Ordinanza cautelare 22 novembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00467/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01470/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2025, proposto da
Orazio Alemanni, rappresentato e difeso dall'avvocata Teresa Bilotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pianopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocata Cinzia Mascaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza sindacale n. 38 del 24 luglio 2025, con la quale il Comune di Pianopoli ha ordinato al ricorrente di provvedere alla rimozione e smaltimento/recupero di rifiuti speciali pericolosi e al ripristino dello stato dei luoghi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pianopoli, del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. NI NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento, emarginato in oggetto, per mezzo del quale il Comune di Pianopoli gli ha ordinato, ai sensi dell’art.192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, di provvedere alla rimozione “ e/o allo smaltimento/recupero ” dei rifiuti speciali e pericolosi rinvenuti su un terreno di sua proprietà, “ costituiti da veicoli fuori uso, rottami metallici in genere, pezzi di carrozzeria e pezzi di veicoli fuori uso contenenti oli esausti ”.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
2.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art.192, del d.lgs. 152/2006. Violazione dell’art.3 della L.241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e di motivazione ”, con il quale il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria, evidenziando che il materiale rinvenuto dall’ente locale non può qualificarsi quale rifiuto, in quanto utile alla propria attività imprenditoriale di “ commercio all’ingrosso di pneumatici, ricambi e accessori auto, autoveicoli ”;
2.2. “ Violazione dell’art.192, co.3, d.lgs. 152/2006 e degli artt.7 e ss. della l.241/1990. Violazione del principio del contraddittorio ”, con cui si duole della mancanza attivazione del contraddittorio procedimentale;
2.3. “ Violazione e falsa applicazione dell’art.50 del d.lgs. 267/2000. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione ”, ove, rilevando che l’ordinanza è stata adottata anche ai sensi dell’art.50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, lamenta l’assenza dei relativi presupposti.
3. Il Comune, ritualmente intimato, si è costituito, sostenendo la infondatezza del ricorso.
Si sono altresì costituiti il Ministero dell’interno e la Prefettura di Cosenza, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
4. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 19 novembre 2025, con ordinanza n.623 del successivo 22 novembre, è stata accolta la domanda cautelare formulata dal ricorrente “ in forma di remand, con sospensione del provvedimento impugnato e suo riesame da parte dell’amministrazione comunale, all’esito dell’attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dal citato art.192 del codice dell’ambiente, ai fini del compiuto accertamento, in particolare, della natura di rifiuto speciale dei veicoli oggetto dell’ordinanza e del loro effettivo impiego da parte del ricorrente, in considerazione delle censure sollevate con il ricorso ”.
5. La causa è stata infine mandata in decisione all’udienza pubblica del 25 febbraio 2026.
6. Tanto premesso, deve preliminarmente accogliersi l’eccezione formulata dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Catanzaro.
Nel presente giudizio è stata infatti impugnata una ordinanza adottata dal Sindaco nell’esercizio di poteri propri e “ quale rappresentante della comunità locale ” (art. 50, co.5, del d.lgs. n.267/2000), in merito alla quale risulta evidente il difetto di legittimazione passiva delle riferite amministrazioni, del tutto estranee all’azione amministrativa contestata.
7. Nel merito, il ricorso è fondato, nei sensi di seguito precisati.
7.1. Risulta, in particolare, fondato il secondo motivo – con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art.192, co.3, del d.lgs. n.152/2006, nella parte in cui impone il “ contraddittorio con i soggetti interessati ”, che, nella specie, è stato omesso – con assorbimento di ogni ulteriore censura.
7.2. Deve, sul punto, preliminarmente rimarcarsi che il Comune resistente non ha dato seguito al remand disposto in sede cautelare, omettendo, quindi, anche nel corso del giudizio, di attivare il “ contraddittorio procedimentale previsto dal citato art.192 del codice dell’ambiente, ai fini del compiuto accertamento, in particolare, della natura di rifiuto speciale dei veicoli oggetto dell’ordinanza e del loro effettivo impiego da parte del ricorrente, in considerazione delle censure sollevate con il ricorso ” (così l’ordinanza n.623/2025 cit.), e di provvedere, all’esito, al riesame dell’ordinanza gravata.
7.3. Ciò doverosamente evidenziato, l’art.192 del d.lgs. n.152/2006, prevede, al comma 3, che “ Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ”.
7.4. Sul piano interpretativo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la richiamata disposizione “ esige che il sindaco dia formale comunicazione di avvio del procedimento al soggetto destinatario di un'ordinanza di rimozione rifiuti (e bonifica) e consenta l'instaurazione del contraddittorio sugli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo: l'ordinanza emessa in difetto delle predette garanzie procedimentali è illegittima ” (Cons. Stato, IV, 01.04.2016, n. 1301; in termini, v. anche Tar Calabria, I, 14 giugno 2021, n.1197; Tar Lombardia, I, 24 novembre 2025, n.3811; Tar Campania, V, 11 novembre 2025, n.7374; Tar Puglia, I, 22 agosto 2025, n.1044).
Si è pure precisato che la norma, nel richiedere in maniera esplicita l'instaurazione del contraddittorio prima dell'emissione dell'ordinanza sindacale di rimozione rifiuti, esclude l'applicabilità dell'art. 21- octies della legge generale sul procedimento amministrativo in materia di vizi formali del provvedimento ( ex plurimis , Tar Lombardia, n.3811/2025, cit.).
7.5. Né, al fine di evitare il contraddittorio, può ritenersi possibile adottare un’ordinanza contingibile e urgente, facendo leva sulla natura cautelare del suddetto atto, in quanto la sussistenza di autonomi poteri di carattere ordinario in materia, come conferiti al Sindaco dal richiamato art. 192 d.lgs. n.152/2006, esclude la possibilità di adottare provvedimenti extra ordinem (in termini, Cons. Stato, IV, 4 agosto 2025 n. 6885; Tar Campania, V, 27 ottobre 2025 n. 6969).
8. Il ricorso deve, quindi, essere accolto alla stregua del profilo procedimentale evidenziato, con annullamento dell’atto gravato.
9. Le spese di lite, quanto al Comune resistente, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Possono di contro compensarsi le spese nei confronti del Ministero dell’interno e della Prefettura, data la natura in rito della pronuncia di estromissione dal giudizio, per la parte ad essi relativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione dell’interno e dell’UTG-Prefettura di Catanzaro.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Compensa le spese di lite fra ricorrente e Amministrazione dell’interno con la Prefettura di Catanzaro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD MA, Presidente
NI NT, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI NT | RD MA |
IL SEGRETARIO