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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2328/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7762/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 SS - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2682 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17605/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al comune di S. Ricorrente_1 il 26.03.2025, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU 2019 n. 2682 del 15.11.2024 prot. n. 33969 (notificatogli il 05.02.2025), per la somma di €. 2.133,00, contenente avviso accertamento per omesso versamento IMU dovuta per l'anno 2019, contenente rettifica del valore dichiarato di più fabbricati e di un terreno agricolo senza dati catastali.
Deduceva l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale vigente per lo specifico tipo di tributo (cinque anni) e la conseguente nullità dell'atto impugnato.
Il Comune di S. Ricorrente_1, non si è costituito.
All'udienza de 16.10.2025 la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero questo giudice ritiene di condividere ad applicare alla fattispecie il principio affermato da Cass. sez.
Tributaria del 15. 10.2025/11.12.2025 (Numero registro generale 16321/2023, Numero sezionale 6855/2025,
Numero di raccolta generale 32316/2025) secondo cui va premesso che l'art. 53 del d.lgs. n. 546/92, da leggere in combinato disposto con l'art. 22 del medesimo testo normativo, prevede che la parte ricorrente depositi, a pena d'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni ordine e grado di giudizio, specie il ricorso con la prova della notificazione.
Afferma la Corte che “in tema di deposito telematico di atti processuali, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna - che viene rilasciata dal gestore del Ministero nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella
PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata;
pertanto, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di verificare che cosa e quando è stato depositato. (vedi Cass. Sez. 3, 17/06/2025, n.
16211).”
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso non avendo il ricorrente provveduto al suddetto deposito.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7762/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 SS - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2682 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17605/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al comune di S. Ricorrente_1 il 26.03.2025, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU 2019 n. 2682 del 15.11.2024 prot. n. 33969 (notificatogli il 05.02.2025), per la somma di €. 2.133,00, contenente avviso accertamento per omesso versamento IMU dovuta per l'anno 2019, contenente rettifica del valore dichiarato di più fabbricati e di un terreno agricolo senza dati catastali.
Deduceva l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale vigente per lo specifico tipo di tributo (cinque anni) e la conseguente nullità dell'atto impugnato.
Il Comune di S. Ricorrente_1, non si è costituito.
All'udienza de 16.10.2025 la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero questo giudice ritiene di condividere ad applicare alla fattispecie il principio affermato da Cass. sez.
Tributaria del 15. 10.2025/11.12.2025 (Numero registro generale 16321/2023, Numero sezionale 6855/2025,
Numero di raccolta generale 32316/2025) secondo cui va premesso che l'art. 53 del d.lgs. n. 546/92, da leggere in combinato disposto con l'art. 22 del medesimo testo normativo, prevede che la parte ricorrente depositi, a pena d'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni ordine e grado di giudizio, specie il ricorso con la prova della notificazione.
Afferma la Corte che “in tema di deposito telematico di atti processuali, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna - che viene rilasciata dal gestore del Ministero nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella
PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata;
pertanto, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di verificare che cosa e quando è stato depositato. (vedi Cass. Sez. 3, 17/06/2025, n.
16211).”
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso non avendo il ricorrente provveduto al suddetto deposito.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese.