Sentenza 20 luglio 1983
Massime • 3
Pure in Sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avverso le pronunce del consiglio di stato e per ragioni attinenti alla giurisdizione, il Sindacato della suprema Corte resta circoscritto all'ambito delineato dai motivi del ricorso, mentre è preclusa al ricorrente ogni possibilità di estendere tale ambito con la presentazione di memorie, le quali sono dirette esclusivamente ad illustrare gli argomenti a sostegno del ricorso, ovvero a confutare gli argomenti contrapposti dal resistente. ( V 636/81, mass n 411130).*
La questione attinente all'efficacia soggettiva della pronuncia di annullamento dell'atto amministrativo, resa dal giudice amministrativo, cioè all'estensibilità degli effetti nei confronti di tutti i destinatari dell'atto medesimo, ancorché non parti in causa, in relazione all'indivisibilità del suo contenuto, non investe i limiti esterni delle attribuzioni di detto giudice, ma è attinente al corretto Esercizio di tali attribuzioni. Detta questione, pertanto, non essendo inerente alla giurisdizione, non può essere dedotta in Sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso pronuncia del consiglio di stato. ( V 6173/79, mass n 402894).*
Anche nel giudizio di legittimità, promosso con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso pronuncia del consiglio di stato, il ricorso incidentale, ove riguardi un capo autonomo e distinto rispetto a quello investito dal ricorso principale, e, quindi, tragga interesse direttamente dalla emanazione di detta pronuncia, non può essere proposto tardivamente, e resta soggetto ai termini ordinari, sicché deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., qualora sia stato notificato dopo il decorso di un anno (tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo feriale) dalla pubblicazione della pronuncia medesima mediante lettura del dispositivo in udienza. ( V 5689/81, mass n 416383).*
Commentario • 1
- 1. Cassazione SS.UU. 12 luglio 2002 n. 10167Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 22 maggio 2003
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/1983, n. 4990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4990 |
| Data del deposito : | 20 luglio 1983 |
Testo completo
La questione attinente all'efficacia soggettiva della pronuncia di annullamento dell'atto amministrativo, resa dal giudice amministrativo, cioè all'estensibilità degli effetti nei confronti di tutti i destinatari dell'atto medesimo, ancorché non parti in causa, in relazione all'indivisibilità del suo contenuto, non investe i limiti esterni delle attribuzioni di detto giudice, ma è attinente al corretto Esercizio di tali attribuzioni. Detta questione, pertanto, non essendo inerente alla giurisdizione, non può essere dedotta in Sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso pronuncia del consiglio di stato. ( V 6173/79, mass n 402894).*