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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
4.2.2025, assunto in decisione in data 3.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Daniela Parte_1 C.F._1
Palmieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Carducci n. 31;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Lara Venturini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Meda, Via Roma n. 7;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 05/07/2008; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Misinto al n.4, Serie A P 2;
1) I figli minori, e , sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. Per_1 Per_2
In adempimento delle responsabilità genitoriali che l'affido condiviso conferisce a ciascuno dei genitori, questi ultimi concorderanno le decisioni di maggiore interesse per i figli, i principali criteri per la loro educazione, gli indirizzi scolastici, i medici e gli specialisti che si occuperanno di loro (salvo i casi di urgenza), gli sport e le attività extra-scolastiche che saranno praticati, tutto ciò tenendo conto delle loro inclinazioni naturali.
2) I tempi dei figli con ciascuno dei genitori potranno essere liberamente concordati con l'altro genitore, compatibilmente con le esigenze ed i desideri degli stessi.
All'interno di tale generale facoltà, la permanenza presso le abitazioni dei genitori sarà distribuita su due settimane così configurate:
SETTIMANA A:
- con la madre da lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola (mattina se è vacanza) a mercoledì mattina;
- con il padre da mercoledì dall'uscita da scuola (mattina se è vacanza) a giovedì fino alle 21,00 quando verranno accompagnati presso l'abitazione materna, con la madre da giovedì sera (ore 21,00), fino all'accompagnamento a scuola lunedì mattina
SETTIMANA B:
- con il padre da lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola (mattina se è vacanza) a martedì fino alle 21,00 quando verranno accompagnati presso l'abitazione materna,
- con la madre da martedì (ore 21,00) fino a venerdì mattina
- con il padre dall'uscita da scuola del venerdì fino all'accompagnamento a scuola lunedì mattina.
3) Durante le vacanze scolastiche invernali il padre e la madre terranno con sé i figli ad anni alterni dal 23 al
30 dicembre (consentendo all'altro genitore di trascorrere con i figli un momento di festeggiamento la mattina del 25 dicembre), fatta salva la giornata del 26 dicembre che i figli trascorreranno con l'altro genitore, e dal
31 dicembre al 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali alternando ogni anno i primi 3 giorni di vacanze scolastiche con un genitore ed i restanti tre con l'altro. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno sia con la madre sia col padre almeno 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 giugno al 31 agosto da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano a favorire a mantenere l'attuale coinvolgimento dei nonni materni e paterni nell'accudimento a settimane alterne dei minori, in particolare negli orari di entrata e di uscita da scuola. Pt_ 4) La casa familiare sita in Misinto, via Garibaldi 35, di proprietà dei genitori del sig. , è assegnata alla ORa in quanto collocataria dei figli minori. Pt_3 pagina 2 di 4 Pt_ 5) Il sig. , a far tempo dal deposito del presente ricorso, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, versa all'altro genitore l'importo di € 100,00 (cento), entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo, e contribuirà, in ragione del 50% alle spese mediche non coperte dal SSN, nonché a quelle scolastiche, sportive e formative sostenute nell'interesse dei figli, previamente concordate e documentate, seguendo le Linee guida del Protocollo del Tribunale di Monza Pt_ per le spese straordinarie. Il OR , inoltre, contribuirà in ragione del 50% per le spesi dei figli quali abbonamenti per il trasporto, mensa scolastica e abbigliamento sportivo. L'assegno Unico verrà percepito al
100% dalla ORa Pt_3
6) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno. Pt_
7) Il OR e la ORa dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a Pt_3 regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 23.7.2020.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti davanti al Presidente non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 19.3.2011 e , 9.12.2014) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 Per_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 4.2.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n Misinto in data 5.7.2008 (Atto n. 4, Parte II, Serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Misinto), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Misinto, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
4.2.2025, assunto in decisione in data 3.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Daniela Parte_1 C.F._1
Palmieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Carducci n. 31;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Lara Venturini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Meda, Via Roma n. 7;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 05/07/2008; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Misinto al n.4, Serie A P 2;
1) I figli minori, e , sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. Per_1 Per_2
In adempimento delle responsabilità genitoriali che l'affido condiviso conferisce a ciascuno dei genitori, questi ultimi concorderanno le decisioni di maggiore interesse per i figli, i principali criteri per la loro educazione, gli indirizzi scolastici, i medici e gli specialisti che si occuperanno di loro (salvo i casi di urgenza), gli sport e le attività extra-scolastiche che saranno praticati, tutto ciò tenendo conto delle loro inclinazioni naturali.
2) I tempi dei figli con ciascuno dei genitori potranno essere liberamente concordati con l'altro genitore, compatibilmente con le esigenze ed i desideri degli stessi.
All'interno di tale generale facoltà, la permanenza presso le abitazioni dei genitori sarà distribuita su due settimane così configurate:
SETTIMANA A:
- con la madre da lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola (mattina se è vacanza) a mercoledì mattina;
- con il padre da mercoledì dall'uscita da scuola (mattina se è vacanza) a giovedì fino alle 21,00 quando verranno accompagnati presso l'abitazione materna, con la madre da giovedì sera (ore 21,00), fino all'accompagnamento a scuola lunedì mattina
SETTIMANA B:
- con il padre da lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola (mattina se è vacanza) a martedì fino alle 21,00 quando verranno accompagnati presso l'abitazione materna,
- con la madre da martedì (ore 21,00) fino a venerdì mattina
- con il padre dall'uscita da scuola del venerdì fino all'accompagnamento a scuola lunedì mattina.
3) Durante le vacanze scolastiche invernali il padre e la madre terranno con sé i figli ad anni alterni dal 23 al
30 dicembre (consentendo all'altro genitore di trascorrere con i figli un momento di festeggiamento la mattina del 25 dicembre), fatta salva la giornata del 26 dicembre che i figli trascorreranno con l'altro genitore, e dal
31 dicembre al 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali alternando ogni anno i primi 3 giorni di vacanze scolastiche con un genitore ed i restanti tre con l'altro. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno sia con la madre sia col padre almeno 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 giugno al 31 agosto da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano a favorire a mantenere l'attuale coinvolgimento dei nonni materni e paterni nell'accudimento a settimane alterne dei minori, in particolare negli orari di entrata e di uscita da scuola. Pt_ 4) La casa familiare sita in Misinto, via Garibaldi 35, di proprietà dei genitori del sig. , è assegnata alla ORa in quanto collocataria dei figli minori. Pt_3 pagina 2 di 4 Pt_ 5) Il sig. , a far tempo dal deposito del presente ricorso, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, versa all'altro genitore l'importo di € 100,00 (cento), entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo, e contribuirà, in ragione del 50% alle spese mediche non coperte dal SSN, nonché a quelle scolastiche, sportive e formative sostenute nell'interesse dei figli, previamente concordate e documentate, seguendo le Linee guida del Protocollo del Tribunale di Monza Pt_ per le spese straordinarie. Il OR , inoltre, contribuirà in ragione del 50% per le spesi dei figli quali abbonamenti per il trasporto, mensa scolastica e abbigliamento sportivo. L'assegno Unico verrà percepito al
100% dalla ORa Pt_3
6) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno. Pt_
7) Il OR e la ORa dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a Pt_3 regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 23.7.2020.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti davanti al Presidente non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 19.3.2011 e , 9.12.2014) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 Per_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 4.2.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n Misinto in data 5.7.2008 (Atto n. 4, Parte II, Serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Misinto), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Misinto, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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