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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 20/02/2026, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1504/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6382/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1719/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J802050-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J802050-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J802050-2022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2236/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TY301J802050/2022, notificato il 24/02/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate - D.P. di Palermo ed avente ad oggetto l'applicazione di imposte sul reddito e addizionale regionale e comunale per il periodo d'imposta 2016, in relazione all'indennità di volo corrisposta dal datore di lavoro Società_1 al personale dipendente assunto in Italia.
Il ricorrente, premesso che l'accertamento impugnato traeva origine dall'accertamento svolto a carico della stabile organizzazione italiana della compagnia aerea Società_1 in relazione alla mancata ritenuta ex art. 23 DPR 600/1973 delle somme riconosciute a titolo di indennità di volo ai dipendenti assunti in Italia, ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
Con il primo motivo eccepisce la carenza di legittimazione passiva in quanto l'avviso sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 35 del DPR 602/173 in tema di solidarietà del sostituto d'imposta, dell'art.23, comma
1 del DPR 600/1973 e dell'art. 163 DPR n. 917/1986; osserva che la responsabilità solidale del sostituto trova applicazione solo nel caso di ritenute a titolo d'imposta e non anche nel caso di ritenute d'acconto rilevando che in caso contrario si avrebbe una illegittima duplicazione della pretesa tributaria
Con il secondo motivo, sempre in via preliminare, il ricorrente deduce, oltre che il difetto di motivazione, altresì che erroneamente l'Ufficio ha ritenuto applicabile al rapporto in esame la legge spagnola anziché quella italiana, da ciò traendo l'erronea conclusione che nella specie non sia applicabile la norma relativa alla corresponsione dell'indennità di volo(art. 907 Codice della Navigazione) e quella relativa all'esclusione da imposizione di cui all'art. 51, comma 6, TUIR.
Con il terzo motivo - premesso che Società_1 è un soggetto stabilito in Italia sin dal 2012 (allo stato con sette basi operative: Cagliari,Olbia, Venezia, Verona, Firenze, Napoli e Palermo) ed assoggettato alla legge italiana e che, inoltre, i rapporti di lavoro col personale residente in Italia sono disciplinati, per espressa previsione contrattuale, dalla legge italiana- ribadisce che la società ha operato in conformità all'art. 51, comma 6, del
TUIR, con conseguente esclusione da imposizione (nella misura del 50%).
Sottolinea che l'indennità di volo ha natura risarcitoria, alla luce della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate
n. 11/E del 15 gennaio 2008 e dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza.
Col quarto motivo, in via subordinata, deduce l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 51, comma
6 del TUIR per contrarietà della stessa agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con conseguente necessità di rimessione della questione alla Corte Costituzionale nel caso in cui tale norma sia interpretata nel senso che l'esclusione dell'imposizione non è applicabile ai dipendenti di Società_1 residenti in Italia, trattandosi di compagnia aerea estera.
Col quinto motivo, sempre in via subordinata, chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per contrasto dell'art. 51, comma 6, del TUIR ai principi di cui agli artt. 18, 45 e 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (“TFUE”) e di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 593/2008, con disapplicazione della norma nella parte in cui determina la predetta violazione, al fine di garantire una parità di trattamento tra i soggetti interessati.
Col sesto motivo, in via di ulteriore subordine, deduce l'illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 472/1997.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, contestando puntualmente ciascun motivo di ricorso e ribadendo la correttezza dell'accertamento impugnato, per le ragioni già in esso esposte.
Ribadisce che i rapporti di lavoro in esame non sono regolati da contrattazione collettiva e che la parte ricorrente non ha dimostrato che le parti del rapporto di lavoro oggetto di accertamento abbiano scelto di applicare la legge italiana.
Deduce altresì l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale e della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
Con memoria illustrativa del 15/03/2024 la parte ricorrente ha ribadito la fondatezza dei propri assunti ed ha depositato giurisprudenza di merito nelle more intervenuta sulle stesse questioni oggetto di causa.
All'udienza del 08/05/2024, la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio, decisa come da dispositivo.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito indicate aventi carattere assorbente di ogni altra questione.
Va preliminarmente rilevato che sulla questione oggetto di causa si è di recente pronunciata la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia con numerosissime sentenze ( cfr. per tutte le sentenze nn.170/2024, 171/2024, 172/2024,173/2024, 174/2024,175/2024, 224/2024, 229/2024 e 246/2024 prodotte da parte ricorrente con la memoria illustrativa del 15/03/2024), che questo Giudice condivide e richiama anche ai sensi dell'art.118 disp.att.c.p.c.
Ciò premesso, giova innanzitutto richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in materia di “stabile organizzazione” in Italia di una società avente sede all'estero ( con pronuncia in materia di IVA ma i cui principi devono ritenersi validi anche per la fattispecie in esame ) secondo cui : “(….) è soggetto passivo la stabile organizzazione in Italia di soggetto domiciliato e residente all'estero, tale essendo qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica della casa madre di cui all'art.10 del Reg.to UE
n.282/2011, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentire di ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze , rilevando ai fini dell'autonoma soggettività fiscale di diritto interno in relazione al soggetto non residente che la succursale possa essere considerata autonoma, nel senso che sopporta il rischio economico inerente alla propria attività, a prescindere dal fatto che sia o meno dotata di personalità giuridica in Italia
( Cass.1031/2022 e 22312/2021).
La Corte di Cassazione ha poi precisato che: “In tema di assoggettabilità ad imposizione fiscale di organizzazione in Italia non è necessario che quest'ultima debba essere di per sé produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile, essendo sufficiente che vi sia una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività ( Cass.10880/2022; Cass.31609/2019;
Cass.32078/2028). Ed ancora “l'accertamento condotto dall'Agenzia sul reddito d'impresa, prodotto nel territorio dello Stato da società non residente tramite stabile organizzazione, deve essere svolto nei confronti di quest'ultima e non nei diretti confronti della società non residente”; (così in motivazione Cass.16106/2011;
Cass.20589/2020; Cass. 26285/2022; Cass.16116/2011). Nel caso che ci occupa, è circostanza comprovata in via documentale e non oggetto di contestazione che
Società_1 ha stipulato in Italia i contratti di lavoro con i propri dipendenti.
Il ricorrente ha prodotto il proprio contratto individuale di lavoro stipulato con Società_1 in data 01/03/2024 il cui art.3 dichiara espressamente l'applicabilità della legge italiana mentre nel corpo dello stesso contratto vi sono altri riferimenti alla normativa italiana ( artt.11 e15).
Dal contratto di lavoro risulta quindi espressamente sia l'indicazione della sede operativa della società nel territorio italiano che la volontà di applicare al rapporto di lavoro la legislazione italiana.
Quanto all'eccezione di parte resistente circa l'applicazione della legge spagnola, in assenza di contrattazione collettiva, in base all'art.9 del Cod. della Navigazione ( secondo cui, in mancanza di diversa volontà delle parti, il contratto di lavoro è regolato dalla legge di bandiera dell'aeromobile), valga il richiamo a quanto affermato in materia dalla Corte di Cassazione secondo cui, “La nazionalità della nave costituisce, ai sensi dell'art.9 cod. nav., un criterio di collegamento, la cui utilizzazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, non ha valore assoluto, ma è condizionata all'impossibilità di individuare altri criteri di collegamento idonei ad indicare un ordinamento coerente di tutela degli interessi e dei diritti di coloro che sono coinvolti nelle situazioni relative al fatto tecnico della navigazione, con la conseguenza che esso opera solo in difetto della designazione, anche implicita della legge regolatrice da parte dei contraenti
( Cass.13053/2006).
Logico corollario di quanto sopra è l'applicabilità al rapporto di lavoro fra Società_1 ed il ricorrente sia delle disposizioni del Cod. della Navigazione che dell'art.51 comma 6 del TUIR.
Ciò premesso, l'applicazione della legge italiana è assorbente rispetto alla questione – sollevata da parte resistente- relativa all'esistenza o meno nella specie di una “contrattazione collettiva” che preveda un'indennità di volo.
Il diritto all'indennità di volo compete infatti al ricorrente ai sensi dell'art.907 del Cod. della Nav. ai sensi del quale “Al personale di volo e a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi”.
E' allora applicabile il trattamento fiscale di cui all'art.51 comma 6 TUI, il quale dispone che “(……) le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo (…) concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare, con conseguente erroneità della ricostruzione operata dall'Ufficio posta a fondamento dell'avviso impugnato.
Tutto quanto sopra premesso, assorbente rispetto ad ogni altra deduzione e difesa articolata dalle parti nonché rispetto alle prospettate questioni di costituzionalità e alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, il ricorso va accolto e l'avviso di accertamento annullato.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo con atto del 18 Dicembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Applicabilità del trattamento tributario previsto dalla normativa spagnola
L'Agenzia delle Entrate contesta la sentenza di primo grado, sostenendo che il regime di tassazione applicato alle indennità di volo corrisposte dalla società spagnola Società_1 ai propri dipendenti residenti in Italia è illegittimo. Secondo l'Ufficio, il contratto di lavoro non risulta sottoscritto da alcun sindacato di categoria e l'esenzione accordata non è disposta dalla legislazione spagnola cui la società è assoggettata. La sentenza impugnata richiama pronunce della Corte di Giustizia Tributaria di Venezia, ma l'Ufficio sottolinea che tali sentenze sono state impugnate e non possono essere considerate definitive. L'Ufficio sostiene che, trattandosi di contratti di lavoro conclusi con piloti e assistenti di volo, l'attività lavorativa si svolge a bordo di aeromobili Società_1 , considerati territorio spagnolo. Pertanto, la normativa applicabile dovrebbe essere quella spagnola. Viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea e della Corte di Cassazione, secondo cui il luogo abituale di prestazione dell'attività lavorativa coincide con il territorio dello Stato di registrazione dell'aeromobile. L'Ufficio evidenzia che nei contratti di lavoro si fa riferimento anche alla normativa spagnola, mentre il richiamo alla normativa italiana è limitato e non sufficiente a dimostrare la volontà delle parti di applicare la legge italiana.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 6, TUIR e dell'art. 907 Codice della Navigazione –
Primo profilo
La Corte di primo grado ha ritenuto applicabile l'art. 51, comma 6, TUIR, che prevede la tassazione ridotta al 50% delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo. L'Ufficio contesta questa interpretazione, sostenendo che la riduzione della tassabilità dell'indennità si giustifica solo per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo e non può essere estesa oltre i casi tassativamente previsti. Secondo la giurisprudenza, le norme che introducono agevolazioni fiscali devono essere di stretta interpretazione.
L'Ufficio precisa che l'imponibilità limitata al 50% dell'indennità di volo spetta solo se l'indennità è prevista dalla legge o dal contratto collettivo. La Corte di primo grado ha ritenuto che l'indennità di volo sia prevista dall'art. 907 del Codice della Navigazione, ma l'Ufficio sostiene che tale norma si applica solo alle compagnie aeree nazionali italiane, non alle compagnie straniere come Società_1. In assenza di contrattazione collettiva e di applicabilità della normativa italiana, la condizione posta dall'art. 51, comma 6, TUIR non è soddisfatta.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 6, TUIR – Secondo profilo
Dalla documentazione emerge che il rapporto di lavoro tra i dipendenti di Società_1 e la società è regolato da regolamenti aziendali unilaterali (CCAL Regolamento Piloti e CCAL Regolamento Assistenti di Volo), non sottoscritti da associazioni sindacali di categoria. L'Ufficio sottolinea che, in assenza dell'accordo delle organizzazioni sindacali, tali documenti non possono essere considerati contratti collettivi ai fini della tassazione agevolata prevista dall'art. 51, comma 6, TUIR. L'Ufficio evidenzia che la norma fiscale controversa va raffrontata con l'art. 907 del Codice della Navigazione, che prevede la corresponsione dell'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi. Tuttavia, l'art. 51, comma 6, TUIR circoscrive la possibilità di usufruire del beneficio agevolativo solo se l'indennità trova origine nella legge o nel contratto collettivo, senza riferimento agli usi. L'Ufficio richiama il fine antielusivo della norma e la necessità di una interpretazione rigorosa.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1719/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo sez. 3 e depositata il 16
Maggio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via pregiudiziale si rileva che l'appello dell'Ufficio è stato notificato oltre i termini di legge previsti dagli artt.
51, comma 1 e 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992 e dall'art. 327, comma 1, c.p.c. La sentenza di primo grado
è stata depositata il 16 maggio 2024 e, tenuto conto della sospensione feriale, la notifica dell'appello avrebbe dovuto avvenire entro il 16 dicembre 2024, mentre è stata effettuata il 17 dicembre 2024. Si evidenzia che l'appello dell'Ufficio non rispetta il dettato dell'art. 53, comma 1, D.Lgs. 546/1992, in quanto non contiene motivi specifici di impugnazione, ma si limita a riproporre le argomentazioni già esaminate e rigettate in primo grado. La giurisprudenza richiede che i motivi siano specifici e chiaramente individuabili, condizione che non si verifica nel caso di specie. Sull'asserita “Applicabilità per il caso di specie del trattamento tributario previsto dalla normativa spagnola” si evidenzia che, il rapporto di lavoro tra Società_1 e il sig. Resistente_1 è regolato dalla legge italiana, come risulta chiaramente dal contratto individuale sottoscritto dalle parti. Tale contratto, stipulato in Italia, contiene espliciti riferimenti alla legislazione italiana, sia per quanto riguarda la disciplina generale del rapporto di lavoro, sia per specifici istituti come il trattamento di fine rapporto, la previdenza complementare, la privacy e la sede operativa. Inoltre, il dipendente è iscritto all'INPS e i contributi previdenziali sono versati alle autorità italiane, mentre il regolamento interno aziendale, che disciplina anche l'indennità di volo, è stato depositato presso il Ministero del Lavoro italiano. Tutte le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro sono state effettuate agli uffici competenti italiani. Questi elementi, unitamente alla gestione concreta del rapporto di lavoro secondo la normativa italiana, confermano che la legge applicabile è quella italiana, indipendentemente dalla nazionalità della compagnia aerea o dal certificato di operatore aereo (COA).
Sull'asserita “Violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 6 TUIR e dell'art. 907 cod. nav..: primo profilo” si rileva che l'indennità di volo spettante al personale navigante è prevista dall'art. 907 del Codice della Navigazione, che impone al datore di lavoro di corrispondere tale indennità oltre alla retribuzione pattuita. L'art. 51, comma 6, TUIR stabilisce che le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. Nel caso di specie, la previsione di legge è soddisfatta dall'art. 907 Codice della Navigazione, anche in assenza di contratto collettivo. La detassazione del 50% delle indennità di volo è quindi correttamente applicata, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado. L'Ufficio sostiene che, in assenza di contratto collettivo, la legge applicabile sarebbe quella spagnola, in quanto Società_1 è una compagnia aerea di bandiera spagnola. Tuttavia, questa tesi non trova riscontro né nel contratto di lavoro né nella prassi applicata. Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa è la base aeroportuale italiana, come indicato nel contratto, e la volontà delle parti di applicare la legge italiana è inequivocabile. La giurisprudenza e la normativa europea, in particolare il
Regolamento Roma I e il Regolamento CE n. 883/2004, confermano che la legge applicabile è quella del luogo di svolgimento abituale della prestazione e della sede che ha proceduto all'assunzione. Pertanto,
l'argomentazione dell'Ufficio risulta infondata e non idonea a privare di validità la decisione di primo grado.
Sull'asserita “3.2 Violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 6 TUIR: secondo profilo. L'art. 51, comma 6, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prevede che le indennità di volo e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare, a condizione che tali indennità siano previste dalla legge o dal contratto collettivo. La norma, quindi, stabilisce due requisiti alternativi e non cumulativi: la detassazione può essere applicata se l'indennità è prevista da una norma di legge oppure da un contratto collettivo. Nel caso in esame, come emerge dal contratto di lavoro e dalla documentazione prodotta, non esiste un contratto collettivo applicabile al rapporto tra Società_1 e il sig. Res_1. Tuttavia, la condizione della previsione di legge risulta pienamente soddisfatta, in quanto l'art. 907 del Codice della Navigazione prevede espressamente il diritto all'indennità di volo per il personale navigante. Di conseguenza, la mancanza di un contratto collettivo non preclude in alcun modo l'applicazione della detassazione, poiché la presenza della norma di legge è sufficiente a integrare il presupposto richiesto dall'art. 51, comma 6, TUIR. Pertanto, nel caso del sig. Res_1, la detassazione del 50% delle indennità di volo è correttamente applicata, in quanto fondata sulla previsione di legge, senza necessità di ulteriori condizioni.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 12 Novembre 2025 parte appellata deposita memorie.
All'udienza del 5 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Dagli atti risulta che il rapporto di lavoro del contribuente è stato instaurato mediante contratto individuale concluso in Italia, con previsione espressa (e comunque desumibile dal complessivo assetto negoziale e gestionale) di assoggettamento del rapporto alla legislazione italiana. Il Collegio osserva che, ai fini che qui interessano, la corretta individuazione della legge applicabile al contratto individuale di lavoro costituisce il presupposto logico-giuridico per valutare: la disciplina sostanziale che regola la corresponsione dell'indennità di volo (anche quale componente retributiva tipica del settore); la conseguente applicabilità del trattamento fiscale previsto dall'ordinamento interno, se ne ricorrono le condizioni. Ne consegue che non può essere condivisa una ricostruzione che, prescindendo dall'assetto contrattuale concretamente in essere e dall'inquadramento del rapporto, pretenda di fondare la disciplina del trattamento economico e fiscale esclusivamente su elementi astratti riferiti alla nazionalità dell'operatore o dell'aeromobile, in modo da neutralizzare, per il singolo rapporto di lavoro, la scelta normativa e negoziale operata.
L'art.51, comma 6, TUIR prevede la concorrenza al reddito nella misura del 50% delle indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo. Nel caso concreto, l'indennità in questione è riconducibile, per natura e funzione, all'indennità di volo corrisposta al personale aeronavigante;
l'appellante non offre elementi idonei a scalfire la qualificazione operata in primo grado, né dimostra che le somme contestate siano estranee, per titolo e causale, al paradigma normativo richiamato. Inoltre, una volta ricondotto il rapporto alla legge italiana, viene in rilievo la disciplina interna di settore che impone la corresponsione dell'indennità al personale di volo, sicché il presupposto “legale” richiesto dall'art.51, comma
6, TUIR risulta integrato.
L'appello insiste sull'assenza di un contratto collettivo validamente sottoscritto. Tale profilo, tuttavia, non è decisivo nella fattispecie, poiché la norma fiscale considera alternativi i presupposti: previsione per legge, oppure previsione per contratto collettivo. Pertanto, l'eventuale mancata dimostrazione di un valido contratto collettivo non è idonea, da sola, a escludere l'operatività dell'art.51, comma 6, TUIR, laddove risulti integrato il diverso presupposto della previsione “per legge”, come nella ricostruzione accolta in primo grado e qui condivisa.
L'Ufficio, quale parte che ha emesso l'atto impositivo e che ne sostiene la fondatezza, è tenuto a fornire in giudizio elementi idonei a dimostrare, in modo puntuale: l'inesistenza dei presupposti applicativi dell'art.51, comma 6, TUIR;
la non riferibilità delle somme contestate alla fattispecie agevolata;
nonché, più in generale, la correttezza della ripresa a tassazione nei confronti del singolo contribuente. Nel caso concreto, le argomentazioni dell'appellante si risolvono in una riproposizione di tesi già vagliate in primo grado senza apportare elementi istruttori o dimostrativi tali da giustificare la riforma della sentenza.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Palermo va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, sez. n. 19, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 5 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
AL BI) (Dott. Baldassare Quartararo)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6382/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1719/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J802050-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J802050-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J802050-2022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2236/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TY301J802050/2022, notificato il 24/02/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate - D.P. di Palermo ed avente ad oggetto l'applicazione di imposte sul reddito e addizionale regionale e comunale per il periodo d'imposta 2016, in relazione all'indennità di volo corrisposta dal datore di lavoro Società_1 al personale dipendente assunto in Italia.
Il ricorrente, premesso che l'accertamento impugnato traeva origine dall'accertamento svolto a carico della stabile organizzazione italiana della compagnia aerea Società_1 in relazione alla mancata ritenuta ex art. 23 DPR 600/1973 delle somme riconosciute a titolo di indennità di volo ai dipendenti assunti in Italia, ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
Con il primo motivo eccepisce la carenza di legittimazione passiva in quanto l'avviso sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 35 del DPR 602/173 in tema di solidarietà del sostituto d'imposta, dell'art.23, comma
1 del DPR 600/1973 e dell'art. 163 DPR n. 917/1986; osserva che la responsabilità solidale del sostituto trova applicazione solo nel caso di ritenute a titolo d'imposta e non anche nel caso di ritenute d'acconto rilevando che in caso contrario si avrebbe una illegittima duplicazione della pretesa tributaria
Con il secondo motivo, sempre in via preliminare, il ricorrente deduce, oltre che il difetto di motivazione, altresì che erroneamente l'Ufficio ha ritenuto applicabile al rapporto in esame la legge spagnola anziché quella italiana, da ciò traendo l'erronea conclusione che nella specie non sia applicabile la norma relativa alla corresponsione dell'indennità di volo(art. 907 Codice della Navigazione) e quella relativa all'esclusione da imposizione di cui all'art. 51, comma 6, TUIR.
Con il terzo motivo - premesso che Società_1 è un soggetto stabilito in Italia sin dal 2012 (allo stato con sette basi operative: Cagliari,Olbia, Venezia, Verona, Firenze, Napoli e Palermo) ed assoggettato alla legge italiana e che, inoltre, i rapporti di lavoro col personale residente in Italia sono disciplinati, per espressa previsione contrattuale, dalla legge italiana- ribadisce che la società ha operato in conformità all'art. 51, comma 6, del
TUIR, con conseguente esclusione da imposizione (nella misura del 50%).
Sottolinea che l'indennità di volo ha natura risarcitoria, alla luce della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate
n. 11/E del 15 gennaio 2008 e dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza.
Col quarto motivo, in via subordinata, deduce l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 51, comma
6 del TUIR per contrarietà della stessa agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con conseguente necessità di rimessione della questione alla Corte Costituzionale nel caso in cui tale norma sia interpretata nel senso che l'esclusione dell'imposizione non è applicabile ai dipendenti di Società_1 residenti in Italia, trattandosi di compagnia aerea estera.
Col quinto motivo, sempre in via subordinata, chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per contrasto dell'art. 51, comma 6, del TUIR ai principi di cui agli artt. 18, 45 e 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (“TFUE”) e di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 593/2008, con disapplicazione della norma nella parte in cui determina la predetta violazione, al fine di garantire una parità di trattamento tra i soggetti interessati.
Col sesto motivo, in via di ulteriore subordine, deduce l'illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 472/1997.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, contestando puntualmente ciascun motivo di ricorso e ribadendo la correttezza dell'accertamento impugnato, per le ragioni già in esso esposte.
Ribadisce che i rapporti di lavoro in esame non sono regolati da contrattazione collettiva e che la parte ricorrente non ha dimostrato che le parti del rapporto di lavoro oggetto di accertamento abbiano scelto di applicare la legge italiana.
Deduce altresì l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale e della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
Con memoria illustrativa del 15/03/2024 la parte ricorrente ha ribadito la fondatezza dei propri assunti ed ha depositato giurisprudenza di merito nelle more intervenuta sulle stesse questioni oggetto di causa.
All'udienza del 08/05/2024, la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio, decisa come da dispositivo.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito indicate aventi carattere assorbente di ogni altra questione.
Va preliminarmente rilevato che sulla questione oggetto di causa si è di recente pronunciata la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia con numerosissime sentenze ( cfr. per tutte le sentenze nn.170/2024, 171/2024, 172/2024,173/2024, 174/2024,175/2024, 224/2024, 229/2024 e 246/2024 prodotte da parte ricorrente con la memoria illustrativa del 15/03/2024), che questo Giudice condivide e richiama anche ai sensi dell'art.118 disp.att.c.p.c.
Ciò premesso, giova innanzitutto richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in materia di “stabile organizzazione” in Italia di una società avente sede all'estero ( con pronuncia in materia di IVA ma i cui principi devono ritenersi validi anche per la fattispecie in esame ) secondo cui : “(….) è soggetto passivo la stabile organizzazione in Italia di soggetto domiciliato e residente all'estero, tale essendo qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica della casa madre di cui all'art.10 del Reg.to UE
n.282/2011, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentire di ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze , rilevando ai fini dell'autonoma soggettività fiscale di diritto interno in relazione al soggetto non residente che la succursale possa essere considerata autonoma, nel senso che sopporta il rischio economico inerente alla propria attività, a prescindere dal fatto che sia o meno dotata di personalità giuridica in Italia
( Cass.1031/2022 e 22312/2021).
La Corte di Cassazione ha poi precisato che: “In tema di assoggettabilità ad imposizione fiscale di organizzazione in Italia non è necessario che quest'ultima debba essere di per sé produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile, essendo sufficiente che vi sia una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività ( Cass.10880/2022; Cass.31609/2019;
Cass.32078/2028). Ed ancora “l'accertamento condotto dall'Agenzia sul reddito d'impresa, prodotto nel territorio dello Stato da società non residente tramite stabile organizzazione, deve essere svolto nei confronti di quest'ultima e non nei diretti confronti della società non residente”; (così in motivazione Cass.16106/2011;
Cass.20589/2020; Cass. 26285/2022; Cass.16116/2011). Nel caso che ci occupa, è circostanza comprovata in via documentale e non oggetto di contestazione che
Società_1 ha stipulato in Italia i contratti di lavoro con i propri dipendenti.
Il ricorrente ha prodotto il proprio contratto individuale di lavoro stipulato con Società_1 in data 01/03/2024 il cui art.3 dichiara espressamente l'applicabilità della legge italiana mentre nel corpo dello stesso contratto vi sono altri riferimenti alla normativa italiana ( artt.11 e15).
Dal contratto di lavoro risulta quindi espressamente sia l'indicazione della sede operativa della società nel territorio italiano che la volontà di applicare al rapporto di lavoro la legislazione italiana.
Quanto all'eccezione di parte resistente circa l'applicazione della legge spagnola, in assenza di contrattazione collettiva, in base all'art.9 del Cod. della Navigazione ( secondo cui, in mancanza di diversa volontà delle parti, il contratto di lavoro è regolato dalla legge di bandiera dell'aeromobile), valga il richiamo a quanto affermato in materia dalla Corte di Cassazione secondo cui, “La nazionalità della nave costituisce, ai sensi dell'art.9 cod. nav., un criterio di collegamento, la cui utilizzazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, non ha valore assoluto, ma è condizionata all'impossibilità di individuare altri criteri di collegamento idonei ad indicare un ordinamento coerente di tutela degli interessi e dei diritti di coloro che sono coinvolti nelle situazioni relative al fatto tecnico della navigazione, con la conseguenza che esso opera solo in difetto della designazione, anche implicita della legge regolatrice da parte dei contraenti
( Cass.13053/2006).
Logico corollario di quanto sopra è l'applicabilità al rapporto di lavoro fra Società_1 ed il ricorrente sia delle disposizioni del Cod. della Navigazione che dell'art.51 comma 6 del TUIR.
Ciò premesso, l'applicazione della legge italiana è assorbente rispetto alla questione – sollevata da parte resistente- relativa all'esistenza o meno nella specie di una “contrattazione collettiva” che preveda un'indennità di volo.
Il diritto all'indennità di volo compete infatti al ricorrente ai sensi dell'art.907 del Cod. della Nav. ai sensi del quale “Al personale di volo e a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi”.
E' allora applicabile il trattamento fiscale di cui all'art.51 comma 6 TUI, il quale dispone che “(……) le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo (…) concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare, con conseguente erroneità della ricostruzione operata dall'Ufficio posta a fondamento dell'avviso impugnato.
Tutto quanto sopra premesso, assorbente rispetto ad ogni altra deduzione e difesa articolata dalle parti nonché rispetto alle prospettate questioni di costituzionalità e alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, il ricorso va accolto e l'avviso di accertamento annullato.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo con atto del 18 Dicembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Applicabilità del trattamento tributario previsto dalla normativa spagnola
L'Agenzia delle Entrate contesta la sentenza di primo grado, sostenendo che il regime di tassazione applicato alle indennità di volo corrisposte dalla società spagnola Società_1 ai propri dipendenti residenti in Italia è illegittimo. Secondo l'Ufficio, il contratto di lavoro non risulta sottoscritto da alcun sindacato di categoria e l'esenzione accordata non è disposta dalla legislazione spagnola cui la società è assoggettata. La sentenza impugnata richiama pronunce della Corte di Giustizia Tributaria di Venezia, ma l'Ufficio sottolinea che tali sentenze sono state impugnate e non possono essere considerate definitive. L'Ufficio sostiene che, trattandosi di contratti di lavoro conclusi con piloti e assistenti di volo, l'attività lavorativa si svolge a bordo di aeromobili Società_1 , considerati territorio spagnolo. Pertanto, la normativa applicabile dovrebbe essere quella spagnola. Viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea e della Corte di Cassazione, secondo cui il luogo abituale di prestazione dell'attività lavorativa coincide con il territorio dello Stato di registrazione dell'aeromobile. L'Ufficio evidenzia che nei contratti di lavoro si fa riferimento anche alla normativa spagnola, mentre il richiamo alla normativa italiana è limitato e non sufficiente a dimostrare la volontà delle parti di applicare la legge italiana.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 6, TUIR e dell'art. 907 Codice della Navigazione –
Primo profilo
La Corte di primo grado ha ritenuto applicabile l'art. 51, comma 6, TUIR, che prevede la tassazione ridotta al 50% delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo. L'Ufficio contesta questa interpretazione, sostenendo che la riduzione della tassabilità dell'indennità si giustifica solo per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo e non può essere estesa oltre i casi tassativamente previsti. Secondo la giurisprudenza, le norme che introducono agevolazioni fiscali devono essere di stretta interpretazione.
L'Ufficio precisa che l'imponibilità limitata al 50% dell'indennità di volo spetta solo se l'indennità è prevista dalla legge o dal contratto collettivo. La Corte di primo grado ha ritenuto che l'indennità di volo sia prevista dall'art. 907 del Codice della Navigazione, ma l'Ufficio sostiene che tale norma si applica solo alle compagnie aeree nazionali italiane, non alle compagnie straniere come Società_1. In assenza di contrattazione collettiva e di applicabilità della normativa italiana, la condizione posta dall'art. 51, comma 6, TUIR non è soddisfatta.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 6, TUIR – Secondo profilo
Dalla documentazione emerge che il rapporto di lavoro tra i dipendenti di Società_1 e la società è regolato da regolamenti aziendali unilaterali (CCAL Regolamento Piloti e CCAL Regolamento Assistenti di Volo), non sottoscritti da associazioni sindacali di categoria. L'Ufficio sottolinea che, in assenza dell'accordo delle organizzazioni sindacali, tali documenti non possono essere considerati contratti collettivi ai fini della tassazione agevolata prevista dall'art. 51, comma 6, TUIR. L'Ufficio evidenzia che la norma fiscale controversa va raffrontata con l'art. 907 del Codice della Navigazione, che prevede la corresponsione dell'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi. Tuttavia, l'art. 51, comma 6, TUIR circoscrive la possibilità di usufruire del beneficio agevolativo solo se l'indennità trova origine nella legge o nel contratto collettivo, senza riferimento agli usi. L'Ufficio richiama il fine antielusivo della norma e la necessità di una interpretazione rigorosa.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1719/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo sez. 3 e depositata il 16
Maggio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via pregiudiziale si rileva che l'appello dell'Ufficio è stato notificato oltre i termini di legge previsti dagli artt.
51, comma 1 e 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992 e dall'art. 327, comma 1, c.p.c. La sentenza di primo grado
è stata depositata il 16 maggio 2024 e, tenuto conto della sospensione feriale, la notifica dell'appello avrebbe dovuto avvenire entro il 16 dicembre 2024, mentre è stata effettuata il 17 dicembre 2024. Si evidenzia che l'appello dell'Ufficio non rispetta il dettato dell'art. 53, comma 1, D.Lgs. 546/1992, in quanto non contiene motivi specifici di impugnazione, ma si limita a riproporre le argomentazioni già esaminate e rigettate in primo grado. La giurisprudenza richiede che i motivi siano specifici e chiaramente individuabili, condizione che non si verifica nel caso di specie. Sull'asserita “Applicabilità per il caso di specie del trattamento tributario previsto dalla normativa spagnola” si evidenzia che, il rapporto di lavoro tra Società_1 e il sig. Resistente_1 è regolato dalla legge italiana, come risulta chiaramente dal contratto individuale sottoscritto dalle parti. Tale contratto, stipulato in Italia, contiene espliciti riferimenti alla legislazione italiana, sia per quanto riguarda la disciplina generale del rapporto di lavoro, sia per specifici istituti come il trattamento di fine rapporto, la previdenza complementare, la privacy e la sede operativa. Inoltre, il dipendente è iscritto all'INPS e i contributi previdenziali sono versati alle autorità italiane, mentre il regolamento interno aziendale, che disciplina anche l'indennità di volo, è stato depositato presso il Ministero del Lavoro italiano. Tutte le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro sono state effettuate agli uffici competenti italiani. Questi elementi, unitamente alla gestione concreta del rapporto di lavoro secondo la normativa italiana, confermano che la legge applicabile è quella italiana, indipendentemente dalla nazionalità della compagnia aerea o dal certificato di operatore aereo (COA).
Sull'asserita “Violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 6 TUIR e dell'art. 907 cod. nav..: primo profilo” si rileva che l'indennità di volo spettante al personale navigante è prevista dall'art. 907 del Codice della Navigazione, che impone al datore di lavoro di corrispondere tale indennità oltre alla retribuzione pattuita. L'art. 51, comma 6, TUIR stabilisce che le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. Nel caso di specie, la previsione di legge è soddisfatta dall'art. 907 Codice della Navigazione, anche in assenza di contratto collettivo. La detassazione del 50% delle indennità di volo è quindi correttamente applicata, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado. L'Ufficio sostiene che, in assenza di contratto collettivo, la legge applicabile sarebbe quella spagnola, in quanto Società_1 è una compagnia aerea di bandiera spagnola. Tuttavia, questa tesi non trova riscontro né nel contratto di lavoro né nella prassi applicata. Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa è la base aeroportuale italiana, come indicato nel contratto, e la volontà delle parti di applicare la legge italiana è inequivocabile. La giurisprudenza e la normativa europea, in particolare il
Regolamento Roma I e il Regolamento CE n. 883/2004, confermano che la legge applicabile è quella del luogo di svolgimento abituale della prestazione e della sede che ha proceduto all'assunzione. Pertanto,
l'argomentazione dell'Ufficio risulta infondata e non idonea a privare di validità la decisione di primo grado.
Sull'asserita “3.2 Violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 6 TUIR: secondo profilo. L'art. 51, comma 6, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prevede che le indennità di volo e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare, a condizione che tali indennità siano previste dalla legge o dal contratto collettivo. La norma, quindi, stabilisce due requisiti alternativi e non cumulativi: la detassazione può essere applicata se l'indennità è prevista da una norma di legge oppure da un contratto collettivo. Nel caso in esame, come emerge dal contratto di lavoro e dalla documentazione prodotta, non esiste un contratto collettivo applicabile al rapporto tra Società_1 e il sig. Res_1. Tuttavia, la condizione della previsione di legge risulta pienamente soddisfatta, in quanto l'art. 907 del Codice della Navigazione prevede espressamente il diritto all'indennità di volo per il personale navigante. Di conseguenza, la mancanza di un contratto collettivo non preclude in alcun modo l'applicazione della detassazione, poiché la presenza della norma di legge è sufficiente a integrare il presupposto richiesto dall'art. 51, comma 6, TUIR. Pertanto, nel caso del sig. Res_1, la detassazione del 50% delle indennità di volo è correttamente applicata, in quanto fondata sulla previsione di legge, senza necessità di ulteriori condizioni.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 12 Novembre 2025 parte appellata deposita memorie.
All'udienza del 5 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Dagli atti risulta che il rapporto di lavoro del contribuente è stato instaurato mediante contratto individuale concluso in Italia, con previsione espressa (e comunque desumibile dal complessivo assetto negoziale e gestionale) di assoggettamento del rapporto alla legislazione italiana. Il Collegio osserva che, ai fini che qui interessano, la corretta individuazione della legge applicabile al contratto individuale di lavoro costituisce il presupposto logico-giuridico per valutare: la disciplina sostanziale che regola la corresponsione dell'indennità di volo (anche quale componente retributiva tipica del settore); la conseguente applicabilità del trattamento fiscale previsto dall'ordinamento interno, se ne ricorrono le condizioni. Ne consegue che non può essere condivisa una ricostruzione che, prescindendo dall'assetto contrattuale concretamente in essere e dall'inquadramento del rapporto, pretenda di fondare la disciplina del trattamento economico e fiscale esclusivamente su elementi astratti riferiti alla nazionalità dell'operatore o dell'aeromobile, in modo da neutralizzare, per il singolo rapporto di lavoro, la scelta normativa e negoziale operata.
L'art.51, comma 6, TUIR prevede la concorrenza al reddito nella misura del 50% delle indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo. Nel caso concreto, l'indennità in questione è riconducibile, per natura e funzione, all'indennità di volo corrisposta al personale aeronavigante;
l'appellante non offre elementi idonei a scalfire la qualificazione operata in primo grado, né dimostra che le somme contestate siano estranee, per titolo e causale, al paradigma normativo richiamato. Inoltre, una volta ricondotto il rapporto alla legge italiana, viene in rilievo la disciplina interna di settore che impone la corresponsione dell'indennità al personale di volo, sicché il presupposto “legale” richiesto dall'art.51, comma
6, TUIR risulta integrato.
L'appello insiste sull'assenza di un contratto collettivo validamente sottoscritto. Tale profilo, tuttavia, non è decisivo nella fattispecie, poiché la norma fiscale considera alternativi i presupposti: previsione per legge, oppure previsione per contratto collettivo. Pertanto, l'eventuale mancata dimostrazione di un valido contratto collettivo non è idonea, da sola, a escludere l'operatività dell'art.51, comma 6, TUIR, laddove risulti integrato il diverso presupposto della previsione “per legge”, come nella ricostruzione accolta in primo grado e qui condivisa.
L'Ufficio, quale parte che ha emesso l'atto impositivo e che ne sostiene la fondatezza, è tenuto a fornire in giudizio elementi idonei a dimostrare, in modo puntuale: l'inesistenza dei presupposti applicativi dell'art.51, comma 6, TUIR;
la non riferibilità delle somme contestate alla fattispecie agevolata;
nonché, più in generale, la correttezza della ripresa a tassazione nei confronti del singolo contribuente. Nel caso concreto, le argomentazioni dell'appellante si risolvono in una riproposizione di tesi già vagliate in primo grado senza apportare elementi istruttori o dimostrativi tali da giustificare la riforma della sentenza.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Palermo va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, sez. n. 19, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 5 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
AL BI) (Dott. Baldassare Quartararo)