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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/12/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3601/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di AN -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3601/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: insegnante di scuola primaria a tempo pieno e indeterminato reddito: euro 24.914,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Gina Cappato presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) e dall'amministratore di sostegno dello stesso, CP_1 [...]
CP_2 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...], domiciliato in via Martiri di Belfiore n. 100/C professione: pensionato reddito: euro 1.542,00 netti al mese a titolo di pensione di vecchiaia CP_3 con l'Avv. Alessandra Ferrari presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a OS (RO) il 4.6.1995 (anno 1995, Numero 6, Parte II, Serie A)
1 in regime patrimoniale di comunione legale dei beni e dalla cui unione è nata la figlia il 27.4.2005, affetta da sindrome di Down Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
- la casa familiare sita in OS in via XXV Aprile n. 24 è assegnata alla sig.ra
Il sig. provvederà a ritirare i propri effetti Parte_1 CP_1 personali entro il 31/12/2025 delegando a tal fine persona di sua fiducia, senza far ritorno personalmente nella casa coniugale in assenza del consenso esplicito della sig.ra Parte_1
- incontrerà il padre una volta ogni tre settimane in luogo aperto Persona_2 al pubblico ed in presenza di persona di fiducia della sig.ra Parte_2
I coniugi e l'amministratore di sostegno del sig. (zio di ) CP_1 Persona_2 si impegnano a perseguire unicamente il miglior interesse di , rivedendo Per_1 tale accordo in melius o in pejus in base all'andamento degli incontri;
- manterrà la propria residenza presso la casa familiare ove attualmente Per_1 vive con la madre e presso la quale è collocata in via esclusiva. Il sig. ed CP_1 il suo amministratore di sostegno si impegnano a spostare la residenza familiare del padre di , il quale attualmente risulta ancora residente presso la casa Per_1 coniugale;
- a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne diversamente abile, il sig. , a far data dal mese di marzo 2025, si CP_1 impegna a versare alla sig.ra entro il 5 di ogni mese la Parte_1 somma di 300,00 (trecento) € mediante bonifico, somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale. Si impegna a versare le mensilità finora non corrisposte entro un mese dal deposito del presente ricorso;
- i ricorrenti convengono che le spese straordinarie siano suddivise tra loro in ragione del 50% e considerano spese straordinarie i seguenti esborsi: spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche e ortodontiche;
trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale;
ticket sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico di base ovvero dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese ricreative che NON richiedono il preventivo accordo: spese derivanti da una sola attività ludico sportiva ricreativa (es piscina, danza, etc. ...) spese da documentare che NON richiedono il preventivo accordo in ragione della disabilità della figlia : beni e servizi con finalità di prevenzione, Per_1 di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
assistenza a domicilio per scopi educativi o di istruzione;
partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
frequenza centri diurni;
telefono cellulare;
plantari per deambulazione;
- le parti convengono che la spesa relativa al contributo mensile per il progetto di autonomia dell'associazione Down Dadi, al quale partecipa da svariati anni, Per_1
2 e che a partire dal mese di gennaio 2026 subirà un incremento giungendo così a costare 700,00€ al mese, continui ad essere sostenuta con gli introiti derivanti dalla pensione d'invalidità della stessa. Parimenti i viaggi di gruppo di più giorni con l'associazione Giovani In Cammino continueranno ad esser sostenuti con la pensione di . Laddove la pensione di non fosse sufficiente, i genitori Per_1 Per_1 si impegnano a contribuire in ragione del 50% ciascuno a tali esborsi, annoverando tali spese tra quelle straordinarie che non necessitano di un preventivo accordo;
- le detrazioni fiscali per i familiari a carico spetteranno alla sig.ra Parte_1 per il 100% stante l'esclusivo collocamento della figlia presso sè;
[...]
- i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti
- in riferimento alle posizioni cointestate presso CA NN, CA IB, e CA MP le parti si ritengono pienamente soddisfate della divisione delle stesse senza più nulla pretendere le une dalle altre anche in sede di scioglimento della comunione legale in riferimento a tali cespiti equamente divisi e confluiti in distinti conti correnti e autonome posizioni titoli.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e affetta da sindrome di Down, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.3601/ 2025 R.V.G.,
3 - dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio a OS (RO) il CP_1
4.6.1995, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OS (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla figlia e ai Per_1 rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 12 dicembre 2025
Il Presidente estensore
LA Di AN
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di AN -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3601/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: insegnante di scuola primaria a tempo pieno e indeterminato reddito: euro 24.914,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Gina Cappato presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) e dall'amministratore di sostegno dello stesso, CP_1 [...]
CP_2 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...], domiciliato in via Martiri di Belfiore n. 100/C professione: pensionato reddito: euro 1.542,00 netti al mese a titolo di pensione di vecchiaia CP_3 con l'Avv. Alessandra Ferrari presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a OS (RO) il 4.6.1995 (anno 1995, Numero 6, Parte II, Serie A)
1 in regime patrimoniale di comunione legale dei beni e dalla cui unione è nata la figlia il 27.4.2005, affetta da sindrome di Down Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
- la casa familiare sita in OS in via XXV Aprile n. 24 è assegnata alla sig.ra
Il sig. provvederà a ritirare i propri effetti Parte_1 CP_1 personali entro il 31/12/2025 delegando a tal fine persona di sua fiducia, senza far ritorno personalmente nella casa coniugale in assenza del consenso esplicito della sig.ra Parte_1
- incontrerà il padre una volta ogni tre settimane in luogo aperto Persona_2 al pubblico ed in presenza di persona di fiducia della sig.ra Parte_2
I coniugi e l'amministratore di sostegno del sig. (zio di ) CP_1 Persona_2 si impegnano a perseguire unicamente il miglior interesse di , rivedendo Per_1 tale accordo in melius o in pejus in base all'andamento degli incontri;
- manterrà la propria residenza presso la casa familiare ove attualmente Per_1 vive con la madre e presso la quale è collocata in via esclusiva. Il sig. ed CP_1 il suo amministratore di sostegno si impegnano a spostare la residenza familiare del padre di , il quale attualmente risulta ancora residente presso la casa Per_1 coniugale;
- a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne diversamente abile, il sig. , a far data dal mese di marzo 2025, si CP_1 impegna a versare alla sig.ra entro il 5 di ogni mese la Parte_1 somma di 300,00 (trecento) € mediante bonifico, somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale. Si impegna a versare le mensilità finora non corrisposte entro un mese dal deposito del presente ricorso;
- i ricorrenti convengono che le spese straordinarie siano suddivise tra loro in ragione del 50% e considerano spese straordinarie i seguenti esborsi: spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche e ortodontiche;
trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale;
ticket sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico di base ovvero dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese ricreative che NON richiedono il preventivo accordo: spese derivanti da una sola attività ludico sportiva ricreativa (es piscina, danza, etc. ...) spese da documentare che NON richiedono il preventivo accordo in ragione della disabilità della figlia : beni e servizi con finalità di prevenzione, Per_1 di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
assistenza a domicilio per scopi educativi o di istruzione;
partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
frequenza centri diurni;
telefono cellulare;
plantari per deambulazione;
- le parti convengono che la spesa relativa al contributo mensile per il progetto di autonomia dell'associazione Down Dadi, al quale partecipa da svariati anni, Per_1
2 e che a partire dal mese di gennaio 2026 subirà un incremento giungendo così a costare 700,00€ al mese, continui ad essere sostenuta con gli introiti derivanti dalla pensione d'invalidità della stessa. Parimenti i viaggi di gruppo di più giorni con l'associazione Giovani In Cammino continueranno ad esser sostenuti con la pensione di . Laddove la pensione di non fosse sufficiente, i genitori Per_1 Per_1 si impegnano a contribuire in ragione del 50% ciascuno a tali esborsi, annoverando tali spese tra quelle straordinarie che non necessitano di un preventivo accordo;
- le detrazioni fiscali per i familiari a carico spetteranno alla sig.ra Parte_1 per il 100% stante l'esclusivo collocamento della figlia presso sè;
[...]
- i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti
- in riferimento alle posizioni cointestate presso CA NN, CA IB, e CA MP le parti si ritengono pienamente soddisfate della divisione delle stesse senza più nulla pretendere le une dalle altre anche in sede di scioglimento della comunione legale in riferimento a tali cespiti equamente divisi e confluiti in distinti conti correnti e autonome posizioni titoli.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e affetta da sindrome di Down, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.3601/ 2025 R.V.G.,
3 - dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio a OS (RO) il CP_1
4.6.1995, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OS (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla figlia e ai Per_1 rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 12 dicembre 2025
Il Presidente estensore
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