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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 5163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5163 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1888/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato NF GN, a seguito dell'udienza del
17/7/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1888/2025 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto del 27/12/2024 con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Seconda Civile, ha disposto il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione dei compensi richiesti dal medesimo ricorrente per l'attività difensiva svolta nella causa iscritta al n. 8188/2023 R.G. (procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies
1 c.p.c. e 669 quater c.p.c.) – quale difensore di , parte CP_2
resistente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo (Prot.
2023/28352 del 31/07/2023); considerato che il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
rilevato che il Tribunale di Palermo non ha provveduto sull'istanza di liquidazione del compenso avanzata dall'Avv. nell'ambito del Parte_1
procedimento per reclamo (n. 8188/2023 R.G), ritenendo che “la liquidazione del compenso spettante al procuratore della parte, ammessa al gratuito patrocinio, debba essere specularmente rimessa alla liquidazione delle spese di lite nella fase di merito” (cfr. liquidazione opposto in atti); rilevato che il ricorrente con un unico motivo si duole che il Tribunale di
Palermo non abbia riconosciuto alcun compenso per l'attività difensiva prestata nel procedimento per reclamo, deducendo che il reclamo cautelare costituisce un grado autonomo di giudizio, al termine del quale va liquidato il compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 83 TUSG;
ritenuto che
l'opposizione sia infondata;
rilevato in punto di fatto che: in data 19/5/2023 ha notificato atto di precetto a CP_2 [...]
e , quali eredi di CP_3 Controparte_4 Persona_1
con atto di citazione notificato il 22/5/2023 e CP_3 [...]
hanno proposto opposizione a precetto, iscritta al R.G. n. CP_4
7037/2023; con separata istanza cautelare, depositata il 24/5/2023, e CP_3
, hanno chiesto al Tribunale di sospendere l'efficacia Controparte_4
esecutiva del titolo (procedimento cautelare iscritto al R.G. n. 7037-1/2023); con ordinanza del 15/6/2023 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione del titolo esecutivo;
in data 20/6/2023 i hanno proposto reclamo cautelare al collegio CP_3
avverso tale ordinanza di rigetto, iscritto al R.G. n. 8188/2023;
2 con istanza di liquidazione dell'1/8/2023 depositata nel giudizio di reclamo R.G. n. 8188/2023, l'avv. ha chiesto il pagamento del compenso Pt_1
per l'attività espletata nell'ambito del suddetto giudizio cautelare, nella misura di € 7.059,60 (così determinata: giudizi di cognizione innanzi al tribunale – procedimenti cautelari, scaglione da € 520.000, valore medio, con aumento del
20% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2 e con riduzione del 50% per gratuito patrocinio ex art. 130 Dpr
115/02); con ordinanza del 05/12/2023 il Tribunale in composizione collegiale ha rigettato il reclamo proposto (ordinanza di rigetto n. cronol. 693/2023 del
05/12/2023); rilevato che l'attività difensiva espletata dall'avv. nell'ambito del Pt_1
giudizio di reclamo (R.G. n. 8188/2023) è stata già compensata con il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Palermo n. cronol. 935/2024 del
23/01/2024 nell'ambito del giudizio di merito iscritto al R.G. n. 7037/2023
(acquisito d'ufficio nel presente giudizio); considerato invero che, con tale decreto di liquidazione (n. cronol.
935/2024), il Tribunale di Palermo ha liquidato in favore dell'avv. Parte_1
un compenso complessivo per l'attività “svolta nel procedimento civile
[...]
iscritto al n R.G. 7037/2023 e nei due subprocedimenti cautelari svolti in corso di causa” – pari a € 7.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
preso atto che tale decreto non è stato oggetto di censura da parte dell'odierno opponente e si è quindi ormai consolidato;
rilevato pertanto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il Tribunale di Palermo ha liquidato il compenso per l'attività difensiva prestata da quest'ultimo nell'ambito del giudizio di reclamo, seppur con un decreto unitario emesso al termine del giudizio di merito (vedi decreto di liquidazione n. cronol. 935/2024 del 23/01/2024); rilevato conseguentemente che il ricorrente - non avendo condiviso la decisione di corrispondere un unico compenso o, comunque, avendo ritenuto insufficiente l'entità della liquidazione - avrebbe dovuto censurare entro il termine previsto dall'art. 170 DPR n. 115/2002, tale decreto di liquidazione (n.
3 cronol. 935/2024 del 23/01/2024); se si accogliesse il presente ricorso, infatti, si liquiderebbe due volte il compenso per la medesima attività difensiva;
ritenuto conclusivamente che il decreto opposto resista alle censure mosse, avendo il primo giudice correttamente dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione depositata dall'avv. nel giudizio di Pt_1 reclamo;
considerato, infine che, stante la contumacia del , Controparte_1
non deve essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, rigetta il Controparte_1
ricorso.
Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Palermo, 20/12/2025.
Il Giudice
NF GN
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato NF GN, a seguito dell'udienza del
17/7/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1888/2025 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto del 27/12/2024 con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Seconda Civile, ha disposto il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione dei compensi richiesti dal medesimo ricorrente per l'attività difensiva svolta nella causa iscritta al n. 8188/2023 R.G. (procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies
1 c.p.c. e 669 quater c.p.c.) – quale difensore di , parte CP_2
resistente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo (Prot.
2023/28352 del 31/07/2023); considerato che il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
rilevato che il Tribunale di Palermo non ha provveduto sull'istanza di liquidazione del compenso avanzata dall'Avv. nell'ambito del Parte_1
procedimento per reclamo (n. 8188/2023 R.G), ritenendo che “la liquidazione del compenso spettante al procuratore della parte, ammessa al gratuito patrocinio, debba essere specularmente rimessa alla liquidazione delle spese di lite nella fase di merito” (cfr. liquidazione opposto in atti); rilevato che il ricorrente con un unico motivo si duole che il Tribunale di
Palermo non abbia riconosciuto alcun compenso per l'attività difensiva prestata nel procedimento per reclamo, deducendo che il reclamo cautelare costituisce un grado autonomo di giudizio, al termine del quale va liquidato il compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 83 TUSG;
ritenuto che
l'opposizione sia infondata;
rilevato in punto di fatto che: in data 19/5/2023 ha notificato atto di precetto a CP_2 [...]
e , quali eredi di CP_3 Controparte_4 Persona_1
con atto di citazione notificato il 22/5/2023 e CP_3 [...]
hanno proposto opposizione a precetto, iscritta al R.G. n. CP_4
7037/2023; con separata istanza cautelare, depositata il 24/5/2023, e CP_3
, hanno chiesto al Tribunale di sospendere l'efficacia Controparte_4
esecutiva del titolo (procedimento cautelare iscritto al R.G. n. 7037-1/2023); con ordinanza del 15/6/2023 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione del titolo esecutivo;
in data 20/6/2023 i hanno proposto reclamo cautelare al collegio CP_3
avverso tale ordinanza di rigetto, iscritto al R.G. n. 8188/2023;
2 con istanza di liquidazione dell'1/8/2023 depositata nel giudizio di reclamo R.G. n. 8188/2023, l'avv. ha chiesto il pagamento del compenso Pt_1
per l'attività espletata nell'ambito del suddetto giudizio cautelare, nella misura di € 7.059,60 (così determinata: giudizi di cognizione innanzi al tribunale – procedimenti cautelari, scaglione da € 520.000, valore medio, con aumento del
20% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2 e con riduzione del 50% per gratuito patrocinio ex art. 130 Dpr
115/02); con ordinanza del 05/12/2023 il Tribunale in composizione collegiale ha rigettato il reclamo proposto (ordinanza di rigetto n. cronol. 693/2023 del
05/12/2023); rilevato che l'attività difensiva espletata dall'avv. nell'ambito del Pt_1
giudizio di reclamo (R.G. n. 8188/2023) è stata già compensata con il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Palermo n. cronol. 935/2024 del
23/01/2024 nell'ambito del giudizio di merito iscritto al R.G. n. 7037/2023
(acquisito d'ufficio nel presente giudizio); considerato invero che, con tale decreto di liquidazione (n. cronol.
935/2024), il Tribunale di Palermo ha liquidato in favore dell'avv. Parte_1
un compenso complessivo per l'attività “svolta nel procedimento civile
[...]
iscritto al n R.G. 7037/2023 e nei due subprocedimenti cautelari svolti in corso di causa” – pari a € 7.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
preso atto che tale decreto non è stato oggetto di censura da parte dell'odierno opponente e si è quindi ormai consolidato;
rilevato pertanto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il Tribunale di Palermo ha liquidato il compenso per l'attività difensiva prestata da quest'ultimo nell'ambito del giudizio di reclamo, seppur con un decreto unitario emesso al termine del giudizio di merito (vedi decreto di liquidazione n. cronol. 935/2024 del 23/01/2024); rilevato conseguentemente che il ricorrente - non avendo condiviso la decisione di corrispondere un unico compenso o, comunque, avendo ritenuto insufficiente l'entità della liquidazione - avrebbe dovuto censurare entro il termine previsto dall'art. 170 DPR n. 115/2002, tale decreto di liquidazione (n.
3 cronol. 935/2024 del 23/01/2024); se si accogliesse il presente ricorso, infatti, si liquiderebbe due volte il compenso per la medesima attività difensiva;
ritenuto conclusivamente che il decreto opposto resista alle censure mosse, avendo il primo giudice correttamente dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione depositata dall'avv. nel giudizio di Pt_1 reclamo;
considerato, infine che, stante la contumacia del , Controparte_1
non deve essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, rigetta il Controparte_1
ricorso.
Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Palermo, 20/12/2025.
Il Giudice
NF GN
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