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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. MA IE Presidente
Dr. LO LB Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 187/2025, vertente
TRA
(AREZZO (AR), 27/05/1975), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. IACOBELLI AU;
E
(ROMA (RM), 30/11/1968), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
IACOBELLI AU;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio celebrato in Santa Marinella (RM) in data
11/06/2011 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Santa Marinella, anno 2011, atto n. 11, p. 2, s. C).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 732/2025 pubbl. il 06/04/2025 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separati con obblighi di mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento svolgendo entrambi regolare attività lavorativa;
3) La casa coniugale sita in Roma in Via Ettore Rolli n.49, di proprietà della Sig.ra
, dalla quale il Sig. si è già allontanato in data 11.06.2020 portando via le Pt_1 CP_1 proprie cose ed i propri effetti personali, e rimarrà assegnata alla stessa, che seguiterà
a viverci unitamente alla figlia minore;
Per_1 4) Circa l'affidamento della figlia minore , i ricorrenti hanno già in sede di Per_1 separazione adottato il regime dell'affidamento condiviso –Legge 8 febbraio 2006, n.54-
. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione sono attribuite anche separatamente a ciascuno dei genitori. La figlia minore continuerà a vivere con la madre. Il padre potrà vederla due pomeriggi durante la settimana compatibilmente con i suoi orari di lavoro, gli impegni scolastici di Per_1 dall'uscita da scuola, durante il periodo scolastico, altrimenti dalle ore 16:00, potrà cenare con il padre che provvederà a riaccompagnarla presso l'abitazione della madre entro le ore 21.00. Il padre terrà con sé la figlia a weekend alternati, dall'uscita da scuola, sempre durante il periodo scolastico, oppure dalle ore 16:00 del venerdì pomeriggio sino alle ore 20:30 della domenica, non appena avrà ultimato i lavori di ristrutturazione dell'abitazione dallo stesso acquistata. Durante il weekend la figlia potrà pernottare presso l'abitazione del padre. Il padre avrà la facoltà di partecipare ad eventi che dovessero riguardare la minore come visite mediche, eventi sportivi e manifestazioni scolastiche. Durante il periodo estivo le ferie verranno regolate direttamente dai coniugi secondo il principio dell'alternanza, così come anche durante il periodo delle festività natalizie e pasquali;
5) Il marito corrisponderà entro il giorno quindici di ogni mese alla moglie, per il solo mantenimento della figlia l'importo mensile di € 300,00(trecento/00euro). Detto importo verrà rivalutato annualmente ai sensi degli indici ISTAT. Saranno altresì a carico del padre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
L'assegno unico mensile, attualmente dell'importo di € 174,90, corrisposto dall'INPS continuerà ad essere interamente percepito dalla moglie.
6) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto consentendo l'inserimento della figlia negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 11/06/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 187/2025 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Santa Marinella (RM) in data
11/06/2011 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Santa Marinella, anno 2011, atto n. 11, p. 2, s. C) tra (AREZZO (AR), Parte_1
27/05/1975) e (ROMA (RM), 30/11/1968), alle condizioni Controparte_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
LO LB MA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. MA IE Presidente
Dr. LO LB Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 187/2025, vertente
TRA
(AREZZO (AR), 27/05/1975), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. IACOBELLI AU;
E
(ROMA (RM), 30/11/1968), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
IACOBELLI AU;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio celebrato in Santa Marinella (RM) in data
11/06/2011 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Santa Marinella, anno 2011, atto n. 11, p. 2, s. C).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 732/2025 pubbl. il 06/04/2025 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separati con obblighi di mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento svolgendo entrambi regolare attività lavorativa;
3) La casa coniugale sita in Roma in Via Ettore Rolli n.49, di proprietà della Sig.ra
, dalla quale il Sig. si è già allontanato in data 11.06.2020 portando via le Pt_1 CP_1 proprie cose ed i propri effetti personali, e rimarrà assegnata alla stessa, che seguiterà
a viverci unitamente alla figlia minore;
Per_1 4) Circa l'affidamento della figlia minore , i ricorrenti hanno già in sede di Per_1 separazione adottato il regime dell'affidamento condiviso –Legge 8 febbraio 2006, n.54-
. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione sono attribuite anche separatamente a ciascuno dei genitori. La figlia minore continuerà a vivere con la madre. Il padre potrà vederla due pomeriggi durante la settimana compatibilmente con i suoi orari di lavoro, gli impegni scolastici di Per_1 dall'uscita da scuola, durante il periodo scolastico, altrimenti dalle ore 16:00, potrà cenare con il padre che provvederà a riaccompagnarla presso l'abitazione della madre entro le ore 21.00. Il padre terrà con sé la figlia a weekend alternati, dall'uscita da scuola, sempre durante il periodo scolastico, oppure dalle ore 16:00 del venerdì pomeriggio sino alle ore 20:30 della domenica, non appena avrà ultimato i lavori di ristrutturazione dell'abitazione dallo stesso acquistata. Durante il weekend la figlia potrà pernottare presso l'abitazione del padre. Il padre avrà la facoltà di partecipare ad eventi che dovessero riguardare la minore come visite mediche, eventi sportivi e manifestazioni scolastiche. Durante il periodo estivo le ferie verranno regolate direttamente dai coniugi secondo il principio dell'alternanza, così come anche durante il periodo delle festività natalizie e pasquali;
5) Il marito corrisponderà entro il giorno quindici di ogni mese alla moglie, per il solo mantenimento della figlia l'importo mensile di € 300,00(trecento/00euro). Detto importo verrà rivalutato annualmente ai sensi degli indici ISTAT. Saranno altresì a carico del padre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
L'assegno unico mensile, attualmente dell'importo di € 174,90, corrisposto dall'INPS continuerà ad essere interamente percepito dalla moglie.
6) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto consentendo l'inserimento della figlia negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 11/06/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 187/2025 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Santa Marinella (RM) in data
11/06/2011 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Santa Marinella, anno 2011, atto n. 11, p. 2, s. C) tra (AREZZO (AR), Parte_1
27/05/1975) e (ROMA (RM), 30/11/1968), alle condizioni Controparte_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
LO LB MA IE