TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 439/2025 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza del 04.11.2025
TRA
nata nelle Filippine il 02.05.1980 Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Stella Cavallo (c.f.: CodiceFiscale_1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in C.F._2
Taranto alla Via Laclos n.11, in virtù di mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ( ); Controparte_1 C.F._3 resistente contumace
OGGETTO: Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per la ricorrente come da verbale di udienza del 04.11.2025 e con visto del P.M. del 02.12.2025;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.01.2025, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Taranto in data 27.01.2007, che dal matrimonio erano nati due Controparte_1 figli, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Persona_1 Persona_2
24.09.2002, entrambi autosufficienti economicamente, che il Tribunale di Taranto aveva omologato la separazione dei coniugi con Decreto n. 3864/2012 depositato il 21/05/2012, pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza del 04.11.2025, il convenuto non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente citato, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione. Autorizzata parte ricorrente a precisare le conclusioni a tale udienza, ritenuto ultroneo ogni approfondimento istruttorio, in quanto l'unica domanda formulata dalla ricorrente è quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
********
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che non si è costituito in Controparte_1 giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo con pedissequo decreto di fissazione udienza.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse del convenuto per la sua vicenda matrimoniale, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente nel procedimento di separazione personale, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi.
Il lungo periodo di separazione e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, nulla deve essere disposto non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda.
La natura della controversia e l'interesse della ricorrente alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di , definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda respinta o Controparte_1 assorbita, così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 27.01.2007 da nata nelle Filippine il 02/05/1980, e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(Ta) il 18/11/1975, matrimonio registrato al n. 2, parte II, serie A, Uff. 1 dei registri dell'Ufficio di
Stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2007.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 439/2025 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza del 04.11.2025
TRA
nata nelle Filippine il 02.05.1980 Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Stella Cavallo (c.f.: CodiceFiscale_1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in C.F._2
Taranto alla Via Laclos n.11, in virtù di mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ( ); Controparte_1 C.F._3 resistente contumace
OGGETTO: Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per la ricorrente come da verbale di udienza del 04.11.2025 e con visto del P.M. del 02.12.2025;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.01.2025, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Taranto in data 27.01.2007, che dal matrimonio erano nati due Controparte_1 figli, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Persona_1 Persona_2
24.09.2002, entrambi autosufficienti economicamente, che il Tribunale di Taranto aveva omologato la separazione dei coniugi con Decreto n. 3864/2012 depositato il 21/05/2012, pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza del 04.11.2025, il convenuto non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente citato, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione. Autorizzata parte ricorrente a precisare le conclusioni a tale udienza, ritenuto ultroneo ogni approfondimento istruttorio, in quanto l'unica domanda formulata dalla ricorrente è quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
********
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che non si è costituito in Controparte_1 giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo con pedissequo decreto di fissazione udienza.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse del convenuto per la sua vicenda matrimoniale, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente nel procedimento di separazione personale, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi.
Il lungo periodo di separazione e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, nulla deve essere disposto non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda.
La natura della controversia e l'interesse della ricorrente alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di , definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda respinta o Controparte_1 assorbita, così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 27.01.2007 da nata nelle Filippine il 02/05/1980, e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(Ta) il 18/11/1975, matrimonio registrato al n. 2, parte II, serie A, Uff. 1 dei registri dell'Ufficio di
Stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2007.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente