Art. 14.
Le disposizioni contenute nell' art. 22 del testo unico 30 dicembre 1925, n. 3256 , e nel secondo capoverso dell' art. 18 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530 , per quanto concernono la riscossione a favore dello Stato o dei concessionari delle bonifiche degli estagli dei terreni di demanio comunale, sono abrogate. I Comuni proprietari saranno soggetti agli obblighi stabiliti per ogni altro proprietario di terreni del comprensorio.
Le disposizioni contenute nell' art. 22 del testo unico 30 dicembre 1925, n. 3256 , e nel secondo capoverso dell' art. 18 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530 , per quanto concernono la riscossione a favore dello Stato o dei concessionari delle bonifiche degli estagli dei terreni di demanio comunale, sono abrogate. I Comuni proprietari saranno soggetti agli obblighi stabiliti per ogni altro proprietario di terreni del comprensorio.