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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/06/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1589/2024 introdotto con ricorso depositato in data 18.11.2024 da
(C.F.: nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
26.12.1982 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Maria Francesca Allevi del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Olindo Dionisi del Foro di Macerata
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 16.12.2024 esprimeva parere favorevole.
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: in udienza del 28.05.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini “ , a modifica di quanto CP_1
già disposto, corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
la somma di euro 250,00 con decorrenza da giugno 2025, oltre rivalutazione ISTAT, invariato il resto. Spese compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 sulla premessa che: Parte_1
- con decreto cron. n. 695/2018 del 19/01/2018 il Tribunale di Ascoli Piceno (Proc.
R.G. 1351/2017) provvedeva a regolamentare il regime di affidamento e mantenimento relativo al figlio naturale minore , nato ad [...] Persona_2
Piceno il 24/08/2015 dalla relazione affettiva tra le attuali parti in causa;
- il decreto di cui sopra, statuiva l'affido del bambino ad entrambi i genitori con dimora nella casa della madre, mentre, relativamente al contributo economico per il mantenimento del figlio, poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00€), da versarsi entro la fine di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre le spese straordinarie “previamente concordate tra i genitori, (mediche non mutuabili, asilo, scolastiche, per sport, per vacanze etc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno”; - nel corso degli anni, il padre del bambino non aveva mai provveduto in maniera puntuale al versamento dell'assegno dovuto, tanto che la ricorrente non aveva mai potuto oggettivamente contare su tale sussidio;
anzi, all'epoca del deposito del ricorso il Signor stava omettendo (e da parecchi mesi) quasi completamente CP_1
il versamento de quo;
- a ciò si aggiungeva il fatto che le spese per il sostentamento e le necessità giornaliere di , dell'età di 9 anni, erano sicuramente aumentate e diverse rispetto Per_1
all'anno 2017/2018 (all'epoca il bambino aveva appena tre anni), tanto che l'ammontare dell'assegno di mantenimento, così come statuito dal ripetuto Decreto, pari ad Euro 150,00 € (tenuto conto anche dei significativi aumenti del costo della vita degli ultimi anni) risultava essere assolutamente anacronistico, decontestualizzato e comprensibilmente inidoneo per far fronte alle effettive spese mensili del bambino;
- inoltre, le condizioni patrimoniali ed economiche dell'istante avevano subito una notevole variazione peggiorativa. La infatti, era dipendente della Pt_1
“Magazzini Gabrielli Spa” fin dal 13.09.2010. Accadeva, però, che in data
06.08.2022 nasceva la sua secondogenita , frutto di successiva Persona_3
relazione con l'attuale compagno. Pertanto, al fine di potersi prendere cura della piccola e far fronte alle esigenze della neonata, la Signora si vedeva Pt_1
costretta a chiedere al proprio datore di lavoro una significativa riduzione delle ore lavorative previste dal contratto. In data 29.09.2023 veniva quindi sottoscritto un accordo sindacale che prevedeva la riduzione del contratto di lavoro da full-time 38 ore a part-time 28 ore, nonché un demansionamento che prevedeva il passaggio dalla qualifica di Caporeparto di 3° livello ad ausiliaria alla vendita 4° livello, con rinuncia ad ogni indennità forfettaria straordinaria, indennità di assegnazione ecc. e ciò comportava una sostanziale riduzione della retribuzione mensile;
- da ultimo, la Signora si trovava in stato interessante ed in attesa del terzo Pt_1
figlio, con presumibile aumento di oneri economici connessi;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di disporre la parziale modifica/revisione in aumento dell'ammontare dell'assegno di mantenimento posto a carico del Signor nei confronti del figlio minore con Decreto CP_1 Per_1
cron. n. 695/18 del 19/01/2018, nella misura minima di euro 250,00, o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, invariato il resto.
In data 20.11.2024 il Presidente del Tribunale designava il Giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparazione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del 22.05.2025, che veniva successivamente rinviata al 28.05.2025.
In data 19.05.2025 si costituiva in giudizio parte resistente, CP_1
impugnando e contestando integralmente lo scritto avversario.
All'udienza del 28.05.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini “ , a modifica di quanto già disposto, corrisponderà a CP_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 250,00 con Per_1
decorrenza da giugno 2025, oltre rivalutazione ISTAT, invariato il resto. Spese compensate”. Il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, disponeva la discussione orale all'esito della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra i coniugi appaiono idonee a tutelare i propri interessi nonché, soprattutto, quelli del figlio minore . Persona_2
Tenuto conto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti in udienza del 28.05.2025 così provvede:
- a parziale modifica di quanto statuito dal decreto cron. n. 695/2018 del 19.01.2018 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, dispone che corrisponderà a CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , Parte_1 Persona_2 la somma di euro 250,00 con decorrenza da giugno 2025, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
- invariato il resto;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 23/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1589/2024 introdotto con ricorso depositato in data 18.11.2024 da
(C.F.: nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
26.12.1982 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Maria Francesca Allevi del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Olindo Dionisi del Foro di Macerata
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 16.12.2024 esprimeva parere favorevole.
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: in udienza del 28.05.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini “ , a modifica di quanto CP_1
già disposto, corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
la somma di euro 250,00 con decorrenza da giugno 2025, oltre rivalutazione ISTAT, invariato il resto. Spese compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 sulla premessa che: Parte_1
- con decreto cron. n. 695/2018 del 19/01/2018 il Tribunale di Ascoli Piceno (Proc.
R.G. 1351/2017) provvedeva a regolamentare il regime di affidamento e mantenimento relativo al figlio naturale minore , nato ad [...] Persona_2
Piceno il 24/08/2015 dalla relazione affettiva tra le attuali parti in causa;
- il decreto di cui sopra, statuiva l'affido del bambino ad entrambi i genitori con dimora nella casa della madre, mentre, relativamente al contributo economico per il mantenimento del figlio, poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00€), da versarsi entro la fine di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre le spese straordinarie “previamente concordate tra i genitori, (mediche non mutuabili, asilo, scolastiche, per sport, per vacanze etc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno”; - nel corso degli anni, il padre del bambino non aveva mai provveduto in maniera puntuale al versamento dell'assegno dovuto, tanto che la ricorrente non aveva mai potuto oggettivamente contare su tale sussidio;
anzi, all'epoca del deposito del ricorso il Signor stava omettendo (e da parecchi mesi) quasi completamente CP_1
il versamento de quo;
- a ciò si aggiungeva il fatto che le spese per il sostentamento e le necessità giornaliere di , dell'età di 9 anni, erano sicuramente aumentate e diverse rispetto Per_1
all'anno 2017/2018 (all'epoca il bambino aveva appena tre anni), tanto che l'ammontare dell'assegno di mantenimento, così come statuito dal ripetuto Decreto, pari ad Euro 150,00 € (tenuto conto anche dei significativi aumenti del costo della vita degli ultimi anni) risultava essere assolutamente anacronistico, decontestualizzato e comprensibilmente inidoneo per far fronte alle effettive spese mensili del bambino;
- inoltre, le condizioni patrimoniali ed economiche dell'istante avevano subito una notevole variazione peggiorativa. La infatti, era dipendente della Pt_1
“Magazzini Gabrielli Spa” fin dal 13.09.2010. Accadeva, però, che in data
06.08.2022 nasceva la sua secondogenita , frutto di successiva Persona_3
relazione con l'attuale compagno. Pertanto, al fine di potersi prendere cura della piccola e far fronte alle esigenze della neonata, la Signora si vedeva Pt_1
costretta a chiedere al proprio datore di lavoro una significativa riduzione delle ore lavorative previste dal contratto. In data 29.09.2023 veniva quindi sottoscritto un accordo sindacale che prevedeva la riduzione del contratto di lavoro da full-time 38 ore a part-time 28 ore, nonché un demansionamento che prevedeva il passaggio dalla qualifica di Caporeparto di 3° livello ad ausiliaria alla vendita 4° livello, con rinuncia ad ogni indennità forfettaria straordinaria, indennità di assegnazione ecc. e ciò comportava una sostanziale riduzione della retribuzione mensile;
- da ultimo, la Signora si trovava in stato interessante ed in attesa del terzo Pt_1
figlio, con presumibile aumento di oneri economici connessi;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di disporre la parziale modifica/revisione in aumento dell'ammontare dell'assegno di mantenimento posto a carico del Signor nei confronti del figlio minore con Decreto CP_1 Per_1
cron. n. 695/18 del 19/01/2018, nella misura minima di euro 250,00, o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, invariato il resto.
In data 20.11.2024 il Presidente del Tribunale designava il Giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparazione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del 22.05.2025, che veniva successivamente rinviata al 28.05.2025.
In data 19.05.2025 si costituiva in giudizio parte resistente, CP_1
impugnando e contestando integralmente lo scritto avversario.
All'udienza del 28.05.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini “ , a modifica di quanto già disposto, corrisponderà a CP_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 250,00 con Per_1
decorrenza da giugno 2025, oltre rivalutazione ISTAT, invariato il resto. Spese compensate”. Il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, disponeva la discussione orale all'esito della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra i coniugi appaiono idonee a tutelare i propri interessi nonché, soprattutto, quelli del figlio minore . Persona_2
Tenuto conto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti in udienza del 28.05.2025 così provvede:
- a parziale modifica di quanto statuito dal decreto cron. n. 695/2018 del 19.01.2018 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, dispone che corrisponderà a CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , Parte_1 Persona_2 la somma di euro 250,00 con decorrenza da giugno 2025, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
- invariato il resto;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 23/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi