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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/09/2025, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 11201/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Pietro Parte_1 Insalata;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
CP_1
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente previdenziale convenuto alla corresponsione dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale – deve essere accolta per le motivazioni di seguito illustrate.
Venendo subito all'esame del merito della controversia va evidenziato che la prestazione oggetto di causa è stata disciplinata dal d.lgs. 207/1996 (che, appunto, ha istituito l'”indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche”, art. 1) che, all'art. 2, prescrive, quanto ai fatti costitutivi del relativo diritto, che:
<L'indennizzo previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
1 b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ) [comma 1]. CP_1
L'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
[comma 2]>>.
Per quanto qui di interesse, l'art. 1, comma 272, legge 311/2004 ha esteso la concessione dell'indennizzo in argomento, con le medesime modalità innanzi previste, anche ai soggetti che si trovavano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del precitato d.lgs. 207/1996 in relazione al successivo periodo compreso tra l'1.01.2005 ed il 31.12.2007.
L'art. 19 ter del d.l. 185/2008 (conv. in l. 2/2009) ha esteso la concessione dell'indennizzo in argomento, sempre con le medesime modalità innanzi previste, anche ai soggetti che si trovavano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del precitato d.lgs. 207/1996 in relazione al successivo periodo compreso tra l'1.01.2009 ed il 31.12.2016.
L'art. 11 ter del d.l. 101/2019 (conv. in l. 128/2019) ha esteso l'erogazione dell'indennizzo in esame, anche ai soggetti che si trovavano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del d.lgs. 207/1996 nel periodo compreso tra l'1.01.2017 ed il 31.12.2018.
L'erogazione dell'indennizzo in esame è stata, in ultimo, stabilita in favore dei soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del d.lgs. 207/1996 in relazione al periodo decorrente dall'1.01.2019 e senza alcun limite temporale finale dall'art. 1, comma 283, della legge 145/2018.
Tale ultimo intervento normativo prevede, difatti, che:
<A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda [comma 283]>>.
2 Preme osservare che, in virtù dell'intervento normativo da ultimo citato, a decorrere dall'1.01.2019, l'erogazione dell'indennità in argomento è stabilita per i soggetti che presentino tutti i
“requisiti” dell'art. 2 del d.lgs. 207/1996 (e cioè specificamente: il suddetto requisito anagrafico e l'iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni nella Gestione Commercianti ) “alla data di presentazione della CP_1 domanda”.
La legge 145/2018 ha, quindi, avuto cura di specificare che, al fine del riconoscimento della prestazione in argomento, non devono necessariamente sussistere “alla data di presentazione della domanda” le “condizioni” di cui all'art. 2 del d.lgs. 207/1996 (vale a dire: la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
la riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese).
In questo il legislatore del 2018 si è posto in linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità che ha osservato che, ove le suddette condizioni sorgano in un momento successivo alla proposizione della domanda amministrativa, la decorrenza della prestazione interviene dal momento in cui insorgono le medesime condizioni (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 6530/2003 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 847/2012).
Ancora con riferimento ai fatti costitutivi del diritto alla prestazione in argomento, deve essere puntualizzato che, come evidente dalla lettura dell'art. 1 del d.lgs. 207/1996, è rilevante l'effettivo esercizio o di attività commerciale al minuto in sede fissa (anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) o di attività commerciali su aree pubbliche.
Orbene, posto che la parte ricorrente ha depositato domanda amministrativa in data 28.09.2021, va osservato che la stessa possiede tutti i requisiti della prestazione oggetto di causa, in quanto alla data della presentazione della precitata domanda è documentato (si veda il fascicolo attoreo) che: 1) aveva precedentemente svolto un'attività commerciale;
2) aveva più di 62 anni;
3) aveva una pregressa iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, di almeno 5 anni nella Gestione commercianti;
4) aveva cessato definitivamente l'attività CP_1 commerciale precedentemente svolta;
5) aveva riconsegnato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale;
6) risultava cancellata dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese.
In ragione di tanto, l' deve essere condannato alla CP_1 corresponsione dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa
3 (e cioè dall'1.10.2021) oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91.
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo ai minimi di cui al D.M. 55/2014 in ragione della semplicità della controversia – seguono integralmente la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
− accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 alla corresponsione dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale a decorrere dall'1.10.2021 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria su ciascun rateo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
− condanna l' alla corresponsione delle spese di lite CP_1 che liquida complessivamente n Euro 3.291,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 11/09/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Pietro Parte_1 Insalata;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
CP_1
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente previdenziale convenuto alla corresponsione dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale – deve essere accolta per le motivazioni di seguito illustrate.
Venendo subito all'esame del merito della controversia va evidenziato che la prestazione oggetto di causa è stata disciplinata dal d.lgs. 207/1996 (che, appunto, ha istituito l'”indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche”, art. 1) che, all'art. 2, prescrive, quanto ai fatti costitutivi del relativo diritto, che:
<L'indennizzo previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
1 b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ) [comma 1]. CP_1
L'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
[comma 2]>>.
Per quanto qui di interesse, l'art. 1, comma 272, legge 311/2004 ha esteso la concessione dell'indennizzo in argomento, con le medesime modalità innanzi previste, anche ai soggetti che si trovavano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del precitato d.lgs. 207/1996 in relazione al successivo periodo compreso tra l'1.01.2005 ed il 31.12.2007.
L'art. 19 ter del d.l. 185/2008 (conv. in l. 2/2009) ha esteso la concessione dell'indennizzo in argomento, sempre con le medesime modalità innanzi previste, anche ai soggetti che si trovavano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del precitato d.lgs. 207/1996 in relazione al successivo periodo compreso tra l'1.01.2009 ed il 31.12.2016.
L'art. 11 ter del d.l. 101/2019 (conv. in l. 128/2019) ha esteso l'erogazione dell'indennizzo in esame, anche ai soggetti che si trovavano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del d.lgs. 207/1996 nel periodo compreso tra l'1.01.2017 ed il 31.12.2018.
L'erogazione dell'indennizzo in esame è stata, in ultimo, stabilita in favore dei soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del d.lgs. 207/1996 in relazione al periodo decorrente dall'1.01.2019 e senza alcun limite temporale finale dall'art. 1, comma 283, della legge 145/2018.
Tale ultimo intervento normativo prevede, difatti, che:
<A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda [comma 283]>>.
2 Preme osservare che, in virtù dell'intervento normativo da ultimo citato, a decorrere dall'1.01.2019, l'erogazione dell'indennità in argomento è stabilita per i soggetti che presentino tutti i
“requisiti” dell'art. 2 del d.lgs. 207/1996 (e cioè specificamente: il suddetto requisito anagrafico e l'iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni nella Gestione Commercianti ) “alla data di presentazione della CP_1 domanda”.
La legge 145/2018 ha, quindi, avuto cura di specificare che, al fine del riconoscimento della prestazione in argomento, non devono necessariamente sussistere “alla data di presentazione della domanda” le “condizioni” di cui all'art. 2 del d.lgs. 207/1996 (vale a dire: la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
la riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese).
In questo il legislatore del 2018 si è posto in linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità che ha osservato che, ove le suddette condizioni sorgano in un momento successivo alla proposizione della domanda amministrativa, la decorrenza della prestazione interviene dal momento in cui insorgono le medesime condizioni (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 6530/2003 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 847/2012).
Ancora con riferimento ai fatti costitutivi del diritto alla prestazione in argomento, deve essere puntualizzato che, come evidente dalla lettura dell'art. 1 del d.lgs. 207/1996, è rilevante l'effettivo esercizio o di attività commerciale al minuto in sede fissa (anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) o di attività commerciali su aree pubbliche.
Orbene, posto che la parte ricorrente ha depositato domanda amministrativa in data 28.09.2021, va osservato che la stessa possiede tutti i requisiti della prestazione oggetto di causa, in quanto alla data della presentazione della precitata domanda è documentato (si veda il fascicolo attoreo) che: 1) aveva precedentemente svolto un'attività commerciale;
2) aveva più di 62 anni;
3) aveva una pregressa iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, di almeno 5 anni nella Gestione commercianti;
4) aveva cessato definitivamente l'attività CP_1 commerciale precedentemente svolta;
5) aveva riconsegnato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale;
6) risultava cancellata dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese.
In ragione di tanto, l' deve essere condannato alla CP_1 corresponsione dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa
3 (e cioè dall'1.10.2021) oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91.
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo ai minimi di cui al D.M. 55/2014 in ragione della semplicità della controversia – seguono integralmente la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
− accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 alla corresponsione dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale a decorrere dall'1.10.2021 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria su ciascun rateo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
− condanna l' alla corresponsione delle spese di lite CP_1 che liquida complessivamente n Euro 3.291,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 11/09/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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