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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 17.2.2025, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 19710.2024
TRA
, C.F.- , nato a [...] – NA – il 03 aprile Parte_1 C.F._1
1955 e ivi residente alla VIA MASSIMO CAMPIGLI, 20– rappresentato e difeso dall' Avv.to
Ugo ODIERNA ( C.F. ), presso il quale elett.te domicilia in NAPOLI, C.F._2
alla VIA DEI FIORENTINI, 61
RICORRENTE
E
Part
, (cod. fisc. ), in Controparte_1 C.F._3 persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella) ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55,
Ufficio di Avvocatura dell'Ente
RICORRENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 16.9.2024, ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe agiva in giudizio deducendo di essere stato dipendente del Comune di Pozzuoli, con posizione pagina 1 di 4 economica A1, dal 1 agosto 2021 al 30 aprile 2022 e che dal 1 maggio veniva collocato a riposo per pensione di vecchiaia. Lamentava di non aver ricevuto il TFR maturato.
In diritto deduceva la disciplina contenuta nell' art. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973 e nell'art. 3, comma 2, del d.l. n.79 del 1997 sui tempi di erogazione del TFR.
Concludeva chiedendo: “Condannare l , in Controparte_2
persona del Legale Rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di trattamento di fine rapporto, della somma di E. 482,20, oltre interessi legali decorrenti dal 1° agosto 2023;
2) Con vittoria di spese, da attribuire all' Avv. Ugo ODIERNA, per fattone anticipo”.
Con memoria del 6.2.2025 si costituiva l la quale rilevava di aver proceduto al CP_3
pagamento delle somme richieste dal ricorrente, come da documentazione allegata
Il Giudice, all'udienza del 17.2.2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, esaminate le note di trattazione scritta, decideva con la presente sentenza depositata telematicamente.
In ragione del pagamento intervenuto in corso di giudizio (10.2.2025) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
pagina 2 di 4 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96,
n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il pagamento avvenuto successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Il pagamento avvenuto oramai pendente il giudizio impone la condanna alle spese a CP_ carico dell' .
P.Q.M.
Il dott. Maria Gaia Majorano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere pagina 3 di 4 CP_
- condanna l al pagamento delle spese complessive di lite liquidate in euro
1600,00 oltre Cpa, spese generali ed Iva, con attribuzione.
Napoli, 17.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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