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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 9027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9027 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 05/11/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14171 /2023 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti PUGLISI SALVATORE e C.F._1
AN AN, presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Via
ET De AL n. 16, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., sig. con sede Controparte_1 Parte_2 legale in Napoli alla via Giovanni Porzio Isola B/3, rappresentata e difesa dall'avv.
AU RG, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Giuseppe Fiorelli n.
5, è elettivamente domiciliata in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato in data 21/07/2023 e ritualmente notificato, il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa, con mansioni di “guardia particolare giurata”, alle dipendenze dell'Istituto di Vigilanza Privata La
Nuova Lince srl dal 07.05.1980 al 14.04.10 e poi, dal 15.04.2010 alle dipendenze della convenuta con cui il rapporto di lavoro è proseguito, ex art. 2112 Controparte_1
c.c., per effetto di cessione del ramo di azienda da parte del precedente datore di lavoro, sino al 30.04.2019, ha lamentato di di non aver percepito il Tfr nella misura integralmente dovuta, nonché l'indennità risarcitoria di cui all'art. 74 CCNL di categoria per il mancato godimento dei riposi compensativi di pari durata corrispondenti al mancato godimento della pausa di 10 minuti al giorno (a far data dal
01.01.2006).
Il ricorrente ha esposto, inoltre, di aver sottoscritto in data 15 febbraio 2021, presso Con l' di Napoli, un verbale di conciliazione con la società resistente, avente ad oggetto il pagamento della somma netta di € 38.829,71 a titolo di T.F.R. da corrispondersi mediante il pagamento di n. 10 rate mensili di € 3.882,97, a decorrere dal 02.2021, lamentando che la convenuta ha erogato solo quattro rate dal 02.21 al 06.21,deducendo di aver, pertanto, diritto alla corresponsione di € 55.313,47 di cui €3.797,56 a titolo di indennizzo per mancato godimento dei riposi compensativi corrispondenti alla pausa non goduta.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“1) accertare e dichiarare la nullità di ogni pattuizione, transazione e/o rinuncia eventualmente sottoscritta dal ricorrente;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza del verbale di
Co conciliazione sottoscritto tra le parti in data 15/02/2021 innanzi alla di Napoli, stante l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni ivi assunte;
3) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti ai sensi dell'art. 2094 c.c. ed il vincolo di solidarietà tra le due convenute ex art. 2112
c.c.;
4) previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente a percepire gli emolumenti e le indennità risarcitorie di cui al capo I che precede, accogliere il presente ricorso e per l'effetto e per le causali tutte indicate in narrativa condannare la al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della Controparte_1
somma di Euro 55.313,47 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo. 4) con vittoria di spese e compensi
2 professionali, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”.
La si è costituita, eccependo, in via preliminare, la prescrizione, Controparte_1
nonché la carenza di interesse ad agire del ricorrente per intervenuto integrale pagamento del credito vantato a titolo di tfr, chiedendo, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ha contestato, inoltre, le avverse deduzioni e argomentazioni, concludendo per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
La causa è stata discussa in presenza all'udienza del 06.05.2025, nella quale le parti si sono confrontate in merito all'eccezione di pagamento del TFR.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, preliminarmente, la cessazione della materia del contendere parziale, limitatamente alla domanda avente ad oggetto il Tfr, in conseguenza del pagamento, in favore di parte ricorrente, di quanto spettante a tale titolo.
Le parti controvertono, invero, in merito alla quantificazione del TFR.
All'udienza del 6 maggio 2025, peraltro, il difensore di parte ricorrente ha dato atto del pagamento dell'importo netto di € 38.829,71, a titolo di Tfr, precisando che il
3 pagamento non è avvenuto nei tempi previsti. Nel medesimo verbale, il difensore ha riconosciuto “che è cessata la materia per il TFR”.
Nelle note di trattazione del 4 novembre 2025, tuttavia, il ricorrente ha dedotto quanto segue: “Pertanto, avendo controparte corrisposto a titolo di TFR complessivamente la somma lorda di € 50.428,20, residua in favore del ricorrente l'importo lordo di €
16.619,59, quale differenza tra il TFR rivendicato in ricorso e quanto a tale titolo pagato da controparte”.
Sussiste dunque una contraddizione tra quanto ammesso a verbale dal difensore, ove si riconosce la cessata materia del contendere riguardo al TFR, e quanto dedotto nelle note.
La somma lorda corrisposta in più rate corrisponde alla cifra accantonata dal datore di lavoro per tale titolo, risultante dal CU 2020, prodotto dalla parte resistente, dal quale risulta un valore totale lordo pari ad euro 50.428,2. Tale somma lorda corrisponde anche al valore netto indicato nel verbale di conciliazione versato in atti.
Nel ricorso introduttivo il calcolo del tfr risulta effettuato sulla base della paga risultante dalle buste versate in atti, che, però, sono relative al periodo 1996 in poi;
non risultano depositate le buste paga del periodo precedente. ( cfr.: all. 6).
Ai fini del calcolo, si rileva che l'articolo 2120 c.c. stabilisce che: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese .”
Tale norma va coordinata con la disciplina della contrattazione collettiva, richiamata nella memoria difensiva.
Tenuto conto dell'assenza di tutte le buste paga, nonché dell'assenza di contestazioni tempestive circa i criteri di calcolo del tfr indicato nel CU, rilevi che potevano essere svolti già con il ricorso introduttivo, va ritenuto corretto il calcolo effettuato dal datore
4 di lavoro. La somma indicata nel CU, del resto, coincide con la somma indicata nel verbale di conciliazione prodotto dalla parte ricorrente ( all. 5).
La difesa della parte ricorrente, nel verbale di udienza del maggio 2025, ha riconosciuto il pagamento del Tfr e nel contraddittorio pieno delle parti non ha formulato una domanda di pagamento di ulteriori somme residue, né ha contestato i criteri di calcolo della parte resistente.
Per tali motivi, va dichiarata, cessata la materia del contendere, relativamente alla domanda del TFR, per effetto dell'adempimento della convenuta, la quale ha effettuato il pagamento di alcune rate nel 2021, come indicato in ricorso, nonché un pagamento in data 18 luglio 2022, mediante bonifico pari ad € 7.766,00 e in data 26 aprile 2023 mediante ulteriore bonifico pari ad € 15.522,00, per un totale di € 38.829,71 netti . Va precisato che solo con le note del 7 maggio 2024, il difensore ha riconosciuto l'ultimo pagamento, contestato nelle prime note di Ts. Il difensore ha dichiarato, difatti, quanto segue: “ il ricorrente ha percepito l'importo di € 15.522,00 di cui alla contabile di bonifico del 26.04.2023 (all. 4 produzione controparte).
È pacifico perché ammesso dal difensore in udienza e nelle note di TS che la somma indicata nel cud 2020 è stata pagata, in virtù di quanto pattuito dalle parti, dinanzi
Con all' di Napoli, in forza del verbale di conciliazione del 15.02.2021.
La cessazione della materia del contendere si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n.16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n.
6909/2009).
È stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con
5 la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale
(Cass. n. 21757/2021).
Nel caso di specie, la cessazione della materia del contendere riguarda solo la domanda avente ad oggetto il pagamento del Tfr al termine del rapporto di lavoro.
In merito all'ulteriore domanda, relativa al risarcimento per la mancata fruizione della pausa di dieci minuti, o dei riposi compensativi, va osservato quanto segue.
L'art.74 del CCNL di settore, invocato da parte ricorrente prevede che “qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di dieci minuti con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio e comunque in maniera da creare il minore disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza, nel caso in cui, durante la pausa svolta sul luogo di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della Guardia Particolare giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di lavoro. Qualora per esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art.17, comma 1-4 de dlgs 66/03 al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi”.
In punto di fatto il ricorrente ha dedotto che non è stato mai posto dal datore di lavoro
“in condizione di poter fruire di tale intervallo;
né gli sono mai stati concessi i corrispondenti riposi compensativi;
né gli è mai stata portata a conoscenza nelle forme appropriate l'esistenza di eventuali disposizioni aziendali impartite in ordine alle modalità di fruizione della pausa sul posto di lavoro”
Per tali motivi, il ricorrente ha dedotto che “la convenuta è incorsa in un inadempimento contrattuale ed è tenuta a risarcire il danno causato al lavoratore, rispondendone ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 c.c”.
Tale domanda è infondata, in quanto, la norma contrattuale citata prevede che la pausa è retribuita né contempla alcun beneficio economico in caso di mancato godimento, ma solo la possibilità entro un termine successivo ristretto a 30 giorni, di ottenere un riposo compensativo. Non è, invece, previsto il diritto a percepire una retribuzione aggiuntiva.
6 Tale disciplina contrattuale evidenzia, dunque, la peculiarità della pausa in oggetto da fruire sul posto di lavoro e suscettibile di interruzione in presenza di particolari esigenze di servizio
Il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Napoli
(cfr. la sentenza n. 4754/2023, allegata dalla convenuta) in cui si legge testualmente:
“ …..premesso che i ricorrenti-odierni appellati- hanno comunque percepito l'intera retribuzione e che, se anche avessero goduto della pausa, l'ammontare della stessa sarebbe rimasto invariato – alcun emolumento può essere richiesto dai lavoratori che non hanno fruito della pausa se non a titolo di risarcimento di un eventuale danno, da allegarsi e provarsi adeguatamente.
Non va, infatti, dimenticato che gli attuali appellati in primo grado hanno agito espressamente lamentando l'inadempimento di una specifica disposizione contrattuale, nulla allegando in merito ad eventuali danni subiti. Dunque, non vi sono elementi che possano consentire il riconoscimento di un diritto al pagamento di differenze retributive o risarcitorie, così come richieste in questa sede”.
Nel presente giudizio, la parte ha dedotto la sussistenza di un inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., ma ha omesso di dedurre la sussistenza di un danno derivante dall'asserita mancata fruizione dei riposi compensativi, oppure dall'asserita mancata fruizione della pausa.
Dunque, non vi sono elementi che possano consentire il riconoscimento di un diritto al pagamento di differenze retributive così come richieste in questa sede. ( cfr.: Corte di
Appello di Napoli, n. 6115/2021 pubbl. il 23/12/2021).
Va anche richiamata la sentenza della Corte di Appello di Napoli, (versata in atti)
Giudice relatore dott.ssa Maria Chiodi, sentenza n. 933/2024 pubblicata il 1° marzo
2024, che ha affermato quanto segue: “ Inoltre, anche a voler sottacere la problematica della dubbia compatibilità di tale norma collettiva con il disposto della legge 133/08
(che ha escluso gli istituti di vigilanza privata dalla disciplina legale in tema di orario di lavoro), si rileva che la fattispecie in oggetto è particolare perché si riferisce all'attività lavorativa - vigilanza privata molto distribuita sul territorio rispetto al quale
è difficile un controllo reale, in particolare della fruizione della pausa. E' dunque ragionevole ritenere che spettasse al singolo dipendente comunicare la mancata fruizione della pausa al fine di goder poi del riposo compensativo: non averlo fatto per
7 lungo periodo induce senza dubbio a ritenere che la pausa sia stata regolarmente goduta..”
Va altresì osservato che la norma, nel rinviare alla sede aziendale la definizione delle modalità, non regolamenta la collocazione temporale dell'intervallo, prevedendo solo che esso interviene dopo le sei ore di prestazione né precisa espressamente se i dieci minuti devono essere continuativi oppure no;
anzi, nel prevedere la possibilità di interrompere la pausa e di goderla successivamente nel turno di lavoro, implicitamente prende in esame l'eventualità che sia frazionata per un ammontare complessivo di dieci minuti.
È evidente che la norma, così come formulata, è inevitabilmente carente di un preciso ambito applicativo e di qualsivoglia elemento di certezza in ordine al tempo di fruizione e di verifica del rispetto del limite massimo orario.
Il rinvio alla sede aziendale per la determinazione delle modalità di fruizione determina un vuoto di regolamentazione, con conseguente non azionabilità della pretesa, in presenza di una norma in bianco quanto alle concrete modalità di attuazione del citato art. 74 ccnl.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria.
La cessata materia del contendere, in presenza del pagamento delle somme dovute prima del deposito del ricorso, nonché il rigetto delle ulteriori domande, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott.ssa Martina Brizzi- così provvede:
- Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, in relazione alla domanda relativa al TFR:
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Si comunichi. Napoli, il 5/11/2025 - 04/12/2025 Il
Giudice
8 RT ZZ
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 04/12/2025 in
Cancelleria
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 05/11/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14171 /2023 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti PUGLISI SALVATORE e C.F._1
AN AN, presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Via
ET De AL n. 16, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., sig. con sede Controparte_1 Parte_2 legale in Napoli alla via Giovanni Porzio Isola B/3, rappresentata e difesa dall'avv.
AU RG, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Giuseppe Fiorelli n.
5, è elettivamente domiciliata in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato in data 21/07/2023 e ritualmente notificato, il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa, con mansioni di “guardia particolare giurata”, alle dipendenze dell'Istituto di Vigilanza Privata La
Nuova Lince srl dal 07.05.1980 al 14.04.10 e poi, dal 15.04.2010 alle dipendenze della convenuta con cui il rapporto di lavoro è proseguito, ex art. 2112 Controparte_1
c.c., per effetto di cessione del ramo di azienda da parte del precedente datore di lavoro, sino al 30.04.2019, ha lamentato di di non aver percepito il Tfr nella misura integralmente dovuta, nonché l'indennità risarcitoria di cui all'art. 74 CCNL di categoria per il mancato godimento dei riposi compensativi di pari durata corrispondenti al mancato godimento della pausa di 10 minuti al giorno (a far data dal
01.01.2006).
Il ricorrente ha esposto, inoltre, di aver sottoscritto in data 15 febbraio 2021, presso Con l' di Napoli, un verbale di conciliazione con la società resistente, avente ad oggetto il pagamento della somma netta di € 38.829,71 a titolo di T.F.R. da corrispondersi mediante il pagamento di n. 10 rate mensili di € 3.882,97, a decorrere dal 02.2021, lamentando che la convenuta ha erogato solo quattro rate dal 02.21 al 06.21,deducendo di aver, pertanto, diritto alla corresponsione di € 55.313,47 di cui €3.797,56 a titolo di indennizzo per mancato godimento dei riposi compensativi corrispondenti alla pausa non goduta.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“1) accertare e dichiarare la nullità di ogni pattuizione, transazione e/o rinuncia eventualmente sottoscritta dal ricorrente;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza del verbale di
Co conciliazione sottoscritto tra le parti in data 15/02/2021 innanzi alla di Napoli, stante l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni ivi assunte;
3) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti ai sensi dell'art. 2094 c.c. ed il vincolo di solidarietà tra le due convenute ex art. 2112
c.c.;
4) previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente a percepire gli emolumenti e le indennità risarcitorie di cui al capo I che precede, accogliere il presente ricorso e per l'effetto e per le causali tutte indicate in narrativa condannare la al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della Controparte_1
somma di Euro 55.313,47 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo. 4) con vittoria di spese e compensi
2 professionali, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”.
La si è costituita, eccependo, in via preliminare, la prescrizione, Controparte_1
nonché la carenza di interesse ad agire del ricorrente per intervenuto integrale pagamento del credito vantato a titolo di tfr, chiedendo, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ha contestato, inoltre, le avverse deduzioni e argomentazioni, concludendo per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
La causa è stata discussa in presenza all'udienza del 06.05.2025, nella quale le parti si sono confrontate in merito all'eccezione di pagamento del TFR.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, preliminarmente, la cessazione della materia del contendere parziale, limitatamente alla domanda avente ad oggetto il Tfr, in conseguenza del pagamento, in favore di parte ricorrente, di quanto spettante a tale titolo.
Le parti controvertono, invero, in merito alla quantificazione del TFR.
All'udienza del 6 maggio 2025, peraltro, il difensore di parte ricorrente ha dato atto del pagamento dell'importo netto di € 38.829,71, a titolo di Tfr, precisando che il
3 pagamento non è avvenuto nei tempi previsti. Nel medesimo verbale, il difensore ha riconosciuto “che è cessata la materia per il TFR”.
Nelle note di trattazione del 4 novembre 2025, tuttavia, il ricorrente ha dedotto quanto segue: “Pertanto, avendo controparte corrisposto a titolo di TFR complessivamente la somma lorda di € 50.428,20, residua in favore del ricorrente l'importo lordo di €
16.619,59, quale differenza tra il TFR rivendicato in ricorso e quanto a tale titolo pagato da controparte”.
Sussiste dunque una contraddizione tra quanto ammesso a verbale dal difensore, ove si riconosce la cessata materia del contendere riguardo al TFR, e quanto dedotto nelle note.
La somma lorda corrisposta in più rate corrisponde alla cifra accantonata dal datore di lavoro per tale titolo, risultante dal CU 2020, prodotto dalla parte resistente, dal quale risulta un valore totale lordo pari ad euro 50.428,2. Tale somma lorda corrisponde anche al valore netto indicato nel verbale di conciliazione versato in atti.
Nel ricorso introduttivo il calcolo del tfr risulta effettuato sulla base della paga risultante dalle buste versate in atti, che, però, sono relative al periodo 1996 in poi;
non risultano depositate le buste paga del periodo precedente. ( cfr.: all. 6).
Ai fini del calcolo, si rileva che l'articolo 2120 c.c. stabilisce che: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese .”
Tale norma va coordinata con la disciplina della contrattazione collettiva, richiamata nella memoria difensiva.
Tenuto conto dell'assenza di tutte le buste paga, nonché dell'assenza di contestazioni tempestive circa i criteri di calcolo del tfr indicato nel CU, rilevi che potevano essere svolti già con il ricorso introduttivo, va ritenuto corretto il calcolo effettuato dal datore
4 di lavoro. La somma indicata nel CU, del resto, coincide con la somma indicata nel verbale di conciliazione prodotto dalla parte ricorrente ( all. 5).
La difesa della parte ricorrente, nel verbale di udienza del maggio 2025, ha riconosciuto il pagamento del Tfr e nel contraddittorio pieno delle parti non ha formulato una domanda di pagamento di ulteriori somme residue, né ha contestato i criteri di calcolo della parte resistente.
Per tali motivi, va dichiarata, cessata la materia del contendere, relativamente alla domanda del TFR, per effetto dell'adempimento della convenuta, la quale ha effettuato il pagamento di alcune rate nel 2021, come indicato in ricorso, nonché un pagamento in data 18 luglio 2022, mediante bonifico pari ad € 7.766,00 e in data 26 aprile 2023 mediante ulteriore bonifico pari ad € 15.522,00, per un totale di € 38.829,71 netti . Va precisato che solo con le note del 7 maggio 2024, il difensore ha riconosciuto l'ultimo pagamento, contestato nelle prime note di Ts. Il difensore ha dichiarato, difatti, quanto segue: “ il ricorrente ha percepito l'importo di € 15.522,00 di cui alla contabile di bonifico del 26.04.2023 (all. 4 produzione controparte).
È pacifico perché ammesso dal difensore in udienza e nelle note di TS che la somma indicata nel cud 2020 è stata pagata, in virtù di quanto pattuito dalle parti, dinanzi
Con all' di Napoli, in forza del verbale di conciliazione del 15.02.2021.
La cessazione della materia del contendere si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n.16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n.
6909/2009).
È stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con
5 la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale
(Cass. n. 21757/2021).
Nel caso di specie, la cessazione della materia del contendere riguarda solo la domanda avente ad oggetto il pagamento del Tfr al termine del rapporto di lavoro.
In merito all'ulteriore domanda, relativa al risarcimento per la mancata fruizione della pausa di dieci minuti, o dei riposi compensativi, va osservato quanto segue.
L'art.74 del CCNL di settore, invocato da parte ricorrente prevede che “qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di dieci minuti con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio e comunque in maniera da creare il minore disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza, nel caso in cui, durante la pausa svolta sul luogo di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della Guardia Particolare giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di lavoro. Qualora per esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art.17, comma 1-4 de dlgs 66/03 al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi”.
In punto di fatto il ricorrente ha dedotto che non è stato mai posto dal datore di lavoro
“in condizione di poter fruire di tale intervallo;
né gli sono mai stati concessi i corrispondenti riposi compensativi;
né gli è mai stata portata a conoscenza nelle forme appropriate l'esistenza di eventuali disposizioni aziendali impartite in ordine alle modalità di fruizione della pausa sul posto di lavoro”
Per tali motivi, il ricorrente ha dedotto che “la convenuta è incorsa in un inadempimento contrattuale ed è tenuta a risarcire il danno causato al lavoratore, rispondendone ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 c.c”.
Tale domanda è infondata, in quanto, la norma contrattuale citata prevede che la pausa è retribuita né contempla alcun beneficio economico in caso di mancato godimento, ma solo la possibilità entro un termine successivo ristretto a 30 giorni, di ottenere un riposo compensativo. Non è, invece, previsto il diritto a percepire una retribuzione aggiuntiva.
6 Tale disciplina contrattuale evidenzia, dunque, la peculiarità della pausa in oggetto da fruire sul posto di lavoro e suscettibile di interruzione in presenza di particolari esigenze di servizio
Il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Napoli
(cfr. la sentenza n. 4754/2023, allegata dalla convenuta) in cui si legge testualmente:
“ …..premesso che i ricorrenti-odierni appellati- hanno comunque percepito l'intera retribuzione e che, se anche avessero goduto della pausa, l'ammontare della stessa sarebbe rimasto invariato – alcun emolumento può essere richiesto dai lavoratori che non hanno fruito della pausa se non a titolo di risarcimento di un eventuale danno, da allegarsi e provarsi adeguatamente.
Non va, infatti, dimenticato che gli attuali appellati in primo grado hanno agito espressamente lamentando l'inadempimento di una specifica disposizione contrattuale, nulla allegando in merito ad eventuali danni subiti. Dunque, non vi sono elementi che possano consentire il riconoscimento di un diritto al pagamento di differenze retributive o risarcitorie, così come richieste in questa sede”.
Nel presente giudizio, la parte ha dedotto la sussistenza di un inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., ma ha omesso di dedurre la sussistenza di un danno derivante dall'asserita mancata fruizione dei riposi compensativi, oppure dall'asserita mancata fruizione della pausa.
Dunque, non vi sono elementi che possano consentire il riconoscimento di un diritto al pagamento di differenze retributive così come richieste in questa sede. ( cfr.: Corte di
Appello di Napoli, n. 6115/2021 pubbl. il 23/12/2021).
Va anche richiamata la sentenza della Corte di Appello di Napoli, (versata in atti)
Giudice relatore dott.ssa Maria Chiodi, sentenza n. 933/2024 pubblicata il 1° marzo
2024, che ha affermato quanto segue: “ Inoltre, anche a voler sottacere la problematica della dubbia compatibilità di tale norma collettiva con il disposto della legge 133/08
(che ha escluso gli istituti di vigilanza privata dalla disciplina legale in tema di orario di lavoro), si rileva che la fattispecie in oggetto è particolare perché si riferisce all'attività lavorativa - vigilanza privata molto distribuita sul territorio rispetto al quale
è difficile un controllo reale, in particolare della fruizione della pausa. E' dunque ragionevole ritenere che spettasse al singolo dipendente comunicare la mancata fruizione della pausa al fine di goder poi del riposo compensativo: non averlo fatto per
7 lungo periodo induce senza dubbio a ritenere che la pausa sia stata regolarmente goduta..”
Va altresì osservato che la norma, nel rinviare alla sede aziendale la definizione delle modalità, non regolamenta la collocazione temporale dell'intervallo, prevedendo solo che esso interviene dopo le sei ore di prestazione né precisa espressamente se i dieci minuti devono essere continuativi oppure no;
anzi, nel prevedere la possibilità di interrompere la pausa e di goderla successivamente nel turno di lavoro, implicitamente prende in esame l'eventualità che sia frazionata per un ammontare complessivo di dieci minuti.
È evidente che la norma, così come formulata, è inevitabilmente carente di un preciso ambito applicativo e di qualsivoglia elemento di certezza in ordine al tempo di fruizione e di verifica del rispetto del limite massimo orario.
Il rinvio alla sede aziendale per la determinazione delle modalità di fruizione determina un vuoto di regolamentazione, con conseguente non azionabilità della pretesa, in presenza di una norma in bianco quanto alle concrete modalità di attuazione del citato art. 74 ccnl.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria.
La cessata materia del contendere, in presenza del pagamento delle somme dovute prima del deposito del ricorso, nonché il rigetto delle ulteriori domande, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott.ssa Martina Brizzi- così provvede:
- Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, in relazione alla domanda relativa al TFR:
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Si comunichi. Napoli, il 5/11/2025 - 04/12/2025 Il
Giudice
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Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 04/12/2025 in
Cancelleria
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