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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/07/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 215/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Giudice Relatore –
2) Dott. Riccardo Sabato -Giudice-
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 215/2025 vertente
TRA
CF. domiciliata presso lo Studio legale sito in Parte_1 C.F._1
Francavilla in Sinni dell'Avv. Loredana Carnevale che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-ricorrente-
E
, c. f. , rappresentato e difeso, come da mandato in atti Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Vincenzo Bonafine, il quale, per ogni comunicazione e notificazione relative al presente procedimento ha dichiarato il seguente domicilio digitale Email_1
-resistente-
e Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: regolamentazione del regime di affidamento della figlia minore e relativo mantenimento;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 2.7.2025 il P.M. in data 15.7.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei minori.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 7.3.2025 parte ricorrente ha rappresentato di aver convissuto more uxorio con il Sig.
dal 2008 e che in costanza di convivenza sono nati i figli: nato a Controparte_1 Persona_1
Lagonegro il 05.08.2009 ed nato a [...] il [...]. Controparte_2
Ha allegato che il nucleo familiare, ha avuto la propria residenza in Lauria via Carlo Alberto n.70 e che dall' 01 dicembre del 2024, il Sig. non vive più con la compagna e i loro figli, Controparte_1 stabilendo altrove il proprio domicilio e residenza.
La stessa ha richiesto:
-che i minori ed siano affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Controparte_2 collocamento presso la madre nella casa in cui hanno sempre vissuto e nella quale vivono anche dopo l'abbandono del “tetto coniugale” da parte del Propato;
- che l'abitazione venga lasciata in uso alla ricorrente ove continuerà a vivere con i figli presso di lei collocati;
- che il Sig. versi mensilmente per il mantenimento dei figli un assegno pari ad € Controparte_1
400,00( quattrocento\00) per ogni figlio oltre al 50% di tutte le spese straordinarie nonché sanitarie non coperte dal SSN;
- che il Sig. eserciti il suo diritto di visita e prelievo dei minori nei seguenti giorni: Controparte_1 lunedì –mercoledì e venerdì dall'uscita della scuola ( o comunque dalle 15,00 ) alle ore 20,00 occupandosi eventualmente delle attività sportive o parascolastiche di modo da equamente sobbarcarsi predetti oneri con la ricorrente;
- che, il padre a fine settimana alterni prelevi dall'abitazione materna i ragazzi dalle 08,00 del sabato mattina sino alle 20,00 della domenica successiva;
- che ad anni alterni i minori staranno dal 25 di dicembre al 2 gennaio una volta col padre la successiva con la madre;
- che durante le vacanze estive il padre terrà con se per un periodo consecutivo di venti giorni entrambi i figli comunicando le date precise entro il 15 maggio dell'anno in corso, affinché anche la ricorrente possa avere agio per prenotare le proprie ferie.
All'udienza del 10.6.2025 comparivano le parti personalmente e chiedevano rinvio del procedimento stante l'accordo intervenuto anche per permettere la costituzione del resistente tramite il difensore nominato.
Con comparsa del 24.6.2025 si costituiva parte resistente che rappresentava che il suo reddito complessivo è stato di € 17.321,00 nell'anno 2023, di € 15.014,00 nell'anno 2022, di € 7.636,00 nell'anno 2021 e, inoltre, di aver rinunciato alla quota dell'assegno unico a favore della ricorrente
Lo stesso chiedeva, quindi, che il Tribunale regolamenti i rapporti genitoriali alla stregua dell'accordo raggiunto.
In data 2.7.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio e gli atti venivano mandati al P.M. per il parere.
Il P.M. in data 15.7.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei minori.
Nell'accordo, sottoscritto congiuntamente dalle parti e dai rispetti avvocati, è previsto quanto segue: 1) I figli restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, sebbene vivranno prevalentemente con la madre, nell'attuale residenza familiare.
2) I genitori concorderanno le decisioni più importanti, le indicazioni educative, le necessità organizzative, avendo cura di garantire il benessere dei figli, valorizzarne le capacità, tutelarne le aspirazioni.
3) Essi genitori si impegnano a mantenere rapporti improntati al reciproco rispetto, anche nell'esplicazione delle loro relazioni sentimentali, al fine di non turbare i figli.
4) Il padre eserciterà il proprio diritto di visitare e tenere con sé i figli, tutti i mercoledì, dall'uscita di scuola ovvero dalle 13,30 sino alla mattina del giorno successivo, impegnandosi a riaccompagnarli a scuola ovvero presso l'abitazione materna entro le 8,30.
Egli i terrà inoltre con sé i figli a fine settimana alterni, dal venerdì, prelevandoli lui stesso dalla scuola ovvero dalle 13,30, sino al lunedì successivo, impegnandosi a riaccompagnarli a scuola ovvero presso l'abitazione materna entro le 8,30.
Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, a partire dall'anno in corso, i figli trascorreranno il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre con la madre e dall'01 gennaio al 07 gennaio con il padre, sicché l'anno successivo trascorreranno il primo di tali periodi con il padre e il secondo con la madre;
del pari, durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, a partire dall'anno in corso, trascorreranno Pasqua con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la mamma, sicché l'anno successivo trascorreranno il primo di tali periodi con la madre e il secondo con il padre;
durante le vacanze estive il padre terrà con sé entrambi i figli per un periodo di venti giorni consecutivi, comunicando le date entro il 15 maggio di ogni anno, al fine di consentire alla madre di organizzare anche le sue ferie.
I compleanni, gli onomastici e altre ricorrenze particolari saranno organizzati di volta in volta, avendo cura di non separare mai i fratelli e assecondarne i desideri, senza una rigida regolamentazione predeterminata che ne soffochi ogni possibile differente volontà.
5) La madre percepirà interamente l'assegno unico per la famiglia e il padre verserà mensilmente l'ulteriore somma di € 300,00 (trecento) a titolo di concorso al mantenimento dei figli, somma quest'ultima soggetta a rivalutazione economica;
resteranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%% cadauno, e nella stessa misura potranno essere detrarre fiscalmente, le spese straordinarie, da concordarsi preventivamente, salvo quelle che rivestano assoluto carattere di necessità e urgenza.
6)L'abitazione resterà in uso esclusivo alla madre, obbligandosi il padre a trasferire altrove la propria residenza non oltre trenta giorni dall'omologa del presente accordo.
7) Le spese della presente procedura sono interamente compensate.
8) Le parti si impegnano a prestare leale collaborazione per il mantenimento di sereni rapporti tra loto e con i figli, concordando che qualsiasi aspetto controverso che dovesse emergere in seguito, ove non superabile direttamente, verrà affrontato prioritariamente con l'ausilio della mediazione familiare.”
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto. Ad ogni modo, l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore.
Gli accordi intercorsi tra le parti con riguardo alle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono adeguate a garantire l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro1 crescita ed evoluzione.
Le spese si compensano considerato l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Affida i minori ed ad entrambi i genitori alle condizioni Persona_1 Controparte_2 indicate come da accordo raggiunto tra le parti, riportato in parte motiva;
-Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Presidente/ Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Giudice Relatore –
2) Dott. Riccardo Sabato -Giudice-
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 215/2025 vertente
TRA
CF. domiciliata presso lo Studio legale sito in Parte_1 C.F._1
Francavilla in Sinni dell'Avv. Loredana Carnevale che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-ricorrente-
E
, c. f. , rappresentato e difeso, come da mandato in atti Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Vincenzo Bonafine, il quale, per ogni comunicazione e notificazione relative al presente procedimento ha dichiarato il seguente domicilio digitale Email_1
-resistente-
e Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: regolamentazione del regime di affidamento della figlia minore e relativo mantenimento;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 2.7.2025 il P.M. in data 15.7.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei minori.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 7.3.2025 parte ricorrente ha rappresentato di aver convissuto more uxorio con il Sig.
dal 2008 e che in costanza di convivenza sono nati i figli: nato a Controparte_1 Persona_1
Lagonegro il 05.08.2009 ed nato a [...] il [...]. Controparte_2
Ha allegato che il nucleo familiare, ha avuto la propria residenza in Lauria via Carlo Alberto n.70 e che dall' 01 dicembre del 2024, il Sig. non vive più con la compagna e i loro figli, Controparte_1 stabilendo altrove il proprio domicilio e residenza.
La stessa ha richiesto:
-che i minori ed siano affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Controparte_2 collocamento presso la madre nella casa in cui hanno sempre vissuto e nella quale vivono anche dopo l'abbandono del “tetto coniugale” da parte del Propato;
- che l'abitazione venga lasciata in uso alla ricorrente ove continuerà a vivere con i figli presso di lei collocati;
- che il Sig. versi mensilmente per il mantenimento dei figli un assegno pari ad € Controparte_1
400,00( quattrocento\00) per ogni figlio oltre al 50% di tutte le spese straordinarie nonché sanitarie non coperte dal SSN;
- che il Sig. eserciti il suo diritto di visita e prelievo dei minori nei seguenti giorni: Controparte_1 lunedì –mercoledì e venerdì dall'uscita della scuola ( o comunque dalle 15,00 ) alle ore 20,00 occupandosi eventualmente delle attività sportive o parascolastiche di modo da equamente sobbarcarsi predetti oneri con la ricorrente;
- che, il padre a fine settimana alterni prelevi dall'abitazione materna i ragazzi dalle 08,00 del sabato mattina sino alle 20,00 della domenica successiva;
- che ad anni alterni i minori staranno dal 25 di dicembre al 2 gennaio una volta col padre la successiva con la madre;
- che durante le vacanze estive il padre terrà con se per un periodo consecutivo di venti giorni entrambi i figli comunicando le date precise entro il 15 maggio dell'anno in corso, affinché anche la ricorrente possa avere agio per prenotare le proprie ferie.
All'udienza del 10.6.2025 comparivano le parti personalmente e chiedevano rinvio del procedimento stante l'accordo intervenuto anche per permettere la costituzione del resistente tramite il difensore nominato.
Con comparsa del 24.6.2025 si costituiva parte resistente che rappresentava che il suo reddito complessivo è stato di € 17.321,00 nell'anno 2023, di € 15.014,00 nell'anno 2022, di € 7.636,00 nell'anno 2021 e, inoltre, di aver rinunciato alla quota dell'assegno unico a favore della ricorrente
Lo stesso chiedeva, quindi, che il Tribunale regolamenti i rapporti genitoriali alla stregua dell'accordo raggiunto.
In data 2.7.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio e gli atti venivano mandati al P.M. per il parere.
Il P.M. in data 15.7.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei minori.
Nell'accordo, sottoscritto congiuntamente dalle parti e dai rispetti avvocati, è previsto quanto segue: 1) I figli restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, sebbene vivranno prevalentemente con la madre, nell'attuale residenza familiare.
2) I genitori concorderanno le decisioni più importanti, le indicazioni educative, le necessità organizzative, avendo cura di garantire il benessere dei figli, valorizzarne le capacità, tutelarne le aspirazioni.
3) Essi genitori si impegnano a mantenere rapporti improntati al reciproco rispetto, anche nell'esplicazione delle loro relazioni sentimentali, al fine di non turbare i figli.
4) Il padre eserciterà il proprio diritto di visitare e tenere con sé i figli, tutti i mercoledì, dall'uscita di scuola ovvero dalle 13,30 sino alla mattina del giorno successivo, impegnandosi a riaccompagnarli a scuola ovvero presso l'abitazione materna entro le 8,30.
Egli i terrà inoltre con sé i figli a fine settimana alterni, dal venerdì, prelevandoli lui stesso dalla scuola ovvero dalle 13,30, sino al lunedì successivo, impegnandosi a riaccompagnarli a scuola ovvero presso l'abitazione materna entro le 8,30.
Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, a partire dall'anno in corso, i figli trascorreranno il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre con la madre e dall'01 gennaio al 07 gennaio con il padre, sicché l'anno successivo trascorreranno il primo di tali periodi con il padre e il secondo con la madre;
del pari, durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, a partire dall'anno in corso, trascorreranno Pasqua con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la mamma, sicché l'anno successivo trascorreranno il primo di tali periodi con la madre e il secondo con il padre;
durante le vacanze estive il padre terrà con sé entrambi i figli per un periodo di venti giorni consecutivi, comunicando le date entro il 15 maggio di ogni anno, al fine di consentire alla madre di organizzare anche le sue ferie.
I compleanni, gli onomastici e altre ricorrenze particolari saranno organizzati di volta in volta, avendo cura di non separare mai i fratelli e assecondarne i desideri, senza una rigida regolamentazione predeterminata che ne soffochi ogni possibile differente volontà.
5) La madre percepirà interamente l'assegno unico per la famiglia e il padre verserà mensilmente l'ulteriore somma di € 300,00 (trecento) a titolo di concorso al mantenimento dei figli, somma quest'ultima soggetta a rivalutazione economica;
resteranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%% cadauno, e nella stessa misura potranno essere detrarre fiscalmente, le spese straordinarie, da concordarsi preventivamente, salvo quelle che rivestano assoluto carattere di necessità e urgenza.
6)L'abitazione resterà in uso esclusivo alla madre, obbligandosi il padre a trasferire altrove la propria residenza non oltre trenta giorni dall'omologa del presente accordo.
7) Le spese della presente procedura sono interamente compensate.
8) Le parti si impegnano a prestare leale collaborazione per il mantenimento di sereni rapporti tra loto e con i figli, concordando che qualsiasi aspetto controverso che dovesse emergere in seguito, ove non superabile direttamente, verrà affrontato prioritariamente con l'ausilio della mediazione familiare.”
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto. Ad ogni modo, l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore.
Gli accordi intercorsi tra le parti con riguardo alle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono adeguate a garantire l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro1 crescita ed evoluzione.
Le spese si compensano considerato l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Affida i minori ed ad entrambi i genitori alle condizioni Persona_1 Controparte_2 indicate come da accordo raggiunto tra le parti, riportato in parte motiva;
-Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Presidente/ Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco