposto in sede cautelare per tale adempimento. L'ordinanza è stata quindi annullata per vizio procedurale.

  • Altro
    Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti

    La censura è stata assorbita dalla fondatezza del motivo relativo alla violazione del contraddittorio.

  • Altro
    Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione (riferito all'art. 50 d.lgs. 267/2000)

    La censura è stata assorbita dalla fondatezza del motivo relativo alla violazione del contraddittorio.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso proposto da Orazio Alemanni avverso l'ordinanza sindacale n. 38 del 24 luglio 2025 del Comune di Pianopoli, con cui gli era stato imposto di rimuovere e smaltire rifiuti speciali pericolosi da un terreno di sua proprietà e di ripristinare lo stato dei luoghi. Il ricorrente ha sollevato tre motivi di impugnazione: il primo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e di motivazione, sostenendo che il materiale rinvenuto non costituisse rifiuto ma fosse utile alla sua attività imprenditoriale; il secondo, per violazione dell'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990, nonché violazione del principio del contraddittorio, lamentando la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale; il terzo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione, contestando l'adozione dell'ordinanza ai sensi di tale norma. Si sono costituiti il Comune di Pianopoli, sostenendo l'infondatezza del ricorso, e il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Catanzaro, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il Tribunale ha preliminarmente accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Catanzaro, ritenendoli estranei all'azione amministrativa contestata, in quanto l'ordinanza sindacale era stata adottata nell'esercizio di poteri propri del Sindaco. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, accogliendo il secondo motivo relativo alla violazione dell'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, per omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale con i soggetti interessati, come imposto dalla norma e confermato dalla giurisprudenza amministrativa. Il Collegio ha evidenziato che il Comune resistente non aveva dato seguito al rinvio disposto in sede cautelare per attivare il contraddittorio e riesaminare l'ordinanza. Pertanto, l'ordinanza sindacale è stata annullata per vizio procedimentale, con assorbimento di ogni ulteriore censura. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune resistente, mentre sono state compensate nei confronti del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Catanzaro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 467
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 467
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo